Cass. civ. Sez. III n. 12458 del 09/05/2023
Pres. Travaglino Est. Scoditti Ric. Damiano
Rifiuti.Imballaggi

In tema di obblighi di dichiarazione e di versamento del contributo ambientale, ai fini dell'art. 218 del d.lgs. n. 152 del 2006, in attuazione della direttiva 94/62/CEE, costituisce imballaggio il prodotto adibito a contenere e proteggere beni destinati alla circolazione di mercato. (Principio affermato in riferimento a contenitori in polietilene e pallets destinati alla raccolta, movimentazione, lavorazione e immagazzinaggio di prodotti ortofrutticoli all'interno del ciclo produttivo agricolo, estranei perciò al circuito commerciale e/o di vendita).

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato in data 12 ottobre 2009 il Consorzio Nazionale Imballaggi - Conai convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Palbox Pallets e Contenitori s.p.a. (Palbox-Pallets) chiedendo, previo accertamento della violazione degli obblighi di dichiarazione e del versamento del contributo ambientale da parte della convenuta in relazione ai beni prodotti o ceduti dall'ottobre 1998, la condanna alla presentazione delle dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi ceduti dall'ottobre 1998 in poi ed al pagamento del contributo ambientale oltre gli interessi. Si costituì la parte convenuta, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito nonché la prescrizione, e chiedendo comunque il rigetto della domanda, con l'autorizzazione alla chiamata in causa del Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni a base di Polietilene (PolieCo) in funzione di manleva in relazione al contributo ambientale versato in favore di quest'ultimo Consorzio. Costituitosi il terzo, questi chiese il rigetto della domanda di manleva e l'accertamento della legittimità dei pagamenti effettuati dalla convenuta in suo favore a titolo di contributi, con conseguente rigetto della domanda attorea. Intervenne in giudizio il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in plastica (Corepla) aderendo alla domanda di Conai.

2. Il Tribunale adito, previo rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale sulla base di Cass. n. 8203 del 2007, accolse parzialmente la domanda, accertando la sussistenza dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni relative ai quantitativi degli imballaggi ceduti dall'ottobre 1998 alla domanda, con assorbimento della domanda di garanzia. Premise il Tribunale che era stato dedotto da parte convenuta che i contenitori in polietilene e i pallets erano destinati alla raccolta, movimentazione, lavorazione e immagazzinaggio di prodotti ortofrutticoli all'interno del ciclo produttivo agricolo, rimanendo perciò estranei al circuito commerciale e/o di vendita del prodotto ortofrutticolo ed avendo natura non di imballaggi ma di beni strumentali aziendali ammortizzabili. Osservò il Tribunale che alla luce della direttiva 94/82/CE, nonché del d. lgs. n. 152 del 2006 e del precedente D.Lgs. n. 22 del 1997, ai fini della qualificazione di un prodotto come imballaggio doveva aversi riguardo alla destinazione intrinseca dello stesso bene, a prescindere dalle varie modalità di utilizzo del bene, e pertanto alla funzione di contenimento, protezione, manipolazione delle merci indipendentemente dalla fase di commercializzazione. Aggiunse che fondata era l'eccezione di prescrizione con riferimento al periodo 1998-2003 e che per il resto la domanda di condanna al pagamento del contributo era da rigettare non risultando assolti gli oneri di allegazione e prova.

3. Avverso detta sentenza proposero distinti appelli Palbox-Pallets, Conai e PolieCo.Corepla propose appello incidentale.

4. Con sentenza di data 26 giugno 2019 la Corte d'appello di Roma, previo rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, accolse gli appelli proposti da Palbox-Pallets e Polieco e rigettò quello proposto da Conai e l'appello incidentale proposto da Corepla, dichiarando che Palbox-Pallets non era tenuta a presentare a Conai le dichiarazioni relative ai quantitativi delle merci cedute.

Osservò la corte territoriale, in continuità alla sentenza n. 474 del 2019 della Corte d'appello di Roma, premesso che non erano merci i prodotti presso l'industriale in attesa di essere venduti e i beni economici presso il consumatore, che non potevano essere considerati imballaggi, in quanto non contenenti beni costituenti merci, i contenitori utilizzati dal produttore nell'ambito della sua attività produttiva, come confermato dal riferimento legislativo ai trasferimenti fra soggetti diversi ("la consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore"), sia come soggetti giuridici (per il trasferimento di proprietà/disponibilità), sia come ruolo nella filiera, per cui dovevano essere esclusi dalla nozione di imballaggio i contenitori utilizzati per meri trasferimenti fisici da parte del produttore nell'ambito della sua filiera produttiva, come ad esempio nel settore agricolo i trasferimenti dal campo all'azienda agricola. Aggiunse che i prodotti della Palbox erano destinati ad essere riutilizzati nell'ambito dell'attività produttiva degli acquirenti per un indefinito numero di volte e non per un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo, come previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 218.

5. Hanno proposto ricorso per cassazione con un unico atto il Consorzio Nazionale Imballaggi - Conai e il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in plastica (Corepla) sulla base di un motivo. Resistono con distinti controricorsi il Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni a base di Polietilene (PolieCo) e Palbox Pallets e Contenitori s.p.a., che ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di un motivo. Resiste al ricorso incidentale con controricorso il Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni a base di Polietilene (PolieCo). Il Procuratore Generale ha presentato le conclusioni scritte. E' stata depositata memoria di parte.

6. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, art. 8, comma 8, che ha prorogato fino alla data del 30 giugno 2023 l'applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 221, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, 1,2,3 e 4 periodo, e comma 9-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di ricorso principale si denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 218, comma 1, lett. a) ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che, alla luce del richiamo nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 218, lett. a) alla materia prima ed al prodotto finito, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello possono essere considerati merci i prodotti presso l'industriale in attesa di essere venduti e i beni economici presso il consumatore, per cui imballaggio è qualsiasi bene che consenta il contenimento, la protezione e la manipolazione anche di prodotto rimasto invenduto presso il produttore, sulla base di una nozione ampia che includa tutti gli imballaggi immessi sul mercato e che prescinde dall'eventuale commercializzazione della merce imballata (in mancanza anche di una previsione che contrapponga un ciclo produttivo ad un ciclo di commercializzazione). Aggiunge che la disciplina dei rifiuti di imballaggio ha carattere generale rispetto a quella dei rifiuti di beni in polietilene e che l'art. 2 della direttiva 94/62/Ce ne prevede l'applicazione a tutti gli imballaggi "utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi...e a qualsiasi altro livello". Osserva ancora che ove nel d. lgs. n. 152 del 2006 si parla di produttore, il riferimento non è a colui che realizza un prodotto finito destinato al consumatore finale, ma genericamente al produttore di imballaggi e che l'imballaggio può accompagnare la merce lungo l'intera filiera produttivo-commerciale in ogni suo possibile trasferimento. Aggiunge che la definizione di imballaggio di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 218 deve essere interpretata alla luce del concetto ampio di imballaggio, comprensivo anche delle materie prime, che emerge dall'art. 3 della direttiva e che escludere dal novero degli imballaggi i contenitori non caratterizzati da un passaggio di proprietà/disponibilità fra soggetti diversi comporterebbe l'esclusione dei beni che nell'ambito della grande distribuzione organizzata vengono utilizzati per il trasporto dei prodotti da appositi centri di raccolta alle diverse sedi o filiali di una stessa catena di supermercati.

1.1 Il motivo è infondato. Ai fini dello scrutinio del motivo di ricorso deve preliminarmente essere richiamato il quadro normativo prendendo le mosse dalla direttiva 94/62/CE, come modificata dalla direttiva n. 12 dell'11 febbraio 2004.

Prevede l'art. 2, comma 1, che "la presente direttiva si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato nella Comunità e a tutti i rifiuti di imballaggio, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono".

Prevedono inoltre i primi due commi del successivo art. 3 quanto segue:

"ai sensi della presente direttiva s'intende per:

1) "imballaggio": tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. Anche tutti gli articoli "a perdere" usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi.

L'imballaggio consiste soltanto di:
a) "imballaggio per la vendita o imballaggio primario", cioè imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;

b) "imballaggio multiplo o imballaggio secondario", cioè imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

c) "imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario", cioè imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto. L'imballaggio per il trasporto non comprende i container per i trasporti stradali, ferroviari e marittimi ed aerei;

La definizione di "imballaggio" è basata inoltre sui criteri indicati qui di seguito. Gli articoli elencati nell'allegato I sono esempi illustrativi dell'applicazione di tali criteri:
i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;
ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;
iii) i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme".
Ai fini dell'attuazione della direttiva è stato emanato il d. lgs. n. 22 del 1997, ed in particolare l'art. 34 ss. dedicati alla "gestione degli imballaggi", riprodotti dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 217 ss. L'art. 218 di quest'ultimo testo legislativo, per quanto qui rileva, prevede quanto segue:
"si intende per:
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalità per le quali è stato concepito.

2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'art. 3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto".

1.2. La questione posta dal motivo di ricorso è se la nozione di imballaggio sia da intendere in modo astratto dalla cosa contenuta e protetta dal medesimo imballaggio e perciò sulla base della mera funzione del contenere e proteggere oppure dipenda dalla funzione cui la cosa oggetto di imballaggio sia destinata e dunque debba guardarsi al contenuto e non al contenitore. Ritiene il Collegio che la formulazione letterale della direttiva, ancor prima dell'attuazione di diritto interno, sia inequivoca nella seconda direzione.
Il riferimento costante alla nozione di "merce", cui si correla il richiamo agli "imballaggi immessi sul mercato nella Comunità", alla "unità di vendita" ed al "punto di vendita", è inequivoco, e tale da non lasciare dubbi sul piano semantico, alla cosa destinata alla circolazione nel mercato. La nozione di merce è assunta nella sua latitudine astratta e formale, comprensiva di ogni contenuto, "dalle materie prime ai prodotti finiti", essendo naturalmente suscettibile di acquistare la valenza di merce non solo il prodotto finito ma anche la materia prima. La direttiva è chiara nell'affermare che l'imballaggio "consiste soltanto di": "imballaggio per la vendita", "imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita", "imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita". Non rileva dunque la funzione di contenente e protezione in sé, ma la destinazione di ciò che è contenuto e protetto alla circolazione e dunque al mercato, sia questo quello delle materie prime o quello dei prodotti finiti, ovvero quello degli stadi intermedi fra queste due condizioni. Il riferimento agli imballaggi "utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello" nell'art. 2 della direttiva è tale da comprendere la generalità degli imballaggi, i quali siano tuttavia "immessi sul mercato nella Comunità", come recita la medesima disposizione, e dunque che si tratti di beni destinati alla circolazione di mercato.
Il diritto interno è conforme alla disciplina Euro-unitaria e ciò rende priva di rilievo l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia proposta da Palbox per l'ipotesi che sia ritenuta l'esistenza di una difformità. In primo luogo è la stessa disposizione nazionale a ricordare che, conformemente all'insegnamento della giurisprudenza Euro-unitaria, "la definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'art. 3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE", e dunque sugli "ulteriori criteri indicati" dall'art. 3 della direttiva e corrispondenti al comma inserito dalla direttiva 2004/12/CE. Il rilievo consente di escludere una qualche rilevanza alla mancanza nell'art. 218 del d. lgs. n. 152 del 2006 dell'inciso, contenuto nella direttiva, "l'imballaggio consiste soltanto di". L'enunciato linguistico della disposizione nazionale non pone ostacoli all'interpretazione conforme del diritto interno a quello unionale. La generica definizione di imballaggio contenuta nell'art. 218, in aggiunta alle tre categorie definite dalla disposizione Euro-unitaria, non è tale da inserire una quarta categoria estranea al circuito del mercato, cui sono limitate le tre successive definizioni, ma riprende la definizione di imballaggio in senso proprio contenuta nell'art. 3 della direttiva e che è alla base delle tre categorie di cui "consiste" l'imballaggio per la medesima disposizione Euro-unitaria.
Diversamente poi da quanto affermato dal ricorrente, e come affermato da Corte giust. 29 aprile 2004, causa C-341/01 (punto 74), "la nozione di "produttore" si riferisce, nel contesto dell'art. 3, punto 1, comma 1, della direttiva 94/62, al produttore delle merci, ad esclusione del fabbricante dei prodotti di imballaggio" (la disciplina in discorso è peraltro venuta in rilievo nella giurisprudenza unionale anche con Corte giust. 10 novembre 2016 C-530/15). La funzione del contenere e proteggere all'interno del ciclo produttivo esula dunque dalla nozione di imballaggio rilevante per la disciplina in esame, né l'attività produttiva può rientrare nel concetto di "manipolazione", che rinvia chiaramente alla sottoposizione della merce a trattamento ai fini dell'imballo e della messa in circolazione. Infine, la questione definitoria qui affrontata non ha costituito oggetto di Cass. n. 32023 del 2019 e n. 19312 del 2018.
Deve semmai essere corretta la motivazione della decisione impugnata ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c., nella parte in cui si afferma, riprendendo il precedente del medesimo ufficio giudiziario, che non sono merci "i prodotti presso l'industriale in attesa di essere venduti". Se si tratta di mero stoccaggio, senza destinazione al mercato, l'eventuale contenitore e protezione fuoriesce dalla disciplina in questione. Se invece si tratta di prodotto per l'appunto "in attesa di essere venduto", il bene ha ormai acquistato la qualità di merce ed attende di essere immesso sul mercato. In tal caso l'imballaggio diventa rilevante ai fini della disciplina in considerazione.
Infine, quanto osservato, in termini di infondatezza della censura, è assorbente rispetto alla sopravvenienza normativa, richiamata nelle memorie, rappresentata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 237, comma 8, così come sostituito dal D.Lgs. n. 116 del 2020, art. 3, comma 11, e secondo cui "il contributo ambientale versato ad un sistema collettivo esclude l'assoggettamento del medesimo bene, e delle materie prime che lo costituiscono, ad altro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del presente D.Lgs.. La presente disposizione si applica con efficacia retroattiva" (disposizione che, secondo Palieco, farebbe venir meno la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 224, comma 9, sollevata dalla medesima parte, in relazione all'esclusione dell'assoggettamento ad altri contributi con finalità ambientali soltanto dei beni per i quali risulta applicato il contributo ambientale Conai e non anche ai beni per i quali risulta applicato un diverso contributo ambientale - la questione di legittimità costituzionale risultava comunque assorbita dall'infondatezza del motivo).
1.3. In conclusione va enunciato il seguente principio di diritto: "costituisce imballaggio ai fini del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 218, in attuazione della direttiva 94/62/CEE, il prodotto adibito a contenere e proteggere beni destinati alla circolazione di mercato".
2. Con il motivo di ricorso incidentale condizionato si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1182 c.c., u.c., artt. 19 e 20 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che ricorre la competenza territoriale del Tribunale di Bolzano avuto riguardo alla sede legale della convenuta e alla circostanza che l'obbligazione deve eseguirsi nel domicilio del debitore, non potendosi considerare certa, liquida ed esigibile la prestazione di cui è stato domandato l'adempimento. Aggiunge che sarebbe comunque competente il Tribunale di Milano, ove si svolge il rapporto associativo con Conai.
2.1. Il rigetto del ricorso principale determina l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
3. Va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione alla luce della novità della questione per la giurisprudenza di legittimità.
Poiché il ricorso principale viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 - quater dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2023.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2023