Le novità introdotte dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 in materia ambientale

di Rosa BERTUZZI e Isacco BARBUTI

La legge 29 luglio 2021, n. 108, convertendo il Decreto Legge n. 77/2021, ha introdotto importanti novità nell’ordinamento giuridico, anche (e soprattutto) in ambito ambientale. Con il presente contributo si cercherà di dare alcuni spunti di riflessione in merito a queste ultime, che coinvolgono, in particolare, il T.U.A. (Testo Unico Ambientale - D.Lvo 152/2006) e che riguardano, sostanzialmente: la scomparsa dei rifiuti speciali ‘assimilati’ agli urbani, le responsabilità del produttore dei rifiuti, la comunicazione di avvio a recupero o smaltimento, i rifiuti provenienti da attività di manutenzione, nonché la gestione delle matrici materiali di riporto.

1) La scomparsa dei rifiuti assimilati agli urbani
La precedente riforma ‘Circular Economy’ apportata dal D. Lvo 116/2020, relativamente alla classificazione dei rifiuti, aveva dato il via ad una graduale scomparsa dei rifiuti ‘assimilati’ agli urbani, sebbene, inizialmente, tale riforma aveva riguardato, di fatto, unicamente l’aspetto tributario legato alla gestione di tali tipologie di rifiuti prodotti da utenze non domestiche. Ciò senza in realtà eliminare del tutto il concetto di assimilabilità di un rifiuto in relazione ad altri aspetti previsti dalla normativa ambientale. Ad esempio, l’art. 193 del T.U.A. al comma 7, relativo all’obbligo di tenuta dei formulari di identificazione, ha mantenuto il riferimento ai rifiuti assimilati sino alla modifica apportata dal D.L 77/2021, convertito con L. 108/2021. Stesso discorso anche per l’art. 258, comma 7, T.U.A. il quale, relativamente all’apparato sanzionatorio concernente F.I.R., Registri di carico e Scarico, M.U.D. e R.E.N. ha mantenuto, sino all’ultima riforma citata, la dicitura “rifiuti urbani e assimilati”. Conseguentemente, la riforma ‘Circular Economy’, da sola, non ha eliminato definitivamente i rifiuti assimilati, ma semplicemente ha escluso la rilevanza di tale qualificazione di rifiuto relativamente alla applicazione della tassa sui rifiuti. La definitiva scomparsa, all’interno della normativa ambientale, di ogni riferimento alla tipologia di rifiuti ‘assimilati’ agli urbani, è avvenuta solo a seguito della L. 108/2021, di conversione, con modificazioni, del D. L. 31 maggio 2021 n. 77, il quale, all’art. 35, dispone che “alla parte IV, titolo I, le parole ‘e assimilati’, ovunque ricorrano, sono soppresse e all’articolo 258, comma 7, le parole ‘e assimilati’ sono soppresse”.

2) Le responsabilità del produttore dei rifiuti e la comunicazione di avvio a recupero o smaltimento
La citata riforma, inoltre, ha risolto anche un ulteriore problema lasciato dalla Circular economy, legato alla attestazione di avvenuto smaltimento o recupero, prevista dalla riforma del 2020. In particolare, l’art. 188, comma 5, del testo introdotto dal D. Lvo 116/2020, stabiliva che “Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla parte IV […] la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento”. Tale testo normativo, in sostanza, manteneva in capo ai produttori dei rifiuti la responsabilità derivante dallo smaltimento dei propri rifiuti, per tutta la durata del ciclo di vita del rifiuto stesso (sino alla ricezione di un’ attestazione di avvenuto smaltimento). Tuttavia tale norma non indicava il soggetto tenuto al rilascio di tale attestazione, né prendeva in considerazione le responsabilità di eventuali ulteriori soggetti a vario titolo subentranti all’interno della gestione dei rifiuti stessi. In altre parole, il soggetto produttore di rifiuti, conferendoli al soggetto autorizzato per sole operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, non poteva sapere a quale soggetto tali rifiuti fossero poi conferiti per il definitivo recupero o smaltimento. Inoltre il soggetto che per primo riceveva tali rifiuti per operazioni di trattamento ‘preliminari’ (D13, D14 e D15) non poteva rilasciare una attestazione di ‘avvenuto smaltimento’, ma semmai, una attestazione di ‘avvio a smaltimento’, con la quale si dava atto del fatto che i rifiuti fossero stati conferiti ad un soggetto autorizzato per le operazioni di definitivo smaltimento. La riforma apportata con il D.L. 77/2021 e dalla sua Legge di conversione ha quindi eliminato il riferimento all’attestazione di ‘avvenuto smaltimento’ e l’ha sostituita con la comunicazione di ‘avvio a recupero o smaltimento’. E’ stata poi rimessa ad uno o più decreti ministeriali attuativi, ai sensi dell’art. 188-bis, T.U.A. l’individuazione delle modalità specifiche per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché l’individuazione delle responsabilità da attribuire agli eventuali intermediari. Inoltre, riforma ha modificato anche il citato art. 188, comma 5 del T.U.A. che ora esclude la responsabilità dei produttori di rifiuti per tutta la durata della gestione dei rifiuti stessi, attribuendola, al contrario, al soggetto che li riceve per le operazioni di trattamento preliminari. Di fatti, la nuova norma dispone che: “Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni”. Tale norma si applicherà sino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo citato in materia di comunicazione di avvio a recupero o smaltimento.

3) La gestione dei rifiuti da manutenzione di reti fognarie
In materia di rifiuti da manutenzione, con particolare riferimento all’art. 230, comma 5, del T.U.A. il legislatore ha modificato parzialmente anche la normativa concernente i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie. In particolare, innanzitutto, tale norma trova ora un più ampio campo di applicazione, che ora, infatti, ricomprende anche “le fosse settiche e manufatti analoghi, i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3 [insediamenti isolati che producono reflui domestici] e i bagni mobili”. I rifiuti provenienti dalla manutenzione di tali strutture  possono essere conferiti direttamente a impianti di trattamento oppure raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività manutentiva, purché nel rispetto delle norme in materia di deposito temporaneo, che, si ricorda, non richiede alcuna autorizzazione preventiva. L’unico onere in capo a tale soggetto è rappresentato dalle iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e all’Albo Nazionale degli autotrasporti di cose per conto terzi.

4) Le matrici materiali di riporto
La riforma riguarda la riscrittura dell’articolo 3, comma 3, del Decreto Legge 25 Gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 28. Il testo previgente prevedeva che le matrici materiali di riporto risultate difformi rispetto ai limiti del test di cessione dovessero essere considerate automaticamente fonti di contaminazione e, come tali, rimosse o gestite tramite operazioni di trattamento tali da rimuovere le sostanze contaminanti, oppure sottoposte a misura di messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili. Il testo attuale, invece, elimina l’equiparazione delle matrici ‘difformi’ a fonti di contaminazione, e consente la gestione di tali materiali nell’ambito dei procedimenti di bonifica, senza, quindi la necessità di provvedere alla rimozione delle stesse o all’eliminazione degli agenti contaminanti, potendo, al contrario, ricorrere a mezzi alternativi quali la messa in sicurezza operativa prevista dagli allegati al Titolo V della Parte Quarta del T.U.A.

5) Ulteriori modifiche in tema ambientali
Un ultimo cenno riguardo ad altre riforme apportate con la citata legge 108, che si ritiene possano essere di interesse. In primo luogo, si segnala che, ai sensi del nuovo art. 214-ter, T.U.A. le operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, per il successivo reimpiego senza altri pretrattamenti, ora possono essere avviate successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti da parte delle province ovvero delle città metropolitane territorialmente competenti. Non più, quindi, a seguito di segnalazione certificata di inizio attività ex L. 241/1990. Tale novità, comunque, potrà essere effettivamente applicata solo all’esito di apposito decreto ministeriale attuativo ai sensi dell’art. 214-ter, comma 2, T.U.A. In secondo luogo, si segnala che il legislatore ha inserito, all’art. 185, T.U.A. relativo ai materiali esclusi dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti prevista dal medesimo testo unico, un’ ulteriore tipologia di materiali, rappresentata dalle  ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Viceversa, sempre in modifica dell’ultimo articolo citato, il legislatore ha stabilito che, relativamente ai materiali esplosivi, questi ultimi sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa ordinaria, ad eccezione dei rifiuti da articoli pirotecnici, intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario, per i quali dovrà quindi applicarsi la Parte Quarta del Testo Unico Ambientale.