I fanghi trattati negli impianti di depurazione delle acque reflue, quali autorizzazioni e quali opportunità

di  Maila STRAPPINI, Tommaso AURELI, Caterina NAPPI, Gabriella CALCAGNOLI, Francesco MOSETTI

I FANGHI TRATTATI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE, QUALI AUTORIZZAZIONI E QUALI OPPORTUNITÀ

SLUDGE IN WASTEWATER TREATMENT PLANTS, PERMISSIONS AND OPPORTUNITIES

di Maila STRAPPINI * , Tommaso AURELI * , Caterina NAPPI * , Gabriella CALCAGNOLI * , Francesco MOSETTI *

* ARPA Lazio - Dipartimento Pressioni sull’Ambiente - Servizio Provinciale di Roma

Abstract. L’art. 110 comma 1 del d.lgs. 152/2006 vieta l’utilizzo degli impianti di depurazione delle acque reflue per lo smaltimento di rifiuti. In deroga a tale comma, l’Autorità Competente può autorizzare lo smaltimento nell’impianto di depurazione di rifiuti liquidi limitatamente ad alcune tipologie compatibili con il processo di depurazione. I fanghi di depurazione prodotti fuori dallo stabilimento costituiscono rifiuti EER 190805 ai sensi della Parte Quarta del d.lgs. 152/2006 e risultano esclusi da tale deroga. Tuttavia, ai fini di una gestione virtuosa che massimizzi il recupero di risorse da tali fanghi, si valuta il loro impiego nell’ambito di una autorizzazione unica o integrata che contempli tutti i possibili impatti significativi sull’ambiente.

Abstract. Art. 110 p. 1 of d.lgs. 152/2006 prohibits the use of wastewater treatment plants for waste disposal. By way of derogation from this paragraph, the Competent Authority may authorize the disposal of liquid waste in the purification plant limited to certain types compatible with the purification process. Sewage sludge produced outside the plant constitutes waste EER 190805 pursuant to Part IV of D.lgs. 152/2006 and is excluded from this derogation. However, for the purposes of virtuous management that maximizes the recovery of resources from such sludge, their use is evaluated within the framework of a single or integrated authorization that covers all possible significant impacts on the environment.

Parole chiave : fanghi di depurazione, rifiuti liquidi, smaltimento

Key words : sewage sludge, liquid waste, disposal

S OMMARIO : 1. Introduzione – 2. 2. I rifiuti prodotti negli impianti di depurazione delle acque reflue – 3 3. Fattori di pressione ambientale connessi all’esercizio di un impianto di trattamento delle acque reflue urbane – 4. Trattamento dei fanghi di depurazione presso altri impianti di depurazione di acque reflue urbane – 5. Conclusioni

  1. Introduzione

I quantitativi di fanghi prodotti ogni anno dal trattamento delle acque reflue urbane sono considerevoli e attorno alla linea fanghi ruotano alcune problematiche sulla corretta gestione e controllo degli impatti ambientali degli impianti di depurazione. È pur vero che i fanghi di depurazione, come anche altri rifiuti, possono costituire una vera e propria risorsa con la quale fronteggiare la carenza di materie prime quando il fabbisogno eccede le quantità a disposizione in natura, fatto che avviene con crescente anticipo ogni anno almeno secondo l’indicatore Earth Overshoot Day stimato dalla Global Footprint Network 1 . La gestione efficiente delle risorse recuperate dai rifiuti fra l’altro rientra tra gli obiettivi dei governi per promuovere l’innovazione e una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile 2. In questo senso pertanto, politiche e strategie dovrebbero essere orientate a rendere semplice l’iter autorizzativo degli impianti di trattamento e al contempo improntate a garantirne la sostenibilità ambientale.

Incentivare il recupero di materia/energia da rifiuti non significa però che gli impianti di trattamento debbano eludere la norma ambientale il cui fine, si ricorda, è quello di garantire elevati livelli di protezione dagli impatti significativi sulle matrici ambientali.

La presenza della linea fanghi in un impianto di depurazione ha la finalità essenzialmente di ridurre il volume e il peso dei fanghi prodotti cambiandone generalmente lo stato da liquido a fangoso palabile/disidratato così che il successivo avvio a recupero o smaltimento risulti economicamente meno dispendioso.

In base alla normativa vigente però, non è possibile far confluire i fanghi liquidi prodotti fuori sito in altri impianti di depurazione con un regime autorizzativo derogatorio della parte Quarta del d.lgs. 152/2006. Su questo argomento ci sono tuttavia diverse visioni interpretative e, come spesso accade quando si è in presenza di una deroga normativa, sarebbe necessaria un’interpretazione autorevole che possa guidare sia l’autorità competente nel rilascio del titolo autorizzativo che l’organo di controllo nel valutare eventuali responsabilità o la presenza di possibili veicoli di contaminazione delle matrici ambientali.

I grandi impianti di depurazione, come si descriverà meglio nel seguito, sono in alcuni casi, utilizzati anche per lo smaltimento mediante trattamento biologico di rifiuti: in questo articolo si discuterà sulla necessità che questi siano autorizzati con un iter unico o integrato così da tenere in debita considerazione tutti gli aspetti ambientali.

Nei paragrafi che seguono verranno quindi descritti problemi, vincoli e opportunità del trattamento dei rifiuti, con particolare riferimento ai fanghi EER 190805 prodotti fuori sito, negli impianti di trattamento delle acque reflue.

  1. I rifiuti prodotti negli impianti di depurazione delle acque reflue

Prima di analizzare l’impianto di depurazione nella sua veste di impianto di trattamento rifiuti, è opportuno analizzare quali tipologie di rifiuti esso stesso produce e in quali fasi del ciclo produttivo.

Si è soliti riferirsi a un impianto di depurazione urbano nel suo complesso ovvero costituito dall’insieme della linea trattamento acque (sia liquami che pioggia) da cui ha origine lo scarico delle acque reflue e dalla linea accessoria di trattamento dei fanghi di depurazione come schematizzato in Figura 1.

Figura 1 schema di funzionamento di un depuratore con produzione e gestione di rifiuti. Fonte Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (Melley & ARPAT, 2020)

Mentre la linea acque rende il refluo compatibile con i limiti emissivi prima di restituirlo al ciclo dell’acqua, l’altra linea tratta i fanghi prodotti nelle fasi depurative al fine di trasformarli ulteriormente e facilitarne (in termini sia economici sia ambientali) la gestione. In tale linea tecnologica i fanghi possono subire processi biologici (con produzione di biogas che a sua volta può essere utilizzato in un virtuoso e vantaggioso processo di recupero energetico) e fisici (quali centrifugazione, essiccazione, pressatura) finalizzati all’eliminazione del contenuto acquoso con conseguente riduzione del peso e del volume. Nell’ambito del processo di trattamento dei reflui la linea fanghi è strettamente accessoria alla linea di depurazione delle acque rappresentando una forma interna di “preparazione” dei rifiuti prodotti in vista del più vantaggioso successivo conferimento a impianti terzi. In Figura 2 è riportato uno schema a blocchi in cui sono individuate le fasi del ciclo di depurazione e trattamento fanghi in cui sono generati rifiuti.

Figura 2 Schema a blocchi di riferimento per un impianto di depurazione tipo.

I rifiuti prodotti nella depurazione sono essenzialmente:

  • residui di pretrattamento (residui di vagliatura codice EER 190801, emulsioni da disoleazione, sabbie e corpi estranei codice EER 190802);

  • fanghi di depurazione (codice EER 190805).

I fanghi da depurazione possono essere:

  • prodotti dalla “sedimentazione primaria”: composti da sostanze organiche solide che attraverso la sedimentazione si separano dai liquami e si degradano rapidamente emettendo biogas. Tali fanghi per la maggior parte sono allo stato fisico liquido;

  • prodotti dalla “sedimentazione secondaria” detti anche fanghi attivi o biologici, sono ricchi di ferro e azoto , e hanno origine da processi di ossidazione di tipo biologico;

Generalmente il trattamento dei fanghi di depurazione avviene attraverso queste tecniche:

  • ispessimento: è il processo finalizzato a una preliminare riduzione del contenuto di acqua dei fanghi;

  • stabilizzazione biologica per digestione aerobica o anaerobica:

    • la digestione aerobica porta a termine il procedimento iniziato nella vasca di ossidazione , e avviene iniettando ossigeno nella vasca per omogeneizzare la sostanza e impregnarla del gas. Il surnatante viene poi prelevato e rimandato alla vasca di ossidazione.

    • la digestione anaerobica sfrutta la componente organica dei fanghi per produrre biogas ed in seguito energia elettrica e calore. Questo metodo per il trattamento dei fanghi di depurazione è più efficiente in quanto quasi tutto il carbonio entrato come biomassa nel processo viene trasformato in biogas e solo una piccola parte rimane nella biomassa di scarto. La componente organica si riduce del 40-50% durante i circa 30 giorni di permanenza nei serbatoi, e il risultato è una sostanza solida stabile.

  • disidratazione e centrifuga: processo che mira a ridurre al minimo la presenza di acqua nei fanghi, col principale obiettivo di ridurre i costi di trasporto e smaltimento;

  • essiccamento: sfrutta il calore per far evaporare l’acqua presente nei fanghi di depurazione.

La componente acquosa prodotta nelle varie sezioni della linea trattamento dei fanghi è reintrodotta nel ciclo di depurazione.

Agli impianti di depurazione, in considerazione dell’art. 110 del d.lgs. 152/20063, possono confluire anche rifiuti costituiti da fanghi delle fosse settiche codice EER 200304 e rifiuti della pulizia delle fognature codice EER 200306.

  1. Fattori di pressione ambientale connessi all’esercizio di un impianto di trattamento delle acque reflue urbane

I fattori di pressione ambientale prodotti da un impianto di depurazione da tenere in considerazione sono quelli connessi allo scarico di acque reflue nel corpo recettore, alla produzione ed eventuale trattamento di rifiuti e alle emissioni in atmosfera dovute alla linea fanghi, soprattutto per i grandi impianti ove è presente in genere quest’ultima linea.

Per quanto concerne lo scarico l’autorità competente è tenuta al rilascio dell’autorizzazione ai sensi della parte Terza del d.lgs. 152/2006 imponendo in funzione del corpo recettore limiti non meno restrittivi di quelli di cui all’allegato 5 alla Parte Terza o di quelli stabiliti dalle regioni nei piani e programmi appositamente dedicati.

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti negli impianti di depurazione si è detto nel paragrafo precedente mentre nel prossimo si approfondirà la tematica dell’utilizzo degli impianti di depurazione per il trattamento dei rifiuti liquidi o fangosi.

Si pone ora l’attenzione alle emissioni in atmosfera prodotte negli impianti di trattamento delle acque reflue. Per una ricostruzione storico-normativa e un autorevole parere si rimanda alla lettura dell’articolo di KUSTURIN 4.

In questo contesto si ricorda quanto normato dall’art. 272 del d.lgs. 152/2006 ad oggi vigente, comma 1, ovvero che gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico non sono sottoposti ad autorizzazione. Gli impianti e le attività sono quelli elencati nella Parte I dell'allegato IV alla Parte quinta del Codice dell’ambiente ove in particolare alla lettera p) si stabilisce che rientrano fra questi gli impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis) ovvero le linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m3/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico.

Da questa lettura discende che, in caso di superamento delle potenzialità sopra riportate riferite alla linea acque (in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere verificati entrambi i superamenti) le linee di trattamento dei fanghi sono soggetti ad autorizzazione ex. art. 269 del d.lgs. 152/2006 vigente.

Nel testo dell’art. 271 comma 1 d.lgs. 152/2006 si fa riferimento allo “stabilimento” nel suo complesso e non al singolo “impianto” o “attività” e laddove si pone il discriminante in termini di capacità depurativa si tende a rimarcare il concetto che la linea fanghi è strettamente accessoria alla linea liquami e quindi con essa deve essere coerentemente dimensionata, manifestando ancora una volta l’intenzione del legislatore di considerare ai fini autorizzativi l’impianto di depurazione in toto.

La linea fanghi infatti si configura, salvo diversa previsione autorizzata, come un servizio interno a completamento del processo di depurazione e pertanto non può essere prevista una specifica ulteriore autorizzazione ambientale che non sia rilasciata per l’impianto di depurazione nella sua interezza sia essa relativa alla gestione dei rifiuti, allo scarico di cui all’art. 124 D.lgs. 152/2006 e alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 D.lgs. 152/2006 per gli impianti di maggiore potenzialità.

D’altra parte per quasi tutte le altre tipologie di attività caratterizzate da una pluralità di pressioni ambientali, il legislatore si è già orientato verso un’unificazione degli atti autorizzativi fondamentale per tenere sotto controllo la gestione ambientale: è il caso dell’AUA regolamentata dal D.P.R. 59/2013, dell’autorizzazione unica di cui all’art. 208 del d.lgs. 152/2006 così come dell’AIA disciplinata dal Titolo III-bis parte II d.lgs.152/2006 ma anche del provvedimento unico ambientale ai sensi degli artt. 27 e 27-bis del d.lgs.152/2006. L’unificazione degli atti e/o dei procedimenti relativi ai singoli fattori di pressione ambientale consentirebbe una valutazione organica e complessiva dell’impianto e di tutti i suoi impatti ambientali, evitando al contempo errori che potrebbero derivare dalla valutazione parziale di un singolo fattore di pressione ambientale. Ad esempio si potrebbe verificare il caso anomalo che per uno stesso impianto nell’autorizzazione ai sensi dell’art.124 del Codice dell’ambiente sia vietato il trattamento di rifiuti liquidi ex art. 110 mentre in quella ai sensi dell’art. 269 relativa alla linea fanghi si faccia riferimento all’iscrizione nell’elenco a seguito di comunicazione effettuata dal gestore ex art 110 comma 3 o che nell’indicare le quantità di cui al comma 5 non si faccia riferimento alla capacità residua depurativa ma alla capacità residua della linea di trattamento fanghi.

  1. Trattamento dei fanghi di depurazione presso altri impianti di depurazione di acque reflue urbane

In questo paragrafo si tratterà del rapporto fra il regime autorizzativo e la produzione e gestione dei “fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane”, così come definiti nella Parte Terza d.lgs. 152/2006 art. 74 comma 1 lettera bb e che sono rifiuti, classificati con codice EER 190805, in attuazione sia della definizione generale dell’art. 183 che della definizione speciale di cui all’art. 127 comma 1 d.lgs. 152/2006.

In questa sede non si vuole discutere sulle scelte economiche di grandi aziende né si vuole porre in dubbio che il conferimento dei fanghi liquidi prodotti dagli impianti più piccoli in impianti di depurazione più grandi presenti nello stesso ambito territoriale ottimale possa costituire una gestione virtuosa dei fanghi di depurazione. Si vuole tuttavia porre l’attenzione sulla necessità, almeno per gli impianti con potenzialità maggiore, che le autorità competenti siano poste nelle condizioni di rilasciare il corretto atto autorizzativo sulla scorta di una valutazione unica o integrata dei fattori di pressione e dei possibili impatti ambientali prodotti e che l’organo di controllo, di conseguenza, possa verificarne la corretta gestione così che siano salvaguardate le matrici ambientali a tutela anche della salute umana.

Le acque reflue godono di un regime autorizzativo derogatorio rispetto alla disciplina dei rifiuti, regolamentato dalla Parte Terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. ma c’è da chiedersi se gli impianti di depurazione urbani debbano essere autorizzati per i singoli aspetti ambientali o, in casi specifici, con provvedimento unico che includa anche l’autorizzazione alla gestione dei rifiuti. Il dubbio è lecito poiché secondo il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 (recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE, nota come IED – Industrial Emissions Directive) che ha introdotto importanti novità in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), gli impianti di depurazione delle acque reflue non sono, generalmente, soggetti al regime autorizzativo AIA, tuttavia ricadono in tale ambito gli impianti per lo smaltimento o il recupero di rifiuti liquidi. Il Ministero dell’Ambiente con la Circolare n.12422/GAB/2015 5 il 26/02/2019 ha pubblicato delle linee di indirizzo in cui al punto 3 viene stabilito che “ se il depuratore tratta sia rifiuti liquidi sia acque reflue urbane, l’esclusione dalla categoria IPPC 5.3, prevista in caso di applicazione delle norme relative alla gestione di acque reflue urbane disciplinate al paragrafo 1.1 dell’allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006, ha effetto solo nel caso in cui trova applicazione l’articolo 110 comma 3 del D.lgs. 152/2006. Conseguentemente le parti del depuratore che gestiscono sopra le soglie di cui alle categorie IPPC 5.3.a 6 e 5.3.b7. rifiuti liquidi diversi da quelli dell’articolo 110 comma 3 del D.lgs. 152/2006, assicurando il pretrattamento necessario a raggiungere i parametri che ne consentirebbero lo scarico in pubblica fognature, costituiscono una installazione soggetta ad AIA.”

Ne consegue che se nell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane vengono trattati anche rifiuti liquidi che non siano quelli di cui all’art. 110 comma 3 d.lgs. 152/2006, nel caso in cui non siano superate le soglie di cui alle categorie IPPC 5.3.a e 5.3.b, sarà comunque necessaria un’autorizzazione ambientale alla gestione rifiuti rilasciata, quindi, dall’autorità competente ai sensi della Parte Quarta del d.lgs. 152/2006.

Il focus della questione si sposta ora sulla seguente considerazione: i rifiuti costituiti da fanghi di depurazione codice EER 190805 rientrano nella fattispecie dell’art.110 comma 3 d.lgs. 152/2006? Diverse sono le interpretazioni a riguardo, si cita l’autorevole contributo di MASI 8. Il dispositivo dell'art. 110 del Codice dell'ambiente vieta espressamente l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti. In deroga a tale divieto il gestore nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane è autorizzato ai sensi del comma 2 e del comma 3 allo smaltimento:

• di rifiuti liquidi compatibili con il processo di depurazione, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento previa autorizzazione (comma 2)

• di rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura previa comunicazione (comma 3 lettera a)

• di rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3 previa comunicazione (comma 3 lettera b)

• di materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente previa comunicazione (comma 3 lettera c).

Stante quanto sopra detto risulta chiaro che il rifiuto liquido codice EER 190805 non può essere ricompreso tra le casistiche dell’art. 110 d.lgs. 152/2006 proprio perché non ha le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di uno scarico extra fognario e non risulta compatibile, almeno per i quantitativi in gioco destinati agli impianti di maggiore potenzialità, con il processo depurativo dell’impianto.

Infatti, ciò che il legislatore ha voluto regolamentare sia nel caso del comma 2 che del comma 3 sembra essere:

  • che lo “smaltimento dei rifiuti liquidi" altro non può essere che la depurazione di alcune “tipologie" di scarichi extra fognari (o indiretti) o comunque di sostanze liquide con caratteristiche similari;

  • che tali sostanze liquide devono confluire nell'identico processo depurativo delle acque reflue urbane;

  • che queste, soprattutto, devono, per legge, essere compatibili, nelle loro caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche con tale “processo" (ivi denominato, forse equivocamente, come “trattamento") e nel rispetto dei valori limite di emissione allo scarico finale;

  • che tali sostanze liquide entrano nel medesimo impianto che adotta tecnologie di trattamento (fisico, chimico, biologico) comuni alle acque reflue e ai “rifiuti liquidi";

  • che questi ultimi confluiscono e si risolvono, dopo la depurazione, in un unico scarico fognario – in uscita dall'impianto - con comuni ed identici limiti di accettabilità posti dalle Autorità competenti ex art. 124 del d.lgs. 152/2006.

Il legislatore in sintesi ha previsto che non vi possa essere una introduzione di rifiuti e materiali le cui caratteristiche non siano compatibili con il processo depurativo delle acque reflue, non essendo questi vocati al trattamento di rifiuti. È tuttavia consentita la valutazione caso per caso nell’ambito di un processo autorizzativo per l’introduzione nell’impianto di rifiuti liquidi compatibili con il processo di depurazione mentre è autorizzato a priori, previa comunicazione da farsi all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico, lo smaltimento di alcune specifiche categorie di rifiuti e materiali che sono state evidentemente ritenute compatibili con il processo depurativo. Nel testo dei commi dell’art.110 del D.lgs. 152/2006 9 viene comunque esplicitato che l’ente titolare del procedimento amministrativo, non ha un ruolo passivo ma, avendo a disposizione i dati sulla capacità residua dell'impianto e sulle caratteristiche e quantità da trattare, può limitare i quantitativi e vietare lo smaltimento di alcune tipologie di rifiuti.

Risulta inoltre del tutto evidente come nell’art. 110 del D.lgs. 152/2006 il legislatore, riferendosi a impianti di depurazione delle acque reflue urbane, faccia sempre esplicito riferimento al trattamento di “rifiuti” mentre al comma 3 lettera c) si riferisca a specifiche tipologie di “materiali” come a volerne sottolinearne la diversa natura giuridica. Sull’argomento si sono ampiamente espressi diversi autorevoli autori cui si rimanda10. In particolare si concorda con l’interpretazione secondo la quale il legislatore, evitando oculatamente di citare i “rifiuti” preferendo il termine “materiali”, abbia inteso che non vi possa essere un’estensione della possibilità di conferimento presso impianti di depurazione, non autorizzati ai sensi della parte Quarta del Codice dell’ambiente, non solo a tutti i materiali, ma anche a tutti i rifiuti provenienti dagli impianti di trattamento di acque reflue.

Tale interpretazione, è avvalorata dalla prassi operativa, già descritta, di alcuni grandi impianti di depurazione operanti nel territorio nazionale: in questi impianti il grande afflusso di fanghi liquidi viene introdotto non già nella linea trattamento liquami ovvero nel ciclo depurativo ma direttamente nella fase, che si ricorda dovrebbe essere accessoria alla depurazione, di digestione aerobica/anaerobica. Questa prassi non solo mostra che i fanghi liquidi EER 190805 non sono evidentemente compatibili con il ciclo di depurazione delle acque ma mostra anche un punto di debolezza interpretativo dell’art. 110 che necessiterebbe di un chiarimento applicativo.

Che poi, sul fatto che i fanghi di depurazione prodotti fuori sito siano rifiuti e non materiali si è già detto nel paragrafo 2. In accordo con la pronuncia della Corte di Cassazione Penale, sez. III, con la sentenza n. 36096 del 5 ottobre 2011 inoltre “può dunque affermarsi il principio secondo il quale l’articolo 127 D.lgs. 152/06, nell’attuale stesura, ha fornito una ulteriore indicazione per meglio stabilire il momento in cui la disciplina dei rifiuti deve applicarsi ai fanghi e che viene individuato nella fine del complessivo trattamento, il quale è effettuato presso l’impianto e finalizzato a predisporre i fanghi medesimi per la destinazione finale – smaltimento o riutilizzo – in condizioni di sicurezza per l’ambiente mediante stabilizzazione, riduzione dei volumi ed altri processi. Tale precisazione determina, come ulteriore conseguenza, l’applicabilità della disciplina sui rifiuti in tutti i casi in cui il trattamento non venga effettuato o venga effettuato in luogo diverso dall’impianto di depurazione o in modo incompleto, inappropriato o fittizio 11 .

Fare ricorso all’art. 110 del Codice dell’ambiente per trattare fanghi di depurazione introducendoli direttamente nella linea trattamento fanghi non appare pertanto coerente con la finalità che la norma vuole tutelare: appare insensato ed elusivo della legge infatti, che con una semplice “comunicazione” ex art. 110 comma 3 si possano gestire ingenti quantitativi di rifiuti liquidi EER 190805 in un impianto di depurazione senza alcuna limitazione né controllo dei rifiuti immessi, dei tempi di maturazione o delle analisi sulla qualità della materia o dell’energia recuperata e di fatto senza alcuna effettiva correlazione con la capacità depurativa dell’impianto. Non solo, se quanto detto fosse possibile si potrebbe per assurdo avere un impianto di depurazione con capacità tale da non necessitare nemmeno dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ma con una linea fanghi tale da trattare quantitativi di rifiuti ben superiori alle soglie IPPC o comunque ai quantitativi di fanghi che produrrebbe un impianto da un numero di abitanti equivalenti inferiore a 10.000.

Tale affermazione non è cosa da poco; infatti, la disciplina autorizzativa in tema di rifiuti, a differenza di quanto previsto all’art. 110 comma 3, prevede una valutazione integrata e/o unica degli aspetti ambientali connessi al funzionamento degli impianti di trattamento andando a regolamentare molteplici aspetti quali i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato, le misure precauzionali e di sicurezza da adottare ed eventuali limiti alle emissioni prodotte. La valutazione integrata non può prescindere da altri aspetti quali la localizzazione dell'impianto, la valutazione sull’opportunità delle operazioni effettuate rispetto alle alternative possibili le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie, le garanzie finanziarie richieste e che devono essere prestate al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, la data di scadenza dell'autorizzazione. L’assenza di un’autorizzazione unica o integrata in cui siano riportati tutti gli elementi e le prescrizioni necessari al contenimento dei fattori di pressionerende di fatto l’impianto non controllabile rispetto agli impatti sull’ambiente.

Ma vi è di più. Risulta da dati nazionali 12 che l’operazione di smaltimento dei fanghi di depurazione più diffusa sul territorio nazionale risulta essere la D8 13 mentre l’operazione di recupero più comune è la R3 14; si è anche detto che i fanghi di depurazione definiti all’art.74 del d.lgs. 152/2006 comma 1 lettera bb) ben si distinguono dalle acque di scarico di cui al medesimo comma lettera gg) determinando pertanto una sostanziale differenza giuridica ma anche chimico/fisica tra il rifiuto EER 190805 e i rifiuti EER 200304 e EER 200306 (questi ultimi con caratteristiche chimico-fisiche similari alle acque reflue urbane e pertanto compatibili con il processo depurativo).

Se però il rifiuto EER 190805 viene immesso direttamente nella linea trattamento fanghi,

  • può subire una digestione anaerobica con produzione di biogas: tale operazione rientra nella casistica del Paragrafo 15 DM 05/02/1998 e quindi trattasi di operazione di recupero R3;

  • può subire un processo di trasformazione biologica aerobica di stabilizzazione della sostanza organica che, se opportunamente regolata, porta alla produzione di compost: tale operazione rientra nella casistica del Paragrafo 16 DM 05/02/1998 e quindi trattasi di operazione di recupero R3;

  • può subire un ulteriore processo di essiccazione per poi poter essere utilizzato come combustibile.

In realtà dunque, se il fango prodotto al di fuori dell’impianto viene immesso in testa alla linea fanghinon si opera mai uno smaltimento D8 ma un recupero di materia o energia e la destinazione riportata nella contabilità ambientale di molti grandi depuratori risulterebbe così erroneamente compilata parimenti ai dati dei MUD e le statistiche di produzione e gestione dei fanghi come quelle riportate nei documenti di riferimento (ad. es. il Rapporto Rifiuti Speciali 2022 15) risulterebbero falsate.

  1. Conclusioni

Nei paragrafi precedenti sono stati discussi principi e opportunità del trattamento di rifiuti liquidi negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.

In particolare si è mostrato che i rifiuti codice EER 190805 costituiti da fanghi di depurazione prodotti fuori sito:

  • non possono rientrare nella casistica dell’art. 110 comma 3 lettera a) e lettera b) d.lgs. 152/2006 poiché non hanno caratteristiche chimico-fisiche compatibili con gli scarichi extra-fognari e quindi con il ciclo di depurazione;

  • non rientrano nella fattispecie dei materiali di cui all’art. 110 comma 3 lettera c) d.lgs. 152/2006 poiché sono rifiuti liquidi;

  • non possono essere ammessi direttamente in ingresso alla linea fanghi senza un valido titolo autorizzativo ai sensi della parte Quarta del Codice dell’ambiente che ne disciplini prescrizioni e limiti poiché la linea fanghi è strettamente accessoria alla depurazione.

In conclusione si afferma che il regime derogatorio ex art. 110 comma 3 d.lgs. 152/2006 non può ovviare rispetto alla norma specifica sui rifiuti ovvero a quanto stabilito alla parte Quarta del D.lgs. 152/2006.

Dal combinato disposto fra l’art. 110 comma 3, l’art. 127 e l’art. 208 nonché sulla base di quanto definito dall’Allegato B e Allegato C alla parte Quarta del d.lgs.152/2006 e dal DM 05/02/1998, deriva infatti che per effetto della sola iscrizione all’elenco di cui all’art. 110 comma 5 d.lgs. 152/2006, gli impianti di depurazione sono autorizzati ad effettuare uno smaltimento di rifiuti esclusivamente secondo l’operazione D8 e limitatamente ai rifiuti prodotti fuori sito EER 200304 e 200306 o con caratteristiche chimico fisiche ad essi similari e compatibili con il ciclo depurativo, da intendersi immessi nella linea acque a monte del processo depurativo. Non è pertanto possibile, con la mera iscrizione all’elenco di cui all’art. 110 comma 5 D.lgs. 152/2006, smaltire o recuperare, nell’impianto di depurazione, rifiuti costituiti da fanghi di depurazione provenienti da altri impianti ancorché non abbiano completato il processo di stabilizzazione, disidratazione/essiccamento nell’impianto presso cui sono stati prodotti (EER 190805).

Stante quanto sopra, si comprende che se il rifiuto codice EER 190805 viene immesso direttamente in testa alle linee trattamento fanghi effettuando queste di fatto un recupero di energia dal biogas o un avvio a recupero a valle del processo di stabilizzazione e essicamento, nella contabilità ambientale ai fini della tracciabilità dei rifiuti non può essere attribuitagli una operazione di smaltimento. L’attribuzione dell’operazione di smaltimento D8 ai rifiuti in ingresso appare quindi poco in linea con quanto previsto ai fini della tracciabilità dei rifiuti, la quale sarebbe invece favorita laddove, come per ogni impianto che gestisca rifiuti, occorra richiedere una autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/2006 o, ove ne ricorrano i presupposti, una Autorizzazione Integrata Ambientale.

La linea fanghi si configura infatti come un servizio interno a completamento del processo di depurazione e pertanto non può essere prevista una specifica ulteriore autorizzazione ambientale che non sia rilasciata per l’impianto di depurazione nella sua interezza sia essa relativa alla gestione dei rifiuti, allo scarico ex art. 124 d.lgs. 152/2006 e, se del caso, alle emissioni in atmosfera ex art. 269 d.lgs. 152/2006.

3 Art. 110 D.lgs. 152/2006

1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.

2. In deroga al comma 1, l'autorità competente, d'intesa con l'ente di governo dell'ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.

3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:

a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;

b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;

c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.

4 KUSTURIN, Impianti di depurazione e autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in dirittoambiente.net//file/acque_articoli_181.pdf

6 5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

1) trattamento biologico;

2) trattamento fisico-chimico;

3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;

4) trattamento di scorie e ceneri;

5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

7 5.3. b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

1) trattamento biologico;

2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;

3) trattamento di scorie e ceneri;

4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.

8 MASI, Il trattamento dei rifiuti presso gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane: regime autorizzativo, in lexambiente.it/materie/rifiuti/179-dottrina179/16233-rifiuti-trattamento-presso-gli-impianti-di-depurazione-delle-acque-reflue-urbane.html

9 Art. 110 D.lgs. 152/2006

5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare. L'autorità competente può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L'autorità competente provvede altresì all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3

10 MASI, Il trattamento dei rifiuti presso gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane: regime autorizzativo, in lexambiente.it/materie/rifiuti/179-dottrina179/16233-rifiuti-trattamento-presso-gli-impianti-di-depurazione-delle-acque-reflue-urbane.html

KUSTURIN, Il trattamento dei rifiuti presso gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane- Dubbi interpretativi, in dirittoambiente.net/file/news_3837.pdf

11 Cass. Pen. sez. III, n. 36096 del 5 ottobre 2011

13 allegato B alla parte IV del D. Lgs.152/06: D8 - Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12

14 allegato C alla parte IV del D. Lgs.152/06: R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

15 Si veda nota n. 12