TAR Veneto Sez. II n. 6376 dek 7 dicembre 2010
Urbanistica. Impugnazioni PRG e varianti
L'atto d’approvazione dei piani regolatori generali, o loro varianti di contenuto generale o riguardanti ampie zone e comparti territoriali, “deve essere impugnato nel termine di decadenza decorrente dalla data di pubblicazione, non essendo richiesta la notificazione individuale agli interessati. Solo quando la variante è particolare - il che si verifica quando le previsioni urbanistiche costituiscano atti di pianificazione a contenuto singolo, e i vincoli espropriativi vengano a incidere in modo diretto e immediato sui soggetti destinatari del vincolo reiterato - il termine di impugnazione deve farsi decorrere dalla notifica individuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 06376/2010 REG.SEN.
N. 01202/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio, introdotto con il ricorso 1202/08, proposto da Bastian Beton S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Codognato e Pasetto, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia Mestre, Calle del Sale 33;
contro
la Provincia di Verona, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Curato e Zumerle, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia, S. Croce 468/B;
il Comune di Villafranca di Verona, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Sala e Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia Mestre, via Cavallotti 22;
la Regione Veneto, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Munari e Zanon, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio 23;
per l'annullamento
a) della deliberazione del consiglio comunale di Villafranca di Verona 14 ottobre 2003 n. 65 relativa all’approvazione della variante parziale al P.R.G. comunale di Villafranca per l'adeguamento del piano regolatore generale al titolo IV — ecosistema — delle N.T.A. del P.A.Q.E. (Piano di area quadrante Europa);
b) della deliberazione del consiglio comunale di Villafranca di Verona 13 giugno 2006, n. 50;
c) della deliberazione del consiglio comunale di Villafranca di Verona 14 aprile 2003, n. 27;
d) del parere favorevole 26 agosto 2003 della Regione Veneto;
e) del parere 12 marzo 2008, reso dalla commissione tecnica provinciale per l’attività di cava (C.T.P.A.C.), sulla domanda di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “Quaderni”, sita in Villafranca di Verona.
2 per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Verona, del Comune di Villafranca di Verona e della Regione Veneto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2010 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi l’avv. Pace, in sostituzione dell’avv. Pasetto, per la parte ricorrente, l’avv. Curato per la Provincia di Verona, l’avv. Gortenuti, in sostituzione dell’avv. Sala, per il Comune di Villafranca e l’avv. Munari per la Regione Veneto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
1. Il giorno 8 giugno 2006 Bastian Beton S.p.A. chiese alla Regione Veneto l'autorizzazione all’ampliamento della cava di ghiaia e sabbia "Quaderni” in Villafranca di Verona, frazione di Quaderni, già autorizzata con d.g.r. 29 ottobre 2002, n. 3086.
Il seguente 12 marzo 2008 la Commissione tecnica provinciale per l'attività di cava esprimeva parere negativo sulla domanda, ritenendola inammissibile perché in contrasto con le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 27 delle norme tecniche d’attuazione del P.R.G. comunale, il quale recepisce il P.A.Q.E. (Piano Ambientale Quadrante Europa).
2. L’interessata ha allora proposto il ricorso in esame, avverso tale parere e le disposizioni di piano in esso richiamate e comunque presupposte: si sono costituiti in giudizio la Provincia di Verona, il Comune di Villafranca e la Regione Veneto, concludendo, oltre che per l’infondatezza del ricorso, anche per l’irricevibilità per tardività, quanto agli atti urbanistici, ed all’inammissibilità quanto al parere, poiché privo di contenuto provvedimentale.
3. La fattispecie è pressoché analoga ad altra su cui già si è pronunciato questa Sezione (T.A.R. Veneto, 4268/2005), accogliendo le medesime eccezioni preliminari; anche le parti resistenti sono le stesse, e così gli atti di pianificazione; il parere in questo caso è stato reso dalla Provincia, anziché dalla Regione, ma svolge la stessa funzione di quello emesso nell’altro procedimento.
4.1. Il giudice d’appello ha confermato la ricordata decisione del T.A.R. Veneto con la sentenza C.d.S., VI, 15 dicembre 2009, n. 7963.
Nella relativa motivazione si è così rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, l'atto d’approvazione dei piani regolatori generali, o loro varianti di contenuto generale o riguardanti ampie zone e comparti territoriali, “deve essere impugnato nel termine di decadenza decorrente dalla data di pubblicazione, non essendo richiesta la notificazione individuale agli interessati. (Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5225, ma si veda anche Sez. IV, 8 luglio 2003, n. 4040; 23 novembre 2002, n. 6436; 30 luglio 2002, n. 4075, e Sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2646)” ed ancora C.d.S., IV, 27 luglio 2007, n. 4198; solo quando la variante è particolare - il che si verifica quando le previsioni urbanistiche costituiscano atti di pianificazione a contenuto singolo, e i vincoli espropriativi vengano a incidere in modo diretto e immediato sui soggetti destinatari del vincolo reiterato (così C.d.S., IV, 23 dicembre 1998, n. 1904) - il termine di impugnazione deve farsi decorrere dalla notifica individuale (C.d.S., IV, 14 giugno 2001, n. 3149).
4.2. Nel caso di specie, peraltro, la variante impugnata è da qualificarsi come generale, considerato che essa “non si limitava a dettare un assetto incidente su un singolo bene, ovvero, al limite, su una pluralità contenuta ed individuata di beni, ma dettava un assetto territoriale valido per una molteplicità indistinta di soggetti (id est: tutti coloro che, a qualsiasi titolo, vantavano diritti sull’area normata)” (così ancora C.d.S., 7963/09 cit.).
4.3. Ciò posto, non è dubbio che il ricorso è tardivo per quanto concerne tutti gli atti impugnati, emessi e pubblicati tra il 2003 ed il 2006.
5. Per quanto poi riguarda il parere provinciale 12 marzo 2008, il ricorso è inammissibile, costituendo lo stesso un mero atto endoprocedimentale, cui non è ancora seguita la decisione conclusiva sulla domanda di ampliamento: l’eventuale ricorso avverso la stessa consentirà di formulare censure derivate da atti del procedimento, come il parere de quo (atti i quali sono altro, evidentemente, dalle previsioni di piano immediatamente lesive).
6. Le spese, compensate per metà, attesa la relativa novità della questione, seguono per il resto la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte irricevibile.
Compensa le spese di lite tra le parti in ragione di metà, e condanna la ricorrente alla rifusione del residuo, liquidandole, per ciascuno dei tre Enti resistenti in € 200,00 quanto alle spese anticipate, nonché in € 2.800,00, per diritti, onorari e spese generali, oltre ad i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 5 novembre 2010 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Italo Franco, Consigliere
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2010