TAR Veneto, Sez. I, sent. n. 148 del 17.01.2007.
Aria. Ordinanze di limitazione del traffico
Il perdurante inquinamento atmosferico ed acustico causato dal
traffico, necessita di essere fronteggiato con interventi di natura
strutturale, di concerto tra le varie P.A. competenti, con la
predisposizione di adeguate soluzioni, non solo in materia di
viabilità ma anche di pianificazione. Gli interventi
straordinari che producono ricadute su territori limitrofi (es. con la
creazione di percorsi alternativi) trasferiscono i problemi di
inquinamento in altre aree non risolvendoli. Alla luce del carattere
risalente e permanente dell’inquinamento non possono
sussistere i
presupposti per l’emissione di ordinanze contingibili ed
urgenti
per la limitazione del traffico. (a cura di Alan Valentino, Udine)
Ricorso n. 11/2007
Sent. n. 148/07
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, con
l’intervento dei magistrati
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Lorenzo Stevanato
- Presidente f.f.
Italo Franco
- Consigliere
Fulvio Rocco
- Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 11/2007, proposto da COMUNE di VILLAVERLA in persona del
Sindaco pro tempore, dal COMUNE di MALO, in persona del Sindaco pro
tempore, dal COMUNE di MONTE di MALO, in persona del Sindaco pro
tempore, tutti rappresentati e difesi dall’avv.to Dario
Meneguzzo, con elezione di domicilio presso lo studio
dell’avv.to
Marco Giacomini in Venezia – Mestre, Galleria Teatro Vecchio
15;
contro
il SINDACO del COMUNE di VICENZA, non costituito in giudizio;
il COMUNE di VICENZA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Maurizio Tirapelle e Loretta Checchinato, con
elezione di domicilio presso la Segreteria del T.a.r.;
e nei confronti
del COMUNE di COSTABISSARA, in persona del Sindaco pro tempore, non
costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Vicenza
p.g.
n. 55624 del 10 ottobre 2006 avente ad oggetto la
“limitazione
della circolazione degli autoveicoli, non adibiti a trasporto di
persone, di massa complessiva massima superiore a 7,5 tonnellate, nei
tratti urbani di Strada del Pasubio e di Viale del Sole,
nonché
delle loro laterali di accesso e di uscita, per ragioni di tutela della
salute pubblica;
nonché dell’Ordinanza del Direttore del Settore
Mobilità del Comune di Vicenza p.g. n. 57237 del 17/10/2006,
avente ad oggetto “Disciplina della circolazione stradale
–
Istituzione del “divieto di transito notturno, dalle 22.00
alle
ore 6.00, ai veicoli non adibiti al trasporto di persone, di massa a
pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, indicata dalla carta di
circolazione, eccetto veicoli utilizzati per il carico e lo scarico
delle cose”, nei tratti urbani di Strada del Pasubio e di
Viale
del Sole, nonché delle loro laterali di accesso e di uscita,
in
esecuzione dell’Ordinanza sindacale P.G. n. 55624 del
01/10/2006,
nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visto il ricorso, notificato il 13.12.2006 e depositato presso la
Segreteria il 4.1.2007, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di
Vicenza;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale dell’11 ottobre 2006
(relatore
il Consigliere Fulvio Rocco), gli avvocati: Meneguzzo per i Comuni
ricorrenti e Tirapelle per il Comune di Vicenza;
considerato
che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e
dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n.
1034,
nella camera di consiglio fissata per l’esame
dell’istanza
cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio,
verificato che non v’è necessità di
procedere ad
adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti,
può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in
epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come,
all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma
semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella
presente controversia.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che la situazione di inquinamento atmosferico e acustico sussiste, come
è pacifico in atti, da vari anni e postula, per essere
fronteggiata con qualche efficacia, interventi strutturali e concertati
tra le varie P.A. competenti, e idonei a predisporre soluzione adeguate
e, per quanto possibile, durature;
che interventi straordinari come quello qui contestato, oltre a non
essere adeguati, producono ricadute sul territorio di altri comuni e
comunque trasferiscono in altre aree (interessate dai percorsi
alternativi) i problemi di inquinamento, aggravandoli;
che, d’altra parte, come lamentato con il ricorso, non paiono
sussistere i presupposti per l’emissione di ordinanze
contingibili e urgenti, alla luce anche del carattere risalente e
permanente dell’inquinamento;
che sarebbe appropriato ed opportuno che la P.A. con più
ampie
competenze non solo in materia di viabilità, ma anche di
pianificazione, assetto e governo del territorio (la Regione)
convocasse una conferenza di servizi, con la partecipazione di tutti
gli enti pubblici interessati, al fine di risolvere il problema;
che, in conclusione, il ricorso in epigrafe si manifesta fondato e va
accolto, con l’effetto dell’annullamento del
provvedimento
impugnato;
che le spese del giudizio possono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e,
per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio
addì 17 gennaio 2007.
Il Presidente f.f.
l’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Prima Sezione
Aria. Ordinanza di limitazione del traffico
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