Consiglio di Stato Sez. IV n. 7335 del 16 settembre 2025
Urbanistica.Contributi consortili per le opere infrastrutturali in aree di sviluppo industriale
I contributi consortili per le opere infrastrutturali in aree di sviluppo industriale (ASI) sono oneri posti a carico delle imprese che si insediano in tali aree. Nel caso in cui l’azienda procede all’acquisto diretto delle aree occorrenti per il proprio insediamento, non viene richiesto alcun contributo per le infrastrutture (che eseguirà il Consorzio); viceversa, ove l’area (il lotto) viene assegnato dal Consorzio, l’impresa sottoscrive la convenzione (per l’agglomerato privo di infrastrutture) e si impegnano a corrispondere al Consorzio la quota parte per gli oneri derivanti da opere in futuro realizzate dall’Ente, e di cui potrà usufruire, in relazione all’area posseduta, nonché di accollarsi i canoni annuali di manutenzione delle opere stesse. Questi contributi, detti anche oneri di infrastrutturazione, sono finalizzati a finanziare le spese per le opere necessarie a consentire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive. Non sussiste un vincolo sinallagmatico tra il pagamento di tali oneri e le singole opere infrastrutturali di interesse specifico dell’area assegnata all’impresa. Il contributo consortile rappresenta, infatti, un costo che l’impresa deve sostenere per utilizzare le infrastrutture dell'ASI. In altri termini, questo onere rappresenta un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, dovuto per la partecipazione alla zona di sviluppo industriale; contributo che permette al Consorzio ASI di finanziare le opere necessarie per garantire il funzionamento delle aree industriali, quindi sganciato da un diretto vincolo sinallagmatico nella concessione ottenuta, ovvero nella convenzione stipulata tra l’impresa e il Consorzio. Così stando le cose, il pagamento di questi contributi trova allora fondamento nell’interesse stesso delle imprese (interesse all’insediamento nella zona di sviluppo industriale): l’assenso alla utilizzazione del suolo si configura, dunque, come fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del concessionario di corrispondere il relativo contributo per oneri di infrastrutture.
Pubblicato il 16/09/2025
N. 07335/2025REG.PROV.COLL.
N. 00192/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 192 del 2024, proposto dalla società Geri Italia s.r.l., dalla società Geri Energy s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Consorzio Asi di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aversa (Ce), via S. D'Acquisto N° 168;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 03474/2023, resa tra le parti,.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Asi di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il cons. Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto:
a) la domanda di annullamento della deliberazione n. 85, datata 8 marzo 2018, con cui il Comitato direttivo del Consorzio ASI di Caserta:
i) ha ritenuto di non procedere alla presa in carico delle opere di urbanizzazione realizzate a cura e spese delle società GERI srl e GERI ENERGY s.r.l., nonché al conseguenziale scomputo degli oneri infrastrutturali, transigendo ogni reciproca pretesa mediante compensazione;
ii) ha respinto la proposta transattiva presentata dal gruppo GERI “perchè non coerente con le disposizioni in materia di appalti pubblici”;
b) la domanda di accertamento negativo in ordine all'insussistenza dell'obbligo in capo alle Società ricorrenti di corrispondere gli oneri infrastrutturali e spese generali di cui alle delibere del Comitato direttivo nn. 256/2015 e n. 550/2017 e, comunque, per l’accertamento e la conseguente declaratoria dell'inadempimento del Consorzio resistente rispetto ai propri obblighi istituzionali.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda.
La Geri Italia s.r.l., società del gruppo Geri, si occupa del trattamento e dello smaltimento di rifiuti pericolosi.
Essa è assegnataria, in virtù della deliberazione del Comitato direttivo n. 968 del 28 settembre 2000, di due lotti di terreno dell'estensione rispettivamente di 36.456 mq e di 18.000 mq in tenimento di Alife, ricadenti nell'agglomerato industriale su cui ha realizzato un opificio industriale.
La Geri Energy s.r.l., pure appartenente al medesimo gruppo, è assegnataria di una porzione del lotto, oggetto di scorporo autorizzato previa rinuncia di Geri Italia, per una superficie di 20.500 mq ove ha realizzato un impianto fotovoltaico.
Le due Società del gruppo GERI hanno stipulato le convenzioni urbanistiche rep. n. 139/2010 e n. 41/2011.
Il Consorzio ASI ha diffidato le ditte del gruppo Geri al pagamento degli oneri infrastrutturali per il complessivo importo di euro 229.864,96.
Le Società assegnatarie hanno opposto (con nota del 15 dicembre 2017) di avere realizzato, a propria cura e spese, una condotta fognaria da adibire allo scarico delle acque reflue preventivamente depurate nel fosso stradale fuori dal centro abitato di Alife, lungo la S.P. n. 187 Poste, giusta concessione della Provincia di Caserta prot. n. 84708 rilasciata in data 1 ottobre 2014.
Successivamente, con nota del 5 febbraio 2018, hanno formalizzato al Consorzio ASI una proposta transattiva, proponendo di cedere, a totale compensazione degli oneri c.d. infrastrutturali, ove dovuti, il predetto impianto il cui costo finale è stato stimato dallo stesso Settore urbanistica del Consorzio (che sulla proposta aveva espresso parere istruttorio favorevole), in euro 255.000,00.
Il Comitato direttivo, con la deliberazione n. 85, datata 8 marzo 2018, ha respinto la formulata intesa transattiva, consistente nella cessione, a compensazione degli oneri infrastrutturali, della condotta fognaria realizzata, “perché non coerente con le disposizioni in materia di appalti pubblici”.
3. La delibera n. 85/2018 è stata impugnata dalle Società con ricorso n. 2197/2018 proposto innanzi al T.a.r. per la Campania (sede di Napoli).
3.1. Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi.
I) Falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione dell’art. 16 del d.p.r. n. 380/2001. Eccesso di potere. Travisamento. Erroneità nei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità manifesta. Irragionevolezza:
a) l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione da parte del privato assegnatario e, dunque, lo scomputo delle stesse dagli oneri dovuti al Consorzio ASI per la loro realizzazione sarebbe perfettamente in linea con le previsioni cogenti del d.lgs. n. 50/2016 (ratione temporis vigente), segnatamente con l’articolo 36, comma 4, del decreto citato nonché con l’art. 16, comma 2-bis, del d.p.r. n. 380/2001, come introdotto dall'art. 45, comma 1, della legge n. 214 del 2011, cui l’art. 36 del d.lgs n. 50/2016 fa rinvio recettizio ed esterno;
b) non sussiste, pertanto, alcun motivo ostativo alla realizzazione diretta del tratto di rete fognaria da parte dell'assegnatario e, quindi, allo scomputo degli oneri infrastrutturali dovuti di talché la deliberazione gravata poggia in via esclusiva su di un presupposto palesemente erroneo in fatto ed in diritto, tenuto conto che il valore acclarato della condotta fognaria e del correlato impianto di depurazione non supera complessivamente, siccome accertato dagli stessi uffici dell'ASI, euro 255.000,00 comprensivi di spese tecniche ed oneri accessori;
c) l'accordo transattivo proposto dalle Società ricorrenti, consistente nella cessione dell'impianto realizzato previa integrale compensazione degli oneri infrastrutturali con i costi sostenuti per la sua esecuzione, risponderebbe all’interesse pubblico perseguito istituzionalmente dal Consorzio ASI intimato, come esplicitato nella favorevole proposta deliberativa allorché è stato sottolineato che “la compensazione proposta rappresenterebbe la possibilità di avere un'opera già realizzata e funzionante, atta a soddisfare parte della richiesta delle aziende dell'Agglomerato Matese per lo smaltimento delle acque reflue”;
II) violazione degli artt. 3 e 6 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potete. Difetto di motivazione. Carenza assoluta di istruttoria. Contraddittorietà intrinseca:
a) il Comitato direttivo non avrebbe affatto indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno indotto l'Amministrazione a rigettare l’ipotesi conciliativa, limitandosi ad un generico richiamo a pretesi contrasto con la normativa in materia di appalti pubblici;
b) la deliberazione impugnata si pone in contrasto con la proposta dell'ufficio urbanistica che aveva valutato positivamente la proposta transattiva formulata dalle ricorrenti, adducendo una motivazione falsa ed inesistente.
III) Violazione dell’art. 3 della convenzione. Violazione dei principi di legittimo affidamento e buona fede in relazione all'art. 1375 c.c. Assenza di causa tipica. Violazione del sinallagma. Falsa applicazione delle deliberazioni n. 256/2015 e n. 550/2017. Compensazione giudiziale tra crediti e debiti ex art. 1243 c.c.:
a) difetterebbe la causa del preteso obbligo di versare gli oneri per infrastrutturare l’area laddove, a distanza di svariati anni, le uniche opere di urbanizzazione, ove esistenti, sono state realizzate dalla imprese assegnatarie; e invero: i) le convenzioni stipulate agganciano il presupposto del corrispettivo nella realizzazione de futuro di opere infrastrutturali che, nel caso di specie, invece, l'assegnataria ha realizzato direttamente per cui l'esborso risulterebbe privo di causa o, meglio, di giustificazione causale, non trovando a livello sinallagmatico alcuna plausibile motivazione; ii) il pagamento degli oneri infrastrutturali introdotti con le deliberazioni in rubrica deve pur sempre essere correlato causalmente ed in termini corrispettivi alla realizzazione o almeno all'impegno del Consorzio a realizzare a propria cura e spese le dotazioni infrastruttuali laddove l'esecuzione diretta delle stesse rende l’imposizione degli oneri contraria ai principi di tutela dell'affidamento e di buona fede esecutiva ex art. 1375 c.c., determinando, da un lato, un'alterazione del sinallagma, dall'altro, un indebito arricchimento per il Consorzio rimasto inerte ed inadempiente nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, essendosi limitato ad assegnare aree prive di ogni urbanizzazione;
b) consegue a tanto:
- la non debenza a carico delle Società assegnatarie - quanto meno fino a concorrenza delle spese sostenute e documentate in corso di giudizio - dei c.d. oneri infrastrutturali e spese generali di cui alle deliberazioni n. 256/2015 e 550/2017;
- la richiesta di declaratoria della compensazione giudiziale tra crediti e debiti ex art. 1243 c.c., con particolare riguardo all'importo indebitamente richiesto di euro 229.864,96 salvo aggiornamenti.
3.2. Si è costituito, per resistere, il Consorzio ASI di Caserta.
3.3. Il T.a.r. per la Campania, con la sentenza n. 3474 del 6 giugno 2023, ha respinto il ricorso e compensato le spese, per le seguenti (in sintesi) ragioni:
-“l’ammissione allo scomputo delle opere di urbanizzazione costituisce oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale da parte dell’amministrazione, che potrebbe optare anche per soluzioni diverse, senza obbligo di una specifica motivazione”;
- “nessun diritto allo scomputo possa vantare il proponente in assenza di un consenso pattizio ad hoc previamente raggiunto e formalizzato con l’ente creditore” e ove “sia mancata una preventiva proposta progettuale”;
- nessun “affidamento può risultare ingenerato dall’acquisizione in sede istruttoria del parere favorevole del titolare di un ufficio della PA procedente”;
- “la sostituzione in forma specifica dei debiti di urbanizzazione posti a carico del soggetto onerato presuppone un vaglio rigoroso dell’autorità preposta circa l’effettiva utilità progettuale dell’opera che il privato intende realizzare”;
- le ricorrenti - in assenza di qualsiasi previa interlocuzione procedimentale con l’ente - hanno prima realizzato in via autonoma secondo le loro esclusive esigenze l’infrastruttura in argomento, salvo poi offrire (recte, pretendere) una sorta di cambio alla pari di tale opera con il debito maturato, una volta quantificati gli oneri di urbanizzazione da corrispondere”;
- “la locuzione con cui il Consorzio intimato ha inteso “…respingere la proposta transattiva presentata dal Gruppo Geri perché non coerente con le disposizioni in materia di appalti pubblici” non presenta profili vizianti, trattandosi di un’affermazione che nella sua sintesi ha sufficientemente rappresentato l’irriducibilità della proposta stessa ai paradigmi legislativi che regolano l’istituto del cd. scomputo”.
Da quanto detto discende che «l’esenzione totale o parziale dal pagamento degli oneri di urbanizzazione deve provenire non già da un’autonoma determinazione del titolare della concessione edilizia, bensì da un atto della p.a. procedente alla realizzazione delle opere stesse, anche di natura convenzionale, che fissi il tipo e l’entità delle opere ammesse a scomputo e la quota di oneri che su tale presupposto non è dovuta» (Consiglio di Stato sez. IV, 20/06/2022, n.5061)
4. Hanno appellato le due Società che censurano la sentenza per i seguenti motivi.
I) Error in iudicando in relazione alla dedotta violazione degli artt. 3 e 6 della l. n. 241/90 ed all’eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza assoluta di istruttoria, contraddittorietà intrinseca. Carenza e perplessità della motivazione:
a) carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui respinge il motivo di contraddittorietà per contrasto della delibera impugnata col parere favorevole del responsabile del settore urbanistica.
II) Error in procedendo in relazione agli artt. 34 e 40 c.p.a. Error in iudicando. Difetto e/o insufficienza della motivazione. Violazione dell’art. 112 c.p.c. Omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Integrazione giudiziale della motivazione:
a) il T.a.r., nell’esaminare il contenuto della delibera impugnata, avrebbe dovuto prendere atto che non sussisteva alcun motivo ostativo alla realizzazione diretta del tratto di rete fognaria da parte dell'assegnatario e, quindi, allo scomputo degli oneri infrastrutturali dovuti: la deliberazione gravata in prime cure poggia in via esclusiva su di un presupposto palesemente erroneo e fuorviante, tenuto conto che il valore acclarato della condotta fognaria e del correlato impianto di depurazione non superava complessivamente, siccome accertato dagli stessi uffici dell'ASI, euro 255.000,00 comprensivi di spese tecniche ed oneri accessori;
b) il giudice di primo grado avrebbe frainteso il primo mezzo di doglianza poiché ha ritenuto di confermare la legittimità del provvedimento impugnato sulla scorta di una motivazione che neppure il Consorzio aveva posto a fondamento del diniego; in tal modo, però, egli ha omesso qualsivoglia valutazione di merito – relativa alla censura della illegittima motivazione - ed ha finito con il giustificare l’operato del Consorzio dietro la cd. valutazione ampiamente discrezionale, con ciò incorrendo in una non consentita integrazione ex officio della motivazione del provvedimento avversato;
c) il vizio logico-giuridico in cui è incorso il primo giudice è palese dal momento che ha ritenuto che la suddetta motivazione di diniego avesse sufficientemente rappresentato l’irriducibilità della proposta transattiva ai paradigmi legislativi che regolano l’istituto del cd. scomputo previsto dall’art. 16, comma 2-bis del d.p.r. n. 380 del 2001;
d) l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento oppure per mezzo dell’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida.
III) Violazione dell’art. 3 della convenzione. Erroneità nella valutazione dei presupposti di fatto. Erronea ponderazione della fattispecie considerata. Assenza di causa tipica. Violazione del sinallagma. Falsa applicazione delle deliberazioni n. 256/2015 e 550/2017. Compensazione giudiziale tra crediti e debiti ex. art. 1243 c.c.:
a) il T.a.r. ha omesso di considerare che anche per gli agglomerati industriali non infrastrutturati, come quello del Matese, il pagamento degli oneri infrastrutturali introdotti con le deliberazioni in rubrica deve pur sempre essere correlato casualmente e in termini di corrispettivi alla realizzazione pro futuro di opere infrastrutturali che, nel caso di specie, invece, l’assegnataria ha realizzato direttamente, ragion per cui non sussiste la giustificazione causale del preteso obbligo di versare gli oneri c.d. infrastrutturali, di converso l’esecuzione diretta delle stesse rende l’imposizione degli oneri contraria ai principi di tutela di affidamento e di buona fede ex art. 1375 c.c.;
b) il T.a.r., negando la possibilità che lo scomputo degli oneri possa essere riconosciuto in sanatoria e in via postuma, sul presupposto dell’acclarata utilità dell’opera e della sua spettanza a carico del Consorzio appellato, finiscono per asserire come l’impianto fognario di competenza consortile sia stato realizzato per soddisfare le esigenze delle ricorrenti nonostante lo stesso Consorzio abbia sostanzialmente dato atto della necessarietà e della congruità dei costi di realizzazione del collettore fognario senza il quale le attività industriali non potevano essere avviate;
c) le convenzioni stipulate dal gruppo GERI (rep. n. 139/2010 e n. 41/2011) impongono il pagamento degli oneri infrastrutturali in termini corrispettivi alla realizzazione o quantomeno all’impegno del Consorzio a realizzare a proprio cura e spese le opere infrastrutturali, tuttavia, dal momento che le uniche opere di urbanizzazione risultano essere state realizzate dalle imprese assegnatarie, ne deriva che difetta la causa stessa dell’obbligo di versare gli oneri per infrastratturare l’area; va pertanto accertata e dichiarata la non debenza a carico delle Società assegnatarie dei cd. oneri infrastrutturali e spese generali di cui alle deliberazioni n. 256/2015 e 550/2017, a tal fine dichiarando giudizialmente la compensazione tra crediti e debiti ex art 1243 c.c., con particolare riguardo all’importo indebitamente richiesto di euro 229.864,96.
5. Si è costituito, per resistere, il Consorzio ASI di Caserta.
5.1. Le parti hanno depositato, in prossimità dell’udienza rispettive memorie conclusive.
6. All’udienza del 19 giugno 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Nell’ordine di trattazione dei motivi di appello, il Collegio ritiene di iniziare, per ragioni di ordine logico, dal terzo.
7.1. Giova premettere che i contributi consortili per le opere infrastrutturali in aree di sviluppo industriale (ASI) sono oneri posti a carico delle imprese che si insediano in tali aree.
Nel caso in cui l’azienda procede all’acquisto diretto delle aree occorrenti per il proprio insediamento, non viene richiesto alcun contributo per le infrastrutture (che eseguirà il Consorzio); viceversa, ove - come nel caso di specie – l’area (il lotto) viene assegnato dal Consorzio, l’impresa sottoscrive la convenzione (per l’agglomerato privo di infrastrutture) e si impegnano a corrispondere al Consorzio la quota parte per gli oneri derivanti da opere in futuro realizzate dall’Ente, e di cui potrà usufruire, in relazione all’area posseduta, nonché di accollarsi i canoni annuali di manutenzione delle opere stesse.
Questi contributi, detti anche oneri di infrastrutturazione, sono finalizzati a finanziare le spese per le opere necessarie a consentire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive.
Non sussiste un vincolo sinallagmatico tra il pagamento di tali oneri e le singole opere infrastrutturali di interesse specifico dell’area assegnata all’impresa.
Il contributo consortile rappresenta, infatti, un costo che l’impresa deve sostenere per utilizzare le infrastrutture dell'ASI.
In altri termini, questo onere rappresenta un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, dovuto per la partecipazione alla zona di sviluppo industriale; contributo che permette al Consorzio ASI di finanziare le opere necessarie per garantire il funzionamento delle aree industriali, quindi sganciato da un diretto vincolo sinallagmatico nella concessione ottenuta, ovvero nella convenzione stipulata tra l’impresa e il Consorzio.
Così stando le cose, il pagamento di questi contributi trova allora fondamento nell’interesse stesso delle imprese (interesse all’insediamento nella zona di sviluppo industriale): l’assenso alla utilizzazione del suolo si configura, dunque, come fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del concessionario di corrispondere il relativo contributo per oneri di infrastrutture.
7.2. Consegue a tanto che il contributo per oneri di infrastrutture è dovuto in ragione della mera ammissione di un lotto nell’area consortile e non per effetto della effettiva realizzazione delle infrastrutture.
7.3. Le considerazioni che precedono depongono nel senso della infondatezza dell’azione di accertamento negativo circa la non debenza degli oneri in questione.
7.4. La relativa domanda (terzo motivo di appello) va, pertanto, respinta.
8. Con il secondo motivo di appello parte appellante ha censurato la sentenza perché:
a) non avrebbe considerato che alcun motivo era ostativo alla realizzazione diretta del tratto di rete fognaria da parte dell'assegnatario e, quindi, allo scomputo degli oneri infrastrutturali dovuti;
b) avrebbe consentito l’integrazione ex officio della motivazione del provvedimento impugnato, laddove essa ha ritenuto che la motivazione di diniego, consistente nel contrasto con le disposizioni in materia di appalti pubblici, fosse espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, sufficiente a rappresentare l’irriducibilità della proposta transattiva ai paradigmi legislativi che regolano l’istituto del cd. scomputo previsto dall’art. 16, comma 2-bis del d.p.r. n. 380 del 2001; sennonché, così facendo il T.a.r. avrebbe integrato la motivazione con aspetti che neppure il Consorzio aveva posto a fondamento del diniego.
8.2. Il motivo può essere trattato congiuntamente al primo con il quale parte appellante ha dedotto la carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui ha respinto il motivo di contraddittorietà per contrasto della delibera impugnata col parere favorevole del responsabile del settore urbanistica.
9. Le censure sono fondate.
9.1. La GERI ha realizzato una condotta da adibire allo scarico di acque reflue, previamente depurate, nel fosso stradale lungo la strada vicinale Poste, per un costo dichiarato di euro 229.367,23 di cui chiede ora lo scomputo in via postuma e transattiva dagli oneri dovuti per le infrastrutture di cui alla partecipazione al Consorzio ASI, anche in via di compensazione giudiziale con gli stessi.
L’opera in questione è stata realizzata in assenza di una previa convenzione fra le parti.
In assenza di un previo contratto che abbia disciplinato il rapporto sostanziale fra le parti in merito al contenuto delle prestazioni da eseguire, la decisione di accettare o meno le opere realizzate a scomputo è affidata alla valutazione ampiamente discrezionale dell’amministrazione comunale.
Così come a monte della decisione l’amministrazione è tenuta a compiere una valutazione discrezionale circa l’opportunità e la convenienza dell’operazione a scomputo, così a valle, in assenza di apposita previa convenzione, l’amministrazione è titolare della medesima potestà dovendo essa svolgere quella valutazione che ab origine è mancata: valutazione imposta dal canone di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 3 e 11 della legge n. 241 del 1990; art. 97 Cost.).
9.2. Questo significa che il Comune può decidere se accettare o meno le opere a scomputo, senza essere obbligata a farlo né a motivare la sua scelta negativa.
10. Tuttavia, nel caso di specie, il responsabile del procedimento che ne ha curato l’istruttoria ha concluso la relativa fase con la seguente proposta: “la compensazione rappresenterebbe la possibilità di avere un’opera già realizzata e funzionante atta a soddisfare parte della richiesta delle aziende dell’agglomerato Matese per lo smaltimento delle acque reflue”.
10.1. Il Comitato direttivo, competente ad adottare il provvedimento finale, ha ritenuto “la proposta transattiva non coerente con le disposizioni in materia di appalti pubblici”.
11. Il Collegio ritiene che, proprio in ragione dell’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione nella valutazione di convenienza e opportunità della scelta (se accettare o meo le opere a scomputo), il Comitato direttivo avrebbe dovuto esplicitare con chiarezza le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza trattandosi di un esercizio di massima discrezionalità che, se non perimetrata ab esterno, rischia di sconfinare nell’arbitrio.
Il Comitato ha opposto, come ragione ostativa, l’incoerenza della proposta transattiva rispetto alle disposizioni in materia di appalti pubblici.
12. Sennonché, questa motivazione risulta generica e insufficiente per consentire a chi ne è destinatario di comprendere le ragioni concrete che hanno portato alla decisione.
12.1. L’affermazione per cui la proposta non è coerenza con le disposizioni in materia di appalti pubblici implica una valutazione negativa in ordine alla volontà di accettare l’opera a scomputo che, in ragione della discrezionalità amministrativa esercitata dall’amministrazione, impone di rendere chiari i passaggi logici seguiti per giungere alla decisione, ovvero di indicare i fatti e le ragioni giuridiche che la giustificano.
13. Nel caso di specie, il Comitato ha opposto un generico riferimento alla materia degli appalti pubblici senza chiarire le ragioni giuridiche specifiche e concrete per le quali l’istanza delle Società sarebbe in contrasto con la disciplina sugli appalti pubblici.
Questo ha impedito un adeguato controllo sulla legittimità dell'atto e, prima ancora, la possibilità per il destinatario di difendersi in sede procedimentale e poi giurisdizionale in modo congruo e adeguato, pertinente alle risultanze dell’istruttoria e delle valutazioni compiute dall’amministrazione.
14. Sotto questo profilo, la censura per cui il giudice di primo grado avrebbe integrato in via postuma la motivazione dell’atto trova fondamento.
14.1. Trattandosi, infatti, di attività di natura discrezionale (e non vincolata), il richiamo alla materia degli appalti pubblici, formulato in modo così generico, non consentiva al giudice di primo grado, in mancanza, si ribadisce, di una adeguata motivazione. di giustificare la decisione amministrativa in ragione dell’ampissima discrezionalità così sottraendo l’atto al sindacato sulla funzione amministrativa.
15. Nel caso in esame, l’amministrazione era tenuta a scegliere, tra più comportamenti possibili, quello ritenuto più opportuno per la realizzazione dell'interesse pubblico.
15.1. Ragion per cui, essa aveva in obbligo l'esposizione, nell'atto amministrativo, delle ragioni che hanno portato all'adozione della decisione, in modo sufficiente e non contraddittorio, in grado di far comprendere le ragioni della propria scelta.
16. Il Comitato ben avrebbe potuto opporre ragioni dipendenti dal contrasto con la materia degli appalti pubblici, così anche discostandosi dal parere istruttorio; ma per farlo avrebbe dovuto rendere una motivazione più chiara, in grado di far comprendere le ragioni giuridiche per cui la proposta sarebbe “non coerente con le disposizioni in materia di appalti pubblici”.
17. Per le considerazioni che precedono, la deliberazione impugnata, n. 85 dell’8 marzo 2018, risulta illegittima per motivazione inadeguata.
18. Resta assorbita la domanda di compensazione, dovendosi l’amministrazione pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.
19. In conclusione, l’appello è fondato e deve essere accolto.
Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado proposto dalla Geri Italia s.r.l. e dalla Geri Energy s.r.l. avverso la deliberazione 8 marzo 2018, n. 85 che va, pertanto, annullata.
20. Restano salve le future determinazioni emendate del vizio riscontrato.
21. La peculiarità della questione, unitamente a taluni aspetti di novità, giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla la deliberazione del Comitato direttivo del Consorzio ASI di Caserta n. 85 dell’8 marzo 2018.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere