La natura del CER 190501

di Matteo ROSSI



La recente entrata in vigore delle modifiche apportate dal DM 24/06/2015 ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, disciplinati dal DM 27/09/2010, può costituire un’occasione per tornare sulla questione della natura del rifiuto identificato con CER 190501 in uscita da impianti di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti, urbani e non.

L’argomento è già stato oggetto di almeno un paio di interventi sulla piattaforma di Lexambiente (Leone I. “Rifiuti.La biostabilizzazione dei rifiuti urbani” pubblicato il 21.10.2013 e Pierobon A. “Rifiuti. Trattamento meccanico e gestione” pubblicato il 09.05.2012), a rimarcare una non univoca posizione tra gli esperti del settore sulla materia oggetto del presente contributo.

Si vuole in questa sede proporre una propria interpretazione della corretta classificazione dei rifiuti in uscita da un impianto di trattamento meccanico e biologico (TMB), con particolar riferimento alla natura del CER 190501, fornendo in aggiunta un commento sui relativi contenuti del DM 24/06/2015.

La situazione pre DM 24/06/2015

Una prima osservazione doverosa va fatta relativamente alla descrizione del CER 190501 fornita dalla legislazione europea: nel passaggio infatti tra la ormai superata 2000/532/UE e la recente 2014/955/UE, laddove nella versione inglese il rifiuto è descritto in entrambe come “Non-composted fraction”, nella versione italiana si passa dalla frazione “non compostata” a quella “non destinata al compost”.

Il cambiamento, si ritiene in questa sede, non è da sottovalutarsi, anche alla luce del fatto che la famiglia dei CER 1905 è comunque relativa a rifiuti provenienti dal trattamento aerobico e che, pertanto, il CER 190501 identifica un rifiuto che, pur provenendo da un trattamento di ossidazione, non è destinato a concorrere alla produzione di compost.

In secondo luogo, si evidenzia come, nella prassi della gestione dei TMB, il CER 190501 venga assegnato alle più disparate tipologie di rifiuti, sostanzialmente riconducibili alle seguenti tre differenti casistiche.

Il primo caso è quello dell’attribuzione del suddetto CER al flusso di rifiuti che, in occasione di guasti, malfunzionamenti o manutenzione della sezione di stabilizzazione e raffinazione di un impianto di compostaggio, esce dall’impianto avendo subito esclusivamente un processo di tritovagliatura ed, eventualmente, di deferrizzazione. Appare evidente a chi scrive che questa classificazione non risulta corretta alla luce della natura della famiglia 1905 sopra richiamata, mentre il CER più appropriato dovrebbe essere il 191211 o 191212, con le conseguenti e note problematiche relative alla classificazione di codici a specchio.

Il secondo caso, oggetto del succitato contributo di Leone su Lexambiente, è quello assai diffuso che vede identificata con il CER 190501 la frazione organica solo parzialmente stabilizzata e che, per motivi legati ad insufficienti tempi di residenza nei bacini di ossidazione o per problemi di progettazione o gestione dell’impianto, non avrebbe le caratteristiche per essere caratterizzata con il CER 190503: schematicamente, in funzione della putrescibilità residua del rifiuto in uscita dalla sezione di compostaggio, questo sarebbe da classificarsi con il CER 190501 se non stabilizzato e con CER 190503 (FOS) se stabilizzato.

In questa sede si ritengono i dubbi sollevati da Leone più che legittimi.

In primo luogo, una volta sottoposto al trattamento aerobico e alle successive operazioni di raffinazione, il rifiuto ha per definizione “compostato”; è possibile che non sia completamente stabile e che il trattamento aerobico sia stato insufficiente, ma sempre di compost fuori specifica trattasi e, si ritiene, non possa attribuirsi ad esso la definizione di rifiuto “non compostato” o tantomeno quella di “non destinato al compost”.

Inoltre, dal momento che il DM 27/09/2010, prima delle recenti modifiche introdotte dal DM 24/06/2015, nelle note della tabella 5 all’art.6 prevedeva il controllo e il rispetto dei limiti per i parametri indicativi della putrescibilità residua del rifiuti (IRD – Indice di Respirazione Dinamico; DOC – Carbonio Organico Disciolto) per il solo 190503 (nota g) e non per il 190501 (nota f), sposando il ragionamento di cui sopra sorge spontanea la domanda: ma come, i criteri di ammissibilità in discarica impongono la misura della putrescibilità residua per un rifiuto per definizione stabilizzato (190503) e non per uno che lo è solo parzialmente (190501)?

Alla luce della prassi consolidata di assegnazione del CER 190501 alla frazione organica che ha subito un trattamento aerobico non completo, non è pertanto da escludere uno scenario attuale nel quale significative quantità di rifiuti organici non stabilizzati vengano conferite, senza alcun controllo dovuto sulla loro putrescibilità, in “normali” discariche per non pericolosi non necessariamente compatibili con probabili elevate produzioni di biogas e percolato.

In aggiunta, per evidenziare la confusione che regna nella gestione di questo CER, si segnala come semplici ricerche sul web permettano di trovare casi estremi nei quali, con il termine FOS, viene indicato indifferentemente il rifiuto con CER 190503 o con CER 190501.

I ragionamenti sopra descritti portano a concludere che la strada più corretta sia una terza, da identificarsi in quella che assegna il CER 190501 a quella frazione di rifiuto che, pur essendo transitata per il trattamento aerobico, non ha compostato in ragione della sua natura “non biodegradabile”.

Si sta parlando sostanzialmente del sovvallo delle operazioni di raffinazione della FOS, costituito per lo più da residui metallici o plastici sfuggiti alle precedenti operazioni di trattamento e selezione (se presenti) e che, pur appartenendo correttamente alla famiglia 1905, non è destinato a concorrere alla formazione del compost.

In questo senso è comprensibile il ragionamento del legislatore laddove, in sede di verifica dei criteri di ammissibilità in discarica (DM 27/09/2010), non impone alcuna misura di IRD o DOC a tale rifiuto, proprio in ragione della sua scarsissima biodegradabilità.

Alla frazione organica in uscita dal trattamento aerobico, va invece assegnato il CER 190503 quale che sia la sua putrescibilità residua o, tradotto in termini tecnici, quali che siano i valori del suo IRD o del suo DOC; qualora il rifiuto dovesse risultare stabilizzato (IRD < 1000 mgO2/kgSVh) allora potrebbe essere utilizzato per i ricoprimenti giornalieri di discarica o per recuperi ambientali, altrimenti deve essere conferito in apposita discarica con limiti autorizzati per il DOC compatibili con quelli del rifiuto e/o eventualmente riclassificata ai sensi dell’art.7 del DM 27/09/2010.

Il CER 190501 nel DM 24/06/2015

Tra le importanti modifiche apportate al DM 27/09/2010 dal DM 24/06/2015, ve ne sono alcune relative al CER 190501 e che risultano fondamentali nel quadro delle problematiche sopra esposte.

Le note alla tabella 5 dell’art.6 del DM 27/09/2010 sono state infatti così modificate:

DM 27/09/2010 fino al 11/09/2015

DM 27/09/2010 dopo 11/09/2015

(*) Il limite di concentrazione per il parametro Doc non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti:

(*) Il limite di concentrazione per il parametro Doc non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti:

a. fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di alimenti individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, fanghi e rifiuti derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di polpa carta e cartone (codici dell'elenco europeo dei rifiuti 030301, 030302, 030305, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311 e 030399), fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice dell'elenco europeo dei rifiuti 190805) e fanghi delle fosse settiche (200304), purchè trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attività biologica;

a. fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di alimenti individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, fanghi e rifiuti derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di polpa carta e cartone (codici dell'elenco europeo dei rifiuti 030301, 030302, 030305, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311 e 030399), fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice dell'elenco europeo dei rifiuti 190805), fanghi delle fosse settiche (200304) e rifiuti dal trattamento biologico individuati dal codice 190501, purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attività biologica, quali il compostaggio, la digestione anaerobica, i trattamenti termici ovvero altri trattamenti individuati come Bat per i rifiuti a matrice organica dal Dm 29 gennaio 2007;

f. rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio selezione) individuati dai codici 191210 e 191212 e dal trattamento biologico, individuati dal codice 190501;

f. rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio selezione) individuati dai codici 191210 e 191212;

g. rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici 190503, 190604 e 190606, purchè sia garantita la conformità con quanto previsto dai Programmi regionali di cui all'articolo 5 del Dlgs 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma Uni/Ts 11184) (determinato secondo la norma Uni/Ts 11184) non superiore a 1000 mgO2 /kgSVh.

g. rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici 190503, 190604 e 190606 rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti, individuati dai codici 190501, 190503, 190604 e 190606, purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai Programmi regionali di cui all'articolo 5 del Dlgs 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma Uni/Ts 11184) non superiore a 1000 mgO2 /kgSVh.



L’introduzione del 190501 tra i CER da sottoporre ad un controllo di stabilità biologica e putrescibilità residua sembrerebbe entrare in conflitto con quanto sopra sostenuto circa la natura di questo rifiuto e avallare pertanto la tesi secondo la quale, con il CER 190501, sia da identificare una FOS “mal riuscita” e con il CER 190503 la vera e propria FOS, stabile per definizione.

Se così fosse, in primo luogo, si tratterebbe “de facto” di un’ammissione, da parte del legislatore, di una “svista” durata 5 anni durante la quale sono stati permessi conferimenti in discarica di rifiuti ad elevato contenuto organico senza i dovuti controlli.

Inoltre, ciò non dirime i dubbi circa la previsione, in quest’ottica, di stabilire gli stessi criteri di ammissione in discarica per due rifiuti che hanno caratteristiche assolutamente differenti tra loro; sarebbe stato più coerente, sempre seguendo il ragionamento di cui sopra, stabilire in 1000 mgO2 /kgSVh il valore di IRD discriminante per l’assegnazione del CER 190503 o 190501 e prevedere, per il primo, l’esclusiva destinazione a ricoprimenti e/o recuperi in quanto effettiva FOS e, solo per il secondo, il controllo del DOC per il conferimento in apposita discarica.

Secondo questo ragionamento infatti, un trattamento aerobico non completo, che si traduce in elevati valori di IRD, dovrebbe portare all’esclusiva generazione del CER 190501 mentre l’eventuale assegnazione del CER 190503 ad un rifiuto con IRD superiore a 1000 mgO2 /kgSVh, con relativo controllo del DOC per il conferimento in discarica, sarebbe da considerarsi sbagliata in partenza.

E’ invece opinione di chi scrive, per quanto la confusione e la contraddittorietà siano purtroppo le caratteristiche di molta della normativa di settore, che le argomentazioni precedentemente esposte siano da ritenersi ancora valide: la ratio delle modifiche apportate andrebbe infatti ricercata nella presa d’atto, da parte del legislatore, della situazione venutasi a creare per l’errata interpretazione della natura del suddetto CER e che ha portato, appunto, alla circolazione sul territorio italiano di grossi quantitativi di 190501 ad elevato contenuto organico e alla conseguente necessità di mettere in opera dei controlli sulla gestione di questo rifiuto.

1 Ing. Matteo Rossi

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