Cass. Sez. III n. 5075 del 2 febbraio 2018 (Ud 13 dic  2017)
Presidente: Fiale Estensore: Ramacci Imputato: Buglisi ed altri
Rifiuti.Siti di interesse nazionale

La inclusione di una determinata area all’interno del perimetro di un sito di interesse nazionale ne presuppone la potenziale contaminazione rendendola soggetta a caratterizzazione

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 28\11\2016 ha riformato la decisione emessa in data 22\9\2015 dal Tribunale di Brindisi, appellata dal Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale e, tra gli altri, dagli imputati Gaetano BUGLISI, Gomez Carlos PUYOL, Roberto SAIJA,  Ettore ZANAZZO, Javier Ignacio Ledesma ROMERO e Mariangela ZANAZZO, dichiarando non doversi procedere per i reati loro rispettivamente ascritti perché estinti per prescrizione e confermando le statuizioni civili in favore della Regione Puglia.

2. In particolare, Gaetano BUGLISI, Mariangela ZANAZZO, Javier Ignacio Ledesma ROMERO, Gomez Carlos PUYOL e Roberto SAIJA, erano stati chiamati a rispondere, unitamente ad altri, al capo 1 dell’imputazione, del reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 44, lett. b) d.P.R. 380\2001 in relazione all’art. 12, comma 3 d.P.R. 387\2003, perché il BUGLISI quale legale rappresentante della “Girasole s.r.l.” fino al 13\1\2010, la ZANAZZO quale legale rappresentante della “Photos s.r.l.” fino al 14\1\2010, il SAIJA quale amministratore unico di entrambe le società dal 13\1\2010 al 1\3\2011, il ROMERO quale legale rappresentante di entrambe le società dal 23\12\2010, il PUYOL quale amministratore delegato di entrambe le società dal 1\3\2011, il SAIJA, il BUGLISI e la ZANAZZO quali soci della “Società Agricola Energetica Europea s.r.l.”, titolare della disponibilità del terreno interessato dall’intervento, realizzavano un impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica avente potenza nominale complessiva di oltre 1 Mwe seguendo la procedura autorizzatoria mediante d.i.a. di cui agli artt. 22 e 23 d.P.R. 380\01, inficiata da false relazioni di asseveramento (di cui al successivo capo 5 dell’imputazione) senza autorizzazione unica regionale e permesso di costruire, in quanto procedevano alla artificiosa suddivisione di un unico impianto in due contigui, formalmente intestati alle due società ma facenti capo alla medesima proprietà e ciò allo scopo di eludere la procedura necessaria, proseguendo poi i lavori nonostante l’ordine di sospensione impartito dall’amministrazione comunale (in Brindisi, inizio dei lavori il 4 e 8 agosto 2008 e fino al giugno 2011).
Javier Ignacio Ledesma ROMERO, Gomez Carlos PUYOL, Gaetano BUGLISI, Ettore ZANAZZO e Mariangela ZANAZZO erano imputati anche (capo 2) del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 44, lett b) e comma 2-bis d.P.R. 380\01 in relazione all’art. 12, comma 3 d.P.R. 387\2003 e 22, comma 3 d.P.R. 380\2001, perché lo ZANASSO Ettore quale quale legale rappresentante della “Geos s.r.l.” fino al 29\1\2010, il SAIJA quale amministratore unico fino al 1\3\2011, il ROMERO quale legale rappresentante dal 16\7\2010, il PUYOL quale amministratore delegato dal 1\3\2011, il SAIJA, il BUGLISI e la ZANAZZO Mariangela quali soci della “Società Agricola Energetica Europea s.r.l.”, titolare della disponibilità del terreno interessato dall’intervento, realizzavano un impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica avente potenza nominale complessiva di 487.350 Wp in assenza o comunque in totale difformità dalla d.i.a., peraltro inficiata da false relazioni di asseveramento (di cui al successivo capo 5 dell’imputazione), proseguendo poi i lavori nonostante l’ordine di sospensione impartito dall’amministrazione comunale (in Brindisi, inizio dei lavori il 21\7\2008 e fino al giugno 2011).
Per le altre imputazioni loro contestate vi era stata, in primo grado, pronuncia di assoluzione o  declaratoria di prescrizione (quest’ultima per i capi 10 e 11).

3. Avverso tale pronuncia i predetti propongono separati ricorsi per cassazione tramite i rispettivi difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.      

4. Gaetano BUGLISI deduce:
- (motivo 1) violazione di legge, in quanto i titoli edilizi si sarebbero formati sotto la vigenza della legge regionale Puglia n. 1\2008, con inizio dei lavori antecedente alla sopravvenienza di altre disposizioni normative, da ritenersi del tutto neutre rispetto al titolo edilizio legittimamente formatosi, così come la successiva declaratoria di illegittimità costituzionale delle leggi regionali 1\2008 e 31\2008. Inoltre, il posizionamento dell’impianto in area SIN non interferirebbe con il perfezionamento del titolo abilitativo edilizio;
- (motivo 2) violazione di legge, in quanto il vincolo SIN non avrebbe natura ambientale, sicché l’asseverazione di cui al capo 5, effettuata da altro imputato non ricorrente, non sarebbe falsa;
- (motivo 3) travisamento della prova, in quanto, secondo una nota ministeriale in atti, nei tre siti interessati dagli impianti non vi sarebbe stato alcun superamento dei limiti fissati dalla normativa in materia di bonifiche, con la conseguenza che solo in tale ipotesi sarebbe stata necessaria la caratterizzazione  e l’adozione di un progetto di bonifica
- (motivo 4) violazione di legge, in quanto non sarebbe stata accertata la effettiva compartecipazione all’attività illecita, anche perché eventuali situazioni di illegittimità erano comunque sopravvenute rispetto alla posizione assunta nel tempo nell’ambito delle società.

5. Gomez Carlos PUYOL deduce:      
- (motivo 1 e 2) violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e motivazione apparente, in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame approfondito della vicenda reso necessario dalla pronuncia sulle statuizioni civili, appiattendosi totalmente sulla sentenza di primo grado, che riproduce in più parti testualmente;
- (motivo 3) mancanza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, fondata sostanzialmente sulla mera posizione di legale rappresentante in periodo antecedente al definitivo allaccio degli impianti alla rete elettrica e successivo alla ultimazione dei lavori, senza alcuna valutazione in concreto circa il contributo causale soggettivo e con erronea attribuzione di una posizione di garanzia. Sarebbe stato inoltre erroneamente interpretato il concetto di “difformità sostanziale” degli interventi rispetto a quanto autorizzato, peraltro attraverso la mera riproposizione delle affermazioni del primo giudice;
- (motivo 4) violazione di legge in relazione al mutamento del titolo soggettivo rispetto a quanto contestato nell’imputazione, in quanto la Corte di appello avrebbe considerato dapprima la volontà elusiva della disciplina urbanistica di cui al capo 1, evidentemente di natura dolosa, per poi considerare una condotta omissiva da posizione di garanzia ex art. 40 cod. pen., quindi colposa;
- (motivo 5) erronea applicazione dell’art. 40 cod. pen., in quanto egli non avrebbe rivestito alcuna delle qualifiche previste dall’art. 29 del d.P.R. 380\2001 né fornito alcun contributo causale concreto alla realizzazione delle opere.
- (motivo 6) violazione di legge per l’omessa valutazione delle memorie difensive da parte del primo giudice, da ritenersi causa di nullità;
- (motivo 7) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alle statuizioni civili, stante la non corretta individuazione della Regione quale soggetto danneggiato e la mancanza di motivazione in ordine alla censura sulla omessa giustificazione, da parte del primo giudice, della provvisionale.

6. Roberto SAIJA deduce:
- (motivo 1) Vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità per i fatti di cui al capo 1 dell’imputazione, essendosi i giudici dell’appello limitati a richiamare le considerazioni svolte dal Tribunale, senza esprimere alcun autonomo giudizio sul suo contributo concorsuale;
- (motivo 2) erronea applicazione dell’art. 44, lett. b) in relazione al capo 2 dell’imputazione, poiché le difformità rilevate avrebbero dovuto ritenersi come difformità parziali e non totali, come tali inquadrabili nell’art. 44, lett,. a) d.P.R. 380\2001;
- (motivo 3) la Corte di appello avrebbe ritenuto, con riferimento al capo 2, che le opere realizzate, indipendentemente dalla totale difformità dalla d.i.a., sarebbero state comunque realizzate in assenza di titolo per essere la d.i.a. fondata su false attestazioni e, pertanto, inesistente, considerando quindi una situazione di fatto del tutto diversa, rispetto alla quale non vi sarebbe motivazione;
- (motivo 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla previsione di una provvisionale, riguardante un danno del quale egli non può essere ritenuto responsabile e mancando un’adeguata motivazione circa la prova del preteso danno da parte della Regione.

7. Javier Ignacio Ledesma ROMERO deduce
- (motivo 1) violazione dell’art. 143 cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale erroneamente rigettato i motivi di appello afferenti la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio per omessa traduzione nelle contestazioni all’imputato alloglotta e la conseguente nullità della sentenza di primo grado. Si assume che la Corte di appello, condividendo le considerazioni del primo giudice, avrebbe errato nell’escludere che egli non conoscesse la lingua italiana.
I giudici del gravame avrebbero inoltre omesso di pronunciarsi sulla specifica censura afferente il diniego del Tribunale di ammissione, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., di due testimoni, i quali avrebbero potuto riferire sulle modalità di partecipazione dell’imputato in una riunione e se lo stesso avesse o meno interloquito in lingua italiana;
- (motivo 2) violazione di legge in relazione all’art. 7 della legge regionale 31\2008, norma transitoria che, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, avrebbe consentito di considerare gli impianti in contestazione come un unico impianto;
- (motivo 3) mancanza di motivazione in ordine alle censure formulate con l’atto di appello circa la responsabilità penale dell’imputato, avendo la Corte di appello semplicemente riportato le considerazioni del primo giudice sul punto;
- (motivo 4) violazione di legge in relazione al riconoscimento di un danno risarcibile in favore della Regione.

8. Ettore ZANAZZO e Mariangela ZANAZZO deducono:
- (motivo 1) violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi 1 e 2 in mancanza della dimostrata compartecipazione con contributo causale alla realizzazione delle opere edilizie. Viene censurata, altresì, la qualificazione degli interventi in difformità come essenziali;
- (motivo 2) carenza di motivazione in ordine alla disamina delle censure formulate con l’atto di appello in punto di responsabilità per concorso nei reati;

- (motivo 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati;
- (motivo 4) violazione di legge in ordine al mancato proscioglimento nel merito di Ettore ZANAZZO per il reato contestato al capo 11 (violazione degli artt. 65 e 72 d.P.R. 380\2001) dichiarato prescritto dal giudice di primo grado, essendovi in atti la prova del fatto che i lavori non erano iniziati prima del deposito dei calcoli statici delle strutture.

9. Tutti insistono, pertanto, per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi e per l’annullamento della sentenza impugnata.
               


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati.

2. Va premesso che riguardo all’ambito di operatività delle leggi regionali richiamata da più ricorrenti (motivo 1 ricorso BUGLISI, motivo 2 ricorso ROMERO) con specifico riferimento al capo 1 dell’imputazione, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi, come ricordato nella sentenza impugnata, ribadendo il principio secondo il quale il divieto di frazionamento degli impianti fotovoltaici era da considerarsi già vigente prima dell'approvazione della legge regionale 31\2008, in virtù di quanto statuito dalla legislazione statale, segnatamente  dall’art. 12, comma 3 del d.lgs. 387\2003  (Sez. 3, n. 40561 del 25\6\2014, Buglisi, Rv. 260756).
La richiamata pronuncia ha anche ricordato come tale principio fosse stato già in precedenza affermato (Sez. 3, n. 17433 del 7\2\2012, Ancora, Rv. 252542; Sez. 3, n. 38733 del 20\3\2012, Ferrero e altro, Rv. 253286. V. anche Sez. 3, n. 11981 del 5\2\2014, Di Gennaro, Rv. 258735) e, come le altre pronunce citate, ha preso in considerazione la evoluzione del quadro normativo di riferimento, che per completezza espositiva, merita di essere qui testualmente riproposto.

3. Le disposizioni in tema di autorizzazione alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono contenute d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001\77\CE, il cui art. 12 stabilisce, al comma 3, che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico - artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
Il successivo comma 5 dello stesso articolo ha anche previsto una procedura autorizzatoria semplificata in relazione agli impianti con una capacità di generazione inferiore rispetto alle soglie di cui alla tabella A, allegata al medesimo decreto, diversificate per ciascuna fonte rinnovabile: agli impianti rientranti nelle suddette soglie si applica la disciplina della d.i.a., di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 22 e 23.
Successivamente, il d.lgs. 28\2011 ha dato attuazione della direttiva 2009\28\CE del 23 aprile 2009, che in materia di procedure di autorizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili invita gli Stati membri a preferire procedure semplificate e accelerate, prevedendo, tra l'altro, forme procedurali meno gravose per i progetti di piccole dimensioni (art. 13).
In particolare, l’art. 6 del decreto disciplina una procedura abilitativa semplificata per la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, riconoscendo inoltre alle Regioni e alle Province autonome la facoltà di estendere "la soglia di applicazione della procedura semplificata agli impianti di potenza nominale fino a 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono soggette altresì all'autorizzazione unica", disciplinata al successivo art. 5 del medesimo decreto legislativo.
È quindi solo con la nuova regolamentazione del 2011 che il legislatore statale ha dato facoltà alle Regioni di estendere l'ambito di applicazione del procedimento autorizzatorio semplificato fino ad una soglia massima di potenza di energia elettrica pari a 1 Mw; fermo restando il vincolo per la legislazione regionale costituito dai limiti posti dall'art. 6 citato, che, secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n.99del 2012), esprime un principio fondamentale, sicché il legislatore regionale è tenuto a rispettarlo nell'esercizio della sua potestà legislativa concorrente.
Il medesimo d.lgs.  28 del 2011, nell’art. 10, commi 4 e 6, ha poi riguardato proprio gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, dettando specifiche disposizioni per l'accesso agli incentivi statali.
Un'ulteriore disposizione specifica per gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo è stata poi prevista dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 65, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, nel prescrivere in generale che agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è più consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, ha comunque fatto salve le situazioni pregresse, confermando la perdurante applicabilità del d.lgs.  28 del 2011, art. 10, comma 6 (inizialmente abrogato dallo stesso d.l., ma fatto rivivere dalla legge di conversione).
Nella specie rilevano anche la legge regionale Puglia 19 febbraio 2008, n. 1 (art. 27) e la legge regionale Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, quest'ultima recante norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale, che ha inteso semplificare ulteriormente il procedimento amministrativo, prevedendo la semplice d.i.a. anche per la realizzazione di impianti fotovoltaici di maggiore potenza complessiva purché contenuta in una determinata soglia, ossia impianti con potenza elettrica nominale fino a 1 MW, mentre il d.lgs. 387\2003 ha fissato a 60 Kw la soglia per la produzione di energia in regime semplificato.
La Corte costituzionale ha ritenuto che tale normativa regionale del 2008 contrastasse con il principio fondamentale posto dall’art. 12, comma 5 del d.lgs. 387\2003, il quale prevede che "con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al d.lgs.  28 agosto 1997, n. 281, art. 8, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività". Principio questo che, in quanto qualificabile come fondamentale, operava come limite per la competenza legislativa concorrente della regione, analogamente alla successiva disposizione statale contenuta nel d.lgs. 28\2011, art. 6 (Corte cost. n. 99 del 2012).
La Corte costituzionale ha quindi dichiarato illegittime entrambe le leggi regionali del 2008. In particolare, con la sentenza n. 119 del 2010 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge 31\2008, art. 2, commi 1, 2 e 3 e art. 3, commi 1 e 2.
Successivamente, con la sentenza n. 366 del 2010, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge 1\2008, art. 27, comma 1, lett. b), disposizioni che consentivano la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza fino ad un Mw sulla base di una semplice d.i.a. anche in zone a destinazione agricola secondo gli strumenti urbanistici vigenti.

4. Ciò posto, va rilevato come, con riferimento al capo 1 dell’imputazione, le censure formulate in ricorso risultino infondate, poiché la artificiosa suddivisione dell’unico impianto, accertata in fatto nel giudizio di merito, risultava determinante e comportava, per la realizzazione dello stesso, la necessità dell’autorizzazione unica regionale che, avendo come contenuto essenziale anche la verifica della compatibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento, è sostitutiva del permesso di costruire e costituisce titolo idoneo per la costruzione e l'esercizio delle strutture produttive in conformità al progetto approvato.

5. L’imputazione di cui al capo 2, presenta, invece, una situazione alquanto diversa, poiché la potenza dell’impianto costruito ne consentiva la realizzazione previa presentazione della d.ia., ma si è ritenuto che la stessa fosse basata su una falsa attestazione della inesistenza di “vincoli di altra natura”, essendo invece le aree ubicate all’interno del perimetro del Sito di Interesse nazionale di Brindisi (SIN) e, per tale motivo, soggette al vincolo di caratterizzazione e, in caso di inquinamento, alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale e che i lavori erano stati eseguiti in difformità.
 
6. La questione della validità della d.i.a. e della natura degli interventi eseguiti è presa in esame da più ricorrenti (motivi 1, 2 e 3 ricorso BUGLISI, motivi 2 e 3 ricorso SAIJA, motivo 3 ricorso PUYOL).
Si obietta, da parte del BUGLISI, che il vincolo SIN non avrebbe natura ambientale, con la conseguenza che l’asseverazione non sarebbe falsa come ipotizzato nell’imputazione e che, in ogni caso, sarebbe stato documentato che le condizioni delle aree non erano tali da richiedere interventi di caratterizzazione o bonifica.
In realtà, come bene indicato dai giudici del merito, la natura ambientale o meno del vincolo non ha rilievo, così come l’assenza dei presupposti per interventi di caratterizzazione o bonifica, poiché la falsa attestazione ha di fatto sottratto le aree ad ogni possibilità di controllo.
A tale proposito deve osservarsi che, secondo quanto disposto dall’art. 252, comma 1 d.lgs. 152\06, i siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.
All'individuazione di tali siti si provvede, secondo quanto dispone il comma 2 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate, secondo principi e criteri direttivi specificamente indicati.
Inoltre, specifica il comma 3 dell’art. 252, ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.
Il successivo comma 4 attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle attività produttive, la procedura di bonifica di cui all’art. 242 d.lgs. 152\06 dei siti di interesse nazionale.
Dal tenore letterale delle richiamate disposizioni la giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente ritenuto che la stessa procedura di individuazione dei siti di interesse nazionale ne evidenzia la potenziale contaminazione, con la conseguenza che il presupposto indicato dall’art. 242 d.lgs. 152\06 del “verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito” che obbliga all’attivazione delle procedure operative ed amministrative indicate nel medesimo articolo resta assorbito dall’inclusione dell’area nel sito di interesse nazionale (così T.A.R. Lazio (RM), Sez. I, n. 8920 del 15\10\2008), giungendo anche a ritenere che l'edificabilità delle aree ricomprese nel sito inquinato d’interesse nazionale è subordinata alla completa bonifica dei suoli (TRGA Trento, Sez. Unica, n. 382, del 20\11\2013).
Ne consegue che la inclusione di una determinata area all’interno del perimetro di un sito di interesse nazionale ne presuppone la potenziale contaminazione rendendola soggetta a caratterizzazione.
Tale evenienza rende palese la rilevanza della attestazione contenuta nella d.i.a. e le conseguenze della sua falsità che, come indicato nella sentenza impugnata, ha di fatto consentito agli imputati di sottrarsi ad ogni verifica ed onere conseguenti alla inclusione dell’area nel SIN di Brindisi ed ogni controllo sui movimenti di terra (definiti in sentenza “scavi terrazzamenti e riporti”) effettuati per la realizzazione dell’intervento oggetto di imputazione.

7. Corrette appaiono, inoltre, le conclusioni dei giudici di merito sulla validità della denuncia di inizio attività.
La stessa, invero, era ab origine viziata dalla falsa attestazione e come tale, improduttiva di effetti giuridici. La Corte territoriale, inoltre, ha posto in evidenza come le opere realizzate fossero comunque difformi da quanto indicato nella d.i.a.
Ciò risulta, peraltro, chiaramente indicato nel capo 2 dell’imputazione, laddove si indica che i lavori erano stati effettuati in assenza o, comunque, in totale difformità dalla d.i.a., precisando che la stessa risultava “peraltro inficiata dalla falsa attestazione di asseveramento di cui al capo 5” e nella motivazione della sentenza impugnata, contrariamente a quanto affermato nel ricorso del SAIJA, tali evenienze vengono debitamente prese in considerazione.
La Corte territoriale pone in evidenza un altro aspetto di rilievo, concernente la natura della d.i.a. presentata, che l’amministrazione comunale aveva qualificato come alternativa al permesso di costruire ai sensi dell’art. 22, comma 3 d.P.R. 380\01 in ragione della potenza dell’impianto, di gran lunga superiore rispetto a quelli rientranti nella disciplina di cui all’art. 22, comma 1 del medesimo d.P.R.
Tale circostanza, evidenziano i giudici dell’appello, non è stata oggetto di contestazione da parte degli imputati e giustifica, pertanto, la collocazione delle condotte nella fattispecie astratta delineata dall’art. 44, lett. b) d.P.R. 380\01.
Tali conclusioni appaiono in linea con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha già avuto modo di affermare che, nel caso di interventi realizzabili alternativamente con denunzia di inizio attività ovvero con permesso di costruire di cui all’art. 22, comma terzo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l'assenza della denunzia o la totale difformità delle opere eseguite rispetto alla d.i.a. effettivamente presentata integrano il reato previsto dall'art. 44, comma primo, lett. b) del decreto e ciò in quanto la disciplina sanzionatoria penale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell'intervento (Sez. 3, n. 47046 del 26/10/2007, Soldano, Rv. 238463. Conf. Sez. 5, n. 23668 del 26/4/2005, Giordano ed altro, Rv. 231905).

8. Per ciò che concerne, poi, la natura degli interventi in difformità, che la sentenza impugnata indica nel dettaglio, sulla base dell’esito dei diversi sopralluoghi effettuati ed acquisiti agli atti, gli stessi risultano correttamente qualificati come in difformità totale.
Va richiamato, a tale proposito, il contenuto dell’articolo 31 del d.P.R. 380\01, il quale precisa che sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito la differenza tra gli interventi in totale difformità e quelli in difformità parziale dal permesso di costruire, osservando che si considera in "totale difformità" l'intervento che, sulla base di una comparazione unitaria e sintetica fra l'organismo programmato e quello che è stato realizzato con l'attività costruttiva, risulti integralmente diverso da quello assentito per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche, di utilizzazione o di ubicazione, mentre, invece, in "parziale difformità" l'intervento che, sebbene contemplato dal titolo abilitativo, all'esito di una valutazione analitica delle singole difformità risulti realizzato secondo modalità diverse da quelle previste a livello progettuale (Sez. 3, n. 40541 del 18/6/2014, Cinelli e altri, Rv. 260652. Conf. Sez. 3, n. 49669 del 24/9/2015, Ingmar e altri, Rv. 265614).
Nella fattispecie, nella descrizione degli interventi in sentenza sono chiaramente indicati aumenti di volumetria, diverse dimensioni dei manufatti e diverse distanze dai confini, difformità di sagoma, nonché la realizzazione di opere non previste in progetto (impianto di illuminazione e sorveglianza) che ne caratterizzano senz’altro l’esecuzione in difformità totale da quanto originariamente stabilito.

9. Altro aspetto posto in discussione da tutti i ricorrenti, seppure con argomentazioni diverse, riguarda la posizione soggettiva delle singole persone coinvolte (motivo 4 ricorso BUGLISI, motivi 3, 4 e 5 ricorso PUYOL, motivo 3 ricorso ROMERO, motivi 1, 2 e 3 ricorso ZANAZZO).
Ciascun ricorrente prende ovviamente in considerazione la propria posizione all’interno dell’assetto societario, con particolare riferimento ai periodi di permanenza nelle cariche rispetto alla data di esecuzione degli interventi.
Tale frammentaria esposizione delle doglianze cozza, tuttavia, in maniera evidente con la ricostruzione dei vari procedimenti amministrativi avviati per la realizzazione degli impianti di cui ai capi 1 e 2 dell’imputazione, dei collegamenti tra le varie società, della loro composizione, delle cessioni attraverso quello che viene definito come un “macchinoso percorso societario”, che denotano l’unitarietà del progetto imprenditoriale ed il pieno coinvolgimento, a vario titolo, dei singoli imputati, la cui condotta, alla luce di quanto evidenziato dai giudici del merito, non poteva ritenersi confinata entro l’ambito temporale di esecuzione degli interventi edilizi, poiché ciò che emerge dalle motivazione della sentenza impugnata è una coordinata serie di attività avente come finalità quella di realizzare gli impianti.
Tale complessa attività è stata valutata dal Tribunale prima e poi dalla Corte territoriale sulla base di dati documentali e fattuali acquisiti nel giudizio di merito che non possono essere oggetto di autonoma verifica in questa sede di legittimità e che sono stati comunque oggetto di apprezzamento scevro da cedimenti logici o manifeste contraddizioni, che lo rende insindacabile da parte di questa Corte.

10. Viene peraltro posta in dubbio l’adeguatezza della motivazione  (motivi 1 e 2 ricorso PUYOL), lamentando la mancanza di un approfondito accertamento che, nonostante la declaratoria di prescrizione dei reati, la pronuncia sulle statuizioni civili avrebbe reso necessario.
La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di specificare quale sia l’ambito di operatività degli artt. 129 e 578 cod. proc. pen..
Va a tale proposito richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244274), che, dirimendo un precedente contrasto giurisprudenziale, ha tra l'altro affermato come la pronuncia assolutoria a norma dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. sia consentita  al giudice solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento ed appartenga, pertanto, più al concetto di «constatazione», ossia di percezione «ictu oculi», che a quello di «apprezzamento».  
Precisano ulteriormente le Sezioni Unite che l' «evidenza» richiesta dal menzionato art. 129, comma 2, cod. proc. pen.  «presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi così addirittura in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia».
Nella stessa pronuncia si afferma, altresì, che, all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, evidenziando quindi la necessità di un raccordo tra l’art. 129 e l’art. 578 cod. proc. pen.
Tale ultima disposizione, come è noto, prevede che il giudice d'appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o per prescrizione il reato per il quale sia intervenuta condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
Ai principi appena ricordati si sono uniformate le sentenze successive (cfr. Sez. 2, n. 29499 del 23/5/2017, P.C. in proc. Ambrois, Rv. 270322; Sez. 6, n. 44685 del 23/9/2015, N, Rv. 265561; Sez. 5, n. 3869 del 7/10/2014 (dep. 2015), Lazzari, Rv. 262175; Sez. 2, n. 38049 del 18/7/2014, De Vuono, Rv. 260586; Sez. 1, n. 42039 del 14/1/2014, Simigliani, Rv. 260508; Sez. 6, n. 16155 del 20/3/2013, Galati e altri, Rv. 255666; Sez. 6, n. 4855 del 7/1/2010, Damiani e altro, Rv. 246138), ribadendo la necessità, in caso di condanna in primo grado al risarcimento dei danni, di un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità dell'imputato.
La valutazione richiesta al giudice riguarda, dunque, per ciò che concerne le statuizioni civili, l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale previa considerazione delle censure dedotte, perché la conferma della condanna al risarcimento del danno, ancorché generica, non può fondarsi sulla mera mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato.
Ciò posto, osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha diffusamente motivato in punto di responsabilità degli imputati, adeguandosi correttamente ai richiamati principi.


11. Lamentano tuttavia i ricorrenti (ed in particolare il SAIJA nel motivo 1 di ricorso) che tale valutazione non sarebbe esauriente perché in gran parte sovrapponibile alla motivazione della sentenza di primo grado.
Questa Corte ha specificato, a tale proposito che, in linea generale, che la compilazione della motivazione del provvedimento mediante la tecnica del cd. "copia e incolla" si traduce, nella sostanza, nella redazione di una motivazione per relationem, laddove l'atto, anziché essere richiamato, viene testualmente trascritto nel provvedimento che lo "richiama" e che ciò che non è ammesso è la pedissequa riproduzione del provvedimento impugnato, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione a censura delle soluzioni adottate dal giudice di primo grado e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza degli stessi, poiché in tal caso la motivazione sarebbe meramente apparente (così, in motivazione, Sez. 6, n. 48428 del 8/10/2014, Barone e altri, Rv. 261248).
Nel caso di specie tale evenienza non si è affatto verificata, avendo la Corte territoriale dato dimostrazione di aver preso in considerazione le censure formulate con gli atti di appello e di aver effettuato le proprie autonome valutazioni, dando conto in maniera esauriente della responsabilità degli imputati ai fini della decisione sulle statuizioni civili.
Va peraltro ricordato che in sede di legittimità non può muoversi censura ad una sentenza che, pur non prendendo espressamente in esame una deduzione prospettata con l'atto di impugnazione, evidenzi comunque una ricostruzione dei fatti che implicitamente, ma in maniera adeguata e logica, ne comporti il rigetto (Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, (dep. 2014), Cento, Rv. 259643; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, (dep.2014), Maravalli, Rv. 258679;  Sez. 2, n. 33577 del 26/5/2009, Bevilacqua, Rv. 245238; Sez. 2, n. 29434 del 19/5/2004, Candiano, Rv. 229220) e ciò si è chiaramente verificato nel caso in esame, avendo i giudici del gravame chiaramente sviluppato un percorso argomentativo dal quale emerge la sostanziale reiezione delle prospettazioni degli appellanti.

12. Altra doglianza (motivo 6 ricorso PUYOL) riguarda la mancata valutazione di memorie difensive da parte del primo giudice censurata con i motivi di appello.
Sul punto la Corte territoriale ha del tutto correttamente richiamato la più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive (Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015 (dep. 2016), Graziano, Rv. 267561).
La richiamata decisione, le cui conclusioni sono condivise dal Collegio, nel riportarsi ad un precedente conforme (Sez. 6, n. 269 del 5/11/2013 (dep. 2014), Cattafi, Rv. 258456) si è motivatamente distaccata dal diverso indirizzo (Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013 (dep. 2014), Amato e altri, Rv. 259488; Sez. 1, n. 37531 del 7/10/2010, Pirozzi, Rv. 248551) osservando che «dalla omessa considerazione di una memoria difensiva non consegue di per sé alcuna nullità, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge», sicché «le ragioni difensive vanno attentamente considerate dal giudice cui vengono rivolte, siano esse espresse in un motivo di impugnazione, in una memoria scritta o nell'ambito di un intervento orale, ma le conseguenze di una mancata considerazione rifluiscono sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che chiude la fase o il grado nel cui ambito tali ragioni, eccezioni, o motivi di impugnazione siano stati espressi» (Sez. 6, n. 18453 del 28/2/2012, Cataldo e altri, Rv. 252713).

13. Altrettanto correttamente la Corte territoriale ha operato con riferimento al rigetto dei motivi di appello afferenti la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio per omessa traduzione nelle contestazioni all’imputato alloglotta e la conseguente nullità della sentenza di primo grado (1 motivo ricorso ROMERO).
I giudici del gravame hanno infatti dichiarato di condividere la decisione del Giudice per le indagini preliminari il quale aveva valorizzato, quali dati sintomatici della conoscenza della lingua italiana, il fatto che lo stesso quale legale rappresentante di una società di diritto italiano avesse sottoscritto alcune attestazioni e le comunicazioni di fine lavori degli impianti, nonché una comunicazione di tale Avv. FADEL dalla quale sarebbe emersa la capacità dell’imputato di “interloquire in maniera del tutto fluente in italiano”.
Si tratta di dati fattuali che i giudici del merito hanno adeguatamente valutato con idonea motivazione e che non possono essere presi in esame in questa sede.   
E’ sufficiente ricordare, a tale proposito, che in tema di diritto alla traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi. (Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, Reznikov, Rv. 265213; Sez. F, n. 44016 del 4/9/2014, Vjerdha, Rv. 260997; Sez. 5, n. 33775 del 27/2/2014, Ilie, Rv. 261640 ed altre prec. conf.).

14. La piena condivisione, da parte dei giudici dell’appello, delle conclusioni cui era in precedenza pervenuto il G.I.P. evidenzia anche l’implicita reiezione dell’ulteriore censura afferente il diniego del Tribunale di ammissione, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., di due testimoni i quali avrebbero potuto riferire sulle modalità di partecipazione dell’imputato in una riunione e se lo stesso avesse o meno interloquito in lingua italiana.

15. Quanto, poi, alla decisione sulle statuizioni civili (motivo 7 ricorso PUYOL, motivo 4 ricorso SAIJA e motivo 4 ricorso ROMERO), la Regione, avuto riguardo alla natura dei reati contestati ed all’oggetto degli interventi edilizi realizzati in assenza di titolo abilitativo, è stata correttamente individuata come soggetto danneggiato.

16. Va poi ricordato, quanto all’accertamento relativo all'esistenza di un danno risarcibile, come, per la condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non sia necessario che il danneggiato dia la prova della effettiva sussistenza dei danni e del nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose e ciò in quanto la pronuncia, in tal caso, costituisce una mera declaratoria iuris, da cui esula ogni accertamento relativo tanto alla misura quanto alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione, che può peraltro pervenire eventualmente anche alla esclusione dell'esistenza stessa di un danno eziologicamente connesso con il fatto illecito (Sez. 5, n. 45118 del 23/4/2013 , Di Fatta e altri, Rv. 257551; Sez. 6, n. 14377 del 26/2/2009, Giorgio e altri, Rv. 243310; Sez. 5, n. 36657 del 5/6/2008, Ballandi, Rv. 241344 ed altre prec. conf.).

17. Non è inoltre impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 3, n. 18663 del 27/1/2015, D. G., Rv. 263486; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G, Rv. 261536; Sez. 2, n. 49016 del 6/11/2014, Patricola e altro, Rv. 261054 ed altre prec. conf.).

18. Inammissibile, infine, il motivo 4 di ricorso ZANAZZO, perché è articolato in fatto e prospetta una valutazione alternativa dei dati fattuali apprezzati dai giudici del merito non consentita in questa sede.

19. I ricorsi devono pertanto essere rigettati, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione, in solido, delle spese del grado in favore della costituita parte civile Regione Puglia, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila), oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in data 13/12/2017