Cass. Sez. III n. 23930 del 11 luglio 2006 (ud. 15 giu. 2006)
Pres. Lupo Est. Ianniello Ric. Vaccaro
Rifiuti. Ordinanza di sgombero in caso di abbandono. Funzionario legittimato all’emissione
L’ordinanza di ripristino ambientale a seguito di abbandono di rifiuti è legittimamente emessa dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale in base al disposto dell’art. 107, comma quinto D.Lv. 267-2000

Svolgimento del processo

Con sentenza del 1° aprile 2005, la Corte d’appello di Palermo ha confermato integralmente la sentenza in data 19 marzo 2004, con la quale il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, aveva condannato Benedetto Vaccaro alla pena di mesi uno di arresto, riconoscendolo colpevole della contravvenzione di cui all’art.. 50, comma 2° del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, per non aver ottemperato all’ordinanza del dirigente dell’U.T.C. di Palma di Montechiaro, emessa ai sensi dell’art. 14, comma 3° del medesimo decreto, con la quale gli era stato ordinato di procedere, in qualità di proprietario di un lotto di terreno, sito in contrada Casserino, al ripristino ambientale e alla recinzione dell’area predetta, interessata al deposito abusivo di materiali inerti, come accertato il 19 gennaio 2002.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, con l’assistenza del proprio difensore, deducendo:

1 - la violazione di legge perché l’ordinanza deve ritenersi tamquam non esset essendo stata emessa da un funzionario in una materia (provvedimenti contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità) che l’art. 38, comma 6° della legge n. 142 del 1990 riserva al sindaco e in maniera non delegabile a funzionari;

2 - la violazione di cui all’art. 606, comma 1°, lett. e) c.p.p., per mancanza di motivazione sulla censura di cui al punto precedente (la Corte aveva osservato che la competenza del dirigente U.T.C. derivava da altre norme indicate nella relativa ordinanza, senza indicare quali);

3 - la mancata motivazione in ordine all’obiezione secondo la quale l’ordinanza attribuirebbe al ricorrente la facoltà ad astenersi dall’ottemperare all’ordine, con la sola conseguenza di subire il costo economico di quanto allora effettuato in sua vece dal Comune.

 

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Va premesso che il provvedimento col quale il dirigente dell’Ufficio tecnico comunale di Palma di Montechiaro ha ordinato al ricorrente di procedere al ripristino ambientale e alla recinzione dell’area indicata non appare qualificabile come provvedimento contingibile e urgente in materia di igiene, in quanto quest’ultimo ha natura di provvedimento atipico e nel settore considerato trova la sua specifica fonte normativa nell’art. 13 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, mentre l’ordinanza in esame è specificatamente disciplinata nella forma, nel contenuto essenziale, nei presupposti e nei possibili destinatari dall’art. 14, comma 30 del medesimo decreto legislativo, dal quale deriva un vero e proprio obbligo giuridico a carico del destinatario.

Occorre poi rammentare che, a norma dell’art. 107 comma 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), applicabile ratione temporis all’ordinanza in parola, “le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I, titolo III” (sono gli organi di governo del Comune e della Provincia, sui quali la legge concentra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell’ente) “l‘adozione di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”.

Ne consegue che a norma di legge, il dirigente dell’U.T.C. di Palma di Montechiaro era l’unico organo deputato all’emanazione dell’ordinanza indicata.

Quanto al secondo motivo di ricorso, corrisponde a verità che la Corte territoriale, sollecitata dalle censure dell’appellante, ha indicato solo genericamente la fonte normativa da cui deriva la competenza del dirigente U.T.C., ma a ciò ha ora supplito questa Corte, come le è consentito, quando trattasi della mera qualificazione giuridica di un fatto, così come accertato nel giudizio di merito.

Anche tale motivo è pertanto infondato nei termini esposti.

Infine è infondato anche il terzo motivo di ricorso, in quanto il ripristino da parte del Comune a spese dell’intimato non si pone nel sistema legale come alternativo all’ipotesi di reato considerata dall’art. 50, comma 2° del decreto, la quale si perfeziona con la mancata ottemperanza all’ordinanza di cui all’art. 14, comma 3°.

Consegue da ciò che erroneamente il ricorrente ha interpretato nel senso indicato l’ordinanza del dirigente dell’U.T.C., che non pone una tale alternativa ma si limita a stabilire le ulteriori conseguenze sul piano economico dell’eventuale fatto-reato rappresentato dall’inottemperanza all’ordine impartito.

Il ricorso va pertanto respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.