TAR Campania (SA) Sez. II n.1131 del 7 giugno 2012
Rifiuti. Abbandono e contraddittorio
In tema di abbandono di rifiuti, la preventiva, formale comunicazione dell'avvio del procedimento si configura attualmente come un adempimento indispensabile al fine dell'effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati, e, nella specifica materia, appaiono recessive le regole stabilite in via generale dagli artt. 7 e 21-octies della L. n. 241/1990.
N. 01131/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01650/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1650 del 2011, proposto da:
Residence Village Srl, in persona dell’amministratore unico sig. Angelo Napoli e Rovi Immobiliare Srl, in persona dell’amministratore unico sig.ra Paolina Cutolo, rappresentate e difese dagli avv.ti Antonio Bruno e Renata Pepe, presso i quali elettivamente domiciliano in Salerno, via Nizza,73;
contro
Comune di Pontecagnano Faiano, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Napoliello, con la quale elettivamente domicilia in Salerno, V. Diaz Traversa Guglielmi, 6, c/o avv. de Falco;
Arpac, Provincia di Salerno, Asl - Salerno (ambito ex ASL SA 2);
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 16/2011 relativa alla presentazione di un piano di caratterizzazione dei rifiuti ovvero di un progetto di bonifica dell’area inquinata nonché al ripristino dello stato dei luoghi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pontecagnano Faiano in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2012 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con atto notificato il 3 ottobre 2011, depositato il 28 ottobre 2011, le società nominate in epigrafe, proprietarie di due appezzamenti di terreno siti nel territorio del Comune di Pontecagnano, impugnano l’ordinanza n. n. 16/2011 con la quale il Sindaco ha ingiunto loro la presentazione di un piano di caratterizzazione dei rifiuti ivi abbandonati ovvero di un progetto di bonifica dell’area inquinata nonché il ripristino dello stato dei luoghi ex art. 192, comma 3, d, lgs n. 152/2006, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere e segnatamente per :
--mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 l, n. 241/90;
-violazione dell’art. 192 d. lgs 152/2006, art. 3 l. n. 241/90, carenza di istruttoria e di motivazione, avendo l’amministrazione comunale fondato il provvedimento su una generica violazione dell’obbligo di vigilanza, omettendo di accertare in contraddittorio con gli interessati una loro responsabilità e cioè che l’abbandono non è ad essi imputabile a titolo di dolo o colpa.
-violazione degli artt. 50 e 54 l. n. 267/2000;
2. Resiste in giudizio il Comune di Pontecagnano, chiedendo la reiezione della domanda perché inammissibile ed infondata.
3.- Con ordinanza n. 529/2011 del 10 novembre 2011 risulta accolta l’istanza di tutela cautelare.
4.- All’udienza del 4 aprile 2011, sulla conclusione delle parti, il Collegio si è riservata la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, alla stregua delle considerazioni che seguono.
1.- E’ pacifico che in tema di abbandono di rifiuti, la giurisprudenza amministrativa, già con riferimento alla misura reintegratoria prevista e disciplinata dall'art. 14 del D.lgs. n. 22/1997 (c.d. “Decreto Ronchi”), statuì che il proprietario dell'area fosse tenuto a provvedere allo smaltimento solo a condizione che ne fosse dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell'illecito abbandono di rifiuti, per aver posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo (v., tra le molte, Cons. St., sez. V, 25.1.2005 , n. 136), escludendo conseguentemente che la norma configurasse un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva (vieppiù, per fatto altrui);
La medesima giurisprudenza affermò, in particolare, l'illegittimità degli ordini di smaltimento di rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua sola qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell'amministrazione procedente, sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione (quand'anche fondata su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d'esperienza), dell'imputabilità soggettiva della condotta.
La successiva giurisprudenza ha ritenuto che i suddetti principi a fortiori si attagliano anche al disposto dell'art. 192 del D.lgs. n. 152/2006, dal momento che tale articolo, non soltanto riproduce il tenore dell'abrogato art. 14 sopra citato, con riferimento alla necessaria imputabilità a titolo di dolo o colpa, ma in più integra il precedente precetto precisando che l'ordine di rimozione può essere adottato esclusivamente “in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”, rimarcando che, in questo modo, il Legislatore delegato ha inteso rafforzare e promuovere le esigenze di un'effettiva partecipazione dei potenziali destinatari del provvedimento ablatorio personale allo specifico procedimento.
Ne deriva da ciò che la preventiva, formale comunicazione dell'avvio del procedimento si configura attualmente come un adempimento indispensabile al fine dell'effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati, e che, nella specifica materia, appaiono recessive le regole stabilite in via generale dagli artt. 7 e 21-octies della L. n. 241/1990.
2.- Alla stregua delle riferite considerazioni risulta evidente che :
- il Comune di Pontecagnano ha illegittimamente omesso di partecipare alle ricorrenti l'avvio del procedimento, non risultando in atti alcuna comunicazione in tal senso;
- l'amministrazione civica non ha svolto, in contraddittorio, alcuna istruttoria diretta all'accertamento dello specifico profilo di responsabilità di parte ricorrente in ordine all'illecito consumato;
- non risulta dimostrata dall'ente civico la sussistenza dell'elemento della colposa inosservanza del dovere di vigilanza e custodia che avrebbe sorretto la condotta omissiva della ricorrente;
Per tutte le suesposte considerazioni, il provvedimento impugnato, non presentandosi immune dalle censure rivolte, deve essere annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione civica soccombente.
3.- Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione comunale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Ferdinando Minichini, Presidente
Francesco Gaudieri, Consigliere, Estensore
Nicola Durante, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/06/2012