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T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II ter, 20 Gennaio 2006, Sentenza n. 431
Rifiuti, gestore di discarica, regolazione dei rapporti patrimoniali con il Comune

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE SECONDA TER


composto dai signori Magistrati:

Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO - Presidente
Consigliere Antonio AMICUZZI - Relatore
Consigliere Giancarlo LUTTAZI - Correlatore


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 4529 del 2004 proposto da INDECO s.r.l., con sede in Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Visconti, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Bruno Buozzi n. 99;


CONTRO


Il COMUNE di SAN FELICE CIRCEO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Corrado De Angelis, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Pasubio n. 2, presso lo studio dell’avv. Marco Mellini;


per l’emissione di decreto ingiuntivo


per il pagamento della somma complessiva di € 178.253,21, oltre ad interessi e spese di causa, ed I.V.A. e C.P.A.;


Visto il decreto ingiuntivo n. 489/2004, emesso dal Consigliere delegato della Sezione II - ter di questo T.A.R., notificato al debitore il 2.7.2004;


Visto il ricorso in opposizione, notificato il 24.9.2004, proposto dal Comune di San Felice Circeo;



Visti l’atto di costituzione e la memoria del creditore opposto;


Vista la documentazione depositata dalle parti;


Uditi, alla pubblica udienza del 7.11.2005, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale d'udienza;


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


1. - La società Indeco s. r. l., esercente attività di smaltimento rifiuti presso la discarica di Borgo Montello (Latina), con ricorso depositato il 4.5.2004 otteneva, dal Consigliere delegato della Sezione II - ter di questo T.A.R., il decreto n. 489/2004, con il quale veniva ingiunto al Comune di San Felice Circeo il pagamento della somma di € 178.253,21, - oltre ad interessi legali, spese di procedura, I.V.A. e C.P.A. - a titolo di corrispettivo per l’attività di smaltimento rifiuti svolta in favore del Comune suddetto.


Il Comune ha proposto opposizione con atto notificato il 24.9.2004, deducendo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia relativa, a suo dire, a “rapporti individuali di utenza con soggetti privati”, e quindi espressamente esclusa dall’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ex art. 33 del D. Leg. vo n. 80 del 1998; inoltre eccependo l’incompetenza per territorio dell'adito T.A.R. e deducendo la infondatezza della domanda.


La Ind.eco s.r.l. con memoria depositata l’1.12.2004 ha eccepito la infondatezza della proposta eccezione di incompetenza territoriale e con memoria depositata il 15.3.2005 ha eccepito il difetto di giurisdizione del G.A..


Il ricorso è stato trattenuto per la decisione sull’opposizione alla pubblica udienza del 7.11.2005.


2.- Innanzi tutto va evidenziata la irrilevanza ai fini della decisione del presente giudizio della dichiarazione di rinuncia al mandato depositata il 6.6.2005 dal difensore della Indeco s.r.l., atteso che nel giudizio amministrativo la rinuncia al mandato da parte del difensore di una delle parti non può sortire alcun effetto automatico e immediato nei confronti delle altre. La disposizione di cui all'art. 85 c.p.c., a norma della quale la revoca o la rinuncia alla procura non hanno effetti nei confronti delle al tre parti fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore (in quanto espressione di un principio processuale di carattere generale finalizzato ad evitare una vacatio dello "ius postulandi", e quindi diretta a garantire alle parti nel procedimento giurisdizionale il diritto di difesa senza alcuna soluzione di continuità) è infatti applicabile anche nei giudizi dinanzi al Giudice amministrativo (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 11 dicembre 2003, n. 15209).


3.- Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Tanto rende inutile l’esame della eccezione di incompetenza formulata con il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo atteso che nel processo amministrativo l'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione deve avere la precedenza su ogni altra questione, sia di merito sia pregiudiziale, perché essa attiene al momento fondamentale relativo al corretto instaurarsi del rapporto (T.A.R. Basilicata, 18 dicembre 2002, n. 1014).


Il Collegio osserva che, al momento della richiesta di decreto ingiuntivo, poteva essere considerata effettivamente dubbia la giurisdizione di questo Giudice amministrativo. L’art. 33 del D. Leg. vo n. 80 del 1998 quale sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. a) della L. n. 205 del 2000, aveva infatti espressamente escluso, dall’ambito della giurisdizione esclusiva sulle controversie riguardanti “le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi”, quelle relative ai “rapporti individuali di utenza con soggetti privati”.


Secondo la Corte regolatrice (cfr. da ultimo Cass., SS.UU, 8 luglio 2004, n. 12607), detta eccezione doveva intendersi come riferita ai rapporti “la cui fonte regolatrice sia non di natura amministrativa o concessoria, ma di diritto privato negoziale, indipendentemente dalla qualità (pubblica o privata) delle parti”, trovando inoltre base logica nella circostanza che le controversie attinenti ai contratti privatistici di utenza non coinvolgono quei profili relativi all'an od al quomodo dell'espletamento del pubblico servizio che giustificano la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (v. Cass., SS.UU., 9 agosto 2000 n. 558, 10 giugno 2003 n. 9297).


Va tuttavia considerato che la controversia in esame - benché il Comune di San Felice Circeo sia l’utente del servizio per cui è causa, e non già l’Ente concedente - poteva comunque rientrare nella giurisdizione esclusiva di questo Giudice amministrativo ai sensi della lett. b) del cit. art. 33 del D. Leg. vo n. 80 del 1998, il quale devolveva al G.A. le controversie tra “le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi”, indipendentemente dalla titolarità del servizio concesso e/o dalla sussistenza di poteri di vigilanza o di controllo, non essendo altrimenti spiegabile la distinta considerazione, nell’elenco esemplificativo di cui all’art. 33, comma 2, del D. Leg. vo n. 80 del 1998 delle controversie “concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione urbana” (lett. a) ovvero delle controversie “in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi” (lett. c).


A sciogliere tutti i nodi interpretativi appena evidenziati, è tuttavia a intervenuta la sentenza della Consulta n. 204 del 6.7.2004. La Corte costituzionale ha infatti evidenziato che la formulazione dell'art. 33 del D. Leg. vo n. 80 del 1998, quale recata dall'art. 7, comma 1, lettera a), della legge n. 205 del 2000, confligge con i criteri ai quali deve ispirarsi la legge ordinaria quando voglia riservare una "particolare materia" alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ed infatti - prosegue la Corte - “non soltanto (e non tanto) il riferimento ad una materia (i pubblici servizi) dai confini non compiutamente delimitati (se non in relazione all'ipotesi di concessione prevista fin dall'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, quanto, e soprattutto, quello a "tutte le controversie" ricadenti in tale settore rende evidente che la "materia" così individuata prescinde del tutto dalla natura delle situazioni soggettive in essa coinvolte: sicché, inammissibilmente, la giurisdizione esclusiva si radica sul dato, puramente oggettivo, del normale coinvolgimento in tali controversie di quel generico pubblico interesse che è naturaliter presente nel settore dei pubblici servizi. Ma, in tal modo, viene a mancare il necessario rapporto di species a genus che l'art. 103 Cost. esige allorché contempla, come "particolari", rispetto a quelle nelle quali la pubblica amministrazione agisce quale autorità, le materie devolvibili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.


Tale conclusione è avvalorata dalla circostanza che il comma 2 della norma individua esemplificativamente ("in particolare") controversie, quale quella incardinata davanti al giudice a quo, nelle quali può essere del tutto assente ogni profilo riconducibile alla pubblica amministrazione-autorità: e certamente le ipotesi specificamente censurate (lettere b ed e) sono tali da non resistere al vaglio di costituzionalità in quanto non soltanto (come le altre contemplate dal comma 2) travolte dalla censura che investe la previsione di "tutte le controversie in materia di pubblici servizi", ma anche perché, ex se, integrano ipotesi nelle quali tali controversie non vedono, normalmente, coinvolta la pubblica amministrazione-autorità.


La materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero, attesa la facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, se si vale di tale facoltà..”.


La Corte ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 del D. Leg. vo n. 80 del 1998, comma 1, “nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "tutte le controversie in materia di pubblici servizi" anziché “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi (così come era previsto fin dall'art. 5 della legge n. 1034 del 1971), ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore (così come era previsto dall'art. 33, comma 2, lettere c e d)”. Ha inoltre dichiarato dichiarata l'illegittimità costituzionale dell’intero comma 2 dell’art. 33.


4.- La controversia in esame, relativa alla regolazione dei rapporti patrimoniali tra una società che gestisce una discarica di rifiuti ed un Comune che si avvale di tale servizio conferendovi i propri, non rientra dunque, per le considerazioni in precedenza svolte, nella giurisdizione del G.A..


E’ infine appena il caso di osservare che, nel caso di specie, non può nemmeno trovare applicazione il disposto di cui all’art. 5 c.p.c., attesa la retroattività delle pronunce di illegittimità costituzionale.


5.- il ricorso n. 4529 del 2004 va dunque dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione; di conseguenza deve essere accolta l’opposizione di cui in premessa e, per l’effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 489 del 2004.


6.- Sussistono infine giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.


PQM


Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, dichiara il ricorso n. 4529 del 2004 inammissibile per difetto di giurisdizione; accoglie l’opposizione di cui in premessa e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 489 del 2004.


Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.


Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione II ter -, nella camera di consiglio del 7.11.2005, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.


Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente


Consigliere Antonio AMICUZZI Estensore