Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13931 del 15/02/2006 Cc. (dep. 20/04/2006 ) Rv. 233923
Presidente: Grassi A. Estensore: Mancini F. Relatore: Mancini F. Imputato: P.M. in proc. Caminiti. P.M. Izzo G. (Conf.)
(Annulla con rinvio, Gip Trib. Catanzaro, 26 Aprile 2005)
Urbanistica - Demanio marittimo - Occupazione di suolo demaniale - Previa autorizzazione della Conferenza di Servizi convocata dal Comune - Reato di cui all'art. 1161 cod. nav. - Configurabilità - Fondamento.

L'occupazione di un tratto di demanio marittimo con strutture balneari in difetto di autorizzazione configura il reato di cui all'art. 1161 cod. nav., a nulla rilevando in proposito la convocazione da parte del Comune di una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e 14 ter della legge n. 241 del 1990 all'esito della quale sia stata autorizzata la detta occupazione, atteso che in materia il potere di convocazione della citata conferenza compete alla Regione e non all'ente territoriale locale.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 15/02/2006
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 00234
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 025811/2005
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANZARO;
nei confronti di:
1) CAMINITI ANTONIO, N. IL 12/08/1944;
avverso SENTENZA del 26/04/2005 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MANCINI FRANCO;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso: annullarsi l'impugnata sentenza con rinvio all'ufficio Gip presso il Tribunale a Catanzaro. FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 26 aprile 2005 il GUP del Tribunale di Catanzaro proscioglieva con la formula perché il fatto non sussiste Caminiti Antonio dalla imputazione di cui agli artt. 54 e 1161 c.n., mossa nei suoi confronti per avere abusivamente occupato con ombrelloni e sedie a sdraio mq. 252 di demanio marittimo destinandoli al servizio di un circolo velico del quale era presidente.
Al comune di Soverato l'imputato aveva avanzato richiesta di autorizzazione per l'ammodernamento della sede nautica ed alla Regione Calabria quella di ampliamento della concessione dell'area demaniale per ulteriori mq. 1290.
Il comune, esercitando il potere disciplinato dalla L. n. 241 del 1990, art. 14, contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, aveva indetto una conferenza di servizi alla quale la Regione non aveva partecipato ed in ordine alla quale non aveva mosso obiezioni di sorta circa quanto in quella sede deliberato pur avendo ricevuto, la Regione, la notifica del verbale della conferenza. Propone ricorso per Cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro osservando che la Regione, competente in materia, non ha rilasciato alcuna concessione per l'occupazione dei 252 mq. di demanio marittimo.
Precisa che tale atto ha natura documentale e non ammette equipollenti.
Il rilascio avviene attraverso una complessa procedura che si conclude con la registrazione dell'atto ed acquista efficacia solo con il decreto del dirigente regionale.
La conferenza dei servizi doveva essere convocata dalla Regione ed il comune poteva occuparsi soltanto dell'ammodernamento del circolo non della occupazione della spiaggia.
Intervenendo il Procuratore generale presso questo Ufficio aderisce pienamente alle argomentazioni e conclusioni del ricorso. A mezzo del proprio difensore l'imputato ha prodotto memoria difensiva con la quale si precisa in primo luogo che la conferenza si è occupata non solo dell'ammodernamento ma anche dell'ampliamento della struttura. Si aggiunge che a mente del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, art. 4, il verbale recante le determinazioni della conferenza dei servizi tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo. Il provvedimento finale peraltro avrebbe carattere meramente dichiarativo e dovrebbe essere conforme alla delibera della conferenza.
Nè può avere rilevanza decisiva che la conferenza nella specie sia stata convocata dal comune mentre in ipotesi avrebbe dovuto procedervi la Regione.
Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto: il ricorso è fondato e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata. È bene in primo luogo ricordare il consolidato orientamento in materia di questa Suprema Corte quale risulta dalle pronunce di questa stessa sezione.
In particolare sentenza n. 37866 del 4 maggio 2004 (dep. il 24 settembre 2004) Rv 230046, imp. Davi nella cui massima si legge "L'occupazione dello spazio demaniale marittimo è arbitraria ai sensi degli artt. 54 e 1161 c.n. quando non è legittimata da un titolo concessorio valido ed efficace rilasciato in precedenza al soggetto che ha intenzione di utilizzare in via particolare il bene pubblico, giacché tale concessione ha natura costitutiva e presuppone che l'amministrazione concedente abbia valutato contemporaneamente la persona del richiedente e l'uso del bene richiesto nell'ottica dell'interesse pubblico".
Sentenza n. 23214 del 10 febbraio 2004 (dep. il 18 maggio 2004) Rv. 228806, imp. Persico ed altri nella cui massima si legge "In tema di arbitraria occupazione del demanio marittimo sono irrilevanti sia l'acquiescenza degli organi preposti alla sua tutela sia il preteso consenso dell'avente diritto".
Ebbene è incontroverso che manca nella specie un formale atto di concessione, di competenza, anche questo è incontroverso, della Regione Calabria la quale in effetti aveva in precedenza già rilasciato al circolo velico in questione una concessione di uso esclusivo dello spazio demaniale marittimo. Di essa la concessione di cui in questa sede si discute rappresentava un ampliamento. Di ciò si tratta nella specie, non dell'ammodernamento della struttura edilizia del circolo che era indiscutibilmente di competenza del comune di Soverato ed in ordine alla quale quest'ultimo ente era pienamente legittimato a deliberare. Tutto ciò essendo pacifico, si osserva che il thema decidendum è costituito dal fatto che avendo il comune stesso convocato una conferenza di servizi ai sensi della citata L. n. 241 del 1990, artt. 14 e 14 ter, ed avendo la conferenza deliberato la concessione demaniale si ritiene da parte dell'impugnata sentenza (contrastata dal ricorso in esame) che questa delibera tenga luogo di un formale atto di concessione.
La conclusione non è condivisibile, nonostante sia vero che la conferenza di servizi adotta per legge provvedimenti finali conformi alle sue determinazioni che sostituiscono a tutti gli effetti "ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla predetta conferenza" (L. n. 241 del 1990, art. 14 ter, comma 9).
Quest'ultimo risultato tuttavia non si consegue nel caso in cui la conferenza non si sia svolta regolarmente giacché in tal caso non si avrebbe una valida deliberazione sostitutiva dell'atto di cui dovrebbe essere l'equipollente.
Ed è ciò che nella specie si è verificato dal momento che la deliberazione adottata (in assenza del rappresentante della Regione Calabria) ha fatto seguito ad una conferenza convocata da un soggetto non legittimato a farlo.
Trattavasi infatti di una concessione di competenza, come si è visto, della Regione Calabria che pertanto avrebbe dovuto essere convocata dalla Regione e non invece dal comune di Soverato che invece in materia di concessione all'uso esclusivo dello spazio demaniale marittimo non aveva competenza alcuna, neppure delegata. È quanto previsto in modo peraltro del tutto ragionevole dalla citata L. n. 241 del 1990, art. 14, comma 1, dove si dice che l'amministrazione procedente prima valuta l'opportunità di procedere ad un "esame contestuale dei vari interessi coinvolti nel procedimento amministrativo" e poi provvede ad indire "di regola" la conferenza di servizi.
È di tutta evidenza coma tale complessa valutazione non possa che essere riservata al soggetto che è titolare del potere relativo alla emanazione dell'atto.
Peraltro, posto che la deliberazione adottata all'esito della conferenza altro non è che l'equipollente dell'atto tipico (sostituita la procedura semplificata a quella ordinaria) non è dubbio che nella specie il potere di convocare la conferenza spettava alla Regione e non al comune.
Nulla rileva pertanto in presenza di questo vizio d'origine che la Regione sia stata convocata alla conferenza e che abbia ricevuto la notifica del verbale della riunione con la deliberazione finale adottata.
La conferma di ciò è data dalla disposizione contenuta nel comma 4 dello stesso articolo dove si disciplina il caso in cui sia il privato che necessiti di un atto di consenso a sollecitare la conferenza di servizi. Ebbene la norma statuisce che in tal caso la conferenza sia convocata "dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale".
Alla stregua delle considerazioni che precedono deve concludersi che la delibera della conferenza di servizi de qua è affetta da radicale nullità e conseguentemente improduttiva di effetti, in particolare dell'effetto di legittimare l'occupazione del demanio marittimo da parte del circolo velico rappresentato dall'imputato. Nel nuovo giudizio il Tribunale di Catanzaro - cui gli atti devono essere restituiti - dovrà tenere conto del principio di diritto appena affermato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 febbraio 2006. Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2006