Corte di Giustizia Sez.II sent. 30 aprile 2009
«Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Obbligo di rendere pubblica la motivazione di una decisione di non sottoporre un progetto ad una valutazione»

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

30 aprile 2009 (*)

«Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Obbligo di rendere pubblica la motivazione di una decisione di non sottoporre un progetto ad una valutazione»

Nel procedimento C‑75/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito), con decisione 8 febbraio 2008, pervenuta in cancelleria il 21 febbraio 2008, nella causa

The Queen, su istanza di:

Christopher Mellor

contro

Secretary of State for Communities and Local Government,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.‑C. Bonichot (relatore), K. Schiemann, P. Kūris e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il sig. Mellor, dai sigg. R. Harwood, barrister e R. Buxton, solicitor,

– per il governo del Regno Unito, dal sig. L. Seeboruth, in qualità di agente,

– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. P. Oliver e J.-B. Laignelot, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 gennaio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di decisione pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 4 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE (GU L 156, pag. 17; in prosieguo: la «direttiva 85/337»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone il sig. Mellor al Secretary of State for Communities and Local Government (in prosieguo: il «Secretary of State») in merito alla necessità o meno di motivare la decisione assunta dall’autorità nazionale competente di non procedere ad una valutazione dell’impatto ambientale (in prosieguo: la «VIA») nell’istruzione della domanda di autorizzazione per la costruzione di un ospedale, progetto rientrante nell’allegato II della direttiva 85/337.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3 L’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto.

Detti progetti sono definiti nell’articolo 4».

4 L’art. 4 della direttiva 85/337 così dispone:

«1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 3, i progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato I formano oggetto di valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10.

2. Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano, mediante:

a) un esame del progetto caso per caso;

o

b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri,

se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).

3. Nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell’allegato III.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dall’autorità competente di cui al paragrafo 2 siano messe a disposizione del pubblico».

5 Ai sensi dell’art. 6 della direttiva 85/337:

«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulla domanda di autorizzazione. Gli Stati membri designano a tal fine le autorità da consultare, in generale o caso per caso, all’atto della presentazione delle domande di autorizzazione. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 5. Le modalità della consultazione sono fissate dagli Stati membri.

2. Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

a) la domanda di autorizzazione;

b) il fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di valutazione dell’impatto ambientale (...);

(...)

d) la natura delle possibili decisioni o l’eventuale progetto di decisione;

(...)

f) l’indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;

g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:

a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell’articolo 5;

b) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

c) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (...), alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione conformemente all’articolo 8 e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri alla o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.

5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica).

6. Vengono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo».

6 Ai sensi dell’art. 9 della direttiva 85/337:

«1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell’autorizzazione, l’autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico in base ad adeguate procedure e rendono disponibili allo stesso le seguenti informazioni:

– il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l’accompagnano,

– tenuto conto delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico,

– una descrizione, ove necessario, delle principali misure al fine di evitare, ridurre e se possibile compensare i più rilevanti effetti negativi.

2. La o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a norma dell’articolo 7, inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Gli Stati membri consultati provvedono affinché le suddette informazioni vengano rese disponibili, con modalità appropriate, al pubblico interessato nel proprio territorio».

7 L’art. 10 bis della direttiva 85/337 così recita:

«Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:

a) che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa;

b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,

abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.

Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.

(...)».

La normativa nazionale

8 Le disposizioni che disciplinano la VIA, introdotte dalla direttiva 85/337, sono state inizialmente trasposte dal regolamento urbanistico e di pianificazione territoriale del 1988 [The Town and Country Planning (Assessment of Environmental Effects) Regulations 1988 (S. I. 1988/1199)].

9 A seguito delle modifiche apportate alla direttiva 85/337, nella sua versione iniziale, dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5), tale regolamento è stato sostituito dal regolamento sulla pianificazione urbana e rurale – valutazione dell’impatto ambientale (Inghilterra e Galles) del 1999 [The Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) (England and Wales) Regulations 1999 (S. I. 1999/293)], come modificato dal regolamento sulla pianificazione urbana e rurale – valutazione dell’impatto ambientale (Inghilterra e Galles) del 2006 [The Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) (England and Wales) Regulations 2006 (S. I. 2006/3295); in prosieguo: il «regolamento VIA»].

10 Gli allegati 1‑3 del regolamento VIA corrispondono rispettivamente agli allegati I‑III della direttiva 85/337.

11 L’art. 2, n. 1, del regolamento VIA prevede che per «domanda VIA» si intende «una domanda di licenza edilizia per un’opera VIA», ossia un’opera per cui è necessaria una VIA.

12 Ai sensi di questa stessa disposizione, rappresenta un’«opera VIA»:

«a) un’opera di cui all’allegato 1;

o

b) un’opera di cui all’allegato 2 che possa avere un impatto ambientale importante, in ragione di fattori quali la sua natura, le sue dimensioni o la sua ubicazione».

13 Emerge dall’art. 2, n. 1, del regolamento VIA che un’opera può definirsi come «opera di cui all’allegato 2 del regolamento» qualora:

«(...) corrisponda ad una descrizione citata nella colonna 1 della tabella dell’allegato medesimo, laddove non sia oggetto di un’esenzione e laddove:

(a) una qualsiasi parte di tale opera debba essere eseguita in un’area sensibile;

o

(b) riguardo a tale opera risulti superata una soglia applicabile o risulti soddisfatto un criterio indicato nella parte corrispondente della colonna 2 di tale tabella».

14 All’allegato 2 del regolamento VIA, il n. 10, lett. b), disciplina i «progetti di riassetto urbano» (colonna 1) la cui superficie di riassetto sia superiore a mezzo ettaro (colonna 2).

15 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. h), del regolamento VIA, le aree di particolare bellezza naturale (area of outstanding natural beauty) rappresentano «aree sensibili».

16 Ai sensi dell’art. 4, n. 2, del regolamento VIA, un’opera di cui all’allegato 2 è considerata come un’opera VIA, vale a dire un’opera che necessita di una VIA, quando il richiedente presenti volontariamente una «dichiarazione ambientale» conformemente al regolamento VIA ovvero quando un servizio urbanistico locale, su istanza o d’ufficio, rilasci un parere di verifica preliminare da cui emerga che l’opera in questione è un’opera VIA.

17 Qualora una domanda di licenza edilizia di cui all’allegato 2 non sia accompagnata da una dichiarazione ambientale, le decisioni riguardanti la necessità di prevedere una VIA sono assunte dai servizi urbanistici locali sotto forma di parere di verifica preliminare nonché dal Secretary of State sotto forma di istruzioni di verifica preliminare.

18 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento VIA:

– un parere di verifica preliminare («screening opinion») è «un parere scritto dell’autorità competente in materia urbanistica quanto alla qualifica o meno dell’opera in questione come un’opera VIA», e

– le istruzioni di verifica preliminare («screening direction») sono «le istruzioni fornite dal Secretary of State quanto alla qualifica o meno dell’opera come un’opera VIA».

19 In forza dell’art. 4, n. 3, del regolamento VIA, le istruzioni di verifica preliminare emanate dal Secretary of State prevalgono sulle dichiarazioni ambientali nonché sui pareri di verifica preliminare rilasciati dai servizi urbanistici locali.

20 In conformità all’art. 5, n. 4, del regolamento VIA, il parere di verifica preliminare deve essere rilasciato entro un termine di tre settimane ovvero entro un qualsiasi altro termine più esteso concordato con il promotore del progetto.

21 In applicazione dell’art. 5, n. 6, del regolamento VIA, se le autorità non emanano alcun parere di verifica preliminare entro i termini di legge, ovvero se dal parere emerge che l’opera di cui trattasi è un’opera VIA, la persona che ha chiesto il parere, ovvero la persona che ha presentato la domanda di licenza edilizia, può chiedere al Secretary of State di rilasciare istruzioni di verifica preliminare.

22 Secondo l’art. 4, n. 6, del regolamento VIA, quando si rilascia un parere di verifica preliminare o si emanano istruzioni di verifica preliminare che qualificano un’opera come un’opera VIA, «tale parere o tali istruzioni sono accompagnate da una dichiarazione scritta che motiva debitamente, in maniera chiara e precisa, tale conclusione».

23 Ai sensi dell’art. 4, n. 5, del regolamento VIA, le decisioni di verifica preliminare devono tener conto dei criteri di verifica elencati all’allegato 3 del regolamento VIA.

24 Tra i criteri elencati all’allegato 3 del regolamento VIA figurano:

- «Le caratteristiche dei progetti di riassetto»;

- «L’ubicazione dei progetti di riassetto», e

- «Le caratteristiche dell’impatto potenziale».

25 Il regolamento VIA non prevede, invece, che sia comunicata la motivazione di un parere di verifica preliminare o di un’istruzione di verifica preliminare che non qualifichino l’opera in questione come opera VIA.

Causa principale e questioni pregiudiziali

26 Dalla decisione di rinvio risulta che nel corso del mese di ottobre 2004 la Partnerships in Care (in prosieguo: la «PiC») ha presentato presso l’autorità locale competente in materia urbanistica, l’Harrogate Borough Council (in prosieguo: il «Council»), una domanda di licenza edilizia per la costruzione di un’unità ospedaliera di sicurezza media a HMS Forest Moor, su un terreno sito in ambiente rurale nell’area di particolare bellezza naturale di Nidderdale («Nidderdale Area of Outstanding Natural Beauty»), terreno su cui sorgeva una ex base navale. La licenza edilizia è stata concessa nel corso del mese d’agosto 2005.

27 A seguito di un ricorso proposto da un residente del luogo, la licenza edilizia è stata annullata con decisione della High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, in data 5 aprile 2006, in quanto, segnatamente, il Council non aveva emanato alcun parere di verifica preliminare relativo alla VIA.

28 Il 7 luglio 2006 il consulente urbanistico della PiC ha chiesto al Council di emanare un parere di verifica preliminare ai sensi dell’art. 5 del regolamento VIA.

29 In data 24 luglio 2006 il gruppo degli abitanti per la tutela di Nidderdale (Residents for the Protection of Nidderdale) ha quindi scritto al Council affermando che il progetto necessitava di una VIA.

30 Il 25 agosto 2006 il Council ha emesso il proprio parere di verifica preliminare concludendo che il progetto presentato non avrebbe avuto alcun impatto ambientale importante e che, di conseguenza, esso non richiedeva la realizzazione di una VIA.

31 Il 4 settembre 2006 il sig. Mellor ha scritto al Council a nome del gruppo degli abitanti per la tutela di Nidderdale precisando che il parere di verifica preliminare avrebbe dovuto imporre una VIA.

32 Il 3 ottobre 2006 la PiC, basandosi sul parere del Council datato 25 agosto 2006, ha presentato la domanda di licenza edilizia di cui trattasi nella causa principale.

33 Il 20 ottobre 2006 i consulenti urbanistici della PiC, essendo stati informati del fatto che il Council intendeva modificare la propria posizione quanto alla necessità di realizzazione di una VIA, hanno scritto al Government Office for Yorkshire and the Humber per chiedere al Secretary of State di emanare istruzioni di verifica preliminare.

34 Il 23 ottobre 2006 il Council ha effettivamente modificato la propria posizione in un nuovo parere, decidendo, sulla base delle informazioni fornite dal sig. Mellor e a seguito di nuove consultazioni, che era necessaria una VIA.

35 Dopo essere stato adito dalla PiC, in data 4 dicembre 2006 il Secretary of State ha emanato istruzioni di verifica preliminare che andavano in senso contrario all’ultimo parere del Council.

36 Il Secretary of State, dopo aver rilevato che il progetto di cui trattasi era un «progetto di cui all’allegato 2» ai sensi del regolamento VIA, ha adottato la seguente decisione:

«(...) tenuto conto dei criteri di selezione di cui all’allegato 3 al regolamento VIA, nonché delle proteste del sig. C. Mellor per conto del gruppo degli abitanti per la tutela di Nidderdale, il Secretary of State ritiene che il progetto non sia tale da avere un impatto ambientale importante in ragione di fattori quali la sua natura, le sue dimensioni o la sua ubicazione.

Di conseguenza, nell’esercizio dei poteri conferitigli dall’art. 6, punto 4, del regolamento VIA, il Secretary of State dichiara che il progetto descritto nella Vostra domanda e i documenti ad esso acclusi non rappresentano un “progetto VIA” ai sensi del regolamento VIA. Pertanto, non è compromesso alcuno dei diritti di edificazione autorizzati di cui il vostro progetto può beneficiare in conformità al Town and Country Planning (General Permitted Development) Order 1995.

Alla luce delle istruzioni di cui sopra, la citata domanda di licenza edilizia può proseguire il proprio iter senza che sia necessario presentare una relazione ambientale».

37 Il 20 febbraio 2007 il sig. Mellor ha proposto ricorso avverso la decisione del Secretary of State dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, allo scopo di ottenere l’annullamento di dette istruzioni di verifica preliminare.

38 La High Court, ritenendo che la giurisprudenza della Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) fosse consolidata, a partire dalla sentenza R v Secretary of State for Environment, Transport and the Regions, ex p. Marson (1998), nel senso che, per un verso, non era necessario motivare il diniego di disporre una VIA e che, per altro verso, quando è obbligatorio motivare istruzioni, la motivazione abitualmente fornita dal Secretary of State è sufficiente, ha respinto il ricorso senza statuire sul merito.

39 Di conseguenza, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), investita del merito della causa, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se, ai sensi dell’art. 4 della [direttiva 85/337], gli Stati membri debbano mettere a disposizione del pubblico la motivazione di una decisione con cui si stabilisce, con riferimento a un progetto di cui all’allegato II [di tale direttiva], che non sussiste l’obbligo di sottoporre il progetto a valutazione ai sensi degli artt. 5-10 della direttiva [stessa].

2) Se, nel caso in cui la prima questione sia risolta affermativamente, il contenuto della lettera del Secretary of State datata 4 dicembre 2006 soddisfi tale requisito.

3) Nel caso in cui la seconda questione sia risolta negativamente, quale sia la portata dell’obbligo di motivazione in tale contesto».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

40 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’art. 4 della direttiva 85/337 debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri devono obbligatoriamente comunicare al pubblico i motivi di una decisione di non sottoporre ad una VIA un progetto rientrante nell’allegato II di tale direttiva.

Osservazioni presentate alla Corte

41 Il ricorrente nella causa principale è dell’avviso che una decisione che esclude la necessità di una VIA debba necessariamente essere motivata in maniera adeguata, così da garantire un’efficace tutela giuridica dell’ambiente e dei diritti dei cittadini.

42 Esso sostiene che tale questione è già stata esaminata nell’ambito della sentenza della Corte 10 giugno 2004, causa C‑87/02, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑5975, punto 49), in cui la Corte aveva concluso nel senso dell’inadempimento della Repubblica italiana per assenza di motivazione del decreto che sanciva l’esclusione dalla procedura di VIA dell’operazione di cui si trattava in tale causa.

43 Esso sottolinea peraltro che la fondatezza della propria opinione è avvalorata dalle modifiche apportate alla direttiva 85/337 nel corso dell’anno 1997. Infatti, a seguito di tali modifiche, detta direttiva impone all’autorità competente, come risulta dal suo art. 4, n. 3, di tenere conto dei criteri di selezione pertinenti riportati nell’allegato III della direttiva citata quando si tratta di stabilire se un progetto rientrante nell’allegato II della direttiva stessa debba essere sottoposto ad una VIA e richiede, in forza delle disposizioni del n. 4 del citato art. 4, che la decisione di ricorrere o meno ad una VIA sia messa a disposizione del pubblico. Orbene, il pubblico non potrebbe valutare la legittimità di una decisione siffatta qualora non gli fossero comunicati i motivi della decisione stessa.

44 Il governo del Regno Unito rileva, in primo luogo, che, contrariamente ad altre disposizioni di diritto comunitario derivato in materia ambientale, l’art. 4 della direttiva 85/337 non prevede alcun obbligo di motivare la decisione vertente sulla necessità o meno di una VIA. Esso ne conclude che il legislatore comunitario non ha deliberatamente previsto l’obbligo di motivare tale decisione.

45 Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sostiene, in secondo luogo, che l’argomento basato sulla decisione della Corte nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Commissione/Italia non può essere accolto nella causa principale, dal momento che, nella causa che ha dato origine a tale sentenza, l’inadempimento si basava sull’assenza di qualsiasi indicazione che consentisse di accertare che l’autorità competente aveva effettivamente svolto la verifica riguardante la necessità di sottoporre o meno il progetto in questione ad una VIA, verifica prevista dal diritto nazionale in conformità all’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337. L’inadempimento contestato non aveva ad oggetto l’assenza di motivazione della decisione di non sottoporre il progetto ad una siffatta valutazione.

46 La Commissione delle Comunità europee contesta l’interpretazione data dal Regno Unito alla citata sentenza Commissione/Italia, rilevando, in particolare, che nonostante l’assenza del termine «motivazione» al punto 49 di tale sentenza, emerge chiaramente da tale punto che l’autorità competente deve riferirsi in un modo o in un altro a tutte le informazioni atte a dimostrare che essa ha applicato gli elementi corretti ed ha preso in considerazione i fattori rilevanti. Tale esigenza equivarrebbe ad un obbligo di motivazione.

47 La Commissione sostiene inoltre che le modifiche apportate dalla direttiva 97/11, in particolare l’obbligo per gli Stati membri di pubblicare le decisioni di procedere o meno ad una VIA ai sensi dell’art. 4, n. 4, della direttiva 85/337, rendono ancor più necessario l’obbligo di motivare siffatte decisioni. Per la Commissione, tale obbligo sarebbe privo di significato in assenza di un’adeguata motivazione delle decisioni di cui trattasi.

Risposta della Corte

48 La direttiva 85/337 mira segnatamente, come indicato dal suo quinto ‘considerando’, ad introdurre principi generali di VIA dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull’ambiente allo scopo di completare e coordinare le procedure di autorizzazione dei progetti stessi.

49 La direttiva 85/337 prevede che taluni progetti, elencati al suo allegato I, sono obbligatoriamente sottoposti a una tale valutazione.

50 Per contro, i progetti di cui al suo allegato II devono essere assoggettati ad una siffatta valutazione solo qualora possano avere un impatto ambientale importante e la direttiva 85/337 conferisce agli Stati membri, a tal proposito, un margine discrezionale. Tuttavia, tale margine discrezionale trova il proprio limite nell’obbligo di tali Stati, enunciato all’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337, di sottoporre ad una simile valutazione i progetti idonei ad avere un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione (v., in tal senso, sentenze 24 ottobre 1996, causa C‑72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. I‑5403, punto 50, e 23 novembre 2006, causa C‑486/04, Commissione/Italia, Racc. pag I‑11025, punto 53).

51 Risulta quindi inevitabilmente dagli obiettivi della direttiva 85/337 che le autorità nazionali competenti, investite di una domanda di autorizzazione di un progetto rientrante nell’allegato II di tale direttiva, devono svolgere un esame specifico della questione se, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato III della direttiva stessa, si debba procedere ad una VIA.

52 Così, con la sua citata sentenza 10 giugno 2004, Commissione/Italia, la Corte ha rilevato che la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 85/337, dal momento che da tutti gli elementi che le erano stati sottoposti emergeva che le autorità competenti non avevano svolto la «verifica preliminare» della necessità di una valutazione, prevista dalla legislazione italiana per garantire l’applicazione dei nn. 2 e 3 dell’art. 4 della direttiva 85/337.

53 In detta sentenza si trattava infatti dell’obbligo, derivante dall’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337, di accertarsi che un progetto non necessiti di valutazione prima di assumere la decisione di esentarlo dalla stessa.

54 Dal momento che nessun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte consentiva di dimostrare che tale esame avesse avuto luogo nell’ambito della procedura amministrativa di autorizzazione di un progetto di circonvallazione stradale, la Corte ha deciso che l’inadempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 85/337, fatto valere dalla Commissione, risultava dimostrato.

55 Al punto 49 della medesima sentenza la Corte ha inoltre precisato che la decisione con la quale l’autorità competente ritenga che le caratteristiche di un progetto non richiedono che esso sia sottoposto ad una VIA deve contenere o essere accompagnata da tutti gli elementi che consentano di controllare che essa è fondata su una previa verifica adeguata, effettuata secondo i requisiti posti dalla direttiva 85/337.

56 Ciononostante, né dalla direttiva 85/337, né dalla giurisprudenza della Corte, né, segnatamente, dalla sentenza citata risulta che la decisione di non sottoporre un progetto ad una VIA debba contenere essa stessa le ragioni per le quali l’autorità competente ha deciso che non era necessaria una valutazione.

57 Ne risulta tuttavia che i terzi, come del resto le autorità amministrative interessate, devono potersi accertare che l’autorità competente abbia effettivamente verificato, secondo le norme previste dalla legislazione nazionale, che una VIA fosse o meno necessaria.

58 Inoltre, i singoli interessati, come del resto le altre autorità nazionali coinvolte, devono poter far garantire l’osservanza di tale obbligo in materia di verifica gravante sull’autorità competente, eventualmente in sede giurisdizionale. Tale esigenza può tradursi, come nella causa principale, nella possibilità di presentare un ricorso direttamente contro la decisione di non effettuare una VIA.

59 A tal proposito, l’efficacia del sindacato giurisdizionale, che deve poter riguardare la legittimità della motivazione della decisione impugnata, comporta, in via generale, che il giudice adito possa richiedere all’autorità competente la comunicazione di tale motivazione. Tuttavia, trattandosi più specificamente di assicurare la tutela effettiva di un diritto fondamentale attribuito dal diritto comunitario, bisogna anche che le persone interessate possano difendere tale diritto nelle migliori condizioni possibili e che ad esse sia riconosciuta la facoltà di decidere, con piena cognizione di causa, se sia utile per loro adire il giudice. Ne deriva che in una tale ipotesi l’autorità nazionale competente ha l’obbligo di fare loro conoscere i motivi sui quali è basato il suo rifiuto, vuoi nella decisione stessa, vuoi in una comunicazione successiva effettuata su loro richiesta (v. sentenza 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens e a., Racc. pag. 4097, punto 15).

60 Tale successiva comunicazione può assumere la forma non solo di un’enunciazione espressa dei motivi, ma anche della messa a disposizione di informazioni e di documenti pertinenti in risposta alla richiesta formulata.

61 Alla luce di quanto precede, si deve risolvere la prima questione affermando che l’art. 4 della direttiva 85/337 deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che la decisione secondo la quale non è necessario che un progetto rientrante nell’allegato II della citata direttiva sia sottoposto ad una VIA contenga essa stessa le ragioni per le quali l’autorità competente ha deciso che questa non era necessaria. Tuttavia, nell’ipotesi in cui una persona interessata lo chieda, l’autorità amministrativa competente ha l’obbligo di comunicarle i motivi per i quali tale decisione è stata assunta, ovvero le informazioni e i documenti pertinenti in risposta alla richiesta formulata.

Sulla seconda e sulla terza questione pregiudiziale

62 Con la sua seconda e terza questione il giudice del rinvio chiede alla Corte, per un verso, se, nell’ipotesi di una risposta positiva alla prima questione, il contenuto di una decisione quale quella di cui alla causa principale sia tale da soddisfare l’obbligo di motivazione cui sarebbero tenute le autorità competenti e, per altro verso, eventualmente, di definire la forma che tale motivazione dovrebbe assumere.

63 Se, come emerge dalla soluzione fornita alla prima questione, i motivi non devono essere necessariamente contenuti nella stessa decisione di non effettuare una VIA, l’autorità amministrativa competente può, in applicazione della legislazione nazionale applicabile o di sua stessa iniziativa, indicare nella decisione i motivi sui quali essa è basata.

64 In una simile ipotesi, detta decisione deve essere tale da consentire alle persone interessate di valutare l’opportunità di presentare ricorso avverso la medesima, tenuto conto, eventualmente, degli elementi che potrebbero essere portati a loro conoscenza successivamente.

65 Non può di conseguenza escludersi che, nella causa principale, la motivazione fornita dal Secretary of State sia considerata sufficiente, tenuto conto, segnatamente, degli elementi che sono già stati portati a conoscenza degli interessati, a condizione che questi ultimi possano chiedere alle autorità competenti e ottenere dalle medesime, sotto il controllo del giudice, le ulteriori informazioni necessarie a completarla.

66 Occorre quindi risolvere la seconda e la terza questione nel senso che, nell’ipotesi in cui la decisione di uno Stato membro di non sottoporre un progetto rientrante nell’allegato II della direttiva 85/337 a una VIA, in conformità agli artt. 5 e 10 della citata direttiva, indichi i motivi su cui essa si basa, tale decisione è sufficientemente motivata qualora la motivazione che essa contiene, unitamente agli elementi che sono già stati portati a conoscenza degli interessati, ed eventualmente completati dalle ulteriori informazioni necessarie che l’amministrazione nazionale competente è tenuta a fornire a detti interessati, su loro richiesta, siano tali da consentire a questi ultimi di valutare l’opportunità di presentare un ricorso avverso tale decisione.

Sulle spese

67 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) L’art. 4 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che la decisione secondo la quale non è necessario che un progetto rientrante nell’allegato II della citata direttiva sia sottoposto ad una valutazione dell’impatto ambientale, contenga essa stessa le ragioni per le quali l’autorità competente ha deciso che questa non fosse necessaria. Tuttavia, nell’ipotesi in cui una persona interessata lo chieda, l’autorità amministrativa competente ha l’obbligo di comunicarle i motivi per i quali tale decisione è stata assunta, ovvero le informazioni e i documenti pertinenti in risposta alla richiesta formulata.

2) Nell’ipotesi in cui la decisione di uno Stato membro di non sottoporre un progetto rientrante nell’allegato II della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, ad una valutazione dell’impatto ambientale, in conformità agli artt. 5 e 10 della citata direttiva, indichi i motivi su cui essa si basa, tale decisione è sufficientemente motivata qualora la motivazione che essa contiene, unitamente agli elementi che sono già stati portati a conoscenza degli interessati, ed eventualmente completati dalle ulteriori informazioni necessarie che l’amministrazione nazionale competente è tenuta a fornire a detti interessati, su loro richiesta, siano tali da consentire a questi ultimi di valutare l’opportunità di presentare un ricorso avverso tale decisione.

Firme