T.A.R. Sicilia (PA) Sez. II n. 24 dell'11 gennaio 2011
Urbanistica. Fasce di rispetto autostradali
Ai sensi dell’art. 9 della legge 24/07/1961 n° 729, le fasce di rispetto autostradali sono soggette a vincolo di inedificabilità assoluta, vincolo insuscettibile di deroghe nè di sanatorie.
N. 00024/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02345/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2345 del 2001, proposto da Franco Francesca, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo La Fauci Belponer e Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Palermo, via Maurigi, n. 11;
contro
Ente Nazionale per le Strade – Ufficio Speciale della Grande Viabilità in Sicilia;
Comune di Carini;
per l'annullamento
della nota prot. 6192 del 29/03/2001, conosciuta il 31 seguente “ con cui l’amministrazione resistente ha rigettato la richiesta di nulla osta ex art.23 L.R. n.37/1985 avanzata dall’odierna ricorrente “;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria difensiva;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2010 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.Con istanza del 29/01/1999 la Sig.ra Franco chiedeva all’ANAS il nulla osta ai fini della concessione in sanatoria ex art. 23 L.r. n.37/85 relativamente ad un “ prefabbricato montato su ruote “, ricadente in territorio del Comune di Carini – “ realizzato in data antecedente al 24/08/1983 “ ed ubicato “ ad una distanza di mt.17,50 dal ciglio dell’autostrada Palermo/Mazara del Vallo “.
La richiesta veniva rigettata col provvedimento specificato in epigrafe, avverso cui l’interessata proponeva ricorso a questo TAR, notificato il 28/05/2001 e depositato il 06/06/2001, col quale deduceva i motivi seguenti.
1)Violazione e falsa applicazione dell’art.23 L.r. n.37/1985, dell’art.9 L. n.729/1961, del D.M. LL.PP. 1/4/1968. Eccesso di potere per violazione della circolare del Ministero LL.PP. 17/6/1995 n.2241/UL, per travisamento dei fatti e per difetto di istruttoria.
2)Violazione e falsa applicazione dell’art.3 L. n.241/1990, dell’art.97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria sotto altro profilo e per ingiustizia manifesta.
1.2. Con memoria depositata in vista dell’udienza il procuratore della ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso.
1.3.Le Amministrazioni intimate non si costituivano in giudizio.
1.4.Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2010 il ricorso veniva posto in decisione.
2.1.Il ricorso è infondato alla stregua delle medesime argomentazioni giuridiche svolte con recente sentenza della Sezione ( n.1070 del 10 giugno 2009 ) resa in fattispecie analoga alla presente che, pertanto, vanno qui riaffermate.
Il dettato letterale dell’art. 23, comma ottavo, della L.R. n° 37/1985 prevede la concedibilità del titolo edilizio in sanatoria per le costruzioni realizzate all’interno delle fasce di rispetto “stradali”, come definite dal D.M. 1/04/1968 e “semprechè a giudizio degli enti preposti alla tutela della viabilità le costruzioni stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico”.
Ai sensi dell’art. 9 della legge 24/07/1961 n° 729, le fasce di rispetto autostradali sono soggette a vincolo di inedificabilità assoluta, vincolo insuscettibile di deroghe nè di sanatorie.
Sul punto, l’orientamento giurisprudenziale consolidato del Consiglio di Stato ha statuito che “le opere realizzate all'interno della fascia di rispetto autostradale prevista al di fuori del perimetro del centro abitato (fascia di sessanta metri) sono ubicate in aree assolutamente inedificabili e, pertanto, se costruite dopo l'imposizione del vincolo, rientrano nella previsione di cui all'articolo 33, comma 1, lettera d) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e non sono suscettibili di sanatoria.
A tale riguardo deve precisarsi che, ai sensi dell'articolo 41-septies, commi 1 e 2 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo aggiunto dall'articolo 19 della l. 6 agosto 1967, n. 765) "Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nell'edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada. Dette distanze vengono stabilite con decreto del Ministro per i Lavori pubblici di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'Interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in rapporto alla natura delle strade ed alla classificazione delle strade stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica".
Tale vincolo di inedificabilità è configurato come assoluto nel caso di autostrade per le aree situate al di fuori del centro abitato, perché - ai sensi del D.M. 1 aprile 1968 - è esclusa ogni possibilità di deroga alla distanza minima, fissata in sessanta metri (la fascia di rispetto è, invece, ridotta a venticinque metri all'interno del perimetro del centro abitato ed è derogabile a mente dell'articolo 9, comma 1 della legge 24 luglio 1961, n. 729). [...] Va, inoltre, osservato che il carattere assoluto del vincolo sussiste a prescindere dalla concrete caratteristiche dell'opera realizzata. Infatti il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede autostradale, posto dall'articolo 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e dal successivo d.m. 1 aprile 1968, non può essere inteso restrittivamente e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario, per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi connessi con la presenza di costruzioni. Pertanto le distanze previste dalla norma suddetta vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (in termini, Cass. civ., 1 giugno 1995, n. 6118) o che costituiscano mere sopralevazioni (v. Cass. civ., 14 gennaio 1987, n. 193), o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti.” (Cons. Stato, sez. IV, 30 settembre 2008, n.4719; 18 ottobre 2002 n° 5716; 25 settembre 2002 n° 4927; Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 1994 n° 968).
Si può aggiungere, relativamente al dedotto difetto di motivazione ( 2° motivo ) che il diniego di nulla osta impugnato risulta invece ampiamente suffragato dalle ragioni che non consentono di derogare al limite della fascia di rispetto autostradale, mentre l’amovibilità del manufatto posto su ruote, di nuovo rimarcata, è circostanza che - per quanto sopra detto – appare irrilevante.
3. Nulla va statuito sulle spese in mancanza di costituzione delle controparti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Cosimo Di Paola, Consigliere, Estensore
Roberto Valenti, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2011