TAR Lombardia (BS) Sez. I n.1092 del 19 novembre 2018
Rifiuti.Curatela fallimentare e obblighi in materia di prevenzione ambientale
La curatela fallimentare, che assume la custodia dei beni del fallito, anche quando non prosegue l’attività imprenditoriale, non può evidentemente avvantaggiarsi dell’art. 192 del D. Lgs. 152/2006, lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall’attività imprenditoriale dell’impresa cessata, e nella qualità di detentore dei rifiuti secondo il diritto comunitario la curatela fallimentare è obbligata a metterli in sicurezza e a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o al recupero
Pubblicato il 19/11/2018
N. 01092/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00645/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 645 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio “fisico” eletto presso il suo studio in Brescia, Via Diaz 13/C;
contro
Comune di Rezzato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio “fisico” eletto presso il suo studio in Brescia, Via Romanino n. 16;
nei confronti
Panni S.r.l., non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
Ricorso introduttivo:
- DELL’ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA, ECOLOGIA E SUAP IN DATA 7/5/2018 N. 18, CHE HA INTIMATO LA RIMOZIONE E IL RECUPERO/SMALTIMENTO DI RIFIUTI PRESSO L’ATE G25;
- DELLA NOTA COMUNALE 27/6/2018, DI CONCESSIONE DI PROROGA DEGLI ADEMPIMENTI DELLA PRECEDENTE ORDINANZA, IN QUANTO CONFERMATIVA DEI RESTANTI OBBLIGHI.
Motivi aggiunti
- DELL’ORDINANZA N. 39 DEL 31/8/2018, DI RATIFICA DELLA PRECEDENTE ORDINANZA N. 18 DEL 7/5/2018.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rezzato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2018 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
- che, nel corso del 2012, la ditta -OMISSIS- è stata autorizzata dal Comune di Brescia a movimentare terre e rocce da scavo dal cantiere edile di -OMISSIS- (formato per l’ampliamento dell’Ospedale Poliambulanza) alla cava ubicata nel Comune di Rezzato, in vista di un riutilizzo per interventi di recupero ambientale;
- che i titoli abilitativi erano stati rilasciati per la durata di 1 anno (doc. 3-8 Comune);
- che l’impiego del materiale sarebbe avvenuto unicamente per il ripristino della scarpata in lato ovest (e non per il lato nord, come originariamente previsto), e in modo non corrispondente al declivio autorizzato dalla Provincia in base al progetto di recupero (doc. 14 Comune);
- che, durante gli accertamenti compiuti nel 2018 (nell’ambito di un diverso procedimento di autorizzazione – positivamente concluso – al trattamento di rifiuti presso l’area), è stato rinvenuto un cumulo di 13.000 mc. (di cui 1.735, 50 mc. nella parte centrale);
- che, oltre alle terre e rocce da scavo, nei cumuli sono stati rinvenuti (mischiati) rifiuti di altra origine, ossia parti metalliche, cemento, asfalto, piastrelle, come attestato dalla relazione tecnica del Responsabile comunale del Settore Urbanistica, Ecologia e Sportello Unico del 31/8/2018 (doc. 17 amministrazione comunale);
- che, in sede di motivi aggiunti, parte ricorrente ha prodotto il provvedimento regionale del 2011 (doc. 14 – allegato 5 fascicolo digitale), il quale attesta ed autorizza il recupero ambientale della cava per il tramite dell’utilizzo di terre e rocce da scavo, per un volume di circa 733.000 mc.);
- che, sull’impossibilità di rispettare il termine di 12 mesi previsto dal piano di riutilizzo del 2012, le autorità competenti non hanno ricevuto notizie, né istanze di proroga del termine indicato;
Evidenziato:
- che l’atto impugnato può essere inquadrato nell’alveo delle ordinanze emesse ex art. 192 del T.U. Ambiente;
- che l’articolo evocato attribuisce espressamente al Sindaco la competenza ad emanare ordinanze in materia di rimozione dei rifiuti, e quale norma di carattere speciale prevale sulla norma generale di cui all’art. 107 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I – 19/2/2018 n. 458; Consiglio di Stato, sez. V – 6/9/2017 n. 4230);
- che, anche secondo la giurisprudenza dominante, detti provvedimenti sono di competenza del Sindaco (T.A.R. Campania Napoli, sez. V – 6/3/2018 n. 1409);
- che quest’ultimo ha emanato un’ordinanza di identico contenuto;
- che, avverso la medesima, parte ricorrente è insorta con proposizione di motivi aggiunti;
- che il Comune di Rezzato ha instaurato il contraddittorio sia con la ditta -OMISSIS- in liquidazione (affittuaria della cava) sia con la Società proprietaria (cfr. note di richiesta di chiarimenti dell’1/3/2018 e del 7/3/2018 – doc. 1 e 2 ricorrente);
Atteso:
- che lo stato di liquidazione non inibisce la prosecuzione della gestione delle attività in essere, né l’imputazione della relative responsabilità;
- che, come sostenuto da T.A.R. Piemonte, sez. I – 7/8/2018 n. 941, la funzionalizzazione dei poteri gestori a fini prevalentemente liquidatori non può determinare una limitazione dei medesimi alle mere operazioni di liquidazione, in quanto ad essi sono ineludibilmente ricollegati degli obblighi minimi posti a garanzia della conservazione e della salvaguardia dei beni;
- che la predetta sentenza ha statuito che “anche il curatore fallimentare ha, dunque, l’obbligo di fare il possibile, utilizzando l’ordinaria diligenza, per impedire che sui beni che si trovano nella sua disponibilità si realizzino abbandoni ed accumuli di rifiuti che finirebbero per deprezzarne il valore ed ostacolarne la circolazione in danno delle ragioni del ceto creditorio ...” e che “... in capo al Curatore fallimentare, pertanto, proprio in virtù della detenzione qualificata dei beni e degli ampi poteri gestori che gli derivano dalla legge, tra i quali è incluso il potere di spesa per la conservazione e valorizzazione del patrimonio fallimentare, sorge un obbligo di custodia dei beni che non può essere limitato a garantire le operazioni liquidatorie ma deve estendersi a tutti quegli obblighi, inclusi quelli in materia di prevenzione ambientale, che gravano su chi, in concreto, è in grado di esercitare il potere di spesa per la conservazione dei beni”;
- che la curatela fallimentare, che assume la custodia dei beni del fallito, anche quando non prosegue l’attività imprenditoriale, non può evidentemente avvantaggiarsi dell’art. 192 del D. Lgs. 152/2006, lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall’attività imprenditoriale dell’impresa cessata, e nella qualità di detentore dei rifiuti secondo il diritto comunitario la curatela fallimentare è obbligata a metterli in sicurezza e a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o al recupero (Consiglio di Stato, sez. IV – 25/7/2017 n. 3672);
- che, nella pronuncia dei giudici d’appello evocata, si sostiene che “In base al diritto comunitario (art. 14 par. 1 della Dir. 2008/98/CE), i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale, o dai detentori del momento, o dai detentori precedenti dei rifiuti. Questo costituisce un’applicazione del principio “chi inquina paga” (considerando n. 1 della Dir. 2008/98/CE). In definitiva, la detenzione dei rifiuti fa sorgere automaticamente un’obbligazione comunitaria avente un duplice contenuto: (a) il divieto di abbandonare i rifiuti; (b) l’obbligo di smaltire gli stessi. Se per effetto di categorie giuridiche interne questa obbligazione non fosse eseguibile, l’effetto utile delle norme comunitarie sarebbe vanificato (v. Corte giust. UE, Sez. IV 3 ottobre 2013 C-113/12, Brady, punti 74-75). Solo chi non è detentore dei rifiuti, come il proprietario incolpevole del terreno su cui gli stessi siano collocati, può invocare l’esimente interna dell’art. 192 comma 3 del d.lgs. n.152 del 2006”;
- che alle stesse conclusioni è pervenuta questa Sezione (cfr. ordinanza 11/5/2018 n. 177), per cui <<(d) come già evidenziato da questo TAR (v. ordinanza n. 59 del 29 gennaio 2018), è vero che la curatela non è responsabile della produzione dei rifiuti, e non subentra nella responsabilità dell’impresa fallita, ma la disciplina comunitaria (v. art. 3 par. 1.6 della Dir. 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE, nonché i successivi art. 14 e 15) impone l’obbligo di rimozione e smaltimento non solo al produttore dei rifiuti ma anche al detentore attuale, inteso come la persona fisica o giuridica nel possesso degli stessi, salvo regresso nei confronti del produttore. La custodia dei beni del fallimento rende ex lege la curatela detentore dei rifiuti che si trovano all’interno dei suddetti beni, sollevando da tale condizione l’impresa fallita>>;
Tenuto conto:
- che il riutilizzo delle terre e rocce da scavo è certamente ammesso nel rispetto delle condizioni di legge, che prevedono tra l’altro la certezza dell’integrale utilizzo e l’assenza di “impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate” (cfr. art. 186 comma 1 del D. Lgs. 152/2006);
- che, altresì, se le terre e rocce da scavo provengono da opere non sottoposte a procedimenti di VIA o AIA e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, l’eventuale deposito in attesa di utilizzo non può essere superiore a 1 anno;
- che l’inosservanza delle prescrizioni racchiuse nell’art. 186 è sanzionata con la sottoposizione del materiale “alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto”, e ciò a prescindere dall’assenza di una contaminazione in atto (acclarata attraverso il test di cessione del quale parte ricorrente ha dato conto);
- che, ai sensi dell’art. 5 comma 8 del DM 161/2012 “In caso di violazione degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni”, mentre identica disposizione è racchiusa nel vigente art. 14 comma 3 del DPR 120/2017;
- che analoghe statuizioni erano racchiuse negli atti autorizzatori emessi dal Comune di Brescia (cfr. doc. 3-8 Comune);
Ritenuto:
- che la normativa invocata, per cui lo smaltimento rappresenterebbe un’extrema ratio, trova applicazione nei limiti rigorosi stabiliti dal legislatore in materia;
- che, peraltro, alle terre o rocce autorizzate nel 2012 si è aggiunto materiale estraneo, di provenienza sconosciuta;
- che l’obiezione di parte ricorrente sull’apoditticità delle affermazioni di controparte circa la presunta presenza di inquinanti nel materiale non può trovare apprezzamento, trattandosi di materiale puntualmente descritto in un relazione tecnica (parti metalliche, cemento, asfalto, piastrelle), che non ha trovato smentita in un elaborato peritale redatto da un soggetto qualificato;
- che la bassa misura percentuale di elementi aggiunti ed estranei, dedotta nei motivi aggiunti, non conduce a conclusioni differenti, essendo comunque acclarata una manipolazione del terreno che preclude un suo riutilizzo alle originarie condizioni (previste dai titoli abilitativi del 2012);
- che parte ricorrente, in sede di motivi aggiunti, sostiene di poter chiedere al Comune una nuova autorizzazione all’utilizzo delle terre e rocce da scavo ovvero, alternativamente, avviare una pratica di trasformazione in materia prima secondaria (MPS);
- che detta iniziativa non risulta, a tutt’oggi, avviata;
- che, in definitiva, come correttamente affermato dalla propria difesa nella memoria depositata il 9/11/2018, il Comune di Rezzato si è limitato all’applicazione fedele e non derogabile delle norme pertinenti, tenuto conto che il principio di leale collaborazione avrebbe imposto di sottoporre tempestivamente all’autorità locale la questione irrisolta (persistenza dei cumuli e difficoltà economica a completare le opere assentite, con eventuale domanda di proroga dei titoli abilitativi scaduti);
- che, in conclusione, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere rigettati;
- che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando respinge il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente a corrispondere all’amministrazione comunale resistente la somma di 2.500 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.
La presente sentenza è depositata in forma telematica, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le altre parti del giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore