Cass. Sez. III n. 37603 del 18 ottobre 2021 (UP 9 set 2021)
Pres. Sarno Est. Reynaud Ric. Pardo
Rifiuti.Abbandono quale reato proprio

A differenza dell’ipotesi prevista dal primo comma, ben può dirsi che l’art. 256, comma 2, d.lgs. 152 del 2006 integri gli estremi di un reato proprio, sicché, ferma la possibilità del concorso dell’extraneus, è comunque necessario accertare che la condotta sia riconducibile anche alla responsabilità del titolare dell’impresa, ovvero che quest’ultimo abbia delegato la gestione dei rifiuti di cui si tratta ad altro soggetto, il quale ne ha abbia pertanto assunto la correlativa responsabilità, ferma restando, secondo le regole generali, la possibilità che il delegante non ne sia esonerato. Ed invero, è pacifico che nell’ambito delle imprese o degli enti, la gestione dei rifiuti sia delegabile, ma gli stringenti requisiti che la giurisprudenza richiede per la validità della delega rilevano ai fini di escludere la penale responsabilità del delegante nel caso di reati posti in essere dal delegato, mentre per la soggettiva imputazione di tale attività gestoria all’impresa ai fini della sussistenza del reato in esame anche in capo al delegato è sufficiente che a quest’ultimo fossero stati di fatto conferiti i poteri connessi alla gestione dei rifiuti.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 maggio 2020, la Corte di appello di Firenze, riducendo il trattamento sanzionatorio, ha confermato l’affermazione di penale responsabilità di Vicenzo Pardo in ordine al reato di cui all’art. 256, comma 2,  d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per aver depositato in modo incontrollato rifiuti speciali provenienti da lavori di manutenzione stradale.  
 
2. A mezzo del difensore fiduciario, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza e avverso l’ordinanza resa all’udienza dibattimentale d’appello del 28 maggio 2020.
2.1. Con riguardo a tale ultimo provvedimento, si lamenta la violazione del d.l. 18/2020 e del decreto 60/2020 del Presidente del Tribunale di Firenze, nonché il vizio di motivazione, per non essere stata accolta l’istanza di rinvio della trattazione del processo d’appello, avanzata dal difensore, avvocato del foro di Palermo, per l’oggettiva difficoltà di raggiungere Firenze a causa della soppressione dei voli dovuta all’emergenza Covid ed al rischio di contagio. L’ordinanza non aveva fatto applicazione del citato decreto del Presidente del Tribunale di Firenze, aveva illogicamente richiamato il rischio di prescrizione del processo e non aveva dato risposta alla richiesta di celebrazione  del processo da remoto.
2.2. Con riguardo alla sentenza, si lamenta violazione della legge penale per essere stata arbitrariamente parificata la figura dell’imputato a quella del legale rappresentante della società per il quale il medesimo lavorava. Trattandosi di attività da lui posta in essere in contrasto con le direttive ricevute, la condotta non poteva essere ascritta alla società, ma doveva considerarsi come occasionalmente posta in essere da un privato, con conseguente necessità di ravvisare l’illecito amministrativo di cui all’art. 255 d.lgs. 152/2006.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con riguardo al secondo motivo di ricorso l’impugnazione non è manifestamente infondata e, essendosi costituito il rapporto processuale, deve rilevarsi l’intervenuta prescrizione del reato con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Ed invero, diversamente da quanto si legge nella sentenza impugnata, l’imputazione, pur facendo generico riferimento al reato di cui all’art. 256 d.lgs. 152/2006, senza indicare il comma violato, si riferisce univocamente al reato previsto dal secondo comma della disposizione, poiché si contestano due episodi di deposito incontrollato e abbandono di rifiuti speciali non pericolosi in violazione, espressamente indicata, dell’art. 192, comma 1, d.lgs. 152/2006.
Ciò posto, la motivazione della sentenza impugnata dev’essere integrata nei termini di seguito indicati.

2. Com’è noto, la condotta vietata dall’art. 192, comma 1, d.lgs. 152/2006 integra, di regola, gli estremi dell’illecito amministrativo di cui all’art. 255, comma 1, del medesimo decreto, a meno che ricorrano gli estremi del reato previsto dal secondo comma dell’articolo successivo, che riguarda i fatti  riconducibili «ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti».
Secondo l’orientamento di questa Corte, il reato è configurabile nei confronti di chi abbandoni rifiuti nell'esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale dell'agente o della natura dell'attività medesima (Sez.  3, n. 56275 del 24/10/ 2017, Marcolini, Rv. 272356; Sez.  3, n. 38364 del 27/06/2013, Beltipo, Rv. 256387) e – si è in un’occasione affermato – la responsabilità imputabile all'ente o all'impresa attiene anche al dipendente che abbia dato causa all'evento o abbia contribuito alla commissione della condotta stessa (Sez.  3, n. 11490 del 15/12/2010, dep. 2011, Fabbriconi, Rv. 249770).

3. Al proposito, si è di recente ribadito che, rispetto all'illecito amministrativo previsto dall'art. 255, comma 1, d.lgs. 152/2006, le condotte di abbandono, deposito incontrollato e immissione che integrano gli estremi di reato si pongono in rapporto di specialità in ragione delle peculiari posizioni soggettive sostanzialmente rivestite dai suoi destinatari, che possono essere solo i titolari di imprese, anche di fatto, o i responsabili di enti (Sez.  3, n. 15234 del 23/01/2020, Lo Barolo, Rv. 278853).
Da questo punto di vista, dunque, a differenza dell’ipotesi prevista dal primo comma, ben può dirsi che l’art. 256, comma 2, d.lgs. 152 del 2006 integri gli estremi di un reato proprio, sicché, ferma la possibilità del concorso dell’extraneus, è comunque necessario accertare che la condotta sia riconducibile anche alla responsabilità del titolare dell’impresa, ovvero che quest’ultimo abbia delegato la gestione dei rifiuti di cui si tratta ad altro soggetto, il quale ne ha abbia pertanto assunto la correlativa responsabilità, ferma restando, secondo le regole generali, la possibilità che il delegante non ne sia esonerato. Ed invero, è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che nell’ambito delle imprese o degli enti, la gestione dei rifiuti sia delegabile, ma gli stringenti requisiti che la giurisprudenza richiede per la validità della delega rilevano ai fini di escludere la penale responsabilità del delegante nel caso di reati posti in essere dal delegato  (cfr.  Sez. 3, n. 15941 del 12/02/2020, Fissolo, Rv. 278879), mentre per la soggettiva imputazione di tale attività gestoria all’impresa ai fini della sussistenza del reato in esame anche in capo al delegato è sufficiente che a quest’ultimo fossero stati di fatto conferiti i poteri connessi alla gestione dei rifiuti.

4. Nel caso di specie l’odierno ricorrente era stato imputato in concorso con il legale rappresentante della società – tale Pardo Maurizio Calogero, verosimilmente un congiunto - ma già in primo grado costui era stato assolto per non aver commesso il fatto. A fronte dell’esclusione della riconducibilità della condotta al titolare dell’impresa, la sentenza impugnata ha affermato che l’odierno ricorrente non ha agito nella veste di privato cittadino «bensì ha agito quale collaboratore della s.a.s. M.V. Costruzioni, assumendo quindi la responsabilità propria del titolare o comunque del soggetto responsabile della gestione dei rifiuti per conto della società stessa».
In sostanza, la sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza del reato qualificando l’imputato come soggetto delegato dal titolare a gestire i rifiuti per conto della società.
Reputa, dunque, il Collegio che l’interpretazione sia conforme al principio di diritto sopra affermato, ma la non manifesta infondatezza del ricorso sul punto impone di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato – anche tenuto conto delle sospensioni verificatesi in corso di processo - si è estinto per prescrizione il 7 novembre 2020.
Il primo motivo di ricorso è conseguentemente da ritenersi assorbito.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 9 settembre 2021.