Cass. Sez. III n. 25352 del 27 giugno 2012 (Ud 16 mag. 2012)
Pres. De Maio Est. Andreazza Ric. Bertero
Rifiuti. Trasporto non autorizzato

Il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall'art. 260 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che sanziona la continuità della attività illecita

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/04/2011 il Giudice monocratico presso il Tribunale di Asti condannava B.F. alla pena di Euro 9,000,00 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), per avere, in assenza della prescritta autorizzazione, effettuato attività di raccolta e trasporto a bordo dell'autocarro Nissan, di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da materiali ferrosi, tra cui lavatrici, tubi per stufe a legna, grondaie in ferro, un ferro da stiro ed altri oggetti ferrosi.

Osservava il Tribunale che l'attività, risoltasi in conferimenti non saltuari nè di importo secondario, necessitava delle prescritte autorizzazioni, dell'apertura di partita Iva e dell'iscrizione alla CCIIA, adempimenti nella specie non effettuati.

2. Ha proposto ricorso tramite il proprio difensore l'imputato deducendo violazione di legge per avere il giudice, sul presupposto dell'applicabilità del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 58, comma 7 quater, ritenuto che i raccoglitori e i commercianti ambulanti di rifiuti debbano comunque essere dotati, se non delle autorizzazioni richieste dal cit. D.Lgs. n. 22, almeno dell'autorizzazione e iscrizione nel registro degli ambulanti per la raccolta dei rottami; non ha tuttavia tenuto conto che una cosa è la raccolta occasionale meramente episodica e altra cosa è il commercio ambulante, comunque assimilabile al piccolo imprenditore.

3. Con un secondo motivo lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione avendo il giudice unicamente indicato, in relazione alla presenza dei rifiuti, la fonte di prova della colpevolezza dell'imputato (nella specie, la testimonianza del maresciallo S.) ma non indicato nè valutato criticamente i concreti elementi probatori raccolti dall'organo di p.g. Parimenti, dovrebbe ritenersi sussistente la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), sotto il profilo del travisamento della prova : il giudice ha concluso per l'attività di raccolta esercitata dall'imputato in modo professionale senza che però dalle prove acquisite sia emerso alcun riferimento alla frequenza degli episodi di raccolta o alla quantità del materiale trasportato, del resto non emergente da alcuna fonte e neppure dalla testimonianza del M.llo S. che, come evincibile dalle dichiarazioni (che vengono trascritte in ricorso), ha riferito di un unico episodio avvenuto il (OMISSIS) e di una quantità modesta di materiale.

4. Con un terzo motivo deduce la violazione dell'art. 62 c.p.p. avendo il giudice Implicitamente utilizzato a base della motivazione la dichiarazione resa dall'imputato al M.llo S., che lo aveva fermato, circa l'attività da lui stesso "saltuariamente" esercitata.

5. Censura infine, con un ultimo motivo, la mancata concessione delle attenuanti generiche motivata sulla sola base della personalità del prevenuto, gravato da precedenti, di cui uno specifico, senza considerare gli altri elementi ex art. 133 c.p..


CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Il primo motivo è infondato. La L. 9 dicembre 1998, n. 428, art. 4, comma 27, aveva inserito nel D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, l'art. 58, comma 7 quater, il quale prevedeva che "Le disposizioni di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio". Tale disposizione è stata, successivamente all'abrogazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, mantenuta all'interno del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 5, del, secondo cui, infatti, "Le disposizioni di cui agli artt. 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio". In conseguenza di tale innovazione legislativa, pertanto, l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi effettuata in forma ambulante da chi possiede il relativo titolo abilitativo deve ritenersi sottratta alla disciplina del D.Lgs. n. 152 del 2006 (così come era sottratta, in precedenza, alla disciplina del D.Lgs. n. 22 del 1997), non richiedendosi, quindi, l'iscrizione all'albo dei gestori dei rifiuti con conseguente esclusione della configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma 1, sempre che il soggetto sia tuttavia abilitato all'esercizio dell'attività in forma ambulante e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio (vedi, con riferimento alla normativa del D.Lgs. n. 22 del 1997, Sez. 3, n. 20249 del 07/04/2009, Pizzimenti, Rv. 243627; Sez. 37 n. del 14/06/2005, Casale, Rv. 232195; Sez. 3, n. del 05/07/2006, Cestari, Rv. 235057).

Va allora in proposito ricordato che il D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 28 prevede che "il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
...b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione,dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale". A sua volta l'art. 29 dispone che "chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione...è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582 a Euro 25.822 e con la confisca delle attrezzature e della merce".

Infine, l'art. 30, comma 2, prevede, al comma 2, che "fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'art. 28, continuano ad applicarsi le norme previgenti", ovvero la L. 28 marzo 1991, n. 112, secondo cui, all'art. 2, per il commercio ambulante è prescritto il rilascio di un'autorizzazione comunale, previa iscrizione nell'apposito registro istituito presso ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). Nella specie, il giudice, anche sulla base della quantità non secondaria dei rifiuti trasportati a bordo dell'autocarro, descritti in imputazione come lavatrici, tubi per stufe a legna, grondaie in ferro, un ferro da stiro ed altri oggetti ferrosi, ha non illogicamente tratto la conclusione in ordine ad un'attività non esercitata in maniera sporadica od occasionale e, sul presupposto della assenza, in capo all'imputato, di alcun titolo abilitativo od iscrizione presso la camera di commercio, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni appena sopra ricordate, ha concluso per la sussistenza del reato.

7. Anche il secondo e terzo motivo sono infondati: la sentenza da espressamente atto del fatto che dall'esame del teste S., dei carabinieri di San Damiano d'Asti, è risultato che sull'autocarro Nissan targato (OMISSIS) erano presenti, al momento del controllo operato, rifiuti ferrosi classificati come non pericolosi, che, fotografati, venivano anche posti sotto sequestro; nè un tale elemento, di per sè sufficiente ad evidenziare la sussistenza in fatto della condotta contestata, doveva essere corredato di ulteriore motivata specificazione circa il peso e le dimensioni degli oggetti.

Quanto al preteso travisamento della prova in relazione all'attività valutata dal giudice come professionalmente esercitata, va ricordato che nella nozione di "travisamento della prova" rientra la palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito medesimo ne abbia inopinatamente tratto (Sez. 3, n. 37756 del 07/07/2011, Iannazzo, Rv. 251467; Sez. 4, n. 21602 del 17/04/2007, Ventola, Rv. 237588), fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133). Nella specie, nessuna difformità tra i fatti riferiti dal M.llo S. ed i fatti assunti come provati dalla sentenza appare emergere, avendo unicamente il giudice proceduto non illogicamente (come già detto sopra) a qualificare come non occasionale (così perdendo rilievo anche la censura mossa con il terzo motivo) l'attività esercitata dall'imputati, Ivi ponendo in essere un'attività di valutazione delle prove che non può che sfuggire al sindacato di questa Corte ove idoneamente motivata. Va peraltro ricordato che il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 260, che sanziona la continuità della attività illecita (tra le altre, da ultimo, Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, D'Andrea, Rv. 250674).

8. L'ultimo motivo è palesemente infondato: si è già affermato, da questa Corte, che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (da ultimo, Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); nella specie il giudice si è motivatamente ed esaustivamente riferito alla personalità dell'Imputato, gravato da un precedente specifico.

9. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2012