Cass. Sez. III n. 21657 del 8 giugno 2010 (CC 13 apr. 2010)
Pres. Onorato Est. Teresi Ric. Caraccio
Rifiuti. Trasporto e decesso del proprietario del mezzo rimasto estraneo al reato

È illegittimo il rigetto della richiesta, proposta dall'erede del terzo proprietario rimasto estraneo al reato, di restituzione del mezzo sequestrato perché adibito a trasporto non autorizzato di rifiuti, motivato sulla probabile violazione da parte dell'erede degli obblighi di diligenza nell'affidamento del veicolo a terzi, in quanto il decesso del proprietario del mezzo determina il venir meno delle condizioni che rendono probabile a carico dell'erede qualsiasi addebito di negligenza da cui possa derivare la possibilità di un uso illecito della cosa.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 13/04/2010
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 580
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 1577/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Caraccio Rosaria, in proprio e nella qualità di madre esercente la patria potestà sulla figlia minore Dolce Monica, quale erede di Dolce Pantaleo deceduto il 21.11.2009;
avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Lecce in data 13.11.2009 che ha rigettato la domanda di restituzione del camion, di proprietà del Dolce, sequestrato in relazione al reato di trasporto non autorizzato ascritto a Castaldi Gianluca e a Dolce Cosimo;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. TERESI Alfredo;
Sentito il PM nella persona del PG, dott. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza 11.03.2009 il Tribunale di Lecce rigettava la domanda di restituzione del camion, di proprietà del Dolce Pantaleo, sequestrato in relazione al reato di trasporto non autorizzato ascritto a Castaldi Gianluca e a Dolce Cosimo.
Osservava il Tribunale che l'automezzo apparteneva a Dolce Pantaleo "sicché il bene non potrà essere sottoposto in futuro a confisca perché di proprietà di un terzo estraneo al reato" e che esistevano le ritenute esigenze di prevenzione per l'insussistenza di motivi per escludere che il mezzo, come già avvenuto, potesse essere dato in uso per il trasporto di rifiuti.
Proponeva ricorso per cassazione Caraccio Rosaria, in proprio e nella qualità di madre esercente la patria potestà sulla figlia minore Dolce Monica, quale erede di Dolce Pantaleo, deceduto il 21.11.2009, denunciando violazione di legge sull'omessa restituzione del veicolo agli eredi del proprietario, riconosciuto estraneo al reato, pur in assenza di concreti elementi indicativi del pericolo della reiterazione del reato ad opera di terzi. Inoltre, non era più ipotizzabile il periculum per l'intervenuto decesso del proprietario del veicolo. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale ha rigettato la domanda di restituzione rilevando che il veicolo in sequestro inerisce al reato ascritto agli indagati Castaldi e Dolce Cosimo e che il proprietario del mezzo, sebbene estraneo al reato ipotizzato, avrebbe potuto darlo in prestito per eventuali trasporti non autorizzati di rifiuti.
Orbene, accertata l'estraneità al reato del proprietario del mezzo di trasporto, è stata ancorata a una mera supposizione (per la mancata indicazione di elementi di sostegno dell'assunto) l'utilizzabilità dello stesso, tramite prestiti a terzi, per illeciti trasporti di rifiuti.
Pertanto, essendo intervenuto - dopo la pronuncia dell'ordinanza - in data 21.11.2009 il decesso del terzo interessato alla restituzione (come provato col prodotto certificato di morte di Dolce Pantaleo, rilasciato dal Comune di Galatone), non è ipotizzabile da parte dell'erede, che insta per la restituzione, la probabile violazione di obblighi di diligenza nell'affidamento del veicolo a terzi, sicché mancano le condizioni che rendano probabile a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui possa derivare la possibilità dell'uso illecito della cosa stante, altresì, che non esistono collegamenti, diretti o indiretti, ancorché non punibili, con la consumazione del reato.
Ne consegue che deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata, unitamente al decreto impositivo del sequestro emesso dal GIP in data 20.10.2009, e che va disposta la restituzione della cosa in sequestro all'avente diritto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché l'ordinanza emessa dal GIP in data 20.10.2009 e ordina la restituzione all'avente diritto della cosa in sequestro. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010