Tribunale di Santa Maria C.V. Sez. I Coll. B.
Pres. Est. Ciocia.
Questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, L. 210/2008 in relazione agli artt. 3,25 e 77, Cost. Manifesta infondatezza. Confisca dell’automezzo. Applicazione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della L. 210/2008. Ammissibilità.
Pres. Est. Ciocia.
Questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, L. 210/2008 in relazione agli artt. 3,25 e 77, Cost. Manifesta infondatezza. Confisca dell’automezzo. Applicazione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della L. 210/2008. Ammissibilità.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE PRIMA PENALE
Il Tribunale di Santa Maria C.V., Prima sezione penale, coll. “B”, composto dai signori Magistrati:
1. dott. Francesco Ciocia Presidente est.
2. dott. Fortunata Volpe Giudice
3. dott. Maria Brunetti Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio in data 20 – 2 – 2009, ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
sulle istanze di riesame presentate nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, il 23 – 12 - 2008 e il 9 – 2 09, rispettivamente, avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria CV e il decrteto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di S. Maria C.V. il 30 – 10 – 2009, entrambi aventi ad oggetto l’automezzo targato XXXXXXX, di proprietà del ricorrente;
sentito nell’udienza del 20 – 2 – 2009 il difensore dell’imputato, avv. G. Iannotti,
osserva
Va in primo luogo delibata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, della L. 210/2008 proposta dalla difesa dell’indagato sostanzialmente sotto tre aspetti: 1) violazione dell’art. 3, Cost. per l’ingiustificato deteriore trattamento del soggetto che abbia a commettere la condotta in contestazione nel ristretto ambito geografico individuato dalla richiamata legge e circoscritto alle aree in cui viege lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dichiarato ai sensi della legge 24 febraio 1992, n. 225; 2) per violazione dell’art. 25, Cost. essendo stato dichiarato lo stato di emergenza da fonte non primaria, ma con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 3) per violazione dell’art. 77, comma 2, Cost., per mancanza dello stato di necessità ed urgenza alla base del decreto legge, che ha novellato, limitatamente, al detto ambito territoriale, la norma sanzionatoria sopraccitata.
Tanto premesso, non vi è dubbio che la sollevata questione di legittimità costituzionale si propone come sicuramente rilevante, in quanto dal suo accoglimento deriverebbe l’inapplicabilità della più grave previsione sanzionatoria di cui al citato decreto legge, convertito nella legge 30 dicembre 2008, n. 210 e, per l’effetto, la reviviscenza delle previdenti norme contemplanti fattispecie di natura contravvenzionale.
La questione è, tuttavia, infondata.
Occorre evidenziare, in primo luogo, che non ricorre l’ipotizzata violazione del principio di parità di trattamento dei cittadini sancito dall’art. 3 della Costituzione.
Ed infatti, un qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che compia una delle condotte previste dall’art. 6, D.L. 172/08, in una delle aree per cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale (ex art. 5, L. 225/1992) può, potenzialmente, essere uniformenmte soggetto alle sanzioni previste dalla norma in discussione.
A ciò si aggiunga che, comunque, la norma penale maggiormente sfavorevole è destinata a regolamentare, solo temporaneamente, alcune zone del territorio e non altre, e ciò per una precisa scelta legislativa legata alle note situazioni di emergenza ambientale che hanno caratterizzato e caratterizzano il territorio della Regione Campania e la cui gravità e pericolosità non può ragionevolmente negarsi.
Alcuna lesione del principio della parità di trattamento, da intendersi sempre in senso sostanziale, può, pertanto, ritenersi sussistente.
Occorre evidenziare, inoltre, che non ricorre neppure l’ipotizzata violazione dell’art. 25, Cost. nella parte in cui la dichiarazione dello stato di emergenza da cui deriva l’attivazione del più grave trattamento sanzionatorio è stata operata non da fonte primaria ma con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
In realtà l’attuale vigenza e durata dello stato di emergenza è prevista anche dall’art. 19 della legge di conversione del decreto – legge 23 maggio 2008, n. 90, emanata il 14 luglio 2008, n. 123, per cui, sotto tale aspetto, il vizio lamentato non sussiste.
Occorre evidenziare, infine, che non ricorre il contrasto tra la norma in contestazione e l’art. 77, comma 2, Cost., nella parte in cui evidenzia come indispensabili i requisiti della necessità e dell’urgenza per l’utilizzo dello strumento del decreto legge di adozione governativa.
Sul punto, va rilevato che, alla stregua della più recente Giurisprudenza Costituzionale (Cfr., in particolare, sent. n° 29 del 1995), è stato sostenuto che “…l’eventuale evidente mancanza …” del presupposto di una pre – esistente situazione fattuale di necessità ed urgenza “…configura tanto un vizio di legittimità costituzione del decreto legge …quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione …”.
L’adita Corte Costituzionale ha, in merito, anche specificato che detti requisiti ricorrono quando si è di fronte all’impossibilità d’intervenire efficacemente col normale procedimento legislativo.
Nel caso di specie, emergere la ricorrenza di tali requisiti proprio dal tenore e della dizione dei presupposti introduttivi del D.L. 172/2008, allorché viene giustificata l’emissione del provvedimento con la seguente espressione: “ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative per consolidare i risultati positivi ottenuti…e per il definitivo superamento dell’emergenza” per cui sotto tale aspetto neppure alcun dubbio di irragionevolezza dell’intervento legislativo può porsi.
Per tali motivi va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, lett. d, D.L. 172/2008 per contrasto con le norme degli artt. 3, 25 e 77, Cost.
Venendo al merito delle richieste di riesame, va dichiarata la inammissibilità del ricorso avente ad oggetto il decreto di convalida di sequestri probatorio emesso dal Pubblico Ministero il 18 – 12 – 2008.
Il detto sequestro probatorio, infatti, risulta successivamente convertito in sequestro preventivo con decreto del GIP in data 30 – 1 – 2009 ed a seguito di richiesta del Pubblico Ministero in data 23 – 12 – 2008.
Tale conversione, nel determinare il venir meno dell’originario provvedimento di sequestro probatorio, ha, conseguentemente, eliso anche l’interesse ad agire sotteso alla proposta istanza di riesame, che, proprio per la sopravvenuta insussistenza del provvedimento impugnato, giammai alcuna utilità potrebbe avere per il ricorrente.
Anche se, per ipotesi, tale istanza di riesame fosse accolta, non ne deriverebbe giammai la restituzione del bene all’istante, essendo lo stesso ormai sottoposto ad altro tipo di vincolo.
In merito, si è espressa la Suprema Corte, che in un caso simile (il sequestro era venuto meno perché revocato, situazione procedurale in tutto simile a quella oggetto della presente fattispecie, in cui alla revoca del sequestro è seguita l’apposizione di altro vincolo reale, avente ratio e finalità differente), ha precisato che “Una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro o l’eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, che non è configurabile neanche qualora l’autorità giudiziaria disponga, all’atto della restituzione, l’estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati, dal momento che il relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro, né è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni. (fattispecie relativa a sequestro di un computer e di alcuni documenti)” (Sez. U., Sentenza n. 18253 del 24/04/2008, V. anche Cass. Sez. II, Sentenza n. 32881 del 05/07/2007, secondo cui “E’ inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dall’indagato avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che si sia limitata a constare l’avvenuta restituzione al richiedente dei beni sequestrati, poiché l’interesse che il ricorrente può perseguire attraverso l’impugnazione consiste esclusivamente nella finalità di ottenere la restituzione di quanto sequestrato”).
Ciò che risulta impugnabile, sotto il profilo dell’interesse ad agire, è, pertanto, il solo sequestro preventivo in atto.
Tale ulteriore istanza di riesame, avente ad oggetto il decreto di sequestro preventivo dell’autocarro sopramenzionato, è, tuttavia, infondata.
Con tale gravame, così come argomentato dal difensore nel corso dell’udienza, il XXXXXXXXXXXXXXXXX lamenta l’inapplicabilità alla fattispecie de qua della misura della confisca di cui al comma 1/bis dell’art. 6 della legge di conversione del 30 – 12 – 2008, n° 210, che ha previsto che “Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l’uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo”.
Tale inapplicabilità è fatta derivare dall’essere stata la previsione contemplante la possibilità di applicare la misura di sicurezza introdotta successivamente alla commissione del reato per cui si procede.
Sul punto, il Tribunale aderisce all’orientamento espresso dalla Supremo Corte, da ultimo con la sentenza n. 7116 del 08/11/2007, secondo cui il principio di irretroattività della legge penale, sancito dagli artt. 2 cod. pen. e 25, comma secondo, Cost., è operante nei riguardi delle norme incriminatrici e non anche rispetto alle misure di sicurezza, sicché la confisca può essere disposta anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui non era legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata quanto a tipo, qualità e durata (nello stesso senso v. Sentenza n. 9269 del 01/03/2006).
Và, infatti, sottolineato come l’art. 200 c.p. disponga che “le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione” (comma 1) e che “se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione” (comma 2). La ratio di tale previsione risulta palese quando si considera il differente contenuto dell’art. 25 Cost., il cui secondo comma prescrive, riguardo alle norme incriminatrici, i principi di legalità e di irretroattività (“nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”), mentre il terzo comma stabilisce, pere le misure di sicurezza, soltanto il principio di legalità (“nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”).
Di tale interpretazione si trova piena conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale, nella quale è stato precisato che, nei confronti delle misure di sicurezza, non può propriamente parlarsi di retroattività “attesa la correlazione di tali misure alla pericolosità, che è situazione, per sua natura attuale” (sent. 30 gennaio 1974, n. 19) e che non contrasta con il principio della riserva di legge, sancito dal terzo comma dell’art. 25 Cost., la disposizione dell’art. 200 c.p., che, stabilendo l’operatività della normativa vigente al tempo dell’applicazione o, se diversa, al tempo dell’esecuzione di dette misure, privilegia la prevalenza delle disposizioni che via via l’ordinamento riconoscerà più idonee ad una efficace lotta contro il pericolo criminale (sent. 29 maggio 1968, n. 53).
Anche sul punto, pertanto, il riesame non può essere accolto, ben potendosi applicare la previsione di cui all’art. 6 comma 1 bis della legge 2008 n°210 anche alla fattispecie di reato oggetto del procedimento, pur se contestata come commessa il 16-12-2008.
Peraltro, rileva il Tribunale, il provvedimento emesso dal G.I.P. il 30-1-2009 ed oggetto del riesame pone a sostegno della misura cautelare reale anche la generale finalità preventiva di cui all’art. 321 c.p.p., ben sussistente nel caso concreto, essendo il reato di illegittimo smaltimento di rifiuti speciali stato commesso proprio servendosi dell’automezzo sequestrato.
Nel provvedimento di sequestro preventivo, si aggiunge, appare sufficientemente indicata l’ipotesi di reato alla base della misura, la fattispecie di cui all’art. 6 lett. d) d.l. 172/2008, conv. nella legge 210/2008, figura criminosa della quale dagli atti (v. verbale di sequestro ed informativa di reato della Polizia Municipale di Caserta del 16-12-2008) è dato riscontrare la sussistenza del fumus commissi delicti, essendo stato l’automezzo tg XXXXXXX, di proprietà del XXXXXXXXXXXXXXX e condotto da un dipendente della ditta XXXXXXXXXXXXXXXXX, utilizzato per trasportare, in assenza di apposita autorizzazione, rifiuti speciali poi versati in cassonetti adibiti alla ricezione di rifiuti solidi urbani.
Per quanto detto, pertanto, alcun profilo di illegittimità è dato rinvenire nel decreto di sequestro preventivo impugnato, dal che ne deriva il rigetto dell’istanza di riesame e la conseguente condanna al pagamento delle spese della procedura.
P.Q.M.
sulle istanze di riesame presentate in data 23-12-2008 ed in data 9-2-2009, nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, rispettivamente, avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di S.Maria C.V. in data 18-12-2008, nonché avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di S. Maria C.V. in data 30-1-2009:
a) dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 6 legge 210/2008, sollevata dal difensore dell’imputato in relazione agli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione;
b) dichiara inammissibile l’istanza di riesame proposta il 23-12-2008 avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. in data 18-12-2008;
c) rigetta l’istanza di riesame proposta in data 9-2-2009 avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di S.Maria C.V. in data 30-1-2009.
Motivazione riservata.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
S.Maria C.V., lì 20-2-2009.
Il Presidente estensore Il Giudice Il Giudice
SEZIONE PRIMA PENALE
Il Tribunale di Santa Maria C.V., Prima sezione penale, coll. “B”, composto dai signori Magistrati:
1. dott. Francesco Ciocia Presidente est.
2. dott. Fortunata Volpe Giudice
3. dott. Maria Brunetti Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio in data 20 – 2 – 2009, ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
sulle istanze di riesame presentate nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, il 23 – 12 - 2008 e il 9 – 2 09, rispettivamente, avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria CV e il decrteto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di S. Maria C.V. il 30 – 10 – 2009, entrambi aventi ad oggetto l’automezzo targato XXXXXXX, di proprietà del ricorrente;
sentito nell’udienza del 20 – 2 – 2009 il difensore dell’imputato, avv. G. Iannotti,
osserva
Va in primo luogo delibata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, della L. 210/2008 proposta dalla difesa dell’indagato sostanzialmente sotto tre aspetti: 1) violazione dell’art. 3, Cost. per l’ingiustificato deteriore trattamento del soggetto che abbia a commettere la condotta in contestazione nel ristretto ambito geografico individuato dalla richiamata legge e circoscritto alle aree in cui viege lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dichiarato ai sensi della legge 24 febraio 1992, n. 225; 2) per violazione dell’art. 25, Cost. essendo stato dichiarato lo stato di emergenza da fonte non primaria, ma con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 3) per violazione dell’art. 77, comma 2, Cost., per mancanza dello stato di necessità ed urgenza alla base del decreto legge, che ha novellato, limitatamente, al detto ambito territoriale, la norma sanzionatoria sopraccitata.
Tanto premesso, non vi è dubbio che la sollevata questione di legittimità costituzionale si propone come sicuramente rilevante, in quanto dal suo accoglimento deriverebbe l’inapplicabilità della più grave previsione sanzionatoria di cui al citato decreto legge, convertito nella legge 30 dicembre 2008, n. 210 e, per l’effetto, la reviviscenza delle previdenti norme contemplanti fattispecie di natura contravvenzionale.
La questione è, tuttavia, infondata.
Occorre evidenziare, in primo luogo, che non ricorre l’ipotizzata violazione del principio di parità di trattamento dei cittadini sancito dall’art. 3 della Costituzione.
Ed infatti, un qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che compia una delle condotte previste dall’art. 6, D.L. 172/08, in una delle aree per cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale (ex art. 5, L. 225/1992) può, potenzialmente, essere uniformenmte soggetto alle sanzioni previste dalla norma in discussione.
A ciò si aggiunga che, comunque, la norma penale maggiormente sfavorevole è destinata a regolamentare, solo temporaneamente, alcune zone del territorio e non altre, e ciò per una precisa scelta legislativa legata alle note situazioni di emergenza ambientale che hanno caratterizzato e caratterizzano il territorio della Regione Campania e la cui gravità e pericolosità non può ragionevolmente negarsi.
Alcuna lesione del principio della parità di trattamento, da intendersi sempre in senso sostanziale, può, pertanto, ritenersi sussistente.
Occorre evidenziare, inoltre, che non ricorre neppure l’ipotizzata violazione dell’art. 25, Cost. nella parte in cui la dichiarazione dello stato di emergenza da cui deriva l’attivazione del più grave trattamento sanzionatorio è stata operata non da fonte primaria ma con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
In realtà l’attuale vigenza e durata dello stato di emergenza è prevista anche dall’art. 19 della legge di conversione del decreto – legge 23 maggio 2008, n. 90, emanata il 14 luglio 2008, n. 123, per cui, sotto tale aspetto, il vizio lamentato non sussiste.
Occorre evidenziare, infine, che non ricorre il contrasto tra la norma in contestazione e l’art. 77, comma 2, Cost., nella parte in cui evidenzia come indispensabili i requisiti della necessità e dell’urgenza per l’utilizzo dello strumento del decreto legge di adozione governativa.
Sul punto, va rilevato che, alla stregua della più recente Giurisprudenza Costituzionale (Cfr., in particolare, sent. n° 29 del 1995), è stato sostenuto che “…l’eventuale evidente mancanza …” del presupposto di una pre – esistente situazione fattuale di necessità ed urgenza “…configura tanto un vizio di legittimità costituzione del decreto legge …quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione …”.
L’adita Corte Costituzionale ha, in merito, anche specificato che detti requisiti ricorrono quando si è di fronte all’impossibilità d’intervenire efficacemente col normale procedimento legislativo.
Nel caso di specie, emergere la ricorrenza di tali requisiti proprio dal tenore e della dizione dei presupposti introduttivi del D.L. 172/2008, allorché viene giustificata l’emissione del provvedimento con la seguente espressione: “ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative per consolidare i risultati positivi ottenuti…e per il definitivo superamento dell’emergenza” per cui sotto tale aspetto neppure alcun dubbio di irragionevolezza dell’intervento legislativo può porsi.
Per tali motivi va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, lett. d, D.L. 172/2008 per contrasto con le norme degli artt. 3, 25 e 77, Cost.
Venendo al merito delle richieste di riesame, va dichiarata la inammissibilità del ricorso avente ad oggetto il decreto di convalida di sequestri probatorio emesso dal Pubblico Ministero il 18 – 12 – 2008.
Il detto sequestro probatorio, infatti, risulta successivamente convertito in sequestro preventivo con decreto del GIP in data 30 – 1 – 2009 ed a seguito di richiesta del Pubblico Ministero in data 23 – 12 – 2008.
Tale conversione, nel determinare il venir meno dell’originario provvedimento di sequestro probatorio, ha, conseguentemente, eliso anche l’interesse ad agire sotteso alla proposta istanza di riesame, che, proprio per la sopravvenuta insussistenza del provvedimento impugnato, giammai alcuna utilità potrebbe avere per il ricorrente.
Anche se, per ipotesi, tale istanza di riesame fosse accolta, non ne deriverebbe giammai la restituzione del bene all’istante, essendo lo stesso ormai sottoposto ad altro tipo di vincolo.
In merito, si è espressa la Suprema Corte, che in un caso simile (il sequestro era venuto meno perché revocato, situazione procedurale in tutto simile a quella oggetto della presente fattispecie, in cui alla revoca del sequestro è seguita l’apposizione di altro vincolo reale, avente ratio e finalità differente), ha precisato che “Una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro o l’eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, che non è configurabile neanche qualora l’autorità giudiziaria disponga, all’atto della restituzione, l’estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati, dal momento che il relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro, né è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni. (fattispecie relativa a sequestro di un computer e di alcuni documenti)” (Sez. U., Sentenza n. 18253 del 24/04/2008, V. anche Cass. Sez. II, Sentenza n. 32881 del 05/07/2007, secondo cui “E’ inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dall’indagato avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che si sia limitata a constare l’avvenuta restituzione al richiedente dei beni sequestrati, poiché l’interesse che il ricorrente può perseguire attraverso l’impugnazione consiste esclusivamente nella finalità di ottenere la restituzione di quanto sequestrato”).
Ciò che risulta impugnabile, sotto il profilo dell’interesse ad agire, è, pertanto, il solo sequestro preventivo in atto.
Tale ulteriore istanza di riesame, avente ad oggetto il decreto di sequestro preventivo dell’autocarro sopramenzionato, è, tuttavia, infondata.
Con tale gravame, così come argomentato dal difensore nel corso dell’udienza, il XXXXXXXXXXXXXXXXX lamenta l’inapplicabilità alla fattispecie de qua della misura della confisca di cui al comma 1/bis dell’art. 6 della legge di conversione del 30 – 12 – 2008, n° 210, che ha previsto che “Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l’uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo”.
Tale inapplicabilità è fatta derivare dall’essere stata la previsione contemplante la possibilità di applicare la misura di sicurezza introdotta successivamente alla commissione del reato per cui si procede.
Sul punto, il Tribunale aderisce all’orientamento espresso dalla Supremo Corte, da ultimo con la sentenza n. 7116 del 08/11/2007, secondo cui il principio di irretroattività della legge penale, sancito dagli artt. 2 cod. pen. e 25, comma secondo, Cost., è operante nei riguardi delle norme incriminatrici e non anche rispetto alle misure di sicurezza, sicché la confisca può essere disposta anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui non era legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata quanto a tipo, qualità e durata (nello stesso senso v. Sentenza n. 9269 del 01/03/2006).
Và, infatti, sottolineato come l’art. 200 c.p. disponga che “le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione” (comma 1) e che “se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione” (comma 2). La ratio di tale previsione risulta palese quando si considera il differente contenuto dell’art. 25 Cost., il cui secondo comma prescrive, riguardo alle norme incriminatrici, i principi di legalità e di irretroattività (“nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”), mentre il terzo comma stabilisce, pere le misure di sicurezza, soltanto il principio di legalità (“nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”).
Di tale interpretazione si trova piena conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale, nella quale è stato precisato che, nei confronti delle misure di sicurezza, non può propriamente parlarsi di retroattività “attesa la correlazione di tali misure alla pericolosità, che è situazione, per sua natura attuale” (sent. 30 gennaio 1974, n. 19) e che non contrasta con il principio della riserva di legge, sancito dal terzo comma dell’art. 25 Cost., la disposizione dell’art. 200 c.p., che, stabilendo l’operatività della normativa vigente al tempo dell’applicazione o, se diversa, al tempo dell’esecuzione di dette misure, privilegia la prevalenza delle disposizioni che via via l’ordinamento riconoscerà più idonee ad una efficace lotta contro il pericolo criminale (sent. 29 maggio 1968, n. 53).
Anche sul punto, pertanto, il riesame non può essere accolto, ben potendosi applicare la previsione di cui all’art. 6 comma 1 bis della legge 2008 n°210 anche alla fattispecie di reato oggetto del procedimento, pur se contestata come commessa il 16-12-2008.
Peraltro, rileva il Tribunale, il provvedimento emesso dal G.I.P. il 30-1-2009 ed oggetto del riesame pone a sostegno della misura cautelare reale anche la generale finalità preventiva di cui all’art. 321 c.p.p., ben sussistente nel caso concreto, essendo il reato di illegittimo smaltimento di rifiuti speciali stato commesso proprio servendosi dell’automezzo sequestrato.
Nel provvedimento di sequestro preventivo, si aggiunge, appare sufficientemente indicata l’ipotesi di reato alla base della misura, la fattispecie di cui all’art. 6 lett. d) d.l. 172/2008, conv. nella legge 210/2008, figura criminosa della quale dagli atti (v. verbale di sequestro ed informativa di reato della Polizia Municipale di Caserta del 16-12-2008) è dato riscontrare la sussistenza del fumus commissi delicti, essendo stato l’automezzo tg XXXXXXX, di proprietà del XXXXXXXXXXXXXXX e condotto da un dipendente della ditta XXXXXXXXXXXXXXXXX, utilizzato per trasportare, in assenza di apposita autorizzazione, rifiuti speciali poi versati in cassonetti adibiti alla ricezione di rifiuti solidi urbani.
Per quanto detto, pertanto, alcun profilo di illegittimità è dato rinvenire nel decreto di sequestro preventivo impugnato, dal che ne deriva il rigetto dell’istanza di riesame e la conseguente condanna al pagamento delle spese della procedura.
P.Q.M.
sulle istanze di riesame presentate in data 23-12-2008 ed in data 9-2-2009, nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, rispettivamente, avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di S.Maria C.V. in data 18-12-2008, nonché avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di S. Maria C.V. in data 30-1-2009:
a) dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 6 legge 210/2008, sollevata dal difensore dell’imputato in relazione agli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione;
b) dichiara inammissibile l’istanza di riesame proposta il 23-12-2008 avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. in data 18-12-2008;
c) rigetta l’istanza di riesame proposta in data 9-2-2009 avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di S.Maria C.V. in data 30-1-2009.
Motivazione riservata.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
S.Maria C.V., lì 20-2-2009.
Il Presidente estensore Il Giudice Il Giudice