Cons. Stato Sez. VI n. 5256 del 8 settembre 2009
Rifiuti. Bonifiche

E’ illegittima l’integrazione dei parametri del DM n. 471/1999 degli obiettivi di qualità da rispettare, introdotti dalla Conferenza di servizi ministeriale in base al parere dell’Istituto Superiore di sanità, anche nel caso di reimmissione - delle medesime acque reflue depurate - nella falda sotterranea.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9510 del 2004 proposto dalla Kuwait
Raffinazione e Chimica s.p.a., in persona legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall\'avv. prof. Franco Giampietro ed
elettivamente domiciliata in Roma via F. Sacchetti n. 114;
contro
il Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
in persona del Ministro p.t., e la Conferenza dei servizi del
14.5.2002, del 29.4.2003 e del 14.7.2003 convocate ai sensi dell\'art.
14 L. 241/1990, in persona dei rappresentanti legali, rappresentati e
difesi dall\'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono
per legge domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
e nei confronti
del Ministero della Salute, dell\'Istituto Superiore della Sanità, del
Ministero delle attività produttive, del Commissario delegato per
l\'emergenza ambientale in Campania, della Regione Campania,
dell\'Amministrazione provinciale di Napoli e della Q8 Quaser
s.r.l.(già F. C. e figli s.p.a.), in persona dei rispettivi
rappresentanti legali p.t., non costituiti in giudizio; nonché del
Comune di Napoli, rappresentato e difeso dagli avvocati Edoardo
Barone e Giuseppe Tarallo elettivamente domiciliato in Roma corso
Vittorio Emanuele II, presso il dott. Gian Marco Grez;
per la riforma,
in parte qua, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale
della Campania, Napoli Sez. I, n. 7756/2004 in data 3 maggio 2004,
resa tra le parti;
visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visto l\'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
visti gli atti tutti della causa;
alla pubblica udienza del 5 maggio 2009, relatore il Consigliere
Domenico Cafini, uditi l\'avv. Petretti per delega dell\'avv.
Giampietro, l\'avv. De Vivo per delega dell\'avv. Tarallo e l\'avv.
dello Stato Elefante;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO
1. La società Kuwait Raffinazione e Chimica s.p.a (di seguito KRC) - che dal 1990 espletava attività industriali nello stabilimento petrolchimico di Napoli e aveva avviato, nel 1995, alcune iniziative di risanamento del sito di produzione, ricompreso tra quelli di rilievo nazionale ex art. 1, comma 4, L 9.12.1998, n. 426 - presentava in data 31.3.2001 (dopo che a seguito del D.M. 25.10.1979, n. 471, riguardante il "regolamento recante i criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino dei siti inquinati", aveva inviato alle competenti autorità la comunicazione di cui all\'art. 9, commi 1 e 3, e 15 del D.M. citato, allegandovi la necessaria documentazione, e poi anche un documento riferito alla "studio idrogeologico-ambientale ed attività di messa in sicurezza dei siti KRC di Napoli") il Piano di caratterizzazione dei siti KRC di Napoli (aree stabilimento e Benit), sottoposto dapprima all\'esame della Conferenza dei servizi istruttoria del 18.9.2001 e, produceva, altresì, in data 8.1.2002, a seguito delle osservazioni di detta Conferenza, un "Addendum" al detto Piano di caratterizzazione stesso, ritenuto idoneo nella successiva Conferenza dei Servizi in data 17.1.2002.
2. Avverso gli atti di tale Conferenza dei servizi e di altre svoltesi successivamente, la KRC s.p.a. proponeva cinque ricorsi al T.a.r. della Campania che, previa loro riunione, venivano accolti parzialmente con la sentenza in epigrafe specificata.
3. Tale sentenza, nella parte in cui non ha accolto i ricorsi originari, viene ora contestata dalla società appellante, attraverso i seguenti motivi di diritto:
a) error in iudicando: violazione di legge e di regolamento ed eccesso di potere sotto svariati profili (difetto dei presupposti di fatto e per mancanza di accertamenti tecnici preliminari essenziali, manifesta contraddittorietà ed irragionevolezza; violazione del principio di proporzionalità);
b) error in iudicando: violazione di legge (art. 17, D.Lgs. n. 22/1997 e succ. modifiche) e di regolamento (D.M. n .471/1999) ed eccesso di potere per contraddittorietà;
c) carenza assoluta di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla illegittimità delle prescrizioni delle Conferenze di servizi, che recepiscono l\'apporto consultivo dell\'ISS in riferimento ai valori limite relativi al MTBE non previsti nel D.M. n. 471/1999.
Nelle conclusioni la società ricorrente chiede che, in riforma della sentenza gravata in parte qua e in accoglimento dei riproposti motivi non condivisi dai primi giudici, sia accolto il proposto appello, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese del giudizio.
Nel giudizio di secondo grado si è costituito il Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, con un\'articolata memoria, ha replicato ai rilievi ex adverso svolti nell\'atto di appello, concludendo per la sua reiezione.
Anche il Comune di Napoli si è costituito in giudizio, opponendosi al gravame.
Con memoria, datata 22.4.2009, la società appellante ha svolto ulteriori argomentazioni con riguardo in particolare:
- allo "scarico delle acque di falda depurate nel canale denominato "Corsea", osservando che la propria tesi, respinta nella sentenza impugnata, secondo cui lo scarico nel canale predetto delle acque emunte dalla falda deve rispettare i limiti di cui al D.Lgs. n. 152/1999 e non già quelli più rigorosi di cui al D.M. n. 471/1999, appare meritevole di accoglimento anche alla luce delle novità normative nel frattempo intervenute (in particolare, dell\'art. 243 D.Lgs n. 152/2006) e dei recenti orientamenti della giurisprudenza;
- "alla prescrizione della Conferenza dei servizi del 14.7.2003, che ha imposto alla KRC di integrare il piano di caratterizzazione già approvato", rilevando la propria sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito del secondo motivo del ricorso in appello, avendo già ottemperato alla prescrizione ministeriale in questione;
- "al limite di 10 mg/l con riferimento al parametro MTBE" rappresentando al riguardo, infine, che la posizione dell\'Istituto superiore di Sanità (ISS) in ordine al detto parametro di accettabilità del MTBE era stata fatta propria dal Ministero dell\'ambiente e che né l\'ISS né la Conferenza di servizi avevano il potere di integrare, nell\'ipotesi in cui determinati parametri (quali appunto l\'MTBE) non siano specificamente previsti, il dettato di un decreto interministeriale recante un regolamento, approvato dopo apposita procedura, definita ex lege (ex art. 17, comma 1, del D.L. D.Lgs. n. 22/1997) e nella specie, rimasta inosservata; tesi questa accolta nella gravata decisione, ma soltanto in relazione ai parametri idrocarburi totali e piombo tetraetile, omettendosi invece ogni pronuncia sul parametro MTBE.
4. Alla pubblica udienza del 5 maggio 2009 la causa, infine, è stata assunta in decisione su concorde richiesta delle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preso atto, innanzitutto, di quanto dichiarato dall\'appellante circa la sopravvenuta carenza di interesse, da parte sua, alla decisione del merito sul secondo motivo come sopra proposto, avendo ottemperato la s.p.a. KRC (nel 2004) alla prescrizione ministeriale di cui alla Conferenza di servizi del 14.7.2003, che aveva imposto alla società medesima di integrare il piano di caratterizzazione, e avendo precisato la ricorrente che le attività di caratterizzazione si erano concluse da vari anni e comunque nel 2008 l\'ARPAC aveva comunicato di avere approvato i relativi risultati.
2. Quanto alle censure centrali dell\'appello (prospettate nel primo e terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente), la società KRC contesta la sentenza impugnata per avere disatteso le doglianze (riproposte nella presente sede) riguardanti l\'imposizione dei limiti stabiliti dalla apposita tabella del D.M. n. 471/1999, concernente i criteri, le procedure e e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinanti anziché di quelli previsti dall\'allegato 5 al D.Lgs n. 152/1999, relative alla tutela dall\'inquinamento delle acque.
Con tale motivo si sostiene, in sintesi, che, essendo stata autorizzata la KRC a sversare le acque depurate in un canale creato per convogliarle in mare, avrebbe dovuto applicarsi nella specie la disciplina sugli scarichi nelle acque superficiali e nelle fognature, anziché quella sulla bonifica dei siti inquinati.
Contro tale tesi viene argomentato dal Ministero appellato che l\'obiettivo della disciplina degli interventi di messa in sicurezza d\'emergenza è il contenimento della diffusione degli inquinanti e la rimozione delle fonti inquinanti, in attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale e, inoltre, che gli interventi di messa in sicurezza si inseriscono nella fase iniziale del trattamento del sito, sicché ad essi è necessario ricorrere, per contenere le fonti inquinanti, a concentrazioni che possono essere tollerate se riferite a tale breve fase iniziale, ma non a regime, essendo ad essi estraneo l\'obiettivo di risanamento del sito (che invece è perseguito dagli interessi di bonifica e ripristino ambientale, i quali in linea con i principi comunitari della normativa di settore, garantiscono concentrazione e limiti che sono accettabili, a tutela della salute e dell\'ambiente, in relazione al tipo di fruizione determinato in conformità con l\'interesse pubblico cui è destinata la risorsa volta a volta considerata).
Aggiungasi a ciò - sempre secondo la difesa del Ministero appellato - che nel caso specifico delle acque sotterranee l\'obiettivo di risanamento che va perseguito, per precise ragioni di principio, è quello proprio che garantisca l\'uso incondizionato della risorsa idrica e che pertanto consenta l\'uso potabile delle acque e, in proposito, il D.M. 25.10.1999 n. 471 consente di garantire gli obiettivi di tutela qualitativi e quantitativi che privilegino la destinazione dell\'acqua in via prioritaria al consumo umano rispetto agli altri usi
Alla stregua della citata legge n. 36/1994 (in particolare dell\'art. 3) sarebbe dunque incongruo - ad avviso della parte appellata - il richiamo della società ricorrente all\'applicazione dei limiti previsti per gli scarichi industriali, presupponendo ciò (contra legem) che gli interventi in questione non siano ispirati dalla necessità di preservare la falda e poterla utilizzare in modo compatibile con le direttive generali di governo dell\'acqua e con modalità tali da soddisfare le esigenze generali della collettività, ma al contrario per lo smaltimento.
3. Così riassunte le contrapposte tesi delle parti in causa, il Collegio osserva:
- che, successivamente all\'atto introduttivo del giudizio, il D.Lgs. n. 152/2006 ha disposto in modo specifico, nell\'art. 243, in ordine allo scarico delle acque emunte, nell\'ambito delle operazioni di bonifica, chiarendo un principio già insito nel D.Lgs. n. 152/1999, ossia che lo scarico delle acque predette dalla falda nell\'ambito dei procedimenti di bonifica di un determinato sito, deve attenersi ai limiti di emissione delle acque reflue industriali, qualora sia immesso in acque superficiali, limiti che corrispondono appunto a quelli indicati dal D.Lgs. n. 152/1999 ed inoltre che, come evidenziato dall\'appellante, occorre fare riferimento - in relazione allo scarico in fognatura delle acque, pur considerata la norma speciale di cui al comma 1 dell\'art. 243 cit. - nell\'ambito della stessa disciplina degli scarichi richiamata, all\'art. 107, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, che rinvia ai valori dell\'allegato 5 e relativa tabella;
- che anche la giurisprudenza amministrativa, richiamata dalla soc. KRC, ha avuto occasione comunque di riconoscere l\'applicabilità dell\'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 allo scarico di corpi idrici superficiali delle acque di falda precedentemente emunte e sottoposte a trattamento di depurazione, nell\'ambito dei procedimenti di bonifica, ritenendo applicabili i diversi valori di contaminazione di cui al D.M. n. 471/1999 soltanto nelle ipotesi in cui le acque emunte siano destinate ad essere riammesse in falda (cfr. (T.a.r. Puglia, Lecce, 11.6.2007, n. 2247; T.a.r. Friuli Venezia Giulia 28.1.2008; T.a.r. Sicilia, Catania,, 29.1.2008, n. 207);
- che peraltro il Comune di Napoli, in accoglimento della tesi esposta dalla società ricorrente, il 24.1.2005 ha rilasciato in suo favore l\'autorizzazione allo scarico nella fognatura gestita dal Comune stesso, ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, previo trattamento dell\'impianto della società medesima;
- che, con riguardo a quanto sopra ribadito dall\'odierna appellante, in relazione al limite di 10 mg/l con riferimento al parametro MTBE, il Ministero appellato ha recepito nel caso in esame la posizione dell\'ISS circa il parametro di accettabilità dell\'MTBE, pur non avendo né l\'ISS stesso, né la Conferenza di servizi alcun potere di integrare - ove taluni parametri, ivi compreso l\'MTBE, non siano specificamente previsti - quanto già disposto da un regolamento, approvato a seguito di apposita procedura ai sensi della legge n. 22/1977 (art. 17), nel caso, per l\'appunto, non rispettata; tesi questa prospettata dalla ricorrente e condivisa, del resto, nella medesima decisione impugnata, anche se con riguardo ai soli parametri "idrocarburi totali e piombo tetraetile", non essendosi pronunciato invece il T.a.r sul parametro MBTE, e che in proposito, inoltre, il principio secondo cui i parametri stabiliti all\'esito del procedimento ex D.Lgs. n. 22/1997 non possono essere modificati né dall\'ISS, né dalle Conferenze di servizi è stato ribadito, con specifico riferimento al parametro MTBE, sia dalla giurisprudenza amministrativa, richiamata dall\'appellante (che ha ritenuto illegittima la prescrizione imposta in sede di approvazione di un progetto di bonifica, finalizzato al raggiungimento di un valore di parametro MTBE nelle acque sotterranee, sia anche dal recente parere dell\'ISS 12.9.2006 n. 45848 (depositato dall\'appellante in allegato alla memoria del 22.4.2009);
- che quest\'ultimo parere ha confermato le predette conclusioni con riguardo al valore di MTBE nelle acque sotterranee, essendo volto a definire un valore di riferimento generico per il parametro MTBE (appartenente alla famiglia degli eteri e non definibile un idrocarburo, caratterizzato dalla sola presenza di carbonio e di idrogeno) nelle acque profonde come "concentrazione di soglia di contaminazione", sulla base della nuova normativa di cui al D.Lgs. n. 152/2006), "e sia per i procedimenti di bonifica effettuati secondo i criteri ex D.M: n. 471/1999" ed affermando anche che la concentrazione di riferimento per l\'MTBE nelle acque sotterranee, pur non essendo modificata dallerecenti novità normative "non dovrebbe comunque superare il valore di concentrazione della soglia olfattiva, che è compreso in un "range tra 20 e 40 mg/l"; con ciò chiaramente superando, di conseguenza, l\'assimilazione dell\'MTBE agli idrocarburi, evidenziata nei precedenti pareri dell\'ISS, richiamati negli atti impugnati in primo grado;
- che da ciò consegue che secondo lo stesso ISS, deve considerarsi tecnicamente infondato il valore limite originario di 10 mg/l, imposto dagli atti impugnati nel giudizio di prime cure, che rinviano ai precedenti pareri dell\'ISS, richiamandosi in essi peraltro il valore limite dell\'MTBE esclusivamente per lo scarico immesso nelle acque sotterranee, omettendo qualsiasi richiamo ad altri corpi ricettori, sicché, sulla base di tale precisazione, il limite dell\'MTBE disposto nei confronti della s.p.a KRC non è applicabile - come evidenziato dalla parte appellante - allo scarico delle acque emunte e depurate in corpi idrici superficiali o in fognatura, vigendo a tale riguardo la normativa di cui al D.Lgs. m. 152/2006.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, fermo restando che l\'integrazione da parte del Ministero appellato, sulla base dei pareri dell\'ISS, dei valori tabellari del D.M. n. 471/1999, deve ritenersi illegittima, come già statuito nella sentenza impugnata con riferimento agli altri due parametri sopra specificati, l\'originario limite di 10 mg/l per l\'MTBE, riguardante la concentrazione di tale parametro in riferimento alla reimmissione delle acque depurate nelle sole acque sotterranee, risulta comunque superato, come precisato anche dall\'odierna appellante, dallo stesso ISS, che ha ritenuto erronea, sotto il profilo tecnico, l\'assimilazione (effettuata dallo stesso ISS nel 2001) dell\'MTBE agli idrocarburi.
Deve accogliersi pertanto la domanda originaria della ricorrente per quanto riguarda il parametro MTBE, essendo la stessa fondata su ragioni di diritto che appaiono identiche rispetto a quella già accolte dal T.a.r della Campania nella sentenza oggetto dell\'odierno appello per gli altri due parametri sopra specificati; mentre non possono condividersi, per quanto innanzi precisato, le considerazioni sopra esposte della parte appellata..
Di conseguenza, in accoglimento di quanto richiesto dall\'appellante, vanno annullate le prescrizioni con cui la Conferenza di servizi ministeriali hanno imposto alla società appellante il rispetto del suddetto limite di mg/l per l\'MTBE, sia in relazione agli scarichi delle acque depurate nei corpi idrici superficiali (nella specie nel canale Corsea o comunque al mare) sia in relazione allo scarico in fognatura nelle medesime acque reflue depurate dall\'impianto di trattamento, sia infine, come illegittima integrazione dei parametri del D.M. n. 471/1999 degli obiettivi di qualità da rispettare, anche nel caso di reimmissione delle medesime acque depurate nella falda sotterranea.
Quanto alla spese del giudizio, ritiene il Collegio che nella specie sussistano i presupposti, in relazione alla particolarità della controversia, per disporre la compensazione integrale delle stesse tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in l\'appello in epigrafe specificato, lo accoglie e, per l\'effetto, annulla in parte qua la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall\'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2009, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l\'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Domenico Cafini Consigliere est.
Maurizio Meschino Consigliere
Manfredo Atzeni Consigliere