Cass. Sez. III n. 9170 del 8 marzo 2010 (Cc. 28 ott. 2010)
Pres. Onorato Est. Sensini Ric. Vulpio
Urbanistica. Demolizione e confisca


Nessun coordinamento è previsto dal sistema codicistico tra il potere ripristinatorio della P.A. dinanzi richiamato e l’ordine giurisdizionale di confisca, giacché questo, per espressa disposizione di legge (cfr. art. 86 disp. att. c.p.p.) sfocia nella vendita delle cose confiscate e, in via subordinata, nella loro distruzione. Vero è che la distruzione può equipararsi sostanzialmente alla demolizione; ma è altrettanto certo che essa, a differenza della demolizione disposta ai sensi dell’art. 31, commi 9 e 9 bis, resterebbe sottratta alla eventualità di una diversa determinazione da parte dell’autorità che ha competenza in materia edilizia ed urbanistica

 

 

UDIENZA del 28/10/2009

SENTENZA N. 1238

REG. GENERALE N. 9834/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. PIERLUIGI ONORATO                                - Presidente -
Dott. ALFREDO TERESI                                     - Consigliere -
Dott. MARIO GENTILE                                        - Consigliere -
Dott. MARIA SILVIA SENSINI                              - Rel. Consigliere -
Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI                  - Consigliere -


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
1) VULPIO MICHELE N. IL xx/xx/xxxx avverso l'ordinanza n. 19928/2005 GIP TRIBUNALE di BARI, del 09/07/2007
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA SILVIA SENSINI;
- lette le conclusioni del PG di annullarsi senza rinvio l'impugnato provvedimento.
Uditi difensor Avv.; /


Fatto e Diritto


1- Con ordinanza in data 9/7/2007 il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Bari ordinava la correzione dell'errore materiale del decreto penale di condanna n. 1607/05, emesso dal giudice per le indagini preliminari di Bari in data 7/12/2005 nei confronti di Vulpio Michele, nella parte in cui aveva omesso di disporre la confisca e la distruzione del manufatto abusivo in sequestro.


2- Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Vulpio, deducendo violazione degli artt. 31 e 44 D.P.R. n. 380/2001, sull'assunto che per le ipotesi di reato di cui all'art. 44 lett.b) D.P.R. n. 380/2001 non è possibile procedere a confisca e distruzione, ma solo alla demolizione, la quale ultima, comunque, non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione.


3- Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.


4- Il ricorso è fondato e va accolto.


4.1- Allorchè sia stata contestata la violazione di cui all'art. 44 lett. b) D.P.R. n. 380/2001, non può essere disposta la confisca, né obbligatoria, né facoltativa, ai sensi dell'art. 240 c.p., in quanto tale norma generale è derogata dalla disciplina speciale di di cui all'art. 31, commi 9 e 9 bis D.P.R. citato, il quale prevede per i reati di cui all'art. 44 e per gli interventi di cui all'art. 22, comma 3, una sanzione amministrativa ripristinatoria affidata all'autorità comunale (con ordine sindacale di demolizione, salva delibera consiliare di acquisizione gratuita al patrimonio del comune) ovvero all'autorità giurisdizionale (con ordine giudiziale di demolizione, se non contrastante con le determinazioni dell'autorità comunale). La confisca ex art. 240 c.p., come misura di sicurezza patrimoniale che attua l'espropriazione a favore dello Stato di cose che servirono a commettere un reato o che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo o che sono intrinsecamente criminose, é oggettivamente incompatibile con la disciplina speciale di cui all'art. 31 D.P.R. n. 380/2001- già art. 7 legge n. 47/1985 - che affida, invece, all'autorità comunale la facoltà di scegliere tra la demolizione e la conservazione del manufatto sequestrato nel patrimonio immobiliare del comune, in considerazione di prevalenti interessi pubblici.


Solo il potere giurisdizionale di demolizione resta coordinato al potere amministrativo spettante al sindaco ed al consiglio comunale, sia per espressa disposizione normativa (laddove prevede all'art. 31, comma 9°, che il giudice ordina la demolizione "se ancora non sia stata altrimenti eseguita"), sia per consolidata interpretazione giurisprudenziale ( cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 15/1/2007 n.591; n. 4.5674/2003; n. 4089/2002).
Nessun coordinamento è, per contro, previsto dal sistema codicistico tra il potere della P.A. dinanzi richiamato e l'ordine giurisdizionale di confisca, giacche questo, per espressa disposizione di legge (cfr. art. 86 disp.att. c.p.p.), sfocia nella vendita delle cose confiscate e, in via subordinata, nella loro distruzione.
Vero è che la distruzione può equipararsi sostanzialmente alla demolizione; ma è altrettanto certo che essa, a differenza della demolizione disposta ai sensi dell'art. 31, commi 9 e 9 bis, resterebbe sottratta alla eventualità di una diversa determinazione da parte dell'autorità che ha competenza in materia edilizia ed urbanistica.


4.2- L'ordinanza impugnata si presenta censurabile anche sotto altro profilo.


Questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Sez. 3, 25/3/2008 n. 17858. P.G. in proc. Salata; Sez. 3, 13/12/2007 n. 4751, Gabrielli ed altro) che la demolizione del manufatto abusivo, non disposta con la sentenza di condanna, non può essere ordinata in sede esecutiva. L'art. 676 c.p.p. individua le " altre competenze" del giudice dell'esecuzione con una elencazione che deve considerarsi tassativa, dopo la eliminazione della locuzione " provvede altresi' in casi analoghi", che figurava nel testo originario dell'articolo. In nessuna delle competenze specifiche del giudice dell'esecuzione rientra la facoltà di surrogarsi a quello della cognizione per esercitare il potere dispositivo di ordinare la demolizione di un manufatto abusivo.


L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio


P.Q.M.


La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.


Così deciso in Roma il 28/10/2009

DEPOSITATA IN CANCELLERIA 8 MAR. 2010