Cassazione, sottoprodotti e normale pratica industriale

di Vincenzo PAONE

In questa Rivista è stata data notizia della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III n. 40109 del 6 ottobre 2015 (Ud 4 giu 2015), Silvestri (http://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/155-cassazione-penale155/11779-rifiuti-sottoprodotti-e-normale-pratica-industriale.html) che è tornata ad occuparsi del concetto di normale pratica industriale riferito ai sottoprodotti 1.

La decisione suscita qualche perplessità che ora spiegheremo.

In primo luogo, ci chiediamo se fosse proprio necessario intervenire con un classico obiter dictum che potrebbe in futuro generare equivoci e fraintendimenti.

Infatti, la Corte ha respinto il ricorso osservando che Perdono di spessore argomentativo tutte le doglianze mosse dalla ricorrente nei primi quattro motivo di ricorso, atteso che la natura di rifiuto dei materiali trattati, nel caso in esame, non poteva essere posta in discussione dal soggetto che li riceveva una volta che il loro produttore li aveva classificati come tali.

Se questo motivo era sufficiente per respingere la pretesa di ri-qualificare come sottoprodotti materiali che erano rifiuti a tutti gli effetti, perché intrattenersi sulla questione di che cosa debba intendersi per "normale pratica industriale"?

La Corte infatti ha colto l’occasione per affermare che in quel concetto vanno ricompresi tutti i trattamenti o gli interventi (non di trasformazione o di recupero completo) i quali non incidono o fanno perdere al materiale la sua identità e le caratteristiche merceologiche e di qualità ambientale che esso già possiede - come prodotto industriale (all'esito del processo di lavorazione della materia prima) o come sottoprodotto (fin dalla sua origine, in quanto residuo produttivo) — ma che si rendono utili o funzionali per il suo ulteriore e specifico utilizzo, presso il produttore o presso altri utilizzatori (anche in altro luogo e in distinto processo produttivo), come le operazioni: di lavaggio, essiccazione, selezione, cernita, vagliatura, macinazione, frantumazione, ecc..

Orbene, questo è il punto che suscita la nostra maggiore perplessità: se infatti la Corte avesse incidentalmente ribadito la tesi già sostenuta dalla stessa sezione terza (su cui v. oltre) non avremmo avuto di che dire. In realtà, la decisione Silvestri non si allinea affatto a quanto affermato in precedenza e rischia di aprire nuovamente un contenzioso in relazione ad uno degli aspetti più controversi della disciplina dei sottoprodotti.

E allora vediamo che cosa ha detto la Cassazione in materia.

In primo luogo va citata la fondamentale Cass. 17 aprile 2012, Busè, Foro it., 2012, II, 595 e Ced Cass., rv. 252385, secondo cui devono escludersi dal novero della «normale pratica industriale» tutti gli interventi manipolativi del residuo, anche «minimali», diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato; pertanto, i trattamenti consentiti sul sottoprodotto consistono esclusivamente in quelle operazioni che l’impresa normalmente effettua sulla materia prima che il sottoprodotto va a sostituire (fattispecie di stoccaggio non autorizzato di fumi di ottone non utilizzati direttamente nella produzione di metalli non ferrosi essendo sottoposti ad una specifica procedura finalizzata alla separazione delle singole componenti).

In motivazione si legge che «Del resto, come giustamente osservato in dottrina, richiamando anche dalla definizione del concetto di «trattamento» ricavabile dall’art. 2, 1° comma, lett. h), d.leg. 36/03, «attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti», che si riferisce ai «processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza», tale attività comporta un mutamento strutturale e delle componenti chimico-fisiche della sostanza trattata, con la conseguenza che, se tale è il «trattamento», anche operazioni di minor impatto sul residuo, che altra dottrina definisce «minimali», individuabili in operazioni quali la cernita, la vagliatura, la frantumazione o la macinazione, ne determinano una modificazione dell’originaria consistenza, rientrando in tale concetto.

Se dunque è questa la nozione di «trattamento» da considerare ai fini dell’individuazione della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 184 bis d.leg. 152/06, occorre verificare quando detto trattamento possa ritenersi rientrante nella normale pratica industriale.

Deve propendersi, ad avviso del collegio, per un’interpretazione meno estensiva dell’ambito di operatività della disposizione in esame e tale da escludere dal novero della normale pratica industriale tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato.

Tale lettura della norma, suggerita dalla dottrina e che considera conforme alla normale pratica industriale quelle operazioni che l’impresa normalmente effettua sulla materia prima che il sottoprodotto va a sostituire, sembra maggiormente rispondente ai criteri generali di tutela dell’ambiente cui si ispira la disciplina in tema di rifiuti, rispetto ad altre pur autorevoli opinioni che, ampliando eccessivamente il concetto, rendono molto più incerta la delimitazione dell’ambito di operatività della disposizione e più alto il rischio di una pratica applicazione che ne snaturi, di fatto, le finalità».

Insomma, come appare evidente, la sentenza Busè (oggetto peraltro di critiche 2 da parte di chi ha visto nella nozione di normale pratica industriale il meccanismo per legittimare interventi manipolativi sul residuo, funzionali ad suo reimpiego, ma slegati completamente dal nuovo processo produttivo nel quale sono immessi) ha escluso in modo netto che il sottoprodotto possa subire un qualsiasi trattamento, anche minimale, prima del suo riutilizzo 3.

Viceversa, la sentenza Silvestri ha ammesso come legittime quelle stesse operazioni, come lavaggio, essiccazione, selezione, cernita, vagliatura, macinazione, frantumazione, sulle quali si era espressa negativamente la Busè. E tanto ha fatto senza spiegare in modo convincente questo improvviso cambio di rotta.

Va infatti notato che la sentenza Silvestri non si pone in contrasto soltanto con la Busè, ma anche con quella giurisprudenza che, occupandosi di casi in cui era in discussione la legittimità dell’operazione di frantumazione (proprio come nella fattispecie in cui la lavorazione consisteva nella frantumazione e macinazione dei residui di produzione), ha concluso in senso negativo:

- Cass. 28 gennaio 2009, Pecetti, Ced Cass., rv. 243107 (fattispecie in cui i residui di produzione, costituiti da fanghi derivanti dal lavaggio di materiali, oltre che frantumati, venivano sottoposti ad operazioni di epurazione per l’eliminazione del ferro, costituente attività di trattamento preventivo o trasformazione preliminare);

- Cass. 13 aprile 2010, Guidetti, Foro it., 2010, II, 421 (va esclusa la qualifica di sottoprodotto se il riutilizzo dei residui di produzione sia preceduto dall’esecuzione di operazioni di trasformazione preliminare e sia incerta la destinazione finale del materiale trattato (nella specie, è stato accertato che gli scarti di lavorazione [tavelloni e tegole rotte] provenienti da una prima ditta, previa separazione degli imballaggi di legno e plastica, erano, in parte, consegnati ad un’impresa che provvedeva alla loro frantumazione prima del trasporto presso altre ditte che utilizzavano tale materiale nel processo di produzione delle ceramiche);

- Cass. 6 ottobre 2011, Negrini, Ambiente e sviluppo, 2012, 471 (non sono qualificabili sottoprodotti i rifiuti inerti da demolizione utilizzati, previo trattamento di stabilizzazione e frantumazione, per realizzare un’opera stradale);

- Cass. 16 maggio 2012, Violato, Ced Cass., rv. 252981 (i materiali inerti di composizione eterogenea (nella specie, un miscuglio di cotto, cemento e calcestruzzo), sottoposti a procedimento di macinatura e non destinati ad attività di recupero, non sono assoggettati alla disciplina delle materie prime secondarie, ma costituiscono rifiuti);

- Cass. 16 maggio 2012, Russo, Riv. pen., 2012, 1117 (costituisce attività di recupero di rifiuti, per la quale è quindi necessaria l’apposita autorizzazione, quella costituita dalla triturazione dei residui di imballaggi in plastica, in vista della loro successiva vendita a terzi, dovendosi escludere la qualificabilità di detti residui come materie prime secondarie o sottoprodotti);

- Cass. 9 aprile 2015, Zanetti, n. 17126 (non può parlarsi di sottoprodotto se il materiale inerte derivante da attività di demolizione, per essere reimpiegato, richieda trasformazioni preliminari, come la frantumazione, in quanto questa operazione non rientra nella normale pratica industriale).

Ecco dunque spiegate le ragioni dei nostri dubbi non solo circa l’opportunità di pronunciarsi in via incidentale sulla questione, ma anche in merito alla fondatezza della tesi sostenuta.

Va perciò ribadito che il «sottoprodotto» può essere direttamente utilizzato senza essere sottoposto a trattamenti, radicali o minimali che siano, preliminari rispetto al nuovo uso e comunque diversi dalle operazioni che ordinariamente si svolgono nel processo di produzione in cui avviene il riutilizzo e che, in quanto tali. costituiscono la normale pratica industriale.

Cass. pen., sez. III, 09-07-2013, Delle Cave, Ced Cass., rv. 257733 (m)

I fanghi di cemento ottenuti dal lavaggio delle betoniere sono qualificabili come rifiuti e non rientrano nella categoria dei sottoprodotti di cui all’art. 184 bis d.leg. n. 152 del 2006, trattandosi di materiali non provenienti da un processo produttivo, ma da sottoporre, per l’eventuale riutilizzo, ad ulteriore trattamento di pulitura diverso dalla normale pratica industriale

1 La sentenza è pubblicata anche in www.dirittoambiente.net con commento di Vattani, Il concetto di "normale pratica industriale" riferito al sottoprodotto: la Cassazione ne indica gli elementi interpretativi.

2 Muratori, Sottoprodotti: la suprema corte in difesa del sistema tolemaico?, in Ambiente, 2012, 605.

3 Per mera completezza, va rilevato che l’A. citato in nota 1) opina che l’interpretazione offerta dalla sentenza Silvestri sia coerente con quella del 2012, Busè e al riguardo menziona il seguente passaggio: « ...sebbene la delimitazione del concetto di "normale pratica industriale" non sia agevolata dalla genericità della disposizione, certamente deve escludersi che possa ricomprendere attività comportanti trasformazioni radicali del materiale trattato che ne stravolgano l'originaria natura». In verità, come diciamo nel testo, la sentenza Busè esprime una posizione alquanto diversa.