Cass. Sez. III n. 15375 del 22 aprile 2010 (Cc 3 mar. 2010)
Pres. Onorato Est. Amoresano Ric. Fiorentino ed altro
Rifiuti. Riutilizzazione di un materiale

In tema di rifiuti, la riutilizzazione di un materiale deve essere certa ed effettiva e l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto costituisce un quaestio facti demandata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici.

 

 


UDIENZA Cc.. del 03.03.2010

SENTENZA N. 380

REG. GENERALE N. 38088/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli ill.mi Sigg.:

Dott. Pierluigi Onorato                                 Presidente

Dott. Agostino  Cordova                               Consigliere

Dott. Ciro Petti                                           Consigliere
Dott. Silvio Amoresano                               Consigliere
Dott. Luigi  Marini                                       Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:


1) Fiorentino Filippo nato il xx.xx.xxxx
2) Sarnolli Francesco nato il xx.xx.xxxx

- avverso l'ordinanza del 15.7.2009 del Tribunale di Imperia;
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano;
- sentite le conclusioni del P. G., dr .Gioacchino Izzo, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
- sentito il difensore, avv. Dario Imparato, in proprio e quale sostituto dell'avv. Fausto Moreno, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso


OSSERVA


1) Con provvedimento in data 17.6.2009 il GIP del Tribunale di Sanremo convalidava il sequestro eseguito in via d'urgenza dai Carabinieri di Imperia e contestualmente disponeva il sequestro preventivo della macchina operatrice semovente marca COMAI tg. AEK272 di proprietà della Due Effe Costruzioni srl, ipotizzandosi a carico degli indagati Sarnolli Francesco, autista, e Fiorentino Filippo, amministratore delegato della società, il reato di cui agli artt.110 c.p. e 256 D.L.vo n.152/2006 per aver effettuato in Arma di Taggia il 10.6.2009 attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti non pericolosi in assenza di prescritta autorizzazione. Il Tribunale di Imperia, con ordinanza in data 15.7.2009, rigettava la richiesta di riesame proposta dagli indagati.


Dopo aver rilevato che dal verbale di sequestro risultava che la macchina operatrice trasportava un quantitativo di materiale metallico composto da ferro, alluminio e piombo, riteneva il Tribunale che sussistesse il fumus del reato. Alla luce di quanto annotato dalla polizia il materiale trasportato doveva considerarsi "rifiuto"; indimostrata era, poi, la circostanza dell'occasionalità del trasporto perché costituente attività accessoria ed integrativa dell'organizzazione della società (con conseguente non necessità d iscrizione all'albo dei gestori ambientali).


Quanto all'asserito insussistenza dei pericolo di reiterazione del reato, assumeva il Tribunale che il sequestro era stato disposto anche a norma dell'art.259 comma 2 D.L.vo 152/2006, per cui, stante l'obbligatorietà della confisca, non era necessaria la formulazione della prognosi di pericolosità in ordine alla libera disponibilità della res.


2) Ricorrono per cassazione Fiorentino Filippo e Sarnolli Francesco, a mezzo del difensore, per violazione dell'art.321 c.p.p. e 104 D.L. n.271/1989 in relazione al disposto degli artt.183 e 212 comma 8 e 256 comma 1 letta) 0.L.gs.152/2006. Il Tribunale ha rigettato la richiesta di riesame, con motivazione apodittica, dimenticando che è onere dell'accusa fornire la prova della qualifica di rifiuto. L'unico accertamento effettuato è contenuto nel verbale di sequestro dei Carabinieri, che qualificano il materiale trasportato come rifiuti speciali. Eppure la qualifica di rifiuto non é una diretta conseguenza delle caratteristiche dell'oggetto o del materiale, essendo necessario a norma dell'art.183 D.L.gs cit. che di esso il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.


Il materiale non poteva qualificarsi come rifiuto speciale, in quanto la "Due Effe costruzioni" l'aveva rinvenuto nell'attività di demolizione in un cantiere e lo trasportava in un deposito sito in San Remo di cui aveva la disponibilità (come era stato provato attraverso la documentazione prodotta).


L'attività di trasporto era stata quindi svolta come attività accessoria di una ditta di costruzioni ed in modo occasionale e saltuario ed era finalizzata non già all'abbandono, ma alla custodia dello stesso in un deposito autorizzato.


Peraltro, successivamente, la Ditta "Due Effe Costruzioni" ha provveduto a richiedere l'autorizzazione e ad ottenerla, per cui non sussiste il pericolo di reiterazione del reato.


3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.


3.1) Va premesso che, a norma dell'art.325 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge.
Secondo le sezioni unite di questa Corte (sentenza n.2/2004, Terrazzi), nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio I'art.125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall'art.606 lett. e) c.p.p., né tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento.
Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse sezioni unite con la sentenza n.25932 del 29.5.2008-Ivanov, secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.


3.1.1) Non c'è dubbio che, a norma dell'art.183 comma 1 lett. a) D.L.gs.152/2006, si intende per rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi".
Con accertamento di fatto, argomentato ed immune da vizi, come tale non sindacabile in sede di legittimità, il Tribunale, sulla base delle risultanze del verbale di sequestro, ha ritenuto che veniva trasportato un quantitativo di materiale metallico composto da ferro, alluminio e piombo e che la tesi difensiva (si sarebbe trattato, invece, di due grondaie pronte all'immediato riutilizzo) non risultasse suffragata da alcun elemento. La riutilizzazione, invero, deve essere certa ed effettiva (cfr.Cass.sez.3 n.44295 del 28.11.2007). Trattandosi di materiale dismesso ed in mancanza della prova di una riutilizzazione, il Tribunale correttamente ha ritenuto che esso fosse da considerare rifiuto.
E, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto... costituisce un quaestio facti demandata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione esente da visi logici o giuridici" (cfr.cass.sez.3, 9.4.2002 n.14762).


3.2) In ordine alla dedotta occasionalità del trasporto, effettuato come attività accessoria di una ditta di costruzioni, va ricordato (a parte i rilievi del Tribunale) che l'art.212 comma 8 D.L.gs.152/2006, e succ. modif. ed integrazioni, prevede che "le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in una apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'art.21 della legge n.241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dalle quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto conto anche delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo...".
Anche per tali imprese è quindi prevista l'iscrizione sia pure in forma semplificata, in modo da consentire un controllo adeguato dell'attività di trasporto effettuata.
E difatti dalla stessa documentazione allegata al ricorso risulta che la iscrizione della "Due Effe costruzioni srl" alla Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (avvenuta solo in data 26.6.2009) prevedeva la indicazione della tipologia dei rifiuti e dei veicoli utilizzabili.


E' pacifico (lo riconoscono gli stessi ricorrenti) che tale iscrizione è avvenuta successivamente e legittimava attività svolte a partire dal 18.6.2009.
Il trasporto di cui al provvedimento impugnato, effettuato in data 10.6.2009, avveniva quindi al di fuori di ogni controllo e perciò illegittimamente.


Correttamente pertanto il Tribunale ha ritenuto configurabile il fumus del reato ipotizzato.


3.2) Infine, i giudici del Tribunale, altrettanto ineccepibilmente, hanno evidenziato che il sequestro è stato disposto anche in virtù del carattere obbligatorio della confisca del mezzo di trasporto ed è perciò riconducibile alla previsione di cui al comma 2 del medesimo art.321 c.p.p.


L'art.259 comma 2 D.L.vo 152/2006, infatti, per il reato di cui all'art.256 medesimo d.l.vo, ipotizzato a carico degli indagati, prevede la confisca obbligatoria anche in relazione alla sentenza emessa ai sensi dell'art.444 c.p.p.


Irrilevante, sotto tale profilo, è pertanto la iscrizione (postuma) all'Albo.


P. Q. M.


Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 3 marzo 2010


DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  22 APR. 2010