Il cambiamento di stato da rifiuto ad EoW
di Mauro SANNA
pubblicato su unaltroambiente.it. Si ringraziano Autore ed Editore
La Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, ha introdotto la nozione di recupero dei rifiuti, definita come “qualsiasi operazione il cui risultato principale è che i rifiuti svolgano uno scopo utile sostituendo altri materiali, o che i rifiuti siano preparati per svolgere tale funzione”.
Possibili operazioni di recupero di rifiuto sono quelle definite dall’allegato C alla parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
La medesima direttiva 2008/98/CE definisce anche la nozione di fine rifiuto (EoW), stabilendo le condizioni sulla base delle quali le sostanze o gli oggetti ottenuti in una operazione di recupero soddisfano la definizione o possono raggiungere tale status.
Il risultato principale di un’operazione di recupero è quella di “permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.” (articolo 3 punto 15)
Pertanto, il concetto di EoW viene ad essere strettamente legato al completamento del processo di recupero e alla nozione del recupero stesso.
Per definire il momento nel quale un rifiuto, assoggettato ad un’operazione di recupero, cessa di essere tale occorre considerare che le nozioni di rifiuto, di EoW, di recupero e riciclaggio devono essere intese in modo coerente. Perciò il momento in cui un materiale o una sostanza raggiungono lo status di materiale EoW deve essere simultaneo al completamento dei processi di recupero e riciclaggio del rifiuto originario.
Fino al completamento dell’operazione di recupero, restano vigenti gli obblighi in materia di recupero in conformità con gli obiettivi della direttiva, riducendo così al minimo i possibili rischi per la salute e l’ambiente correlati alla gestione dei rifiuti.
La Direttiva 2008/98/CE distingue in generale le attività di recupero in tre sottocategorie: la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero:
- la preparazione per il riutilizzo consiste nelle: operazioni di controllo, nella pulizia e nella riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- il riciclaggio comprende: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- altre forme di recupero, richiamate anche nell’articolo 4 punto 1. lett. d) della direttiva, riferibili a qualsiasi operazione che soddisfa la definizione di “recupero”, ma che non rispetta i requisiti specifici previsti per la preparazione per il riutilizzo o per il riciclaggio, quale ad esempio il recupero di energia.
Sulla base delle tipologie di recupero sopra richiamate, solo le operazioni nel corso delle quali i rifiuti sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, possono condurre direttamente alla produzione di un materiale EoW.
Ne deriva che nell’elenco delle operazioni di recupero previste dall’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, solo le seguenti potranno condurre alla produzione di un materiale EoW:
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 – Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche;
R4 – Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici;
R5 – Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche;
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
Poiché la definizione di recupero contenuta nella direttiva include non solo i processi nei quali il materiale prodotto sostituisce effettivamente altri materiali, ma anche quelli che preparano un materiale di scarto, in modo tale che non comporti più rischi correlati alla natura di rifiuto e sia pronto per essere utilizzato come materia prima in altri processi, in generale, il momento di completamento di un’operazione di recupero può considerarsi quello in cui diviene disponibile un nuovo materiale trattato utile per un’ulteriore elaborazione, che non presenti alcun rischio specifico per la salute e l’ambiente.
In proposito è però opportuno ricordare che il considerando 22 della Direttiva 2008/98/EC afferma che un’operazione di recupero ai fini del raggiungimento dello status di EoW si può avere anche con il semplice controllo dei rifiuti per verificare che soddisfino i criteri EoW.
L’attività di verifica suddetta, a seconda del rifiuto e del tipo di ritrattamento a cui è soggetto, potrà rientrare in alternativa nelle seguenti operazioni:
– R3 – Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche; in cui sono compresi la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento
-R4 – Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici; in cui è compresa la preparazione per il riutilizzo.
R5 – Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche; in cui sono compresi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo.
Poiché durante l’operazione di riciclaggio i rifiuti sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, proprio nel corso di essa sarà presente il momento o il punto in cui un rifiuto, in quanto assoggettato ad un’operazione di recupero, cessa di essere tale.
Diversamente, un trattamento di un rifiuto che dà luogo ad un materiale che subisce successivamente altre fasi di recupero non è da considerare riciclaggio, ma pretrattamento prima di un ulteriore recupero. Tali operazioni sono perciò da qualificare come “preliminari al recupero”, quali ad esempio le operazioni di smantellamento, selezione, frantumazione, compattazione.
D’altra parte poiché la nozione di rifiuto, di EoW e quella di recupero e riciclaggio devono essere coerenti, il momento in cui un materiale o una sostanza perviene allo stato di EoW deve essere simultaneo al completamento dei processi di recupero e riciclaggio, ovvero quando il materiale ottenuto non costituisce più un pericolo.
Sebbene il considerando 22 della Direttiva 2008/98/EC affermi che la direttiva medesima dovrebbe chiarire quando taluni rifiuti cessano di essere tali, stabilendo criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale …. Per la cessazione della qualifica di rifiuto, l’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale, e quindi sembrerebbe introdurre la possibilità che il semplice controllo dei rifiuti per verificare se soddisfano i criteri, può determinare il raggiungimento dello status di EoW, al contempo tale possibilità non risulta espressamente richiamata nella formulazione dell’art. 6 sulla Cessazione della qualifica di rifiuto, dove tale ipotesi non è prevista.
Pertanto è evidente che pur se una operazione di controllo rientra pienamente nella nozione di recupero, perché compresa tra quelle di preparazione per il riutilizzo, previste dall’art. 3 punto 16 della Direttiva 2008/98/CE, tuttavia in tale circostanza il rifiuto non cambia la sua morfologia, in quanto i rifiuti conferiti sottoposti a controllo restano comunque tali e quali e quindi, solo sulla base della loro morfologia, resterebbero soggetti alla disciplina dei rifiuti.
Una tale conclusione d’altra parte appare pienamente coerente con quanto espresso nella sentenza della Corte di Giustizia V sezione del 19 giugno 2003 relativa al procedimento C-444/00 “Mayer Parry Ltd”, riguardante i rottami metallici che conclude che l’operazione di recupero è: una operazione che mediante ritrattamento dei rifiuti deve consentire di ottenere un materiale nuovo o un prodotto nuovo, dalle caratteristiche paragonabili a quelle del materiale da cui derivano.
Risulta però evidente che, proprio per questo, nel caso il recupero consista solo in una forma di controllo del rifiuto, con il quale non si perviene però ad un nuovo materiale o a una nuova sostanza, perché esso acquisti lo status di EoW sarà indispensabile stabilire formalmente quando ed a che punto, conformemente alla normativa, si debba considerare che tale status sia stato raggiunto.
Una tale determinazione espressa sarà necessaria anche in relazione a quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 relativo alla Cessazione della qualifica di rifiuto.
Infatti tale norma prevede: La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, che si verificherà, come sopra evidenziato, solo quando si perviene ad uno stato di EoW, ovvero quando si abbia un materiale o un prodotto che non presenti più alcun rischio o pericolo per la salute e l’ambiente.
D’altro canto occorre evidenziare che a differenza dell’art. 6 sulla Cessazione della qualifica di rifiuto della Direttiva 2008/98/CE, l’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 che disciplina la medesima materia, prevede espressamente che “l’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni”.
Al riguardo senza una determinazione che stabilisca formalmente ed espressamente lo status di “non rifiuto” perché è stato raggiunto quello di EoW, qualsiasi trasferimento di rifiuti effettuato tra un impianto in cui si svolga il solo controllo del rifiuto e quello in cui avviene il suo definitivo ritrattamento con produzione di un nuovo materiale o di un nuovo prodotto, dovrà essere accompagnato dal formulario di identificazione di un rifiuto e non da un DDT relativo ad un semplice trasporto merci, essendo esso da considerare ancora un rifiuto e non un prodotto e se trasferito all’estero dovrà essere assoggettato al Regolamento Ce 1013/2006 sulle esportazioni transfrontaliere di rifiuti.
D’altra parte, l’articolo 6(1) della direttiva non stabilisce nemmeno in generale il momento specifico nel processo di recupero in cui un rifiuto cessa di essere tale, sia per quanto riguarda i processi in cui si ottiene un materiale che sostituisce effettivamente altri materiali, che per quelli che preparano un materiale di scarto in modo comunque tale che non comporti più rischi correlati alla natura di rifiuto e sia pronto per essere utilizzato come materia prima in altri processi.
Il momento o il punto del processo in cui si intende raggiunto lo status di EoW, che costituisce un punto particolare del processo di gestione del rifiuto destinato al recupero o un momento specifico del medesimo, nel caso che il recupero avvenga producendo un nuovo materiale oppure il recupero avvenga solo con un procedimento di controllo, senza che si produca un nuovo materiale, dovrà essere univocamente determinato.
In questo secondo caso perciò, mancando una reale modifica del rifiuto trattato, solo una norma specifica sui criteri EoW potrà determinare il punto particolare o il momento specifico in cui un rifiuto sottoposto a controllo non è più da considerare un rifiuto e questo potrà avvenire nell’ambito dei criteri adottati ai sensi dell’articolo 6(2) della direttiva quadro mediante i quali potranno comunque essere determinati tempi e condizioni specifici che definiscano questo momento.
D’altra parte si deve ricordare a questo proposito che i regolamenti comunitari emanati si sono già espressi a riguardo.
Sia il Regolamento (UE) n. 333/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, sia il Regolamento (UE) n. 1179/2012 recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti, sia il Regolamento (UE) n. 715/2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti, stabiliscono che il trasferimento del possesso da un detentore (il “produttore” di materiale EoW) a un altro detentore è una condizione legale per raggiungere lo stato EoW.
In particolare i citati Regolamenti stabiliscono che i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero cessano di essere considerati rifiuti allorché, all’atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le condizioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 della direttiva ed il produttore, che rappresenta il detentore che cede a un altro detentore materiali che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti, stilerà una dichiarazione di conformità trasmettendola al detentore successivo. 1
I decreti nazionali di cui al comma 2 dell’art. 184-ter del D.lgs. n. 152/06 che hanno regolamentato la materia hanno previsto che la cessazione della qualifica è attestata dal produttore, al termine del processo di recupero di ciascun lotto, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2
In relazione alla necessità di definire quando, dopo un trattamento di recupero, un oggetto o una sostanza rispetta i criteri EoW, il DM 14 febbraio 2013, n. 22 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”, ed il DM 28 marzo 2018, n. 69, “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” e il DM n. 62 del 15/05/2019 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei prodotti assorbenti per la persona (PAP)”, stabiliscono che l’applicazione della normativa sui rifiuti termina quando il processo di recupero si è concluso ed il materiale risultante è stato verificato e certificato come prodotto dal produttore attraverso l’emissione della dichiarazione di conformità.
Il decreto 28 giugno 2024 n. 127 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006, stabilisce che essi cessano di essere tali e sono qualificati come aggregato recuperato se l’aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1 al decreto.
In questo caso, il rispetto dei criteri è attestato dal produttore mediante dichiarazione di conformità, da inviare all’Autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, che non è più da qualificare come rifiuto, e comunque prima dell’uscita dello stesso dall’impianto.
Comunque la Direttiva quadro in conformità con le condizioni elencate nell’articolo 6(1) stabilisce in generale che una volta che i criteri EoW sono definiti a livello comunitario, essi sono vincolanti per gli Stati membri e se sono stati stabiliti in un regolamento UE, sono vincolanti anche per gli attori privati. Gli Stati membri non possono applicare diverse disposizioni EoW per l’ambito per il quale sono stati stabiliti criteri a livello UE, ad eccezione dell’adozione di misure di protezione più severe, alle condizioni stabilite e ai sensi dell’articolo 193 TFUE.
Laddove non siano stati stabiliti tali criteri, gli Stati membri possono decidere se determinati rifiuti hanno cessato di essere rifiuti, tenendo conto della giurisprudenza applicabile.
La guida sull’interpretazione delle disposizioni chiave della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, edita dalla Commissione Europea del giugno 2012 precisa che è la regolamentazione, relativa alla specifica tipologia di rifiuto, che definisce detti criteri e che stabilisce il momento in cui non si applica più la norma sui rifiuti.
In via generale gli Stati Membri possono perciò stabilire il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali individuandolo tra i diversi punti e momenti della operazione di recupero effettuata ad esempio: dopo il termine del processo, dopo la caratterizzazione, quando il materiale viene venduto e lascia l’installazione ….
Nel caso di autorizzazioni ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 e del titolo III-bis della parte seconda del d.lgs.152/2006, cioè quelle rilasciate “caso per caso” dunque, l’indicazione del momento in cui il rifiuto cessa di essere tale dovrà essere necessariamente individuata dal provvedimento di autorizzazione.
Si noti che il produttore del materiale, ovvero la persona che per prima trasferisce il materiale a un’altra persona come non rifiuto, sarà responsabile di fornire la prova che i criteri EoW sono stati soddisfatti tramite la dichiarazione di conformità.
Pertanto le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209, “caso per caso” o l’Autorizzazione Integrata Ambientale quando essa competa, qualora l’operazione di recupero svolta consista solo nel controllo del materiale di scarto o nel prepararlo per essere pronto al riutilizzo come materia prima in altri processi, in attesa del recupero finale, dovranno stabilire espressamente il momento di passaggio dallo stato di rifiuto a quello di EoW.
Né d’altra parte il momento del cambiamento di stato potrà essere stabilito autonomamente dal soggetto che esercita l’attività di recupero dei rifiuti, ma dovrà essere individuato, validato ed autorizzato dall’ente che ha rilasciato in quello specifico caso l’autorizzazione per il recupero di quel determinato rifiuto per l’ottenimento del prodotto stabilito.
Se nella autorizzazione di un processo di recupero, consistente nel controllo del rifiuto, non è individuato espressamente il momento in cui il rifiuto trattato è da considerare materiale EoW, non potrà realizzarsi la verifica della condizione di cessazione dello status di rifiuto, di conseguenza esso resterà soggetto alla disciplina prevista dalla parte IV del D.Lgs. 152/06.
In conclusione, di fatto, le autorizzazioni caso per caso, per essere operative in conformità a quanto previsto dalla normativa, dovranno riprodurre la procedura per il recupero dei rifiuti con l’ottenimento di materiali EoW già adottata nei regolamenti emanati con decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 184 -ter comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.
- 1. i rottami ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato I; 2. i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato I; 3. i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell’allegato I; 4. il produttore ha rispettato i requisiti di cui agli articoli 4 e 5; 5. i rottami di vetro sono destinati alla produzione di sostanze od oggetti di vetro mediante processi di rifusione. Articolo 4 Dichiarazione di conformità 1. Il produttore o l’importatore stila, per ciascuna partita di rottami di vetro, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all’allegato II. 2. Il produttore o l’importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami di vetro. Il produttore o l’importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.↩︎
- L’identificazione del lotto dipende dalle caratteristiche merceologiche, chimico – fisiche dell’EoW stesso e dal processo di trattamento; la definizione del lotto deve essere proposta dal Gestore in fase di istruttoria e valutata e assentita dall’Autorità Competente in autorizzazione.↩︎