Consiglio di Stato Sez. VI sent. 6072 del 12 ottobre 2006
Sanatoria e vincolo di inedificabilità assoluta REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6072/06
Reg.Dec.
N. 4537 Reg.Ric.
ANNO 2001
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Guidone Cinzia, rappresentata e difesa dal prof. avv. Severino Nappi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. ti Simona Massa e Arturo Iaione, in Roma, via Cadlolo n. 116;
il Comune di di Anacapri, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Federico ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 28, presso l’avv. Roberto Zazza;
per l'annullamento
della sentenza 460 del 2000 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. IV, resa inter partes.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Vista la memoria prodotta dalla parte appellata a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 20 giugno 2006, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, udito l’avvocato dello Stato Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con la sentenza impugnata, il TAR Napoli ha accolto il ricorso dell’istante avverso il decreto ministeriale di annullamento del nulla osta ex art. 7 legge n. 1497/1939, emesso dal Sindaco di Anacapri in data 19.10.1993.
In particolare, il primo giudice, dopo avere esaminato prioritariamente la seconda e la terza censura, ha statuito che la “ritenuta (dal Ministero) immodificabilità dei luoghi” nella specie non sussiste, in quanto la legge invocata dalla Amministrazione è posteriore all’intervento in esame, e, quindi, inapplicabile nella specie, “il quale resta regolato unicamente dalla legge ordinaria di vincolo paesaggistico n. 1497/1939”, che non prevede l’inedificabilità assoluta, ma solo che gli interventi, prima di essere realizzati, devono essere assentiti. L’opera – secondo il TAR – è perciò condonabile ex art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, secondo il parere sorretto da “valutazioni positive in ordine alla compatibilità del manufatto”. Tale articolo consente, infatti, che siano condonati gli abusi eseguiti entro la data del 1 ottobre 1983 su immobili sottoposti a vincolo “relativo”. Parimenti legittima è stata ritenuta l’autorizzazione comunale nella parte in cui è stato assentito “il completamento funzionale del manufatto”, necessario per assicurare la funzionalità delle strutture già realizzate (art. 35, comma ottavo, della legge n. 47/1985; art. 31 , comma secondo, della stessa legge), in quanto tale completamento non può essere considerato nuova costruzione.
2.- Questa conclusione viene contestata dalla Amministrazione, non costituitasi nel giudizio di primo grado, con il richiamo della decisione della Adunanza Plenaria n. 20 del 1999, la quale “ha sancito che la P.A. deve necessariamente tenere conto, nel momento in cui provvede, della norma vigente e delle qualificazioni giuridiche che essa impone; pertanto la disposizione di portata generale di cui all’art. 32, primo comma, della legge n. 47/1985, relativa ai vincoli che appongono limiti alla edificazione, non recando alcuna deroga a tali principi, deve interpretarsi nel senso che: l’obbligo di pronuncia da parte della autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dalla epoca di introduzione del vincolo”. Peraltro sarebbe illegittima l’autorizzazione comunale annullata dalla Amministrazione, perché è stata contestualmente disposta la sanatoria del manufatto abusivo e la realizzazione ex novo di opere di completamento e di modifica dell’esistente (presupposto necessario per poter autorizzare l’esecuzione di nuove opere è la sanatoria dell’opera originaria che non poteva essere concessa, in quanto altera i valori paesaggistici del sito tutelato).
3.- Resiste l’interessata, la quale chiede la conferma della sentenza impugnata.
4.- Il ricorso, trattenuto in decisione all’udienza del 20 giugno 2006, è infondato.
Deve convenirsi con la ricorrente, che il richiamo della Avvocatura dello Stato alla decisione n. 20/1999 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, al fine di avvalorare la tesi che il Ministero doveva tenere conto del vincolo di inedificabilità assoluta, introdotto dalla legge n. 431 del 1985 successivamente alla realizzazione delle opere da condonare, non è pertinente, in quanto nella specie non si tratta di stabilire l’operatività del vincolo di inedificabilità assoluta, che, per espressa previsione dell’art. 33 della legge n. 47/1985, non consente la sanatoria di opere in contrasto con vincoli di inedificabilità assoluta imposti prima della loro esecuzione.
La asserita inedificabilità assoluta non è, quindi, di ostacolo alla sanatoria dell’opera in esame, la cui realizzazione è antecedente al vincolo di inedificabilità assoluta ex lege n. 431 del 1985. Ma, nella specie deve aversi riguardo al vincolo di inedificabilità relativa ex art. 7 della legge “ordinaria” n. 1497/1039, secondo il quale sono consentiti interventi previo rilascio della autorizzazione comunale, sottoposta al controllo ministeriale, il che rende l’opera abusiva condonabile ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985. In questo senso si è espresso il Sindaco di Anacapri, il quale ha espresso parere favorevole alla sanatoria dell’opera abusiva, a motivo della compatibilità della stessa con il contesto urbano e del fatto che non vi sono “alterazioni dello stato dei luoghi” e non sono state “intercettate particolari visuali panoramiche”.
Una volta riconosciuta la legittimità della sanatoria dell’opera in questione, deve essere disattesa anche l’ulteriore censura della Amministrazione, la quale sostiene che non era possibile autorizzare “nuove opere” su un immobile in attesa di condono edilizio.
In effetti, il Sindaco non ha autorizzato “nuove opere”, ma ha assentito il solo completamento funzionale del manufatto sanato, ai sensi del comma ottavo dell’art. 35 della legge n. 47/1985, il quale consente appunto di realizzare gli interventi necessari a rendere funzionale l’edificio, oggetto di condono, che sia stato eseguito al rustico.
L’appello va, pertanto, respinto.
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello in epigrafe. Compensa le spese e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Giorgio Giovannini Presidente
Sabino Luce Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere est.
Lanfranco Balucani Consigliere

Presidente
f.to Giorgio Giovannini
Consigliere Segretario
f.to Giuseppe Romeo f.to Giovanni Ceci



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il..................12/10/2006...................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva



CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero..............................................................................................

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria