TAR Lazio (RM) Sez. V n. 12232 del 27 settembre 2022
Ambiente in genere. Aggiornamento dell’AIA

L’art. 35 comma 3 del decreto semplificazioni (d.l. n. 77/2021) ha introdotto una disposizione che eccezionalmente consente a soggetti non autorizzati al recupero e trattamento dei rifiuti, nel caso di progetti che comportano l’utilizzazione di CSS-C in sostituzione di combustibili fossili tradizionali, di formulare domanda di aggiornamento dell’AIA in essere, accelerandone contestualmente la relativa tempistica procedimentale. Ora, se è vero che l’anzidetta disposizione subordina la possibilità di aggiornamento esclusivamente ai progetti che non prevedono una implementazione della capacità produttiva e che rispettano i limiti di emissione previsti per gli impianti di co-incenerimento (in ciò consistendo, a ben vedere, la funzione di semplificazione della nuova disciplina e, al contempo, il limite di operatività della stessa), è altrettanto indubitabile che laddove, come nel caso di specie, emergano anche solo dubbi circa l’effettiva sussistenza di entrambe le predette condizioni, l’Amministrazione ha il potere di ordinare la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione con attivazione del procedimento ordinario di modifica sostanziale ex art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006.

Pubblicato il 27/09/2022

N. 12232/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02291/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2291 del 2022, proposto da Italcementi Fabbriche Riunite Cemento S.p.A. Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Capria, Antonio Lirosi e Francesca Carlesi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Lirosi in Roma, Via delle Quattro Fontane, 20;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e con domicilio eletto nella sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27;
Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente, Area Autorizzazione Integrata Ambientale, Arpa Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, Arpa Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, Dipartimento Pressioni Sull'Ambiente, Servizio Su, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e con domicilio eletto in Roma, Via IV Novembre n.119/A presso la sede dell’Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale;
Comune di Colleferro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Capri, con domicilio digitale come da p.e.c da Registri di Giustizia e con domicilio eletto in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 99;

per l'annullamento

- della nota prot. 1071804 adottata dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente, Area Autorizzazione Integrata Ambientale in data 23 dicembre 2021 e recante come oggetto “ITALCEMENTI Spa – Cementeria di Colleferro. A.I.A. di cui alla D.D. R.U. 2297 del 01/06/2017 modificata con D.D. R.U. 3320 del 13/08/2018 e D.D.R.U. n. 2670 del 05/10/2020 – Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e Capo VIII, articolo 35, comma 3 della Legge n. 108 del 29/07/2021 – Trasmissione parere ARPA Lazio e disposizione modifica sostanziale”, ricevuta dalla società ricorrente via PEC in data 23 dicembre 2021;

- della nota di ARPA Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, Dipartimento pressioni sull'ambiente, Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori, Unità valutazioni ambientali, recante come oggetto “ITALCEMENTI Spa – Cementeria di Colleferro. A.I.A. di cui alla D.D. R.U. 2297 del 01/06/2017 modificata con D.D. R.U. 3320 del 13/08/2018 e D.D.R.U. n. 2670 del 05/10/2020 – Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e Capo VIII, articolo 35, comma 3 della Legge n. 108 del 29/07/2021 – Avvio procedimento e richiesta supporto tecnico ai sensi del regolamento regionale di cui alla D.G.R. n. 736 del 09/11/2021 (regolamento n. 21/2021)”, acquisita al protocollo della Regione Lazio n. 1045535 del 16 dicembre 2021 ed allegata alla nota prot. 1071804 adottata dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente, Area Autorizzazione Integrata Ambientale in data 23 dicembre 2021 e trasmessa in pari data via p.e.c. alla società ricorrente;

- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale e del Comune di Colleferro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2022 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in trattazione, notificato a mezzo p.e.c. il 18 febbraio 2022 e depositato il successivo 3 marzo 2022, la Italcementi Fabbriche riunite Cemento S.p.A. Bergamo, società operante nel campo della produzione di materiali da costruzioni, impugna il provvedimento del 23 dicembre 2021 con il quale la Regione Lazio, a seguito di parere rilasciato da Arpa Lazio, nel respingere la richiesta di modifica non sostanziale – aggiornamento- dell’AIA relativa alla Cementeria sita nel comune di Colleferro, presentata ai sensi dell’art. 29 nonies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 e del Capo VIII e art. 35, comma 3 del d.l. n. 77/2021 (convertito dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021), ha disposto l’apertura del procedimento di modifica sostanziale dell’AIA rilasciata in favore della società ricorrente nel 2017.

2. L’odierna istante ha impugnato altresì il presupposto parere rilasciato da ARPA Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio e la nota prot. 1071804 adottata dalla Regione Lazio in data 23 dicembre 2021 contestualmente comunicata a mezzo p.e.c.

3. Espone in fatto parte ricorrente:

- di essere titolare sin dal 1973, della cementeria sita nel Comune di Colleferro, oggetto, a partire dal 1976, di un importante piano di ammodernamento e potenziamento anche al fine del miglioramento delle prestazioni ambientali, con conseguente conseguimento della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015;

- che l’autorizzazione integrata ambientale relativa alla predetta cementeria, che si assume già allineata alle più recenti BAT disposte dalla Commissione Europea, è stata rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con determinazione dirigenziale R.U. 2297 del 1° giugno 2017 come successivamente modificata con determinazione dirigenziale R.U. 3320 del 13 agosto 2018 e determinazione dirigenziale R.U. 2670 del 5 ottobre 2020;

- di aver, quindi, elaborato, in tale contesto, un intervento di modifica dell’impianto consistente nell’utilizzo al forno di cottura n. 1 di CSS-Combustibile (combustibile solido secondario) individuato dal d.m. n. 22/2013, in quanto compreso nell’elenco dei “combustibili consentiti” riportato nell’Allegato X, parte I, sezione 1, paragrafo 1, punto 10 alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006;

- che in base alla più recente disciplina di settore sarebbe consentito sostituire i combustibili fossili tradizionali (coke di petrolio) con CSS-C di cui al d.m. del 14 febbraio 2013, n. 22, per un quantitativo massimo annuo pari a 60.000 t., con conseguente necessità di realizzare una nuova unità impiantistica per la ricezione e l’alimentazione al forno di cottura n. 1 del CSS-C, denominata “Unità CSS-C”, che verrà integrata agli impianti esistenti.

4. Si tratterebbe, quindi, secondo la prospettazione attorea, in applicazione dell’art. 35 comma 3 del d.l. n. 77/2021, di una richiesta di mero aggiornamento dell’AIA non comportante alcun incremento della capacità produttiva, né variazioni delle caratteristiche e del funzionamento del ciclo produttivo, in assenza di effetti significativi sull’ambiente; il nuovo progetto, anzi, comporterebbe miglioramenti e vantaggi dal punto di vista ambientale, tra cui la riduzione di emissioni CO-2 per effetto dell’impiego di combustibili alternativi al pet-coke e sensibile riduzione del consumo di energia elettrica.

5. Significa, altresì, l’odierna istante che la modifica proposta non comporta alcuna variazione rispetto agli scarichi idrici ed alla produzione e gestione dei rifiuti della cementeria, che non sono previste emissioni al suolo o la realizzazione di stoccaggi, che le emissioni sonore attese possono essere considerate non significative, e che parimenti non significativi possono essere ritenuti i due punti odorigeni presso l’Unità CSS-C, dal momento che, proprio per prevenire la diffusione di polveri e di odori, le stazioni di ricezione e le macchine di trasporto della predetta unità saranno mantenute in lieve depressione tramite condotti di aspirazione collegati a filtri a maniche che invieranno l’aria depolverata all’esistente griglia di raffreddo del forno n. 1.

6. Quanto, poi, all’aumento stimato del traffico indotto dalla cementeria di Colleferro (pari a 3,5 automezzi al giorno per il trasporto di CSS-Combustibile), lo stesso sarebbe compensato dalla riduzione del quantitativo di pet-coke utilizzato presso la cementeria, che viene trasportato via nave dal Nord America.

7. Con nota del 1° dicembre 2021, i competenti uffici della Regione Lazio hanno richiesto ad ARPA Lazio supporto tecnico istruttorio onde valutare il carattere sostanziale o non sostanziale della modifica progettuale proposta ai sensi della disciplina vigente.

8. A seguito del parere espresso dall’ARPA (cfr. nota del 16 dicembre 2021), la Regione Lazio ha ritenuto che il progetto presentato comporta una modifica sostanziale dell’AIA, ordinando, quindi, alla società ricorrente “di aggiornare l’istanza inviando, ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 2, del d.Lgs. n. 152/2006, una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’art. 29- ter commi 1 e 2” (nota prot. 1071804 del 23 dicembre 2021).

9. Ritenendo le determinazioni regionali non conformi alle nuove prescrizioni contenute nel decreto semplificazioni (art. 35 comma 3 del d.l. n. 77/2021), la ricorrente ha presentato in data 14 febbraio 2022 istanza di riesame (rimasta senza riscontro) corredata da chiarimenti ed osservazioni finalizzati a confermare e ribadire la natura non sostanziale della modifica proposta.

10. Avverso gli atti impugnati parte ricorrente ha formulato i seguenti motivi:

1) Carenza di potere in concreto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 3, del decreto semplificazioni. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, lett. l) e l-bis), del d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, dei presupposti e della normativa;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 3, del decreto semplificazioni. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti e per travisamento della normativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione dei generali principi di non aggravamento, ragionevolezza e proporzionalità. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica;

3) Illegittimità in via derivata. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, dei presupposti e della normativa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, lett. l) e l-bis), del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 35, comma 3, del decreto semplificazioni. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per violazione dei generali principi di non aggravamento, ragionevolezza e proporzionalità. Eccesso di potere per violazione dei generali principi di collaborazione tra amministrazione e privati e del contraddittorio;

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 237-quaterdecies del d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti.

5) Eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

11. Secondo la prospettazione di parte ricorrente l’art. 35 del “decreto semplificazioni” consentirebbe l’utilizzabilità del CSS-Combustibile per la produzione energetica necessaria per l’impresa non autorizzata allo svolgimento delle operazioni R1 (e cioè di utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia), in presenza delle condizioni prescritte dal medesimo decreto, a seguito di mero aggiornamento dell’autorizzazione già in essere eventualmente corredato dalle prescrizioni ritenute necessarie dalla P.A procedente.

Il provvedimento sarebbe comunque emesso in carenza di potere in ragione della perentorietà del termine entro il quale l’Amministrazione deve manifestare il dissenso in relazione al progetto presentato imponendo l’attivazione del procedimento ordinario di autorizzazione (recte modifica sostanziale) con il conseguente aggravio procedimentale anche in relazione alle garanzie partecipative. Lamenta in ogni caso il difetto di istruttoria e di motivazione di cui sarebbero affette non solo le determinazioni regionali gravate ma anche il presupposto parere dell’ARPA Lazio, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per procedersi all’aggiornamento dell’autorizzazione al fine dell’utilizzazione nell’impianto di CSS–C, non sussistendo, peraltro, le condizioni – imposte da ARPA- del monitoraggio continuo del forno 1 ai sensi dell’art. 237 quaterdecies del d.lgs. n. 152/2006. Il provvedimento gravato, infine, determinerebbe una evidente disparità di trattamento rispetto ad altri operatori del settore che già si sarebbero avvalsi della nuova e più favorevole disciplina.

12. Si sono costituiti per resistere al gravame la Regione Lazio, la Città Metropolitana di Roma Capitale ed il Comune di Colleferro.

13. Alla camera di consiglio prevista per la trattazione della domanda cautelare, su accordo delle parti, la causa è stata rinviata al merito.

14. Nell’approssimarsi dell’udienza di trattazione sono state depositate memorie ex art. 73 c.p.a, e all’udienza pubblica del 3 giugno 2022, sentite le parti presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

15. Il ricorso non è fondato e va respinto.

16. A seguito delle verifiche tecniche sul progetto presentato, l’ARPA, ha ritenuto che l’utilizzo del CSS-Combustibile (che parte ricorrente intende sostituire parzialmente ai combustibili tradizionali) esige, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del d.m. n. 22/2013, il rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo III-bis, Parte IV, del d.lgs. n. 152/2006 applicabili al coincenerimento. Ha quindi richiesto l’individuazione, ai sensi dell’art. 237-octies comma 1 e comma 11 del d.lgs. n. 152/06, di specifiche condizioni di autorizzazione a garanzia sia del rispetto delle disposizioni contenute nella disciplina di settore -specie in riferimento al trattamento dei residui prodotti durante il funzionamento dell'impianto (cfr. art. 237- sexiesdecies del d.lgs 152/2006)-, sia del rispetto delle prescrizioni per le misurazioni e dei valori limite di emissioni in atmosfera, con necessità, in applicazione dell’art. 237-quattuordecies del d.lgs. n. 152/06, di integrare il Piano di Monitoraggio e Controllo. L’ARPA ha altresì ritenuto che il “…il proponente non ha valutato l’impatto delle nuove attività rispetto alla possibile contaminazione delle acque meteoriche e di dilavamento piazzale, né se la stessa si esaurisca con i primi 5 mm di pioggia”.

17. L’organo tecnico ha ulteriormente specificato che, per quanto riguarda i limiti emissivi, ai sensi dell'art. 13 del d.m. n. 22/2013, l'utilizzo di CSS-C al forno di cottura n. 1 comporta l'applicazione dei limiti emissivi per il coincenerimento previsti dal Titolo III bis alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, e che ciò implica la necessità di rivalutare i limiti prescritti nell'AIA vigente rispetto a quanto previsto nell'Allegato II al Titolo III bis del citato decreto legislativo, con contestuale necessità di verificare l'eventuale aggiornamento del relativo Manuale SME, in conseguenza dell'aggiornamento dei parametri sottoposti a monitoraggio in continuo nonché di un adeguamento dei valori limite.

18. Preso atto di tali valutazioni tecniche. l’Amministrazione regionale ha ritenuto necessaria la rivalutazione dell’autorizzazione rilasciata il 1° giugno 2017, chiedendo alla ricorrente l’attivazione di una nuova procedura di autorizzazione integrata ambientale per modifica degli impianti ai sensi dell’art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 35 comma 3 della l. n. 108 del 29 luglio 2021.

19. La Regione Lazio, in particolare, ha qualificato il progetto presentato come modifica sostanziale dell’AIA in precedenza assentita in quanto:

- ha sostanzialmente fatto proprie le perplessità complessivamente espresse dall’organo tecnico;

- ha ritenuto rilevanti, a seguito della modifica proposta, al di là della capacità produttiva autorizzata, che resta inalterata, l’incremento delle tonnellate in ingresso (che passano dalle 77.433 tonnellate di coke di petrolio previste nella configurazione attuale per il forno 1, alle 98.347 tonnellate dopo la modifica proposta: di cui 38.347 tonnellate di coke di petrolio e, in aggiunta, 60.000 tonnellate di Css-C) con conseguente aumento degli automezzi che conferiranno all’impianto (3,5 automezzi al giorno);

- ha ritenuto necessario l’adeguamento dell’impianto alle prescrizioni applicabili al co-incenerimento poste a tutela dell’ambiente e della salute contenute nel d.m. n. 22/2013 e nel Titolo III-bis della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 applicabili al co-incenerimento;

- ha valutato comunque in senso ostativo al richiesto aggiornamento dell’AIA la collocazione del cementificio in quanto ricadente nel SIN Valle del Sacco.

20. Ebbene, il provvedimento gravato, che il Collegio ritiene esaustivamente motivato, sfugge alle complessive censure prospettate nel ricorso introduttivo.

21. La domanda di aggiornamento dell’AIA formulata dalla ricorrente come comunicazione di modifica non sostanziale dell’impianto si fonda sulle prescrizioni contenute nell’art. 35, comma 3 del d.l. n. 77/2021, convertito con legge n. 108/2021, secondo cui:

“Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013 in impianti o installazioni non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e richiedono il solo aggiornamento del titolo autorizzatorio, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, da comunicare all'autorità competente quarantacinque giorni prima dell'avvio della modifica. Nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente può procedere all'avvio della modifica. L'autorità competente, se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione”.

22. Secondo la prospettazione attorea la disposizione da ultimo citata avrebbe già svolto ex ante ed in via generalizzata la valutazione di inidoneità degli interventi come quello oggetto di causa a produrre impatti negativi e significativi sull’ambiente e sulla salute umana (escludendo che gli stessi siano riconducibili nella nozione di modifica sostanziale di cui all’art- 5, comma 1 lett. 1-bis del d.lgs. n. 152/2006).

In altre parole, il legislatore avrebbe inteso consentire l’utilizzabilità del CSS-Combustibile anche ai fini della produzione di energia per gli impianti non autorizzati alle operazioni R1 (quindi non espressamente autorizzati all’utilizzazione dei rifiuti come combustibile) a mezzo di un mero aggiornamento dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata, spettando all’Amministrazione solo di verificare che la capacità produttiva rimanga invariata e che siano rispettati i limiti di emissione previsti dalla legge per il co-incenerimento, senza la possibilità di opporre ulteriori valutazioni tecniche ostative.

23. La tesi non coglie nel segno.

24. In linea generale, il Codice dell’Ambiente disciplina diversamente le variazioni non sostanziali rispetto a quelle sostanziali in caso di modifica degli impianti oggetto di autorizzazione integrata ambientale.

Al riguardo, l’art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006 dispone che il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). e che l'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, oppure, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell’art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

Nel caso, invece, di modifiche ritenute sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2.

Si tratta, all’evidenza, di valutazioni tecnico scientifiche in materia ambientale connotate da un’ampia discrezionalità in merito ai possibili effetti ambientali o sanitari della modifica proposta, sindacabili dalla giurisdizione amministrativa di legittimità nei soli casi di esiti abnormi o manifestamente illogici (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5 settembre 2022, n.7706).

25. Ciò posto, l’art. 35 comma 3 del decreto semplificazioni (d.l. n. 77/2021) ha introdotto una disposizione che eccezionalmente consente a soggetti non autorizzati al recupero e trattamento dei rifiuti, nel caso di progetti che comportano l’utilizzazione di CSS-C in sostituzione di combustibili fossili tradizionali, di formulare domanda di aggiornamento dell’AIA in essere, accelerandone contestualmente la relativa tempistica procedimentale.

26. Ora, se è vero che l’anzidetta disposizione subordina la possibilità di aggiornamento esclusivamente ai progetti che non prevedono una implementazione della capacità produttiva e che rispettano i limiti di emissione previsti per gli impianti di co-incenerimento (in ciò consistendo, a ben vedere, la funzione di semplificazione della nuova disciplina e, al contempo, il limite di operatività della stessa), è altrettanto indubitabile che laddove, come nel caso di specie, emergano anche solo dubbi circa l’effettiva sussistenza di entrambe le predette condizioni, l’Amministrazione ha il potere di ordinare la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione con attivazione del procedimento ordinario di modifica sostanziale ex art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006.

27. Ciò in quanto, trattandosi di procedimento in materia ambientale, nelle fattispecie ricadenti nel comma 3 dell’art. 35 del d.l. n. 77/2021, le pur apprezzabili esigenze di “economia circolare” non possono in alcun caso giustificare alcun automatismo circa la richiesta di aggiornamento dell’AIA, permanendo in capo all’Amministrazione un’ampia discrezionalità tecnica riguardo alle valutazioni di operatività della nuova disciplina. Ne consegue che anche il solo ragionevole e motivato dubbio di compatibilità del progetto alle condizioni astrattamente idonee all’aggiornamento dell’AIA legittima, in forza del principio di precauzione, l’imposizione da parte della P.A di un nuovo procedimento autorizzatorio.

28. Se si osserva, infatti, la struttura della disposizione contenuta nel comma 3 dell’art. 35 del d.l. n. 71/2021 si nota che i procedimenti di aggiornamento e di modifica sostanziale, in quanto alternativi, sono strettamente collegati ma non sovrapponibili, e che l’approfondimento pieno ed effettivo del progetto in contraddittorio con tutti i soggetti pubblici e privati interessati in sede di conferenza di servizi pertiene esclusivamente al procedimento di modifica sostanziale, essendo applicabile, in quest’ultimo caso, la disciplina generale di cui all’art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006 che fa rinvio alle prescrizioni contenute nell’art. 29 ter e 29 quater del d.lgs. n. 152/2006.

29. Si spiega quindi il motivo per cui l’art. 35 comma 3 del d.l. n. 77/2021, pur essendo ispirato da evidenti esigenze di semplificazione e di accelerazione, non ha espressamente qualificato come perentorio il termine entro il quale l’Amministrazione competente è tenuta ad esprimersi circa la qualificazione del progetto come “modifica sostanziale”.

30. Il che postula, contrariamente a quanto rappresentato nel costrutto attoreo, che allo spirare del termine di 30 giorni previsto dal d.l. n. 77/2021 non si consuma il potere provvedimentale, tenuto anche conto che il decreto semplificazioni, così come del resto l’art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006, non codifica alcun meccanismo di silenzio assenso, la cui formazione in ogni caso risulterebbe preclusa dalla natura del procedimento, ricadente, in assenza di una espressa deroga, nelle ipotesi di esclusione previste dall'art. 20 comma 4, l. n. 241 del 1990.

31. Poste le anzidette coordinate ermeneutiche, nel caso di specie non è dimostrato in giudizio che l’impianto sia stato effettivamente adeguato al rispetto delle prescrizioni previste per gli impianti di co-incenerimento (Titolo III-bis della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006), condizione necessariamente prevista dal d.m. 22/2013 (richiamato dall’art. 35 comma 3 del d.l. n. 77/2021), per garantire un elevato grado di tutela dell’ambiente e della salute umana ai fini dell’utilizzo del Css-Combustibile.

32. Al riguardo, sia sufficiente osservare, in disparte gli effettivi valori di SO2, che parte ricorrente ammette in giudizio (cfr. anche le memorie ex art. 73 c.p.a.) che per effetto della combustione –anche- del CSS-C, per il TOC (Total Organic Carbon) vi è necessità di ottenere la deroga ai valori limite di legge, deroga che non può ritenersi compatibile con l’eccezionalità dell’istituto previsto dall’art. 35 comma 3 del d.l. n. 77/2021, disposizione da ritenersi, pertanto, di stretta interpretazione.

33. La modifica progettuale proposta, inoltre, comporta l’incremento delle tonnellate di combustibile in ingresso con conseguente aumento degli automezzi che conferiranno all’impianto (3,5 automezzi al giorno), e, quindi, ulteriore implementazione delle emissioni in atmosfera.

34. Non giova, invero, a parte ricorrente sostenere che l’impatto degli automezzi non sia significativo in quanto compensato dalla riduzione dell’utilizzo del pet-coke trasportato dal Nord America via nave, trattandosi di elemento da valutarsi più approfonditamente in sede di modifica sostanziale, né che (solo) la Regione Umbria abbia aggiornato il quadro prescrittivo dell’AIA rilevando che il valore limite di esposizione relativo al TOC può essere derogato, non essendo state indicate analoghe e specifiche prescrizioni nazionali e/o regionali applicabili al caso in esame.

35. Parimenti non è a priori sostenibile che l’utilizzazione del nuovo combustibile non sia idonea a interferire con i procedimenti di bonifica in corso all’interno del SIN Valle del Sacco, dal momento che la relativa disciplina, anche in considerazione delle prerogative e le competenze riservate al Ministero dell’Ambiente (oggi Ministero della Transizione Ecologica) ed alla Provincia, non appare derogabile dalle procedure di mero aggiornamento fissate dall’art. 35 comma 3 d.l. n. 77/2021, potenzialmente operanti, per la stessa ratio di semplificazione ivi sottesa, solo ove l’ambiente non risulti già fortemente compromesso.

36. Di poi, L’ARPA e la stessa Regione Lazio hanno espresso, senza essere sufficientemente sconfessate, ulteriori perplessità in merito all’impatto acustico del nuovo progetto, all’introduzione di due potenziali sorgenti odorigene originate dalle due stazioni di ricevimento del CSS-C, alla valutazione dei residui prodotti durante il funzionamento dell’impianto, all’eventuale impatto della modifica rispetto alla possibile contaminazione delle acque meteoriche e di dilavamento del piazzale, nonché alla capacità di stoccaggio delle acque piovane contaminate.

37. Tutti questi elementi, quindi, unitamente a quelli in precedenza considerati, sono sufficienti a far ritenere alterati i presupposti sulla base dei quali è stata concessa l’originaria autorizzazione; sicché non è arbitraria né irragionevole la decisione dell’Amministrazione di imporre la procedura ordinaria di modifica sostanziale ai sensi dell’art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006.

38. E’ da escludersi, infatti, la possibilità di aggiornare la pregressa AIA imponendo alla stessa prescrizioni, siccome queste ultime, che peraltro non sono espressamente previste dalla nuova normativa, risultano, secondo i principi generali, compatibili solo nei casi, diversi da quello in esame, in cui non esistono dubbi sulla complessiva compatibilità ambientale del progetto, potendosi risolvere, nel caso contrario, in una sostanziale pretermissione del giudizio di competenza dell’Amministrazione (ex multis, T.A.R. Milano, Lombardia, Sez. III, 23 giugno 2021, n.1534).

39. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va respinto siccome infondato.

40. La novità e complessità delle questioni trattate giustifica nondimeno l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore

Ida Tascone, Referendario