Cass. Sez. III n. 21655 del 8 giugno 2010 (CC 13 apr 2010)
Pres. Onorato Est.Squassoni Ric. Hrustic
Rifiuti. Trasporto abusivo

Il reato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione (art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ha natura di reato istantaneo e non abituale, in quanto si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, essendo sufficiente un unico trasporto ad integrare la fattispecie incriminatrice.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 13/04/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - N. 578
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 1298/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HRUSTIC RESAD N. IL 18/01/1980;
avverso l'ordinanza n. 1172/2009 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 22/09/2009;
sentita lallazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI Claudia;
lette le conclusioni del PG: rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 22 settembre 2009, il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro preventivo che grava si di un automezzo utilizzato per l'illecito trasporto di rifiuti rilevando la ipotizzabilità del reato previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256.
I Giudici hanno evidenziato come il vincolo reale fosse necessario perché prodromico alla confisca obbligatoria per il tipo di reato. Per l'annullamento della ordinanza, ha proposto ricorso per Cassazione l'indagato Hrustic Resad deducendo:
- che l'attività per cui è processo è stata del tutto occasionale;
- che il mezzo appartiene ad un soggetto estraneo alla commissione del reato.
Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.
Tutte le fase di gestione dei rifiuti, per essere legittime, devono essere precedute da autorizzazione, iscrizione o comunicazione; la violazione di tale precetto è sanzionata penalmente dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1.
La attività di trasporto è inserita tra quelle di gestione dei rifiuti (per la chiara norma definitoria del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. d) e, pertanto, la mancanza di un provvedimento che la sorregga ha rilevanza penale.
La deduzione della Difesa, secondo la quale l'indagato esercitava l'attività di trasporto non in via continuativa, non è provata in fatto ed è irrilevante in diritto; la circostanza prospettata non esonerava l'indagato dall'obbligo di munirsi di un titolo abilitativo perché il reato in esame si configura come istantaneo - e non abituale - e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica con la conseguenza che è sufficiente un unico trasporto ad integrare la fattispecie di reato.
In merito alla residua censura, si rileva che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, u.c. (che prevede per il reato di trasporto illecito dei rifiuti la confisca ex lege del mezzo) nulla dispone circa la posizione del terzo incolpevole proprietario del mezzo; una interpretazione costituzionalmente orientata della norma (che evita disomogeneità di trattamento con casi analoghi) porta a concludere che colui che non ha partecipato alla commissione del reato, ne' ai profitti che ne derivano, sia ammesso a provare la sua buona fede (Cass. Sezione 3 sentenza 46012/2008).
Tale problematica, tuttavia, esula dai limiti cognitivi del presente procedimento incidentale e sarà affrontata nella sede competente. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010