Gestione illecita dei rifiuti derivanti dalla demolizione in edilizia

di  Giuseppe AIELLO

Tutela Ambientale: Gestione illecita dei rifiuti derivanti dalla demolizione in edilizia: “Il Trasporto dei rifiuti prodotti da terzi da soggetto munito di iscrizione ai sensi dell’art 212 c. 8 che abilita unicamente al trasporto dei propri rifiuti. La posizione del produttore- affidatario e del trasportatore le violazioni e il concorso in gestione illecita – art 256 D.lgs 152/2006. Analisi del problema e soluzione a caso pratico con individuazione della procedura e atti da redigere.

Dott. Giuseppe Aiello, Comandante Polizia Municipale di Lioni

Lo spunto di trattare questo specifico problema relativo all’affidamento dei rifiuti da demolizioni prodotti in edilizia dalla ditta produttrice ad altro soggetto munito della sola iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, ai sensi dell’art 212 c. 8 che abilita il solo trasporto dei rifiuti propri, nasce da un quesito posto da un appartenente alla polizia Locale della Sardegna che mi ha spinto a delineare la problematica, per alcuni versi complessa, sotto un aspetto squisitamente pratico con la individuazione dell’illecito, della procedura da seguire e gli atti da redigere, al fine di permettere all’operatore di poter agevolmente operare alla soluzione del caso prospettato.

Quesito : Tutela Ambientale trasporto dei rifiuti edili per altra ditta con iscrizione all’Albo gestori Ambientali in Conto proprio art 212 c. 8 D.lgs 152 /2006.

Rivolgo Questo mio quesito in materia ambientale al Dott. Giuseppe Aiello, quale esperto in materia con preghiera di voler indicarmi il percorso da seguire , procedure e atti, problematica emersa a seguito di un controllo su strada.

Polizia municipale Regione Sardegna

il caso pratico

Durante un accertamento ad un veicolo (autocarro che trasporta rifiuti) abbiamo verificato che Lo stesso trasporta rifiuti da demolizione, il formulario riporta il nome del produttore indicando il nome del trasportatore ditta (ROSSI) e il suo domicilio.

Effettuiamo ulteriori controlli al cantiere ed emerge che chi sta realizzando i lavori è  (BIANCHI) e i suoi dipendenti si giustificano dicendo abbiamo affittato da (Ditta ROSSI) i macchinari niente e stato fatto per iscritto tutto per accordo verbale come procedere?

il trasportatore (Ditta ROSSI) è iscritto all’albo in conto proprio.

Dobbiamo procedere con una cnr per violazione al 212 tua?

E nei confronti del produttore (ditta Bianchi) ?

Dovrebbe detenere il registro???

Grazie per la collaborazione

R.

Risposta del Dott. Giuseppe Aiello*

Per prima cosa bisogna inquadrare il problema all’interno delle disposizioni legislative vigenti, delineare, quindi, i diversi riferimenti normativi:

  • Trasporto dei rifiuti art 212 c. 8 e/o 5 del D.lgs 152/2006;

  • Classificazione dei rifiuti art 184 del D.lgs 152/2006;

  • Art 188 del D.lgs 152/2006 oneri e responsabilità del Produttore del rifiuto;

  • Formulari art 193 del D.lgs 152/2006;

  • Registro di carico e scarico dei rifiuti art 190 del D.lgs 152/2006;

  • Gestione illecita rifiuti art 256 , art 260 ter sanzioni accessorie T.U.A.;

  • Lavori edili DPR 380 / 2001;



Trasporto conto proprio art 212 c. 8 T.U.A e conto terzi

Tutte le imprese che trasportono rifiuti , in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all'Albo Gestori Ambientali.

L’iscrizione può avvenire con procedura ordinaria, articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o con procedura così detta semplificata, prevista dall’articolo 212, comma 8 del predetto decreto , necessaria per le imprese che esercitano la raccolta dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano i trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno.

La disposizione del vecchio impianto normativo, prima del T.U.A., contenute nel vecchio art 30 del Decreto Ronchi, come modificato dalla legge 9 dicembre 1998 n. 426 (art. 1, comma 19) permetteva, in Italia, alle imprese di trasportare i propri rifiuti senza l’obbligo di iscrizione tale previsione normativa comportava all’Italia l’ennesima condanna in sede comunitaria in tema di rifiuti, sentenza (Corte UE, sez. 3, 9 giugno 2005, causa C270/03) in quanto “La Repubblica italiana, permettendo .. omissis… trasportare i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano i 30 chilogrammi e i 30 litri al giorno, senza obbligo di essere iscritte al medesimo Albo,è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 12 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE.”. Con il D.lgs 152/ 2006, anche i trasportatori dei propri rifiuti, nel limite e con le modalità stabilite dall’art 212 c. 8 TUA, devono iscriversi all’Albo Gestori Ambientale, detta iscrizione , però, non abilita al trasporto di rifiuti prodotti da altra Ditta. Dagli accertamenti espletati e a base del presente quesito, sembra, che il trasporto dei rifiuti ( prodotti da ditta Bianchi) sia stato effettuato da ditta (Ditta ROSSI) iscritta in conto proprio giusto art 212 c. 8 TUA.

Il trasporto, EFFETTUATO PER CONTO TERZI DA DITTA PRIVA DELLA RELATIVA ISCRIZIONE, PREVISTA AI SENSI DEL ART 212 c.5, ( nel caso di specie anche se la ditta è iscritta in regime semplificato tale iscrizione non è valida al trasporto per conto terzi e quindi si intende senza iscrizione) è soggetta a Sanzioni Penali: L’articolo 256 del D.lgs 152/2006 dispone che chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito: - con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro (€ 2.600,00) a ventiseimila euro (€ 26.000,00) se si tratta di rifiuti non pericolosi;

La posizione della ditta produttrice e affidataria Art 188 D.lgs 152/2006

Secondo l’art. 188 TUA, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste. A questo Punto, quindi, si può affermare che la ditta produttrice del rifiuto (ditta Bianchi) sarà responsabile in concorso con la ditta trasportatrice (Rossi) per gestione illecita, mediante trasporto , art 256 T.U.A in tal senso Cass. Penale, Sez. III, 11 luglio 2013, n. 29727 secondo cui “Colui che conferisce i propri i rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che gli stessi siano debitamente autorizzati allo svolgimento di dette attività, con la conseguenza che l’inosservanza di tale elementare regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo”.

In relazione alle dichiarazioni rese dai dipendenti “si giustificano dicendo abbiamo affittato da (Ditta ROSSI) i macchinari niente e stato fatto per iscritto tutto per accordo verbale come procedere ???” si ritiene che non può assumere in questa sede alcun profilo valutabile in ordine alle responsabilità sopra evidenziate ed utilizzabile come discriminate infatti, a parere di chi scrive, anche se ciò risultasse veritiero, la produzione dei rifiuti resterebbe pur sempre originata dalla ditta Bianchi, anche se utilizzando i macchinari della ditta Rossi ( fatto comunque accertabile durante le indagini) non potrebbe quindi, essere utilizzato come giustificazione e sanare l’abuso .

Volendo comunque considerare questo aspetto, è utile ricordare, qualora si accertasse che la ditta Bianchi abbia di fatto prodotto direttamente i rifiuti, intervenendo mediante l’esecuzione dei relativi lavori di demolizione, e non semplicemente come ditta affidataria del trasporto dei rifiuti, che ai sensi del D.lgs 81/2008, in caso di lavori edili, il Durc deve essere trasmesso dal committente o dal responsabile dei lavori prima che inizi l’attività di costruzione oggetto della Dia o del permesso di costruire. La mancata presentazione del Durc, omissione da parte della ditta Bianchi, comporta automaticamente la sospensione del titolo abilitativo, quindi bisognerà comunicare il fatto allo sportello Unico edilizia, pur tenendo presente che, come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 21780/2011, ciò non può essere classificato come reato sul piano penale.

A questo punto, ritornando al quesito, le indagini potrebbero concentrarsi anche su altri aspetti disciplinati da altre normative ( apertura di un cantiere edile sicurezza dei lavori, posizione INPS, ecc. e aspetti fiscali da non sottovalutare).

Per completezza espositiva si ritiene importante far rilevare in merito , considerando il caso diverso,ossia, trasporto di rifiuti propri da soggetto in possesso dell’iscrizione per conto terzi la pronuncia della Corte Suprema (Cass. Civ. Sez. II, n.13725/2012) ove ha chiarito che i soggetti abilitati al trasporto in conto terzi, essendo già in possesso di tale titolo che costituisce un quid pluris rispetto a chi è autorizzato a svolgere semplicemente attività di trasporto per conto proprio, possono svolgere tale tipologia di trasporto senza che occorra alcuna ulteriore autorizzazione. A chiarire oltremodo la questione sovviene la comunicazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Albo Nazionale Gestori Ambientali- Prot. 1463/Albo/Pres del 30.11.2012 con la decisione di ritenere corretta l’iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/06, di un veicolo immatricolato ad uso di terzi. Pertanto l’impresa proprietaria di veicolo adibito ad uso di terzi potrà ottenere l’iscrizione all’albo di detto mezzo secondo le procedure “semplificate” per il trasporto di rifiuti “propri”.

Registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti in edilizia

Il DLgs 7 luglio 2011, n. 121 sulla tutela penale dell’ambiente, ha modificato l’articolo 190 del decreto legislativo n. 152/2006 (già corretto dal DLgs 205/2010) che stabilisce l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico cartaceo per i produttori iniziali di rifiuti non soggetti all’iscrizione ed all’utilizzo di SISTRI. La modifica in questione, come definito dall’art. 4 co.1 lettera b) del DLgs 121/2011, riguarda l’esenzione dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per il trasporto dei rifiuti da costruzione, demolizione e scavo (ovvero rifiuti non pericolosi derivanti da attività edili o comunque da attività di costruzione, demolizione e scavo come classificati all’art. 184, comma 3, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006) in conto proprio, fermo restando l’uso del formulario durante la fase di trasporto .

Viene abolito (art. 4 commi 1 e 2), per le sole attività che producono rifiuti di demolizione, costruzione e scavo (art. 184 comma 3 lettera b del d.lgs 152/06) – di fatto le imprese edili – l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico , Il provvedimento mantiene tale obbligo per le aziende che effettuano il trasportano in conto proprio di altre tipologie di rifiuti (art. 212 co. 8 d.lg 152/06). Si ricorda che tale esenzione è estesa anche ai rifiuti non pericolosi prodotti da imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile) .

Quindi la mancanza di registrazione dei rifiuti edili, rientranti in quelli classificati ai sensi dell’art 184 TUA, non costituisce più condotta sanzionabile in base al D.lgs 152 / 2006.

Competenza, Procedura e atti da redigere Trasporto di rifiuti con iscrizione conto proprio effettuata per rifiuti prodotti da terzi .

Competenza Procura della Repubblica C/O Tribunale ;

Procedura penale art. 212 c. 5 sanzionato dall’art 256 c. lett.a ( trattandosi di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art.184 è punito : a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro ;

Si applica l’art 260 ter sanzioni amministrative consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore ;

Atti da redigere:

Art. 347 Obbligo di riferire la notizia del reato

Notizia di reato a Carico di ditta affidataria e ditta trasportatrice ( in concorso per violazione artt. 212 e 256 T.U.A.)

Che potrà contenere :

Art. 354 c.1 e 2 Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone;

Art. 354 c.1 e 2 Sequestro del mezzo e dei formulari (Probatorio);

Art. 349 Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone ( con verbale dichiarazione o /e elezione del domicilio per le notificazioni a norma dell’art. 161.);

Art. 350 Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini( titolare ditte – ( bianchi e rossi );

Art. 351 Altre sommarie informazioni ( persone informate dipendenti);

Art. 357 Documentazione dell’attività di polizia giudiziaria;

N. B. ai sensi dell’a Art. 356 Assistenza del difensore Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (114 att.) ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli artt. 352 e 354 .

ART 214 CDS Verbale di fermo amministrativo del veicolo ed affidamento in custodia, per effetto delle disposizioni derivanti dall’art 260 Ter T.U.A.;

 

 





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