Trib. Napoli Sez. XII penale ord.25 marzo 2009
Pres. casella Est. Bottillo Ric. Abbate
Rifiuti. Sequestro automezzo
Riesame avverso decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, avente ad oggetto un autocarro e relativo carico di pneumatici fuori uso in relazione al reato di trasporto di rifiuti speciali (art.6 D.L. 172/2008).
N.10249/2009 R.G.N.R. P.M. Trib. Napoli
N.503/2009 R.I.M.C. reali
T R I B U N A L E D I N A P O L I
Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri
DODICESIMA SEZIONE PENALE
Il Tribunale, nelle persone dei signori magistrati:
dott.ssa Giuseppina Casella Presidente
dott.ssa Diana Bottillo Giudice est.
dott.ssa Alessandra Cantone Giudice
ha emesso la seguente
O R D I N A N Z A
Sull’istanza di riesame presentata in data 12.03.2009 nell’interesse di ABBATE ANTONIO avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 3.3.2009 dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, avente ad oggetto l’autocarro Fiat 35 targato PV601510 e relativo carico di pneumatici fuori uso, il tutto meglio descritto nel verbale di sequestro del 27.02.2009 eseguito dalla Polizia Municipale di Calvizzano, in relazione al reato di trasporto di rifiuti speciali (art.6 D.L. 172/2008).
Letti gli atti trasmessi dall’autorità procedente pervenuti in data 19.03.2009, a seguito della camera di consiglio del 25.03.2009, sciolta la riserva di cui al verbale di udienza
o s s e r v a
In data 27/02/2009 il Comando Polizia Municipale di Calvizzano operava il sequestro dell’autocarro Fiat 35 targato PV 601510 condotto dal proprietario Abbate Antonio ed utilizzato per il trasporto di dieci pneumatici fuori uso (fatto accertato in Calvizzano).
Con decreto emesso in data 3.3.2009 il G.I.P. Tribunale di Napoli, su richiesta del Pubblico Ministero, convalidava il sequestro operato d’urgenza dalla P.G. e disponeva contestualmente il sequestro preventivo dell’autocarro in relazione al reato ipotizzato di cui all’art.6 D.L.172/2008 al fine di evitare che la libera disponibilità del veicolo adibito al trasporto dei rifiuti, suscettibile di confisca obbligatoria, potesse agevolare la prosecuzione dell’illecito o la commissione di analoghi reati.
Avverso tale decreto la difesa proponeva impugnativa ai sensi dell’art. 322 c.p.p.
All’udienza del 25.03.2009, la difesa, riportandosi ai motivi illustrati nella memoria difensiva, chiedeva:
*in via preliminare, la nullità del decreto per carenza di motivazione.
*nel merito, l’annullamento del decreto di sequestro per carenza dei presupposti di legge.
*in via incidentale, sollevava la questione di legittimità costituzionale dell’art.6 lett.d) D.L.172/2008 per violazione degli artt.3,25,77 della Costituzione.
Il Tribunale, riservava la decisione in camera di consiglio.
***
Il ricorso è infondato e s’impone pertanto la conferma del decreto di sequestro oggetto di gravame.
Preliminarmente, va respinta la dedotta eccezione di nullità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione.
Invero, il decreto di sequestro contiene l’indicazione della fattispecie di reato ipotizzata e delle ragioni che hanno giustificato la cautela reale. Inoltre, contiene la descrizione puntuale del bene oggetto del sequestro e degli elementi di connotazione del fatto storico, operando un richiamo per relationem all’allegato verbale di sequestro della P.G. in cui è illustrato analiticamente il fatto-reato e le ragioni a sostegno della misura privativa reale.
Ne discende che il provvedimento, pur contenendo una motivazione sintetica, non può ritenersi generico o carente sotto il profilo motivazionale, non avendo determinato in fatto alcuna violazione delle garanzie dell’indagato il quale è stato certamente posto in grado di conoscere le ragioni della contestazione e di esercitare ogni diritto di difesa, sicchè va respinta l’eccezione di nullità.
Nel merito, s’impone la conferma del decreto impugnato.
Va premesso che, ai sensi dell’art.321 c.p.p., i presupposti che legittimano il sequestro preventivo consistono nel fumus boni iuris, ovvero l’astratta configurabilità di un reato e nel periculum in mora, ovverossia il pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente il reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, da intendersi non quale generica ed astratta eventualità, bensì quale concreta possibilità desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto che la cosa assuma carattere strumentale rispetto all’aggravamento e prosecuzione del reato o alla agevolazione di altri reati (cfr.tra le altre Cass.pen.sez.VI°21/07/1999 nr.806).
Ciò premesso, deve rilevarsi che nel procedimento incidentale, il controllo del giudice concerne la conformità dell’impugnato provvedimento alle norme che impongono o consentono l’emissione ed il mantenimento della misura di cautela, nonché la attuale ricorrenza delle esigenze cautelari previste dalla legge. Viceversa, il controllo non si estende anche alla fondatezza in sé dell’imputazione che è invece oggetto del procedimento principale, salvo il caso della palese ed eclatante difformità tra fattispecie reale e fattispecie legale. In altri termini, la verifica dell’antigiuridicità penale del fatto va compiuta sul piano dell’apparenza, nel senso che essa non può investire la sussistenza in concreto dell’ipotesi criminosa, ma deve essere limitata alla ipotizzabilità in astratto della configurabilità del reato. E’ principio pacifico della Suprema Corte di Cassazione che l’accertamento del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica (cfr. tra le altre Cass., SS.UU., n. 23 del 29.1.97; Cass. pen. sez. VI, 5/08/1999 nr.2672).
Orbene, ritiene questo Collegio che, sulla scorta del verbale di sequestro e degli atti della P.G. operante presenti nel fascicolo della procedura, appare astrattamente configurabile il reato ipotizzato dal P.M. di cui all’art.6 comma 1 lett.d) D.lvo 172/2008 convertito in Legge 30.12.2008 nr.210256 che sanziona la gestione non autorizzata dei rifiuti e, quindi, le diverse fasi ed operazioni connesse al disfacimento in assenza del titolo autorizzatorio dei materiali che, secondo la classificazione operata dagli allegati al D.lvo 152/2006, devono necessariamente essere convogliati nei centri di raccolta, stoccaggio e distruzione autorizzati per le operazioni di smaltimento secondo le procedure di legge.
Nel caso di specie, la P.G. accertava il trasporto in assenza di autorizzazione di dieci pneumatici da parte dell’odierno istante. In particolare, l’Abbate veniva intercettato alla guida dell’autocarro Fiat 35 targato PV 601510 nel mentre percorreva la via Fleming del Comune di Calvizzano, dirigendosi verso il fondo agricolo nella sua disponibilità ove gli agenti constatavano la presenza di altri due pneumatici similari stoccati nell’area, coperti da rami secchi e fogliame.
Orbene, a parere di questo Collegio, non può che ritenersi sussistente il “fumus” del reato ipotizzato di cui all’art.6 D.L.172/2008 atteso il trasporto non autorizzato di pneumatici fuori uso da parte dell’odierno istante, inquadrabili tra i rifiuti speciali non pericolosi (individuati con il codice CER -ora EER- 160103 cfr.nota ARPAC in atti) secondo la normativa di settore vigente che classifica i rifiuti nelle categorie di urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi (cfr.D.Lgs 152/2006 e D.Lgs. 22/1997 con annessi allegati e tabelle).
Non possono condividersi sul punto le argomentazioni difensive in merito alla configurabilità a carico dell’istante del mero illecito amministrativo di cui all'art. 52, comma 4 D.Lgs.152/2006, trattandosi di pneumatici usati e riutilizzabili o ricostruibili e non già di pneumatici fuori uso.
Ed invero, con riferimento ai pneumatici, come ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr.Cass.pen.Sez. 3, Sentenza n. 8679 del 23/01/2007 Imputato: Vitale ed altro):
“In tema di gestione dei rifiuti, dopo la entrata in vigore della L. 31 luglio 2002 n. 179, la qualifica di rifiuto va attribuita ai soli pneumatici fuori uso, come confermato dall'Allegato A, voce 160103, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e non anche ai pneumatici usati ma ancora ricostruibili”.
In altri termini, in base alla vigente normativa di settore, sono classificabili come rifiuti in senso stretto la cui gestione non autorizzata comporta l’applicazione delle sanzioni penali, esclusivamente i "pneumatici fuori uso" e non invece quelli usati ma ricostruibili o riutilizzabili, come tali, inquadrabili tra le materie prime secondarie o sottoprodotti aventi valore economico.
Secondo i dettami della Suprema Corte di Cassazione, la natura e la connotazione del pneumatico come bene fuori uso o invece usato e riutilizzabile può essere desunta dalla stessa situazione fattuale di materiale abbandono o dalle modalità stesse dello smaltimento.
Nel caso in esame, le modalità del trasporto, le circostanze spazio-temporali e la condotta dell’Abbate accertate dalla P.G. operante consentono di ricavare agevolmente la natura di rifiuto in senso stretto dei pneumatici trasportati. Invero, tenuto conto che l’Abbate, alla guida dell’autocarro adibito al trasporto dei pneumatici, era in procinto di raggiungere il fondo agricolo nella sua disponibilità ove erano stoccati altri due pneumatici similari collocati sotto fogliame ed arbusti secchi verosimilmente predisposti per essere incendiati, si può legittimamente dedurre che i pneumatici trasportati, non solo erano usati ma certamente erano destinati all'abbandono ed alla eliminazione incontrollata, sicchè vanno ritenuti a pieno titolo pneumatici "fuori uso" e, quindi rifiuti in senso stretto.
In altri termini, le modalità stesse del trasporto e la condotta dell’indagato lasciano chiaramente ipotizzare l’intenzione dell’Abbate di disfarsi definitivamente dei pneumatici. Per contro, non è stato fornito alcun serio ed oggettivo elemento di prova in grado di confutare i dati fattuali emersi (comprovanti la destinazione del materiale all’abbandono o alla sua eliminazione incontrollata), circa la destinazione dei pneumatici usati al loro riutilizzo nel medesimo o in altro ciclo produttivo o di consumo quali materiali di scarto aventi valore economico e idonei a produrre utili.
Ritenuto, pertanto, sussistente il “fumus” del reato ipotizzato di cui all’art.6 D.L.172/2008, a parere di questo Collegio sussiste certamente anche il periculum in mora, ovverossia il rischio concreto che la libera disponibilità dell’autocarro in sequestro possa agevolare il protrarsi dell’attività illecita o favorire la commissione di nuovi analoghi reati. Giova appena evidenziare che la condotta non appare affatto occasionale od estemporanea come si desume dal quantitativo stesso di pneumatici trasportati, dalle modalità del trasporto e dalla presenza di ulteriori analoghi pneumatici già stoccati nell’area nella disponibilità dell’Abbate, il che lascia ipotizzare la intenzione dell’istante di disfarsi dei rifiuti e la reiterazione del trasporto, rendendo del tutto concreto il pericolo di recidiva e di commissione di analoghe condotte.
Il veicolo in sequestro utilizzato per il trasporto dei rifiuti, di proprietà dell’odierno istante, costituisce lo strumento servito per commettere il reato sicchè è incontrovertibile la sussistenza del nesso di stretta pertinenzialità tra il bene oggetto della cautela ed il fatto-reato, trattandosi di bene certamente suscettibile di confisca obbligatoria in caso di condanna.
Passando alla questione sollevata in via incidentale di illegittimità costituzionale dell'art. 6 comma l lett. d) D.L. 172/2008, per violazione degli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione, la difesa, ritenendo non manifestamente infondata e rilevante la questione proposta, ha dedotto i seguenti punti:
*l'ingiustificata disparità di trattamento dei soggetti che commettono il reato nell’ambito geografico individuato dalla citata legge essendo la fattispecie criminosa punita più gravemente circoscritta alle sole aree in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225, sicchè è violato il principio di uguaglianza formale sancito dall'art. 3 della Costituzione, nonché il principio di ragionevolezza delle leggi attesa la ulteriore previsione di temporaneità della norma fino alla cessazione dello stato di emergenza.
*la violazione dell’art.25 Costituzione ovvero del principio di assoluta riserva di legge primaria quale fonte di sanzione penale. Infatti, se è vero che, nel caso di specie, la norma penale è stata introdotta o modificata da una fonte del diritto di rango primario, è anche vero che la individuazione delle aree di emergenza rifiuti presuppone una delega per l'individuazione di tale requisito ad una fonte normativa non primaria (Deliberazione del Consiglio dei Ministri o, per delega della medesima istituzione, del Ministro della Protezione Civile).
*il contrasto con l'art. 77 comma II della Costituzione nella parte in cui evidenzia come indispensabili i requisiti della "necessità e dell'urgenza" per l'utilizzo dello strumento del decreto legge di adozione governativa, nel caso di specie, insussistenti come si desume dal tenore stesso del provvedimento che precisa in premessa: "ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative per consolidare i risultati positivi ottenuti e per il definitivo superamento dell'emergenza", con ciò lasciando intuire che la fase acuta dell'emergenza sarebbe da considerarsi già superata al momento dell' entrata in vigore della norma.
Orbene, ritiene questo Collegio che, in primis, la questione di legittimità costituzionale sollevata non appare rilevante ai fini della presente decisione e del mantenimento del vincolo cautelare reale sul bene.
Al riguardo si osserva che la norma censurata ha previsto un diverso e più grave trattamento sanzionatorio in tema di rifiuti limitato e circoscritto, quanto al profilo temporale e spaziale, soltanto a talune aree geografiche ed applicabile per il tempo del protrarsi dello stato di emergenza. Ebbene, ciò posto, va rimarcato che anche anteriormente alla previsione normativa tacciata di illegittimità costituzionale, la gestione incontrollata e non autorizzata dei rifiuti integrava la fattispecie criminosa (D.lvo 152/2006 che ha sostituito il precedente D.lvo 22/1997). Per ciò che concerne la condotta in esame, il trasporto in assenza di autorizzazione di pneumatici fuori uso, inquadrabili tra i rifiuti speciali non pericolosi, anche in base alle disposizioni di cui al D.lvo 152/2006 configura l’illecito penale, ora sanzionato più gravemente dal D.L.172/2008 per i fatti commessi in Campania, trattandosi di territorio per il quale vige lo stato di emergenza.
Del pari, la normativa di settore vigente anteriormente alle disposizioni censurate in questa sede, contempla la confisca (obbligatoria) del mezzo servito per il trasporto illecito dei rifiuti sicchè, anche sotto il profilo della applicabilità della misura di sicurezza, il panorama normativo è immutato ed il sequestro legittimato dalla sussistenza del “fumus” del reato e dalla necessità di impedire la reiterazione del crimine, vincolando il bene suscettivo di futura confisca in quanto strumento servito a commettere il reato.
Ne discende che la risoluzione della questione di legittimità costituzionale proposta non assume alcuna rilevanza ai fini della vicenda cautelare in esame, non ponendosi come pregiudiziale decisiva e non incidendo sulla sussistenza dei presupposti che giustificano il mantenimento del sequestro, misura viceversa legittimata sulla scorta dei principi generali del nostro ordinamento e della normativa vigente di settore, a prescindere dalle disposizioni di legge ritenute non costituzionalmente orientate.
Premessa la irrilevanza, ad ogni modo, anche sotto il profilo della non manifesta infondatezza, va detto per completezza espositiva che, quanto alla dedotta violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, in ambito penale è consentita l’emanazione di leggi eccezionali o temporanee. La straordinarietà della situazione di fatto connessa allo stato eccezionale di emergenza limitato ad alcuni ambiti geografici ben può ritenersi sufficiente a giustificare la maggiore severità e disparità di trattamento sanzionatorio in tali ambiti geografici rispetto ad altri. Il principio di uguaglianza impone infatti di trattare allo stesso modo le medesime situazioni e le condotte identiche laddove, in presenza di situazioni di fatto diverse e più gravi, è plausibile un diverso trattamento sanzionatorio fondato su fattori topografici o cronologici, sicchè non appare irragionevole la scelta normativa del legislatore di differenziare l’applicazione della norma penale.
Non pare possa poi ritenersi violato il principio della riserva di legge giacchè la fattispecie criminosa e la sanzione penale sono state introdotte con un atto di rango primario avente forza di legge (D.L. 172/2008 convertito in legge 210/2008), mentre all’autorità amministrativa è rimessa solo la possibilità di dichiarare o far cessare lo stato di emergenza senza che tuttavia ciò implichi una violazione del principio costituzionale. Le norme penali possono, infatti, rinviare a norme secondarie per integrare il precetto penale laddove la norma secondaria sia richiamata in funzione di specificazione soprattutto tecnica e la legge penale presenti una certa specificità (si pensi all’ipotesi analoga dei reati paesaggistici in cui l’autorità amministrativa individua le zone vincolate in relazione alle quali soltanto si applica lo specifico precetto penale). Peraltro, giova evidenziare che, nel caso della Campania, la proroga dello stato di emergenza è avvenuta con decreto legge (90/2008) poi convertito e, quindi con un atto avente forza di legge, sicchè non si ravvisa alcuna violazione costituzionale.
Infine, anche per quanto concerne la previsione dei requisiti di necessità ed urgenza per l’adozione dello strumento del decreto-legge, sebbene possa apparire singolare il preambolo del decreto-legge sulla necessità di consolidare i miglioramenti ottenuti nello smaltimento dei rifiuti, ciò non sembra una ragione sufficiente a dimostrare la assoluta “evidenza” della mancanza “attuale” dei requisiti di necessità ed urgenza e quindi, il venir meno della fase acuta dell’emergenza che ha giustificato il ricorso alla strumento della decretazione urgente.
Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, l’impugnato provvedimento è esente da censure e va confermato.
Consegue la condanna dell’istante al pagamento delle spese della procedura incidentale.
P. Q. M.
Letto l’art. 324 c.p.p.,
conferma l’impugnato provvedimento di sequestro preventivo e condanna l’istante al pagamento delle spese della procedura incidentale.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25.03.2009.
Il Giudice est. Il Presidente
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