Il criterio di prossimità vale tendenzialmente anche per la gestione dei rifiuti speciali.

di Stefano DELIPERI

Importante pronuncia del T.A.R. Sardegna in relazione all’applicazione del c.d. principio di prossimità nella gestione dei rifiuti speciali.
La sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. I, 15 ottobre 2021, n. 706 ha affermato la vigenza tendenziale del c.d. principio di prossimità oltre che per la gestione dei rifiuti urbani anche per i rifiuti speciali.
Sul piano giuridico costituisce pietra miliare la sentenza Corte cost. n. 12 del 26 gennaio 2007, con cui veniva rammentato che il principio di autosufficienza regionale nello smaltimento dei rifiuti urbani ordinari - stabilito espressamente, ora, dall’art. 182, comma 5°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e in passato affermato dall’art. 5, comma 5°, del decreto legislativo n. 22 del 1997- non trova applicazione con riguardo alle tipologie di rifiuti speciali pericolosi, fra i quali sono compresi gran parte di quelli di origine sanitaria (Corte Cost. n. 281/2000), né a quelli speciali non pericolosi (Corte Cost. n. 335/2001).
Per tali tipologie di rifiuti - pericolosi e speciali (Corte Cost. n. 505/2002) - non è possibile infatti preventivare in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, cosa che, conseguentemente, rende impossibile “individuare un ambito territoriale ottimale che valga a garantire l’obiettivo della autosufficienza nello smaltimento” (Corte Cost. n. 335/2001).
Non è, quindi, legittima una norma regionale che escluda la gestione e lo smaltimento di tali rifiuti di provenienza extraregionale.
La giurisprudenza amministrativa ha specificato tale linea interpretativa.
L’ordinanza T.A.R. Sardegna, Sez. II, 7 agosto 2020, n. 319 (confermata, in sede cautelare, dall’ordinanza Cons. Stato, Sez. IV, 9 ottobre 2020, n. 5933) ha ricordato, essendovene purtroppo bisogno, che “lo smaltimento in discarica (senza trattamento) di rifiuti prelevati dall’Acquedotto Pugliese … e qualificati come ‘fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane codice CER 19.08.05’” non possa avvenire in assenza di specifica autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.).
Inoltre, per tali tipologie di rifiuti (rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi), opera tendenzialmente “la prevalenza del principio dell’autosufficienza nello smaltimento” nella regione di produzione, come da giurisprudenza costituzionale che si riferisce alla fase del “trattamento” prima del conferimento in discarica (Corte cost. n. 505/2002; Corte cost. n. 335/2001; Corte cost. n. 281/2000; Corte cost. n. 196/1998).  
La fase del trattamento di tali tipologie di rifiuti e la specifica autorizzazione si confermano elementi essenziali per la corretta gestione dei medesimi rifiuti.
Tuttavia, l’orientamento giurisprudenziale ha ulteriormente precisato.
Il Consiglio di Stato, con sentenza Sez. VI, 1 luglio 2021, n. 5025, ha affermato che dal quadro normativo di riferimento “emerge in modo inequivoco come, il cd. criterio di prossimità valga anche per la gestione dei rifiuti speciali e non solo per quelli urbani … (cfr. l’art. 182-bis e l’art. 199, comma 3, lett. g).
La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ben chiarito che - seppur un divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale sia applicabile ai rifiuti urbani non pericolosi, mentre il principio dell’autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possa valere né per quelli speciali pericolosi (sentenze n. 12 del 2007, n. 62 del 2005, n. 505 del 2002, n. 281 del 2000), né per quelli speciali non pericolosi (sentenza n. 335 del 2001) - l’utilizzazione dell’impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare (sentenza 23 gennaio 2009, n. 10).
Anche la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Cons. St. 11 giugno 2013, n. 3215; 19 febbraio 2013, n. 993) ha precisato che per i rifiuti speciali ha rilievo primario il criterio della specializzazione dell’impianto, in relazione al quale deve essere coordinato il principio di prossimità, con cui si persegue lo scopo di ridurre il più possibile la movimentazione di rifiuti (cfr. Cons. Stato, 23 marzo 2015, n. 1556).
Il Comune appellato ha richiamato anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza CGUE 16 luglio 2015 in causa C-653/13), in base alla quale: “Il principio di correzione, prioritariamente alla fonte, dei danni causati all’ambiente – principio stabilito per l’azione dell’Unione in materia ambientale all’articolo 191 TFUE – implica che spetta a ciascuna regione, comune o altro ente locale adottare le misure appropriate per garantire il ricevimento, il trattamento e lo smaltimento dei propri rifiuti e che questi ultimi vanno quindi smaltiti il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti, per limitarne al massimo il trasporto (sentenza Commissione/Italia, C297/08, EU:C:2010:115, punto 67).
Alla luce delle considerazioni che precedono, pur dovendosi escludere una soluzione che preveda il divieto assoluto di trattamento di rifiuto speciali provenienti da altre regioni, il criterio della prossimità deve comunque ritenersi un criterio di cui tenere conto anche per i rifiuti speciali, unitamente agli ulteriori criteri rilevanti, ai fini della valutazione in questione.
Sotto tale profilo la prospettazione dell’amministrazione supera le censure di parte appellante, nel momento in cui, con una precisa analisi di fatto, ha ben messo in luce come tale criterio sia stato completamente trascurato nella proposta progettuale sottoposta a valutazione”.
Il T.A.R. Sardegna, seguendo tale orientamento interpretativo, ha ricordato che dev’essere il soggetto esercente l’attività di gestione dei rifiuti (in questo caso della discarica controllata) a dover dimostrare “in ordine alla sussistenza delle condizioni derogatorie rispetto al prevalente criterio di prossimità”.
Quindi, divieto di importazione di rifiuti urbani di provenienza extra-regionale e divieto di importazione anche di rifiuti speciali di provenienza extra-regionale a meno che non sia dimostrata la necessità di deroga al principio di prossimità (es. assenza di possibilità di smaltimento nella regione di produzione, ecc.).
Dott. Stefano Deliperi

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N. 00706/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00307/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 307 del 2020, proposto da:
Ecoserdiana S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Marietta Anedda e Marco Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani e Andrea Secchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia del Sud Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Federico Cappella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Servizio Valutazioni Ambientali (S.V.A.) - Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna,
Servizio Tutela Atmosfera e Territorio (T.A.T.) Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma Sardegna,
Servizio Autorizzazioni – Aia dell'Area Ambiente della Provincia del Sud Sardegna, Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Riverso S.p.A., rappresentata e difesa dall’avvocato Costantino Murgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della Determinazione della Provincia del Sud Sardegna n. 71 del 19 febbraio 2020, avente ad oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale – Società Ecoserdiana S.p.A. – Modifica sostanziale ampliamento per soprelevazione del modulo n. 6 della discarica in esercizio – Località Su Siccesu e S'Arenaxiu – Comune di Serdiana, nella sola parte in cui limita l’autorizzazione allo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi a quelli prodotti nel territorio regionale;
- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/24/23 maggio 2019 avente ad oggetto: Potenziamento dell’impianto di smaltimento per rifiuti speciali non pericolosi in località Su Siccesu e S’Arenaxiu in Comune di Serdiana. Proponente: Ecoserdiana S.p.a. Procedura di VIA. D. Lgs. n. 152/2006, nella sola parte in cui limita l’autorizzazione allo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi a quelli prodotti nel territorio regionale;
- della nota in data 3 aprile 2020 della Provincia del Sud Sardegna avente ad oggetto: Richieste di modifica non sostanziale AIA Ecoserdiana – Comune di Serdiana;
- della nota prot. n. 9818/18 maggio 2020 del Servizio Valutazioni Ambientali (SVA) dell'Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto: Potenziamento dell'impianto di smaltimento per rifiuti speciali non pericolosi in località “Su Siccesu” e “S'Arenaxiu” in Comune di Serdiana. D.G.R. n. 19/24 del 23 maggio 2019. Procedura di VIA. Richiesta parere motivato a seguito della nota della Provincia del Sud Sardegna del 06.04.2020. Riscontro, nella parte in cui ritiene irricevibile l’istanza di modifica della VIA, proposta dalla Società ricorrente al fine di consentire, nello stabilimento in questione, lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, provenienti da utenze diffuse extraregionali;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, inerente e conseguenziale – comunque richiamato negli atti impugnati – e, in particolare:
a) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/17/21 dicembre 2012, di approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della Sardegna, unitamente agli elaborati allegati recanti: la valutazione ambientale strategica, la valutazione d'incidenza ambientale, il rapporto ambientale e la relativa Sintesi non tecnica; esclusivamente nella parte in cui intende limitare lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, a quelli prodotti nell'ambito territoriale regionale;
b) della nota prot. n. 7816/16 aprile 2020 del Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio (TAT) dell'Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto: Potenziamento dell'impianto di smaltimento per rifiuti speciali non pericolosi in località “Su Siccesu” e “S'Arenaxiu” in Comune di Serdiana. D.G.R. n. 19/24 del 23 maggio 2019. Procedura di VIA. Riscontro alla richiesta di parere; nella parte in cui ritiene irricevibile l'istanza di modifica della VIA, proposta dalla Società ricorrente al fine di consentire, nello stabilimento in questione, lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, anche provenienti da utenze extraregionali, in quanto non coerente con la pianificazione regionale dei rifiuti;
e per la condanna
delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sardegna e della Provincia del Sud Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO
1. La Ecoserdiana S.p.A. è proprietaria della discarica, ubicata nel territorio del Comune di Serdiana, in Località “S’Arenaxiu” e “Su Siccesu, attualmente attiva, con riferimento al modulo n. 6 che qui interessa, in forza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata dall’allora Provincia di Cagliari, con Determinazione n. 65/2011.
2. Nel marzo 2017, presentava alla Regione Autonoma della Sardegna apposita istanza per la valutazione dell’impatto ambientale relativamente all’intervento di potenziamento dell’impianto di smaltimento per rifiuti speciali suindicato, da realizzarsi, in particolare, mediante l’ampliamento, per sopraelevazione, del modulo di discarica n. 6 in esercizio.
3. A seguito dell’istruttoria, la Regione, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/24 del 23 maggio 2019, esprimeva un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell’intervento “a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni indicate in premessa…”.
4. In particolare, per quel che qui interessa, il Servizio regionale autorizzava il potenziamento in questione limitatamente allo smaltimento di soli rifiuti prodotti nel territorio regionale, secondo il seguente schema:
a) rifiuti speciali da utenze diffuse: 150.000 mc
b) rifiuti contenenti amianto: 25.000 mc
c) scorie e ceneri leggere da termovalorizzatore: 41.000 mc
d) rifiuti da bonifiche: 24.000 mc.
5. In data 13 giugno 2019, la Società ricorrente presentava alla Provincia del Sud Sardegna l’istanza n. 16311/2019 al fine di ottenere la modifica sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale in essere di cui alla Determinazione dell’allora Provincia di Cagliari n. 65/2011 per il potenziamento a 240.000 tonn. di rifiuti speciali non pericolosi, con ampliamento in soprelevazione del modulo n. 6 in esercizio.
6. Tale richiesta otteneva dalla Provincia del Sud Sardegna - a seguito di complessa istruttoria, anche a mezzo di apposita Conferenza dei Servizi – l’autorizzazione n. 71 del 19 febbraio 2020, anch’essa tuttavia limitata ai rifiuti speciali non pericolosi prodotti esclusivamente nel territorio regionale.
7. Al fine di superare la limitazione imposta in ordine al trattamento di rifiuti prodotti esclusivamente in ambito regionale la Società ricorrente, con nota del 31 marzo 2020, prot. n. 7797, chiedeva alla Provincia del Sud Sardegna la “variazione dei quantitativi per tipologia dei rifiuti” e la “soppressione del limite territoriale di produzione dei rifiuti”, rispetto a quanto assentito con l’autorizzazione n. 71/2020.
8. Con nota del 3 aprile 2020 la Provincia adita rispondeva che, per valutare tale istanza, doveva necessariamente essere in possesso di un parere positivo da parte della R.A.S. Servizio Valutazioni Ambientali, nonché dal Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio, al fine di poter inquadrare la variante richiesta all’interno della casistica di modifica non sostanziale dell’AIA.
9. Tale richiesta veniva inoltrata da Ecoserdiana al competente ufficio regionale con nota del 6 aprile 2020.
10. Il Servizio Valutazioni Ambientali della R.A.S., con l’impugnata nota prot. n. 9818 del 18 maggio 2020, comunicava tuttavia alla Società ricorrente che la richiesta di poter conferire in discarica rifiuti prodotti da utenza diffusa di provenienza extraregionale, in maniera indistinta rispetto a quelli prodotti da utenze regionali, era irricevibile per contrasto con la pianificazione regionale di settore.
11. In particolare veniva richiamata la nota n. prot. 7816 del 16 aprile 2020 resa dal Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio, secondo cui “l’indeterminatezza della provenienza dei rifiuti destinati a smaltimento contrasta in modo evidente con i principi di autosufficienza e prossimità che sono alla base della normativa di settore e con gli obbiettivi del Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali vigente e dell’aggiornamento dello stesso in corso di redazione da parte di questo servizio…”.
11.1 Inoltre precisava il Servizio regionale che “l’utilizzo indeterminato dell’intero volume destinato ad utenze diffuse (150.000 mc), come richiesto dalla società, per l’abbancamento anche dei rifiuti extraregionali, impedisce a questo Ufficio di poter monitorare, nel tempo, la volumetria residua sul territorio regionale e di eventualmente assentire o negare l’autorizzazione ad altri proponenti che potrebbero avanzare proposte di realizzazione di nuove discariche per soddisfare il fabbisogno di smaltimento del territorio sardo…”.
12. Con il ricorso in esame la società Ecoserdiana ha impugnato gli atti precisati in epigrafe nella parte in cui escludono la possibilità di conferimento nella discarica in esame di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi prodotti extraregione, ritenendoli illegittimi per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione: degli artt. 182 e 199, D. Lgs. n. 152/2006, dell’art. 6, comma 19, L.R. n. 6/2001, degli artt. 3, 41, 117 e 120 della Costituzione; degli artt. 3, 26, 27 e 28 del TFUE - Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e motivazione, ingiustizia manifesta: in quanto il divieto di smaltimento dei rifiuti in Regioni diverse da quelle in cui gli stessi sono stati prodotti, sarebbe stato previsto dal legislatore nazionale esclusivamente con riferimento alla tipologia dei cd. “rifiuti urbani non pericolosi”, mentre nessun divieto risulterebbe previsto con riferimento ai rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi; né, come si ricaverebbe anche dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa, simile divieto potrebbe essere legittimamente imposto dalle Regioni.
Inoltre gli atti di pianificazione regionale cui fanno riferimento le Amministrazioni resistenti al fine di limitare lo smaltimento nell’impianto in questione di rifiuti prodotti esclusivamente in ambito regionale risalirebbero al 2012 (Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/17/21 dicembre 2012) e, dunque, avendo efficacia temporale di 6 anni, sarebbero abbondantemente scaduti.
13. Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese.
14. Contestualmente alla domanda caducatoria la società Ecoserdiana ha proposto domanda risarcitoria lamentando il gravissimo pregiudizio economico che subirebbe a causa delle limitazioni imposte in quanto costretta a rifiutare molteplici proposte di collaborazione avanzate da alcuni operatori economici aventi sede in territori extra-regione per un valore complessivo pari ad euro 8.275.500,00.
15. Ha quindi chiesto la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno nella misura di euro 1.000.000,00, o a quella minore o maggiore accertata in corso di causa.
16. Per resistere al ricorso si è costituita la Provincia del Sud Sardegna che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
17. Si è altresì costituita in giudizio la Regione Sardegna che, con articolate memorie ha chiesto il rigetto del ricorso, con favore delle spese.
18. In data 10 luglio 2020 ha spiegato intervento ad adiuvandum la società Riverso - in qualità di operatore del settore con un’attività analoga a quella della ricorrente per la quale dispone di apposita discarica - con il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
19. Con ordinanza n. 285 del 16 luglio 2020 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
20. In data 18 gennaio 2021 la società ricorrente ha depositato la delibera della Giunta regionale n. 1/21 dell’8 gennaio 2021, con la quale è stato approvato l’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali, unitamente alla sua richiesta (in data 15 gennaio 2021) di accoglimento della sua istanza di variazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in ragione di quanto previsto dal predetto nuovo piano regionale.
21. Al fine di acquisire al fascicolo di causa la predetta documentazione (depositata tardivamente rispetto ai termini processuali relativi all’udienza del 20 gennaio 2021) il Tribunale, con ordinanza collegiale n. 71 del 9 febbraio 2021, anche al fine di acquisire nelle more l’eventuale determinazione della Regione relativa all’istanza di riesame presentata dalla società Ecoserdiana il 15 gennaio 2021, riteneva di acquisire gli atti di cui sopra al fascicolo di causa rimettendo le parti in termini per la produzione di nuove conclusioni che tenessero conto, in relazione all’oggetto del giudizio, dell’intervenuta delibera regionale n. 1/21 dell’8 gennaio 2021.
22. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2021, dopo la discussione, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. L’istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) presentata dalla società Ecoserdiana con il deposito del progetto per cui è causa concerneva l’ampliamento del modulo di discarica in esercizio n. 6 per rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in località “Su Siccesu” (assoggettato alla procedura di VIA, conclusasi con la deliberazione della Giunta regionale n. 12/23 del 25.3.2010 e successivamente autorizzato dalla Provincia di Cagliari con Determinazione n. 65 del 21 aprile 2011 per una volumetria netta di 300.000 m3), con un ulteriore modulo (n. 7), per una volumetria pari a circa 240.000 m3, intesa come volumetria utile per il conferimento dei rifiuti, computata al netto del materiale occorrente per il ricoprimento superficiale finale dell'area.
2. L’ampliamento era previsto in sopraelevazione attraverso la rimodulazione del profilo di fine coltivazione autorizzato, interessando una parte del modulo attuale, per una superficie di circa 35.000 m2 ed estendendosi in altezza fino alla quota di 253 metri s.l.m. (sommità colmata) e di 255,5 metri s.l.m. con il pacchetto di chiusura (con una sopraelevazione massima di 9 metri rispetto al modulo autorizzato).
3. A seguito dell’istruttoria, la Regione, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/24 del 23 maggio 2019, esprimeva un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell’intervento “a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni indicate in premessa…”.
3.1 In particolare, per quel che qui interessa, il Servizio regionale autorizzava il potenziamento in questione limitatamente allo smaltimento di soli “rifiuti prodotti nel territorio regionale”, secondo il seguente schema:
a) rifiuti speciali da utenze diffuse: 150.000 mc
b) rifiuti contenenti amianto: 25.000 mc
c) scorie e ceneri leggere da termovalorizzatore: 41.000 mc
d) rifiuti da bonifiche: 24.000 mc.
4. Anche la richiesta di modifica sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale in essere di cui alla Determinazione dell’allora Provincia di Cagliari n. 65/2011 otteneva dalla Provincia del Sud Sardegna - a seguito di complessa istruttoria, anche a mezzo di apposita Conferenza dei Servizi – l’autorizzazione n. 71 del 19 febbraio 2020, anch’essa tuttavia limitata ai rifiuti speciali non pericolosi prodotti esclusivamente nel territorio regionale.
5. I successivi tentativi della ricorrente di ottenere la soppressione dell’anzidetta limitazione territoriale incontravano l’opposizione del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione che, con la parimenti impugnata nota n. 9818 del 18 maggio 2020, comunicava alla Società ricorrente che la richiesta di poter conferire in discarica rifiuti prodotti da utenza diffusa di provenienza extraregionale, in maniera indistinta rispetto a quelli prodotti da utenze regionali, era irricevibile per contrasto con la pianificazione regionale di settore.
6. In particolare veniva richiamata la nota n. prot. 7816 del 16 aprile 2020 resa dal Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio, secondo cui “l’indeterminatezza della provenienza dei rifiuti destinati a smaltimento contrasta in modo evidente con i principi di autosufficienza e prossimità che sono alla base della normativa di settore e con gli obbiettivi del Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali vigente e dell’aggiornamento dello stesso in corso di redazione da parte di questo servizio…”.
7. Come esposto in narrativa, con delibera della Giunta regionale n. 1/21 dell’8 gennaio 2021, è stato approvato l’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali.
8. In data 15 gennaio 2021 la società Ecoserdiana ha reiterato la sua richiesta di accoglimento della sua istanza di variazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in ragione di quanto previsto dal nuovo piano regionale approvato con la delibera di cui sopra.
9. In esecuzione di tale rinnovata fase procedimentale l’Assessorato regionale ha adottato la nota n. 17480 del 20 luglio 2021 con la quale ha invitato la società Ecoserdiana a precisare e meglio definire il contenuto del proprio progetto con riferimento a numerosi profili di criticità di cui si lamentava la carenza.
10. Nel dettaglio il Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio, congiuntamente al Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali, ha ritenuto che “alla luce dell’eventuale fabbisogno non soddisfatto esistente nelle regioni di provenienza dei rifiuti e individuato dalle rispettive pianificazioni o dalla reportistica pubblica di settore, si ritiene che la richiesta di modifica potrà essere valutata soltanto se la Ecoserdiana S.p.a. fornirà esaustivi chiarimenti in merito ai seguenti punti:
- accertamento dell’impossibilità tecnica ed economica …. di effettuare operazioni di recupero o smaltimento, sui rifiuti extraregionali che si intende smaltire, nelle regioni di provenienza dei rifiuti stessi, specificando l’assenza di impianti di recupero/smaltimento nelle stesse regioni o in quelle confinanti;
- analisi dei volumi residui nelle discariche delle regioni di provenienza dei rifiuti o in quelle confinanti; qualora tali volumi siano sufficienti a soddisfare il fabbisogno della Regione di provenienza tale analisi dovrà essere corredata dalle motivazioni che determinano l’uscita dei rifiuti da quel territorio, comprese le eventuali differenze tra le tariffe praticate in Sardegna e quelle in vigore nelle regioni di provenienza o in quelle confinanti”.
11. La nota regionale è stata riscontrata dalla società Ecoserdiana con la nota n. 2118 del 1° settembre 2021.
12. L’iter procedimentale relativo alla rinnovata richiesta della Ecoserdiana, da esaminarsi alla luce del nuovo quadro normativo venutosi a delineare a seguito dell’approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali, non si è ancora concluso.
13. Ciò determina peraltro l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito del ricorso proposto avverso la ricordata limitazione territoriale dei rifiuti conferibili nella discarica per cui è causa.
14. Allo stato, invero, la ricorrente non potrebbe conseguire alcun vantaggio o alcuna utilità da un’eventuale decisione di accoglimento della sua impugnazione, dovendo comunque l’amministrazione regionale definire il procedimento in corso alla luce del nuovo atto di pianificazione adottato.
15. Permane invece l’interesse della ricorrente alla decisione della controversia in relazione alla domanda risarcitoria da essa proposta per essere stata costretta a rifiutare, a suo avviso, a causa delle contestate limitazioni, molteplici proposte di collaborazione avanzate da alcuni operatori economici aventi sede in territori extra-regione.
La ricorrente lamenta infatti di aver subito un danno quantificabile nell’importo di euro 1.000.000,00, o in quello, minore o maggiore, da accertarsi in corso di causa.
16. Ritiene tuttavia il Collegio che il ricorso, che come detto tende alla declaratoria dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui escludono la possibilità di conferimento nella discarica in esame di rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi, prodotti extraregione, non meriti comunque accoglimento.
17. Sostiene la ricorrente che l’art. 182, comma 3, del D. Lgs n. 152/2006 prevederebbe il divieto di smaltimento dei rifiuti in Regioni diverse da quelle in cui gli stessi sono stati prodotti, esclusivamente con riferimento alla tipologia dei cd. “rifiuti urbani non pericolosi”, mentre nessun divieto sarebbe stato previsto dal legislatore nazionale, né potrebbe imporlo la Regione, con riferimento ai rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi.
18. A sostegno della sua tesi Ecoserdiana richiama ampi tratti della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 12 del 26 gennaio 2007 e di alcune decisioni del giudice amministrativo dalle quali si ricaverebbe il principio che ai rifiuti “speciali” pericolosi e non pericolosi si applicherebbe il diverso criterio, pure previsto dal legislatore, della specializzazione dell’impianto di smaltimento in quanto l’esigenza di utilizzare impianti appropriati e specializzati e di tecnologie idonee prevarrebbe rispetto ad una rigida predeterminazione di ambiti territoriali ottimali e alla connessa previsione di autosufficienza locale dello smaltimento.
19. Gli argomenti proposti non sono decisivi nel senso invocato dalla ricorrente.
20. La questione è stata recentemente affrontata dal Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5025 del 1° luglio 2021 con argomentazioni condivise dal Collegio alle quali, per chiarezza espositiva, attesa l’identità di fattispecie, è opportuno riportarsi integralmente.
21. Si è ritenuto. infatti. che dal quadro normativo di riferimento “emerge in modo inequivoco come, il cd. criterio di prossimità valga anche per la gestione dei rifiuti speciali e non solo per quelli urbani come erroneamente prospettato da parte appellante (cfr. l’art. 182-bis e l’art. 199, comma 3, lett. g).
La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ben chiarito che - seppur un divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale sia applicabile ai rifiuti urbani non pericolosi, mentre il principio dell’autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possa valere né per quelli speciali pericolosi (sentenze n. 12 del 2007, n. 62 del 2005, n. 505 del 2002, n. 281 del 2000), né per quelli speciali non pericolosi (sentenza n. 335 del 2001) - l’utilizzazione dell’impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare (sentenza 23 gennaio 2009, n. 10).
Anche la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Cons. St. 11 giugno 2013, n. 3215; 19 febbraio 2013, n. 993) ha precisato che per i rifiuti speciali ha rilievo primario il criterio della specializzazione dell’impianto, in relazione al quale deve essere coordinato il principio di prossimità, con cui si persegue lo scopo di ridurre il più possibile la movimentazione di rifiuti (cfr. Cons. Stato, 23 marzo 2015, n. 1556).
Il Comune appellato ha richiamato anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza CGUE 16 luglio 2015 in causa C-653/13), in base alla quale: “Il principio di correzione, prioritariamente alla fonte, dei danni causati all’ambiente – principio stabilito per l’azione dell’Unione in materia ambientale all’articolo 191 TFUE – implica che spetta a ciascuna regione, comune o altro ente locale adottare le misure appropriate per garantire il ricevimento, il trattamento e lo smaltimento dei propri rifiuti e che questi ultimi vanno quindi smaltiti il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti, per limitarne al massimo il trasporto (sentenza Commissione/Italia, C297/08, EU:C:2010:115, punto 67).
Alla luce delle considerazioni che precedono, pur dovendosi escludere una soluzione che preveda il divieto assoluto di trattamento di rifiuto speciali provenienti da altre regioni, il criterio della prossimità deve comunque ritenersi un criterio di cui tenere conto anche per i rifiuti speciali, unitamente agli ulteriori criteri rilevanti, ai fini della valutazione in questione.
Sotto tale profilo la prospettazione dell’amministrazione supera le censure di parte appellante, nel momento in cui, con una precisa analisi di fatto, ha ben messo in luce come tale criterio sia stato completamente trascurato nella proposta progettuale sottoposta a valutazione”.
22. In relazione a quanto sopra, dunque, in ragione dell’originaria indeterminatezza dell’istanza della società ricorrente in ordine ai profili sopra evidenziati, si rivela senz’altro legittimo il provvedimento restrittivo oggetto di impugnazione, ferma restando – come sopra detto - ogni ulteriore valutazione che potrà essere espressa all’esito dell’istruttoria in fase di svolgimento sulla seconda istanza presentata da Ecoserdiana dopo l’approvazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali, nella quale, come richiesto dalla Regione in sede procedimentale con la nota n. 17480 del 20 luglio 2021, la società ricorrente è stata invitata a fornire chiarimenti documentali proprio in ordine alla sussistenza delle condizioni derogatorie rispetto al prevalente criterio di prossimità.
23. In conclusione, quindi, il ricorso va dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per il residuo va respinto.
23.1. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per il residuo lo respinge.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Dante D'Alessio, Presidente
Tito Aru, Consigliere, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere
 
 
depositata in Segreteria il 15 ottobre 2021