POZZI NERI E GESTIONE ILLECITA
di Giuseppe Aiello
IL QUESITO posto da operatore di P.M. Regione Calabria relativo al Problema espurgo pozzi neri individuazione del proprietario del rifiuto differenza con i rifiuti provenienti «dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia» obbligo del formulario e quantificazione degli illeciti, la risposta del dott. Giuseppe Aiello, comandante della polizia municipale di Lioni esperto in tutela ambientale gestione dei rifiuti.
IL QUESITO posto da operatore di P.M. : Problema espurgo pozzi neri individuazione del proprietario del rifiuto e obbligo del formulario e quantificazione degli illeciti.
Gentilissimo Dott. Aiello mi rivolgo a lei in quanto ho un urgente problema da risolvere sono un appartenete al P.M. di________ Regione C……, sez. polizia ambientale, a seguito di controlli , scaturiti da un esposto, ho accertato che in un complesso di 45 villette, ubicate in campagna, in area senza condotta fognaria e servite da singole vasche pozzi neri, tra i mesi di gennaio- luglio 2011 sono stati effettuati oltre 22 interventi di prelievo dei reflui, richiesti i formulari ai proprietari degli alloggi gli stessi ci hanno risposto di aver incaricato ditta specializzata la quale ha rilasciato solo quietanza dell’intervento ( fattura generica che riporta la testuale dicitura : intervento vostro conto e il prezzo della prestazione) e che nessun formulario è stato dagli stessi firmato.
Individuato e rintracciato il titolare della ditta che ha eseguito l’intervento, dopo un primo tentativo di negare tutto ha ammesso di aver operato al caso di cui si discute e ci ha fornito mediante il proprio tecnico ambientale, apposita dichiarazione sostenendo che : “nessun formulario deve essere firmato dai proprietari delle villette in quanto a seguito di una recente modifica alle disposizioni ambientali il proprietario del refluo è colui il quale esegue l’intervento inoltre ha aggiunto che sempre in relazione alle modifica normativa il prelievo dei reflui dalle fosse settiche si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva” non ha fornito copia di formulari e copia del registro carico scarico dei rifiuti sostenendo che tali attività vanno eseguite in deroga”.I reflui risultano di fatto alcuni ancora presenti nella sede dell’impresa in una autobotte in quanto l’operazione era stata effettuata in mattinata mentre gli altri sono stati convogliati nel condotto fognario che collega la sede con l’impianto comunale di depurazione che dista solo pochi metri.
Prospettato il problema al responsabile Ufficio Tecnico del mio Comune, ha affermato che è vero quanto dichiarato dall’interessato e sostanzialmente che nessun illecito può essere rilevato in merito ( non mi ha dato alcun riferimento normativo) Io continuo a non essere d'accordo. Qual è la normativa? Vorrei sapere chi ha ragione in un suo corso, che ho avuto il piacere e la fortuna di seguire, lei ha trattato sinteticamente l’argomento fornendo risoluzioni e tesi diverse le sottopongo il fatto per una risoluzione urgentissima al mio problema .
Lettera firmata - ___________
LA RISPOSTA del dott. Giuseppe Aiello – esperto in tutela ambientale – gestione dei rifiuti.
Il quesito che mi è stato posto riguarda, in effetti, una serie diverse di problematiche alcune di particolare complessità, assolutamente non infrequenti nella vita quotidiana degli operatori di polizia ambientale, senza spingermi in tecnicismi inutili cercherò di dare ai singoli aspetti adeguata e comprensibile risposta facendo rilevare che è sempre necessario ed utile diffidare da colui che assunto a esperto della materia si limita a dire la sua, secondo il teorema così fan tutti, senza fornire adeguati riscontri e riferimenti normativi purtroppo, in campo ambientale, ne incontro tanti ogni giorno.
Il primo problema Il pozzo nero quale normativa applicare parte III o IV del T.U.A.:
Il rapporto tra la disciplina sui rifiuti (liquidi) e quella sugli scarichi di acque reflue è stato da sempre caratterizzato da forti dibattiti ed incertezze, alimentati dall’esigenza di chiarire le terminologie e i relativi campi di applicazione. La questione si fonda sulla definizione di scarico come desunta dal T. U.A. art 74 a seguito della modifica apportata dal “ secondo decreto correttivo ” D. Lgs 16 gennaio 2008 n. 4, <<qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore di acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione>>.1 Spesso le cosiddette "case isolate" non sono allacciate alla rete fognaria dinamica, che consente il deflusso degli scarichi e per depositare i reflui si avvalgono di un "pozzo nero”, un serbatoio sotterraneo ove si raccolgono le acque nere e non ha dispersione a terra e che lo stesso di fatto comporta una interruzione della soluzione di continuità della condotta e quindi diventa un "non scarico". Pertanto lo "scarico indiretto" come quello legato all’esistenza di un pozzo nero, e che si concretizza in pratica ogni qual volta si verifica un’interconnessione tra il condotto d’adduzione e il corpo ricettore, va semplicemente ad essere ricompreso nel comune concetto di "rifiuto liquido" e resta dunque sotto l'impianto di regolamentazione della parte IV. I rifiuti prelevati dai pozzi neri, fosse imofh e bagni mobili, sono identificati con il codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche). Sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido, soggetti alla disciplina dell'art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006, i reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimento, fuori del caso delle acque di scarico, ovvero di quelle oggetto di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento. Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35138 del 18/06/2009 Ud. (dep. 10/09/2009 )
Il secondo problema il proprietario del rifiuto.
Il proprietario del rifiuto contenuto nel pozzo nero è il soggetto allacciato alla rete che sfocia nel pozzo nero e non lo spurghista e questo secondo l’art 183 lett. F che stabilisce è produttore di rifiuti": il soggetto la cui attivita' produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti. La dichiarazione di orientamento diversa fornita dal tecnico ambientale vuol essere uno sterile e ridicolo tentativo di mischiare le carte e nascondere responsabilità ed implicazioni gravissime sulla vicenda.
Il riferimento che si è fatto è senza dubbio all'articolo 230, comma 5, Dlgs 152/2006, come sostituito dal recente Dlgs 205/2010 in vigore dal 25 dicembre 2010, stabilisce che i rifiuti provenienti «dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia» pubbliche o private, «si considerano prodotti» dal soggetto che svolge la pulizia manutentiva. Tutto questo significa che per quanto riguarda i rifiuti da pulizia manutentiva di reti fognarie, il nuovo testo legislativo agevola lo spurghista; infatti, l'azienda che effettua la pulizia e che, quindi, trasporta i relativi rifiuti liquidi è "considerata" dalla norma produttore del rifiuto; infatti, la legge usa una fictio juris: cioè, anche se non è vero, fa finta che l'azienda sia il produttore (per poterle consentire il deposito temporaneo presso la sua sede senza autorizzazione).
Le «reti fognarie» sono definite (all'articolo 74, comma 1, lettera dd), Dlgs 152) come «un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane». Quindi le varie fosse e i pozzi neri o i bagni mobili non sono «reti fognarie». Le attività effettuate dal manutentore/spurghista sono assolutamente diverse dalla effettiva “pulizia manutentiva delle reti fognarie” quali quelle di mero “svuotamento” di qualsiasi tipo di contenitore contenente liquidi diversi dai liquami, “raccolti” dallo spurghista mediante operazioni di aspirazione o di svuotamento per gravità, nelle autobotti per trasportarli a recupero o smaltimento. In tali casi il produttore rimane individuato in colui il quale, persona fisica o giuridica, la cui attività ha prodotto rifiuto e riempito tali contenitori; il raccoglitore rimane esclusivamente tale. I rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature sono notoriamente identificati con il codice C.E.R. (catologo europeo rifiuti) 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature), mentre i rifiuti prelevati dai pozzi neri, fosse imofh e bagni mobili, sono identificati con il codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche).
Il terzo problema il trasporto del rifiuto presso l’area aziendale:
Il rifiuto di cui si discute non poteva assolutamente essere trasportato al deposito dell’autoespurgo e questo in relazione a quanto già citato al precedente punto infatti l’espurgo dei pozzi neri non può essere assimilato alle attività di pulizia delle reti fognarie come disciplinate dall’art 230 c 5 del T.U.A.
Solo per i reflui prelevati dalle fogne presso la sede del manutentore si può costituire un “raggruppamento temporaneo”- deposito temporaneo che è definito dalla voce bb) dell’art 183 del vigente D.Lgs. 152/2006, nel “raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti”.
Riepilogando:
I rifiuti oggetto della particolare disciplina prevista dall’art. 230, comma 5, del T.U.A. sono solamente quelli derivanti dalla pulizia manutentiva di condotte per il convogliamento delle acque reflue urbane dai siti di produzione (civili abitazioni, opifici industriali ed artigianali, uffici pubblici, locali commerciali etc.) sino al corpo ricettore. I rifiuti prelevati, invece, da fosse settiche e pozzi neri, in quanto insediamenti non connessi alle reti fognarie, non rientrano nella speciale disciplina.
I rifiuti prelevati dai pozzi neri sono identificati con il codice C.E.R. 20.03.04 essi sono sottoposti alla disciplina di cui alla parte IV del D.lgs 152/2006.
Il Trasporto dei rifiuti doveva essere accompagnato dal Formulario ed essere firmato dal produttore soggetto la cui attività produce rifiuti e dal trasportatore nel caso di specie sanzionare entrambi ( violazione T.U.A. art. 193 c 1, 2 sanzionato dall’art. 208 c.4 da euro 1.600 a euro 9.300).
I Rifiuti dovevano essere annotati sul registro di carico e scarico sanzionare il titolare ditta ( violazione T.U.A. art 190 c. 1 sanzionato da art 208 c 3 da euro 1.040 a euro 6.200 ( se trattasi di ditta con 15 o piu dipendenti art 208 c. 2 da euro 2.600 a euro 15.500).
Aspetti penali per i quali va data con urgenza comunicazione di reato ai sensi dell’art 347 C.P.P.:
La presenza del rifiuto presso l’impianto costituisce un illecito penalmente rilevante vale a dire una forma di stoccaggio del rifiuto in area priva di autorizzazione di cui all’art 208 gestione illecita di rifiuti sanzionato dall’art. 256 punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 a 26.000;
L’aver accertato lo smaltimento di parte del rifiuto mediante il condotto fognario costituisce ulteriore ipotesi di reato di gestione illecita mediante smaltimento sanzionato dall’art. 256 punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 a 26.000;
Valutare il coinvolgimento dei proprietari dei rifiuti ai sensi dell’art 178 D.lgs 152 /2006.
Ricordarsi che in Calabria (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2010 - GU n. 3 del 5-1-2011 - è stato decretato fino al 31. 12 . 2011 lo stato d'emergenza nel settore dei rifiuti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi si applica, in materia di gestione ed abbandoni di rifiuti il regime speciale sanzionatorio come disciplinato dall’ art 6 D.L. 172/2008 convertito in legge 210/2008.
Nel caso del deposito temporaneo dei rifiuti senza autorizzazione e dello smaltimento di parte di essi si applica lart 6 let. d) chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto,recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente e' punito: 1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni,nonche' con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; 2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro, se si tratta di rifiuti pericolosi;
Ricordarsi inoltre che sempre in relazione alla legge 210/ 2008 «1-bis. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l’uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo».
Spero di essere stato sufficientemente chiaro e utile alla risoluzione dei tuoi problemi.
Dott. Giuseppe Aiello
1 Art 74 D.lgs 152/2006 modificato dal D.lgs n. 4 del 16gennaio 2008