Cass. Sez. III n. 25216 del 23 giugno 2011 (ud.26 mag.2011)
Pres.De Maio Est.Petti Ric.Caggiano
Rifiuti.Deposito incontrollato

Il reato di deposito incontrollato di rifiuti è reato permanente sicchè, dando luogo ad una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero od allo smaltimento, la consumazione perdura sino allo smaltimento o al recupero. (Fattispecie in tema di prescrizione).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 26/05/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 1228
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 38927/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Caggiano Fiore, nato a Savoia di Lucania il 24 maggio del 1940;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza del 15 aprile del 2010;
Udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il procuratore generale nella persona del dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Longo Tommaso, quale sostituto processuale dell'avvocato Sergio Lapenna, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'appello di Potenza, con sentenza del 15 aprile del 2010, confermava quella resa dal tribunale della medesima città, con cui Caggiano Fiore era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, quale responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1 e 2 per avere effettuato un'attività di gestione dei rifiuti su un terreno ubicato in agro di Savoia di Lucania in assenza della prescritta autorizzazione nonché per avere depositato in modo incontrollato sul medesimo terreno un ingente quantitativo di rifiuti speciali pericolosi, costituiti da blocchi di calcestruzzo, calcinacci, pezzi di cemento armato ecc.. Fatto accertato il 17 settembre del 2005.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, il 4 luglio del 2004, constatarono che i rifiuti in questione erano stati in parte già smaltiti, mediante il loro spargimento sul suolo, sul terreno di proprietà del Caggiano senza alcuna autorizzazione, ed in parte si trovavano accumulati in attesa di essere smaltiti in un'altra zona del medesimo fondo. Ricorre per cassazione il Caggiano per mezzo del proprio difensore denunciando:
1) la violazione della norma incriminatrice ed omessa motivazione sul punto perché la sua responsabilità era stata affermata in base alla semplice qualità di proprietario senza alcun accertamento sulla sua compartecipazione concorsuale a titolo commissivo o omissivo;
2) la violazione dell'art. 157 c.p. perché il reato si era già estinto al momento della pronuncia, posto che doveva considerarsi commesso non alla data del sequestro, come ritenuto nella contestazione, ma alla data dell'accertamento compiuto dal Corpo Forestale ossia il 4 luglio del 2004.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il collegio rileva che il reato contestato si è ormai
estinto,essendo decorso il termine prescrizionale di anni quattro e mesi sei,avuto pure riguardo al periodo durante il quale il dibattimento è rimasto sospeso per impedimento dell'imputato o del suo difensore dal 16 luglio del 2007 fino al 27 settembre dello stesso anno. Con decorrenza dalla data del sequestro (17 settembre del 2005) il termine è scaduto il 28 luglio del 2010.
Il ricorso con riferimento al secondo motivo non è manifestamente infondato. Invero al prevenuto nell'ambito dell'unico reato di gestione dei rifiuti senza alcuna autorizzazione,sono state contestate diverse attività. Ora il momento consumativo delle varie attività varia a seconda della natura dell'attività svolta. Quella relativa alla raccolta o al trasporto si consuma nel momento e nel luogo in cui ha avuto luogo, quella relativa allo smaltimento può essere istantanea o permanente:assume natura permanente allorché si articola in diverse fasi. Il deposito incontrollato dando luogo ad una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero o allo smaltimento perdura fino allo smaltimento o al recupero. In conclusione per i reati permanenti il termine prescrizionale decorreva dalla data del sequestro effettuato 17 settembre del 2005, per quelli istantanei invece decorreva da un momento anteriore allo stesso accertamento effettuato il 3 luglio del 2004. In quest'ultimo caso alcuni illeciti, come ad esempio quello relativo allo spandimento sul suolo, si erano già prescritti al momento della pronuncia della sentenza.
Dalla sentenza impugnata non emergono elementi per una pronuncia più favorevole della declaratoria di estinzione del reato continuato per prescrizione.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'art. 620 c.p.p. Annulla Senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto per prescrizione il reato ascritto.
Così deciso in Roma, il 27 maggio del 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011