Il mito è crollato…il SISTRI è abolito!
di Laura CASTAGNOLA
Il 14 dicembre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n 135/2018 contenete “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.
Detto decreto contiene importanti novità, fra le quali, quella contenuta nell’art 6 “Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti” ovvero l’abrogazione, dall’1 gennaio 2019, del SISTRI.
Il SISTRI è (o era) un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti volto, nelle intenzioni del legislatore, a garantire un miglior controllo degli stessi e a prevenirne la gestione illecita.
E’ stato introdotto dal D. Lvo. 3 dicembre 2010 n. 205 che, recependo la “Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, ha modificato la Parte IV del D. Lvo. n. 152/2006.
L’introduzione del SISTRI avrebbe dovuto comportare, per le aziende aderenti a detto sistema di tracciabilità, l’abbandono dei vecchi registri di carico e scarico, dei formulari di identificazione dei rifiuti (c.d. FIR) e dei modelli unici di dichiarazione ambientale (c.d. MUD) in favore della c.d. Scheda Sistri. Ciò che, in realtà, non è stato possibile.
Particolarmente innovative risultavano poi essere le misure sanzionatorie predisposte in caso di violazione delle disposizioni che regolavano la movimentazione dei rifiuti attraverso l’utilizzo della Scheda Sistri.
In virtù di una ottica sostanzialistica, il legislatore aveva mantenuto il principio del doppio binario limitando le sanzioni penali alle violazioni più gravi e prevedendo l’utilizzo di sanzioni di carattere amministrativo (peraltro in alcuni casi anche molto gravose e accompagnate da sanzioni accessorie particolarmente afflittive) per le ipotesi più lievi o per le violazioni di tipo meramente formale che non avessero conseguenze negative sull’ambiente.
A titolo esemplificativo, si ricorda l’art. 260 bis del D.Lvo. 152/2006 (così come introdotto dal D.Lvo n. 205/2010) che prevedeva che, nei casi di erronea o mancata compilazione della Scheda Sistri in relazione alla movimentazione dei rifiuti pericolosi, si applicavano sanzioni fino ad € 93.000,00; a ciò si aggiungeva l’eventuale sanzione accessoria della “sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore”.
Il Sistri e il relativo apparato sanzionatorio non sono però mai divenuti completamente operativi.
Essi, infatti, sarebbero dovuti entrare in vigore, rispettivamente, il 31.12.2010 e l’1.01.11 ma ciò non è stato possibile a causa di numerose proroghe che si sono succedute negli anni e che hanno spostato fino al primo gennaio 2019 la piena operatività di tutto il nuovo apparato.
Detto sistema ha creato diverse problematiche di ogni ordine e grado, oltre che un rilevante dispendio economico per gli operatori.
Senza contare poi i non pochi problemi applicativi sotto il profilo giuridico, come ho avuto modo di riscontrare in questi anni occupandomi di moltissimi casi pratici sfociati in procedimenti amministrativi e penali.
Ebbene, oggi, il DL n 135/2018 abroga il SISTRI (e altre disposizioni ad esso connesse) e prevede che “fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli artt 188 bis e 188 ter del decreto legislativo n 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all’art 194-bis, del decreto stesso; si applicano altresì, le disposizioni di cui all’articolo 258 del decreto legislativo n 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n 205 del 2010”.
Si torna quindi al sistema ante riforma 2010.
Un approfondimento particolare lo merita l’art 258 DLvo n 152/2006 sopra citato che, posso affermare per esperienza, è stata una disposizione normativa che ha dato moltissimi problemi e altrettanti spunti interpretativi ai giuristi.
Con riferimento ad esso, voglio evidenziare il comma 4 sul quale il legislatore è intervenuto numerose volte, peraltro non sempre con lucidità:
• nel 2010, con il Dlvo n 205, ha provveduto ad una importante modifica dimenticando alcune fattispecie relative ai rifiuti pericolosi.
• Ciò ha dato luogo ad un vero e proprio vuoto normativo che ha consentito la non punibilità di diversi casi concreti.
• Dopo di che, stante anche l’intervento della giurisprudenza, sia di merito sia, soprattutto, di legittimità, ha fatto rivivere i vecchi reati nella formula previgente alla riforma attuata con il DLvo 205/2010.
• Previsione che, anch’essa, aveva già una data di scadenza in quanto sarebbe stata applicabile fino all’entrata in vigore del nuovo art 260 bis la cui efficacia, a sua volta, era collegata all’operatività del SISTRI (prevista dall’ultima proroga all’1 gennaio 2019).
Oggi il SISTRI viene abolito, quindi, anche l’art 260 bis viene abrogato espressamente dal DL in questione.
Quindi, l’art 258 torna ad essere in auge, ovviamente sempre nella versione previgente alla riforma del 2010 (come sancito dal DL n 135/208 per ben due volte nello stesso articolo 6) e senza data di scadenza, quanto meno per il momento!
Laura Castagnola