Cass. Sez. III n. 54703 del 7 dicembre 2018 (Ud 9 nov 2018)
Pres. Di Nicola Est. Corbetta Ric. Di Cataldo
Rifiuti.Spedizioni transfrontaliere e rispetto delle garanzie e delle formalità previste dagli Stati riceventi

Il mancato rispetto, in caso di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle garanzie e delle formalità previste dagli Stati riceventi, quand'anche non membri Ocse (nella specie la Repubblica Popolare cinese), in quanto recepite nei regolamenti comunitari che regolano la materia a norma dell'art. 194 d.lgs. n. 152 del 2006, integra il carattere abusivo dell'esportazione con conseguente configurabilità, nella ricorrenza dei restanti presupposti, del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti


RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Genova confermava la decisione resa dal Tribunale di Genova, appellata dall’imputato e dall’ente quale responsabile amministrativo, che aveva condannato Savino Di Cataldo alla pena di giustizia, oltre alle pene accessorie di legge, in relazione al reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 260 d.lgs. n. 152 del 2006, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale legale rappresentante della Dielle srl, con sede legale in Cernusco sul Naviglio, al fine di conseguire un ingiusto profitto, costituito dai maggiori guadagni derivanti dalla cessione dei rifiuti fuori dal territorio nazionale rispetto alla cessione in Italia, senza essere titolare di licenza AQSIQ rilasciata dalle autorità cinesi, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, esportava abusivamente dal porto di Voltri verso la Cina tramite container ingenti quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi di tipo plastico, utilizzando licenze AQSIQ intestate a terzi, nonché rifiuti pericolosi. Veniva altresì confermata la responsabilità amministrativa della Dielle srl  in relazione all’illecito di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a), 25 undecies, comma 2, lett. f) d.lgs. n 231 del 2001.

2. Avverso l’indicata sentenza, Savino Di Cataldo e Dielle srl, per il tramite del comune difensore di fiducia, propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 260 d.lgs. n. 152 del 2006, 43 e 47 cod. pen. Assumono i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, dal momento che ogni spedizione era corredata dal contratto tra le Dielle srl, quale organizzatore della spedizione, e la società cinese destinataria e titolare della licenza AQSIQ, sicché, stante la regolarità della complessa procedura prevista dall’art. 18 Reg. CE 1013/2006, sarebbe carente anche il dolo specifico, quantomeno per l’errore dell’imputato sulla necessità di una previa autorizzazione nell’ipotesi di spedizioni di rifiuti plastici non pericolosi, errore che involge le norme extrapenali richiamate dalla fattispecie incriminatrice in esame.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Ad avviso dei ricorrenti, la Corte territoriale si sarebbe acriticamente adagiata sulla motivazione della sentenza di primo grado, senza una valutazione autonoma delle censure dedotte con l’atto di appello in relazione alla carenza di dolo dovuto all’errore sull’interpretazione della normativa extrapenale di riferimento.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. I ricorrenti censurano la motivazione della sentenza impugnata, che non si sarebbe confrontata con i rilievi difensivi, incentrati sull’atteggiamento processuale dell’imputato e sul suo stato di incensuratezza, volti a un contenimento della pena inflitta in primo grado.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili perché reiterano le medesime doglianze dedotte con l’atto d’appello, che la Corte territoriale ha rigettato con motivazione giuridicamente corretta e immune da vizi logici, in relazione alla quale i ricorrenti omettono qualsivoglia confronto critico.

2. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la sostanziale omogeneità delle questioni dedotte, incentrate sulla carenza di dolo, sono manifestamente infondati.
2.1. Secondo quanto accertato dai giudici di merito, non oggetto di contestazione, la Dielle srl, di cui legale rappresentante era il Di Cataldo, ha esportato, tra l’ottobre e il dicembre 2011, ingenti quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi, essenzialmente materiale plastico, sebbene fosse priva dalla licenza AQSIQ che legittima le esportazioni di rifiuti verso la Repubblica Popolare Cinese.
2.2. Ciò premesso, diversamente da quanto opinato dai ricorrenti, la Corte territoriale ha compiutamente esaminato il motivo di appello incentrato sull’asserita insussistenza dell’elemento soggettivo, quantomeno meno ai sensi dell’art. 47 cod. pen., evidenziando come l’appellante avesse rimarcato che tutti i rifiuti esportati dalla Dielle srl fossero accompagnati da: 1) un formulario di trasporto che identifica la Dielle srl quale “detentore” e un impianto cinese quale “destinatario”, ossia “il soggetto responsabile dell’importazione” in Cina e il numero di licenza AQSIQ; 2) l’allegato VII compilato dalla Dielle srl in qualità di “notificatore”; 3) il CCIC “Preinspection Certificate” emesso, per lo specifico container di rifiuti plastici, a nome e per conto del “soggetto responsabile dell’importazione”. La Corte territoriale ha inoltre dato atto che, secondo quanto prospettato dall’appellante, fossero disponibili il contratto tra “notificatore” e “destinatario”, il “Sepa-Licence” del “destinatario” e la licenza AQSIQ del “soggetto responsabile dell’importazione”.
2.3. Orbene, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la documentazione indicata dalla difesa non fosse idonea a incidere sulla sussistenza del reato, nemmeno in relazione all’elemento soggettivo, per l’assorbente ragione, con la quale il ricorrente omette ogni confronto critico, che titolare della licenza AQSIQ non era la Dielle srl, bensì la GTS International, società canadese con cui la Dielle srl aveva stipulato un contratto di intermediazione.
Va, infatti, ricordato che, come già affermato da questa Sezione, il mancato rispetto, in caso di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle garanzie e delle formalità previste dagli Stati riceventi, quand'anche non membri Ocse (nella specie la Repubblica Popolare cinese), in quanto recepite nei regolamenti comunitari che regolano la materia a norma dell'art. 194 d.lgs. n. 152 del 2006, integra il carattere abusivo dell'esportazione con conseguente configurabilità, nella ricorrenza dei restanti presupposti, del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (Sez. 3, n. 27413 del 26/06/2012 - dep. 11/07/2012, Amendolagine, Rv. 253145).
E difatti, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, l’art. 194 d.lgs. n. 152 del 2006, ai fini che qui rilevano, stabilisce che “le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006”; in particolare, l’Allegato VII dell’indicato regolamento CE n. 1013 prevede, tra l’altro, che “il soggetto indicato nella casella “notifier/exporter deve coincidere con il nominativo del soggetto titolare della licenza AQSIQ”. In altri termini, ai fini della tracciabilità ciò che rileva è la gestione complessiva dei rifiuti dalla sua origine sino all'arrivo al reale destinatario: e in questo senso è agevole comprendere la ragione per la quale il soggetto originatore dei rifiuti – e non un eventuale intermediario - è colui che deve essere munito della apposita licenza ASQIQ, in quanto responsabile dell’intera operazione della spedizione che si completa soltanto con l'effettivo recupero del rifiuto.
Nel caso di specie, invece, le dichiarazioni doganali con esportatore le Dielle srl, aventi ad oggetto “cascami e avanzi di materie plastiche”, codice OCSE B3010 (rifiuti non pericolosi), indicavano licenza AQSIQ n. A84008274 intestata alla GTS International LLC. Di conseguenza, l’imputato ha esportato, in più occasioni, ingenti quantitativi di rifiuti non pericolosi verso la Repubblica Popolare Cinese, sebbene la Dielle srl., società di cui era il legale rappresentate, fosse priva della prescritta licenza AQISQ, indispensabile per la regolarità dell’esportazione.
2.4. Ciò premesso, è manifestamente infondata la doglianza difensiva con cui si deduce la carenza del dolo, quantomeno in relazione all’art. 47, comma 3, cod. pen.
Con apprezzamento fattuale logicamente motivato, la Corte territoriale non solo ha escluso la sussistenza dell’errore rilevante ex art. 47, comma, 3 cod. pen. ma ha ravvisato il dolo in capo all’imputato, correttamente osservando che, essendo il Di Cataldo un soggetto esperto e navigato nello specifico settore del trattamento dei rifiuti, era consapevole dell’illiceità del proprio operare, in assenza dei necessari requisiti previsti dalla normativa di riferimento, alla luce degli accordi intercorrenti tra l’U.E e la Repubblica Popolare cinese.
2.5. In ogni caso, anche a voler seguire la tesi del ricorrente - che evoca l’errore sulla normativa extrapenale di riferimento, che darebbe contenuto all’avverbio “abusivamente”, tale non essendo, si assume, la condotta di chi esporti rifiuti all’estero, ritenendone la legittimità perché la prescritta licenza AQSIQ è stata rilasciata ad altra società con cui è intervenuto un rapporto di collaborazione commerciale – il motivo si appalesa manifestamente infondato.
Trattandosi di norma integratrice del precetto, si è in presenza di un errore che cade sulla fattispecie incriminatrice, che, ai sensi dell’art. 5 cod. pen. come risultante dalla sentenza 23 marzo 1988 n. 364 della Corte costituzionale, scusa solo nel caso in cui l’ignoranza della legge penale sia inevitabile, situazione che certamente non ricorre nel caso di specie.
Come chiarito da questa Corte nel suo più alto consesso a proposito dei limiti di tale inevitabilità, per il comune cittadino tale condizione è sussistente, ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosiddetto "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell'indagine giuridica. Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto (Sez. U, n. 8154 del 10/06/1994 - dep. 18/07/1994, P.G. in proc. Calzetta, Rv. 197885). Di conseguenza, chi svolge una data attività commerciale è gravato dell'obbligo di acquisire informazioni circa la specifica normativa applicabile in quel settore, sicché, qualora deduca la propria buona fede, non può limitarsi ad affermare di ignorare le previsioni di detta normativa – errore che non scusa perché cade sul precetto - ma deve dimostrare di aver compiuto tutto quanto poteva per osservare la disposizione violata.
Nel caso di specie, si è in presenza di un’ignoranza del precetto del tutto evitabile, considerando che l’imputato era un operatore commerciale esperto nel settore dei rifiuti e che, in ogni caso, prima di intraprendere l’attività di esportazione di rifiuti verso la Repubblica Popolare Cinese, avrebbe avuto il dovere di acquisire informazioni concernenti la normativa prevista per l’esercizio di detta attività conformemente alla legge.
2.6. Quanto, poi, al dolo specifico, questa Corte ha chiarito che, in tema di traffico illecito di rifiuti, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 260, comma 1, d.lgs. n.152 del 2006, il requisito dell'ingiusto profitto non deriva dall'esercizio abusivo dell'attività di gestione dei rifiuti, bensì dalla condotta continuativa ed organizzata dei rifiuti finalizzata a conseguire vantaggi (risparmi di spesa e maggiori margini di guadagno) altrimenti non dovuti (Sez. 3, n. 35568 del 30/05/2017 - dep. 19/07/2017, Savoia, Rv. 271138), situazione che è stata ravvisata dai giudici di merito con apprezzamento fattuale logicamente motivato e quindi non censurabile in questa sede.

3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo.
3.1. Va osservato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; non è perciò consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.
Peraltro, l’impegno motivazionale da parte del giudice è direttamente proporzionale all’entità della pena inflitta: quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008 - dep. 15/09/2008, Bonarrigo e altri, Rv. 241189). Di conseguenza, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007 - dep. 03/09/2007, Ruggieri, Rv. 237402).
3.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi ora richiamati. Premesso che la pena base è stata determinata dal primo giudice in prossimità del minimo edittale, nella misura di un anno e sei mesi di reclusione (spaziando la forbice edittale del delitto di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 da un minimo di un anno a un massimo di sei anni di reclusione), la Corte territoriale, da un lato, ha censurato la genericità del motivo relativo all’asserita eccessività del trattamento sanzionatorio, non avendo l’imputato argomentato in ordine alla richiesta di riduzione della pena nel minimo edittale, e, dall’altro, ha comunque stimato congrua la pena inflitta, tenuto conto della non trascurabile gravità del fatto in riferimento all’entità dei rifiuti e alla reiterazione delle condotte illecite. Si tratta di una motivazione immune da vizi giuridici e logici che, quindi, supera il vaglio di legittimità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 09/11/2018.