Cass. Sez. III Sent. 27750 del 8 luglio 2008 ( Ud. 27 mag. 2008)
Pres. Vitalone Est. Gentile RIC. Sarro e altro.
Beni Ambientali Condono ambientale

In tema di reati paesaggistici, il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica non determina automaticamente la non punibilità dei predetti reati, in quanto compete sempre al giudice l\'accertamento dei presupposti di fatto e giuridici legittimanti l\'applicazione del cosiddetto condono ambientale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 27/05/2008
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1327
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 40630/2007
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Sarro Anna Maria, nata il 16/02/1960;
Sarro Filippo, nato il 12/10/1963;
Carone Cosimo, nato il 24/02/1954;
Avverso la Sentenza Corte di Appello di Napoli, emessa il 15/06/07;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Gentile Mario;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Carriera Marcello, difensore di fiducia dei ricorrenti Sarro Anna Maria e Sarro Filippo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 15/06/07, confermava la sentenza del Tribunale di Benevento, in data 18/03/05, appellata da Sarro Anna Maria, Sarro Filippo e Carone Cosimo, imputati, fra l\'altro, dei reati di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, L. n. 64 del 1974, art. 20 (capi a), b), c), d) della rubrica) e condannati alla pena di gg. 25 di arresto ed Euro 13.000,00 di ammenda; pena sospesa.
Gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell\'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
In particolare i ricorrenti esponevano che nella fattispecie era stata accertata la compatibilità paesaggistica degli interventi de quibus; il tutto a seguito della valutazione favorevole della competente Soprintendenza, con conseguente non punibilità degli imputati in ordine alle contravvenzioni di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (già D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163), capi a) e c) della rubrica;
Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l\'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 27/05/08, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
In via preliminare va precisato che le censure dedotte nel ricorso attengono esclusivamente alla asserita applicabilità della condotta "sanatoria penale" di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, commi 1 ter e 1 quater, in relazione alle contravvenzioni di cui ai capi a) e c) della rubrica.
Tanto premesso, va affermato che la censura è infondata per le seguenti ragioni:
1. nella fattispecie non trova applicazione la sanatoria di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, commi ter e quater, poiché gli interventi edilizi abusivi realizzati in zona paesaggistica dagli attuali ricorrenti, per le dimensioni delle opere eseguite (come individuate in atti e come indicate nei relativi capi di imputazione) non rientravano nella tipologia di interventi sanabili ai sensi della citata disciplina;
2. il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica (n. 2521/79 del 14/06/07) - peraltro intervenuto tardivamente dopo oltre due anni dalla relativa domanda presentata il 31/01/05, anziché nei termini previsti di 180 giorni dalla domanda, ex D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 quater, - non determina automaticamente la non punibilità in ordine ai reati contestati, dovendo essere sempre accertata dal giudice la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti la cosiddetta "sanatoria penale" de qua, che nella fattispecie non ricorrevano, come già evidenziato sopra. La manifesta infondatezza del ricorso non consente la valida instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, per cui è preclusa la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità. Nella specie la prescrizione relativa alla contravvenzione ex L. n. 64 del 1974, art. 20 (ora D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93) maturata nelle more del processo; prescrizione peraltro non dedotta in sede di appello e non rilevata di ufficio dalla Corte Territoriale, ne\' eccepita nel ricorso de quo. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Sarro Anna Maria, Sarro Filippo e Carone Cosimo con condanna degli stessi in solido al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00 ciascuno. P.Q.M.
LA CORTE
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2008