Cons. Stato Sez. IV sent. 7432 del 26 novembre 2009
Urbanistica. Opere di urbanizzazione

Prevedendo l’art. 12 t.u. edilizia la subordinazione del permesso di costruire alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso, non può l’amministrazione comunale disattendere una formale richiesta di allacciamento all’acquedotto allorquando nella richiesta medesima è genericamente indicato l’allacciamento o la costruzione di un pozzo artesiano.

N. 07432/2009 REG.DEC.

N. 04134/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 4134 del 2009, proposto da:
Auria Giovanni e Rosa Leonarda rappresentati e difesi dall'avv. Donatello Genovese, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

contro

Comune di Avigliano, non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del TAR BASILICATA - POTENZA: Sezione I n. 00023/2009, resa tra le parti, concernente MANCATA REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AD ABITAZIONE.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2009, il Consigliere Bruno Mollica;

Nessuno presente per le parti.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1.- I signori Giovanni AURIA e Leonarda ROSA impugnano la sentenza di T.A.R. indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato il ricorso dai medesimi proposto per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Avigliano sulle istanze dei ricorrenti in data 5 ottobre 2007 e 4 marzo 2008 concernenti formale invito all’adozione dei provvedimenti necessari alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria (nella specie, rete idrica) funzionali all’edificio per civile abitazione di proprietà degli istanti nonché per la declaratoria dell’obbligo di provvedere da parte del Comune.

Il T.A.R. adìto ha rigettato l’impugnativa nell’assunto della mancanza, nella pratica edilizia, di “alcuna indicazione relativa all’esistenza d’una previsione di attuazione” delle predette opere di urbanizzazione primaria da parte del Comune di Avigliano; anzi, dalla relazione tecnica del progettista si evincerebbe solo che “l’alimentazione idrica avverrà mediante allacciamento alla rete idrica comunale o in alternativa mediante creazione di pozzo artesiano”, senza ulteriori specificazioni.

Deducono gli appellanti la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della L. 7.8.1990 n. 241, degli artt. 32, 47 e 97 Cost., degli artt. 12 e 16 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 nonché degli artt. 8, 15, 47 e 91 del vigente regolamento edilizio, approvato dal D.P.G.R. 973 del 26.7.1985; deducono altresì la violazione dei principi desumibili dal codice dell’ambiente, ed in particolare dagli artt. 141,142 e 153.

2.- Osserva il Collegio, in punto di fatto, che le istanze degli interessati erano in sostanza intese ad ottenere dal Comune di Avigliano l’emanazione dei provvedimenti necessari a “portare” l’acqua potabile alla loro abitazione sita in C.da Croce Salinas, edificata in forza di regolare concessione edilizia.

Rileva ancora il Collegio che, a norma dell’art. 12 del Testo Unico n. 380/2001, “il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso”.

Speculare a tale prescrizione è l’obbligo di pagamento di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione (art. 16 T.U. cit. e art. 8 del vigente regolamento edilizio comunale approvato con D.P.G.R. n. 973 del 26.7.1985); il 7° comma del precitato art. 16 contempla, inoltre, tra gli interventi assoggettati agli oneri di urbanizzazione primaria, la “rete idrica”.

In disparte l’annotazione in ordine alla primaria riconducibilità di siffatti interventi al pubblico potere, come desumibile dalla formulazione della norma e dalla stessa funzione di necessaria definizione e realizzazione del tessuto cardine del territorio (strade residenziali, spazi di sosta e parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato) su cui vanno ad inserirsi gli interventi privati, che ne comporta l’impegno pubblico – in sede di rilascio della concessione – all’attuazione delle relative opere nel triennio, deve rilevarsi anche la possibilità di un impegno, da parte del privato, alla realizzazione delle opere medesime in sede di attuazione dell’intervento oggetto del permesso.

Orbene, dagli atti versati in causa non emergono indicazioni su tale punto: non risulta, cioè, alcun impegno nel senso indicato né da parte del Comune né da parte degli interessati; né a diverso avviso può ragionevolmente pervenirsi sulla base della relazione tecnica del progettista laddove si espone che “l’alimentazione idrica avverrà mediante allacciamento alla rete idrica comunale o in alternativa mediante creazione di un pozzo artesiano”.

Ciò posto, appare incontrovertibile che, a fronte del predetto quadro normativo e di una situazione certamente non inequivoca in punto di individuazione di un impegno all’attivazione dell’intervento, il Comune non ha ritenuto di provvedere sulle richieste degli odierni appellanti intese alla provvista di un bene primario di vita, in ciò violando – come esattamente osservato dagli appellanti – un preciso dovere di correttezza e buona amministrazione in rapporto alla qualificata aspettativa del privato ad un’esplicita pronuncia.

3.- Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere accolto, con conseguente obbligo del Comune di provvedere sulla questione proposta dagli appellanti.

Resta preclusa al Collegio, nella odierna sede di giudizio, una pronuncia sul merito della controversia, restituendo in ipotesi valutazioni discrezionali e soluzioni non vincolate, comunque soggette a verifica giurisdizionale.

4.- Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, in riforma della sentenza impugnata, ordina al Comune di Avigliano di provvedere sulle istanze degli appellanti.

Compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2009, con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente FF

Anna Leoni, Consigliere

Bruno Mollica, Consigliere, Estensore

Salvatore Cacace, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE






Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/11/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione