COMPARAZIONE NON ESAUSTIVA TRA LE DISPOSIZIONI EUROPEE PER L’ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI IN DISCARICA DI INERTI E LE CORRISPONDENTI DISPOSIZIONI ITALIANE

Secondo la Direttiva Discariche (Direttiva 31/1991/CE ) e le disposizioni comunitarie per l’accettazione dei rifiuti in discarica di inerti (Decisione del Consiglio 2003/33/CE) i seguenti rifiuti possono essere ammessi in tale tipologia di discarica senza essere sottoposti a prove ( test di cessione e analisi) poiché si ritengono conformi sia alla definizione di “rifiuto inerte”, sia ai parametri indicati dalle disposizioni stesse.

a) Codice EER (CER)
b) Descrizione
c) Restrizioni

a)1011 03
b)Materiali di scarto a base di vetro
c)Solo se privi di leganti organici

a)1501 07
b)Imballaggi in vetro

a)1701 01
b)Cemento
c)Solo rifiuti selezionati prodotti dall'edilizia e dalla demolizione(*)

a)1701 02
b)Mattoni
c)Solo rifiuti selezionati prodotti dall'edilizia e dalla demolizione(*)

a)1701 03
b)Mattonelle e ceramica
c)Solo rifiuti selezionati prodotti dall'edilizia e dalla demolizione(*)

a)1701 07
b)Miscellanea di cemento, mattoni,mattonelle e ceramica
c)Solo rifiuti selezionati prodotti dall'edilizia e dalla demolizione(*)

a)1702 02
b)Vetro

a)1705 04
b)Terra e rocce
c)Eccetto lo strato vegetale e la torba;eccetto terra e rocce di siti contaminati

a)1912 05
b)Vetro

a)2001 02
b)Vetro
c)Solo vetro raccolto separatamente

a)2002 02
b)Terra e rocce
c)Solo rifiuti di giardini e parchi;eccetto terra vegetale e torba

(*)Rifiuti selezionati prodotti dall'edilizia e dalla demolizione:rifiuti contenenti una bassa percentuale di altri tipi di materiali (come metalli,plastica,sostanze organiche,legno,gomma,ecc.).L'origine dei rifiuti deve essere nota.
—Esclusi i rifiuti prodotti dall'edilizia e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche,ad esempio a causa di processi di produzione del settore edile,dell'inquinamento del suolo,dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose eccetera,a meno che sia dimostrato che la costruzione demolita non era contaminata in misura significativa.
—Esclusi i rifiuti prodotti dall'edilizia e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate,coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

Le disposizioni comunitarie aggiungono (ad abundantiam): “I rifiuti che non figurano nell'elenco devono essere sottoposti alle prove di cui alla sezione 1” (contiene quali prove, test ecc.) “per accertarne la conformità ai criteri relativi ai rifiuti ammissibili nelle discariche per rifiuti inerti stabiliti alla sezione 2.1.2” (contiene i parametri di valutazione analitica).
Esiste una sezione 3 che contiene i metodi di prova, test ecc.

Secondo il D.L.vo 36/2003 e il D.M. 13.03.03, oltre a quelli previsti dalle disposizioni comunitarie sopra richiamate, possono essere accettati nelle discariche di inerti, senza caratterizzazione analitica anche i
· Rifiuti misti provenienti da demolizione e costruzione ( CER 170904)
· Rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra (CER 010413)
Per la seconda tipologia di rifiuti, molto generica, che, decodificandola, indica rifiuti provenienti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi, in particolare pietre, che non contengono (i rifiuti) sostanze pericolose, ritengo che l’inserimento sia inopportuno in quanto, appunto, se il Catalogo prevede la voce specchio ( CER 010407*) significa che esiste la possibilità di contaminazione o presenza di sostanze pericolose (si presume dovute alle modalità di trattamenti chimici e fisici) e pertanto ammetterle senza caratterizzazione analitica sembra una procedura carente di tutela per l’ambiente.
Del resto le disposizioni comunitarie, avvertono: “Se è dubbia la conformità dei rifiuti alla definizione di rifiuti inerti di cui all'articolo 2,lettera e),della direttiva discariche e ai criteri elencati al punto 2.1.2 ovvero non si può escludere che siano contaminati è indispensabile sottoporli a prove. A tale scopo occorre servirsi dei metodi elencati alla sezione 3”.
Dal canto loro, le disposizioni italiane recitano : quando si sospetti una contaminazione (o da un esame visivo o perché se ne conosce l’origine), anche i rifiuti della tabella 3 (che contiene i codici dei rifiuti ammessi senza test analitici) devono essere sottoposti ad analisi o semplicemente respinti. Se i rifiuti elencati (nella tabella 3) sono contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metallo, amianto, plastica, sostanze chimiche eccetera in quantità tale da aumentare il rischio ambientale in misura tale da giustificare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa, essi non possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti”.
E’ evidente che ammetterli senza test preventivi comporta uno spostamento della responsabilità della verifica in capo al gestore, al momento in cui il carico si trova già alle porte della discarica, in contraddittorio con le dichiarazioni del produttore sul formulario che accompagna il rifiuto, e la possibilità di carichi respinti, che comportano il verificarsi di ulteriori trasporti, potenzialmente di rifiuti pericolosi, mettendo a rischio ulteriore l’ambiente.

Anche per la prima tipologia tale ampliamento della lista non pare opportuno. Infatti, tale definizione e codificazione è appropriata solo per miscugli di tipologie di materiali che comprendono anche plastica, legno, carta, metalli vari; tipologia di rifiuto (rifiuti misti da C&D) che dovrebbe essere ammessa solo in impianti autorizzati e idonei a separare le componenti. Gli unici “rifiuti misti”, infatti, ammissibili in discarica di inerti anche per le disposizioni comunitarie, sono quelli classificati come “Miscellanea di cemento, mattoni,mattonelle e ceramica” (CER 170107).
Tale considerazione è suffragata dalle restrizioni connesse nei confronti di alcuni rifiuti presenti nelle tabelle:
· disposizioni comunitarie per i CER 170101 – 170102 – 170103 – 170107 :
definiscono i ”rifiuti selezionati prodotti dall’edilizia e dalla demolizione: rifiuti contenenti una bassa percentuale di altri tipi di materiali (come metalli, plastica, sostanze organiche, legno, gomma , ecc. e raccomandano che “l’origine dei rifiuti deve essere nota”;
vengono esclusi, comunque, i rifiuti “provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa di processi di produzione del settore edile, dell’inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell’impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose eccetera, a meno che sia dimostrato che la costruzione demolita non era contaminata in misura significativa”;
inoltre, vengono esclusi i rifiuti provenienti da “ costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole”.
· disposizioni italiane per i CER 170101 – 170102 – 170103 – 170107 e per il CER 170904
in modo identico, con qualche modifica terminologica che potrebbe preannunciare difficoltà interpretative definiscono i “rifiuti selezionati prodotti dalla costruzione e dalla demolizione: rifiuti contenenti una bassa percentuale di altri tipi di materiali (come metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc.). raccomandano che “l’origine dei rifiuti deve essere nota”;
escludono i “rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa”; escludono “i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole”.

Nel senso dell’inopportuno e avventato inserimento del CER 170904 nella tabella dei rifiuti ammissibili in discarica di inerti senza test analitici preventivi, depone anche una interpretazione sistematica del Catalogo Europeo Rifiuti, che diversamente presenterebbe due codici diversi per lo stesso rifiuto, avente stessa provenienza (cer 170107 e cer 170904).
I rifiuti misti provenienti da demolizione e costruzione (CER 170904), sono infatti ricchi di materiali indesiderati, ammettendoli in discarica, e senza obblighi di caratterizzazione analitica, si favorisce un comportamento poco responsabile da parte di chi, demolendo o costruendo edifici, dovrebbe preoccuparsi di svolgere tali attività guardando al futuro dei rifiuti prodotti, rispettando il principio della preferenza del recupero allo smaltimento, privilegiando “demolizioni selettive” e “depositi temporanei di cantiere differenziati”. I rifiuti misti dovrebbero essere ammessi solo in impianti autorizzati e idonei a separare le componenti, e tale dovrebbe essere la logica del coordinamento tra le disposizioni che regolamentano le attività di smaltimento (in questo caso discariche di inerti) e quelle relative al recupero (in questo caso impianti di trattamento per recupero di materia da rifiuti da C&D).
Un’ultima breve considerazione merita il regime delle restrizioni relative ai rifiuti, ammessi senza analisi in discarica di inerti, classificati con il CER 170504 terra e rocce : per la Decisione europea non possono essere ammesse (senza previa sottoposizione a prove, test ecc.) le terre vegetali e la torba e quelle provenienti da siti contaminati (si presume non siano inerti secondo la definizione comunitaria di “rifiuto inerte”) , per il D.M. 13.03.2003, sono esclusi (dal conferimento senza test, prove ecc.) “i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati” (credo le terre e rocce, non i soggetti dell’esclusione!)
Che bello sarebbe poter affermare "in claris non fit interpretatio"!

Dott. Giovanni Lengueglia