TAR Marche Sez. I n. 417 del 14 luglio 2022
Rifiuti. Attività di recupero in regime semplificato

La regolarità edilizia (ma anche la compatibilità urbanistica) costituisce sempre il presupposto per l’avvio dell’attività di recupero dei rifiuti e per la sua regolare continuazione in regime semplificato; attività che non deve comunque <recare pregiudizio all'ambiente> così come prescrive, tra l’altro, l’art. 214, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, contrariamente a ciò che avviene nell’ambito della procedura ordinaria di cui al precedente art. 208, dove l’approvazione del progetto <sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico> (cfr. relativo comma 6).

Pubblicato il 14/07/2022

N. 00417/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00598/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 598 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Lucio Bastiani, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giordano avv. Gagliardini, in Ancona, piazza Stamira n. 13;

contro

Provincia di Ascoli Piceno, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Filippucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Macerata, via Velluti n. 19;
Comune di Montalto delle Marche, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Spinozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via G. Leopardi n. 2;

per l'annullamento

- della nota in data 20.9.2021 del Comune di Montalto delle Marche nella pratica n. 7/SUAP/2018;

- della nota in data 13.12.2018 del Comune di Montalto delle Marche nella pratica n. 7/SUAP/2018;

- della nota della Provincia di Ascoli Piceno prot. n. 100 del 4.1.2019 nel procedimento n. 7/SUAP/2018;

- della nota della Provincia di Ascoli Piceno prot. n. 16877 del 31.7.2017 indirizzata ai

Comuni della Provincia di Ascoli Piceno;

- della nota della Provincia di Ascoli Piceno prot. n. 25396 del 9.11.2018 di indizione della conferenza di servizi nella pratica n. 7/SUAP/2018;

- della nota della Provincia di Ascoli Piceno prot. n. 20446 del 25.10.2021 recante ripristino dello stato dei luoghi a seguito dell’archiviazione della pratica n. 7/SUAP/2018,

e per

il risarcimento del danno.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Ascoli Piceno e del Comune di Montalto delle Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2022 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente allega di svolgere l’attività di recupero di materiali speciali non pericolosi (rottamazione) in contrada Sant’Emidio di Montalto delle Marche dall’anno 1985, dopo essere subentrato ad un precedente gestore che esercitava sul posto la stessa attività a partire da circa un decennio prima.

In prossimità della scadenza dell’iscrizione quinquennale in procedura semplificata (valida fino al 26/9/2018), presentava in data 12/5/2018, secondo la disciplina sopravvenuta, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA) all’esito della quale sono stati adottati i provvedimenti oggetto dell’odierno gravame.

Il procedimento non giungeva a buon fine stante il parere negativo espresso dal Comune di Montalto delle Marche secondo cui “l’insediamento, pur esistente, è situato in zona agricola E, in ambito di tutela dei corsi d’acqua (risulta necessario acquisire la prescritta autorizzazione paesaggistica) ed in ambito di tutela del PAI (tavola RI73a, E290026 R3). Si allega stralcio dell’articolo 16 delle NTA del PRG comunale” (cfr. nota prot. 8696 del 13/12/2018 ripresa negli atti successivi di conclusione del procedimento).

Gli atti del procedimento AUA sono stati impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio.

A conclusione di detto procedimento, la Provincia di Ascoli Piceno adottava ulteriore provvedimento del 25/10/2021 prot. 20446 con cui si invitava il ricorrente a trasmettere, entro 30 giorni dalla data di ricezione dello stesso, una relazione tecnica con la descrizione delle operazioni di ripristino dei luoghi effettuate a seguito dell’interruzione dell’attività.

Quest’ultimo atto veniva impugnato con ricorso per motivi aggiunti.

Entrambi i ricorsi contengono anche istanza risarcitoria.

Si sono costituiti, per resistere al gravame, la Provincia di Ascoli Piceno e il Comune di Montalto delle Marche.

2. È necessario esaminare preliminarmente alcune eccezioni e richieste formulate dall’amministrazione comunale resistente.

2.1 Va innanzitutto disattesa la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ARPAM, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche e della Regione poiché l’esito negativo del procedimento AUA è dipeso esclusivamente dal parere del Comune avverso il quale sono incentrate quasi tutte le censure del ricorso introduttivo poi riproposte nel ricorso per motivi aggiunti. Le restanti censure si rivolgono solo contro la Provincia di Ascoli Piceno.

Come si vedrà successivamente nella trattazione di merito, il ricorso deve essere accolto con rinnovazione del procedimento in conferenza di servizi nella quale tutte le amministrazioni coinvolte potranno esprimere i loro pareri.

2.2 Il Comune di Montalto delle Marche eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva poiché la competenza ad adottare l’AUA spetta alla Provincia di Ascoli Piceno mentre lo Sportello Unico per le Attività Produttive competente (di seguito SUAP) è quello del Piceno Consind al quale il Comune ha delegato l’attività.

L’eccezione è infondata.

Al riguardo è sufficiente osservare che sono stati impugnati (anche) atti adottati dall’Ufficio Tecnico Comunale (da ultimo il provvedimento del 20/9/2021 che comunica la conclusione del procedimento per il rilascio dell’AUA e dispone l’archiviazione del procedimento 7/SUAP/2018) e del SUAP all’epoca presso il Comune (nota del 13/12/2018 che esprimeva parere negativo e su cui si sono basati tutti gli atti successivi).

2.3 Viene infine eccepito che gli atti del Comune non hanno valenza provvedimentale e che l’unico atto lesivo ed impugnabile è rappresentato dalla nota prot. n. 100 del 4/1/2019 con la quale la Provincia di Ascoli Piceno aveva disposto la conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata. Il ricorso è quindi anche tardivo poiché rivolto contro un atto provinciale notificato al ricorrente lo stesso giorno della sua adozione.

Entrambe le eccezioni sono infondate.

Anche in questo caso è sufficiente osservare che la citata nota provinciale veniva adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 con conseguente assegnazione del termine per presentare osservazioni al SUAP presso il Comune di Montalto delle Marche che avrebbe poi curato la relativa trasmissione agli enti competenti.

Trattasi, pertanto, di provvedimento tutt’altro che definitivo di conclusione del procedimento che risulta infine essere stato archiviato con la ricordata nota dell’Ufficio Tecnico Comunale del 20/9/2021 (sul cui presupposto la Provincia ha infine adottato il provvedimento del 25/10/2021 per il ripristino dei luoghi).

3. Va innanzitutto trattato il ricorso introduttivo del giudizio.

3.1 Prima di esaminare le singole censure occorre svolgere alcune considerazioni “interpretative” circa il parere negativo espresso dal Comune e trascritto nel precedente paragrafo 1.

A ben guardare, l’unico profilo su cui il Comune ha espresso il proprio parere di incompatibilità urbanistica riguarda la Zona Agricola prevista dal PRG e disciplinata dall’art. 16 delle relative NTA (allegate, in stralcio, alla ricordata nota prot. 8696 del 13/12/2018).

Le questioni relative alla tutela dei corsi d’acqua e al PAI risultano essere state evidenziate esclusivamente per acquisire i pareri delle competenti amministrazioni, ovvero la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche e la Regione così come confermato anche negli scritti difensivi dell’amministrazione comunale (cfr. memoria depositata l’11/12/2021, pag. 2 e 17 a sostegno delle ragioni di integrazione del contraddittorio nei confronti delle due amministrazioni citate).

3.2 Poiché l’esito negativo del procedimento AUA è dipeso esclusivamente dal parere negativo del Comune su profili urbanistici, risulta opportuno trattare preliminarmente il quarto motivo di gravame rivolto contro atti provinciali e con il quale, nella sostanza, si vuole negare che l’attività in questione (recupero di materiali speciali non pericolosi - rottamazione) debba essere svolta nel rispetto della disciplina edilizia ed urbanistica.

La censura è infondata.

Come già affermato anche da questo Tribunale (cfr. TAR Marche, 21/4/2021 n. 347) “la regolarità edilizia (ma anche la compatibilità urbanistica) costituisce sempre il presupposto per l’avvio dell’attività di recupero dei rifiuti e per la sua regolare continuazione in regime semplificato; attività che non deve comunque <recare pregiudizio all'ambiente> così come prescrive, tra l’altro, l’art. 214, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 25/8/2020 n. 5191; TAR Campania Napoli, Sez. V, 20/11/2019, n. 5440; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 25/6/2015 n. 1468; e giurisprudenza ivi richiamata), contrariamente a ciò che avviene nell’ambito della procedura ordinaria di cui al precedente art. 208, dove l’approvazione del progetto <sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico> (cfr. relativo comma 6)”.

L’odierno Collegio non intravede ragioni per discostarsi da tale orientamento.

3.3 Relativamente alla compatibilità dell’attività con la disciplina urbanistica della zona agricola vanno condivise, nei termini che seguono, le censure variamente dedotte con il primo, secondo, terzo e sesto motivo di gravame e che possono essere trattate congiuntamente.

L’art. 16 delle NTA del PRG ammette utilizzi del territorio anche non esclusivamente agricoli come, ad esempio, attività produttive connesse con la zona agricola e, tra l’altro, strutture per lo svago e il tempo libero inclusi spazi aperti attrezzati per il ballo. Va quindi condivisa la censura secondo cui il Comune avrebbe dovuto argomentare per quali ragioni un’attività di rottamazione (che risulta essere svolta all’aperto) sia incompatibile con tale disciplina.

Il ricorrente allega di svolgere la propria attività dal 1985 subentrando al precedente gestore che la esercitava da circa un decennio. Il Comune non nega tali circostanze di fatto, come non nega di essere a conoscenza di tale attività ormai da tempo (ad. es. nel 2006 il Comune ricevette la comunicazione circa l’esito del sopralluogo svolto dalla Provincia; nel 2007 venne presentata una DIA per realizzare alcune opere; inoltre trattasi di un piccolo ente locale con meno di 2000 abitanti dove, nella sostanza, quasi tutti si conoscono). Risulta quindi difficile comprendere, in assenza di adeguata motivazione sul punto, come l’amministrazione comunale possa essersi “accorta” solo nel 2018 che l’attività era incompatibile con la zona agricola disciplinata dal proprio strumento urbanistico, dovendosi quindi condividere anche l’ulteriore censura di violazione del legittimo affidamento maturato dal ricorrente dopo oltre quarant’anni di attività che non aveva dato luogo a contestazioni di questo tipo.

3.4 Per effetto di quanto chiarito nel precedente paragrafo 3.1 circa i profili di compatibilità con la Zona di tutela dei corsi d’acqua e con il PAI, risulta irrilevante trattare il settimo e l’ottavo motivo con cui si contesta l’incompetenza del Comune in materia di tutela paesaggistica e di tutela idrogeologica.

3.4 I restanti profili di gravame possono considerarsi assorbiti.

3.5 Gli atti del procedimento AUA devono quindi essere annullati a partire dalla nota del Comune di Montalto delle Marche prot. 8696 del 13/12/2018.

Ciò determina la necessità di riavviare procedimento sulla scorta dagli atti precedenti.

4. Va annullato anche il provvedimento della Provincia del 25/10/2021 prot. 20446 per vizi di legittimità derivata così come dedotto con il ricorso per motivi aggiunti.

L’unica ulteriore censura di carattere autonomo (primo motivo), con cui si lamenta l’omessa assegnazione di un termine per organizzare le attività di smaltimento del materiale accumulato, può considerarsi assorbita.

5. La ripresa del procedimento AUA costituisce risarcimento in forma specifica che esclude, allo stato, il risarcimento per equivalente monetario atteso che l’esito finale è ancora incerto.

6. Le spese di giudizio possono essere compensate considerata la particolarità e per certi versi complessità della vicenda in esame.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati nei termini e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere, Estensore

Giovanni Ruiu, Consigliere