TAR Toscana, Sez. II, n.879, del 30 maggio 2013
Rifiuti.Rimozione rifiuti abbandonati durante le operazioni di taglio del bosco, responsabilità ditta esecutrice.
La presenza di rifiuti urbani non pericolosi e pericolosi (taniche di plastica di varie dimensioni che avevano contenuto carburanti e oli per motori e motoseghe) abbandonati sul luogo, asseritamente durante le operazioni di taglio del bosco, legittima l’ordinanza per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti a carico dell’azienda agricola-forestale. Infatti, risulta evidente il rapporto di fatto esistente tra il sito e la correlazione tra l’attività svolta (il taglio del bosco) e i rifiuti rinvenuti, sì da escludere la riconducibilità di tale condotta ad altri soggetti. L’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 è stato interpretato nel senso che, per esigenze di tutela ambientale, tra i soggetti potenzialmente responsabili va annoverato chiunque si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli, e per ciò stesso imporgli, di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente, ben potendo il requisito della colpa postulato dalla norma consistere nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00879/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01895/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1895 del 2006, proposto da:
Ditta Brugnoni Sauro e Rainone Trade Wood S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Giovanna Lanfredini, con domicilio eletto presso Giovanna Lanfredini in Firenze, p.zza Strozzi n. 4;
contro
Comune di Firenzuola;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 150/06 del 13/10/06 notificata a mezzo servizio postale il 17/10/06, con cui il Sindaco del Comune di Firenzuola ordinava la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non meglio indicati nell'ordinanza medesima, presenti e abbandonati sul terreno contraddistinto al NTC del Comune di Firenzula al foglio 67 part. 17 in loc. Savena - La Serrata, documentando idoneamente l'avvenuta ottemperanza e le modalità di smaltimento;
- altresì di tutti gli atti precedenti, concorrenti e successivi all'ordinanza n. 150/06 ancorché non conosciuti dai ricorrenti, presupposto e conseguenza della medesima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2013 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone il ricorrente, legale rappresentante di aziende che svolgono attività agricolo-forestale, di aver ricevuto in affitto, in data 7 luglio 1999, la disponibilità di alcuni appezzamenti di terreno di proprietà della signora Malagigi Alberta, con diritto di taglio del legname.
Per il taglio il ricorrente si avvaleva dell'attività dell'azienda Rainone Trade Wood s.a.s..
In data 29 maggio 2006 il Corpo Forestale dello Stato eseguiva accertamenti in ordine al rispetto delle condizioni imposte dalla normativa regionale in materia e, in tale occasione, rilevava la presenza di rifiuti urbani non pericolosi e pericolosi abbandonati sul luogo, asseritamente durante le operazioni di taglio.
In particolare venivano rinvenute taniche di plastica di varie dimensioni che avevano contenuto carburanti e oli per motori e motoseghe.
La circostanza veniva segnalata al Comune di Firenzuola il cui Sindaco emetteva l'ordinanza in epigrafe con la quale disponeva la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti sopra precisati, abbandonati sul terreno contraddistinto al NTC del Comune di Firenzuola al foglio 67 part. 17, in loc. Savena - La Serrata.
Avverso tale atto proponevano ricorso Brugnoni Sauro e Rainone Trade Wood S.a.s. chiedendone l'annullamento, previa sospensione, e deducendo:
- Illegittimità dell'atto per motivazione insufficiente e/o incongrua.
L'amministrazione intimata non si costituiva il giudizio.
Nella camera di consiglio del 15 dicembre 2006, con l'ordinanza n. 1050/06, veniva respinta la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia dell’atto impugnato.
Alla pubblica udienza del 4 aprile 2013 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Con il ricorso all’esame viene impugnata l'ordinanza in epigrafe con cui il Sindaco del Comune di Firenzuola ordinava ai ricorrenti la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi presenti e abbandonati sul terreno contraddistinto al NTC del Comune di Firenzuola al foglio 67 part. 17 in loc. Savena - La Serrata.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Deducono i ricorrenti, con un unico motivo, l'insufficienza e di congruità della motivazione dell’atto, atteso che per un verso non sarebbe individuata con precisione l'area in cui gli rifiuti sono stati rinvenuti dal Corpo Forestale dello Stato, e per altro verso,1 successivo riscontro eseguito dagli interessati ne avrebbe escluso l'esistenza, precisando che, in ogni caso, gli addetti al taglio del legname procedevano al termine dei lavori all'asportazione del materiale e degli attrezzi utilizzati.
La tesi non può essere condivisa.
Invero, dalla lettura del provvedimento è agevole constatare l’esatta indicazione tanto del sito ove si è riscontrato l’abbandono, quanto la natura degli stessi, ovvero taniche e contenitori di plastica (rifiuti non pericolosi) e residui di carburanti e lubrificanti in esse contenuti (rifiuti pericolosi) per i quali, ad ogni buon conto, viene precisato il codice del catalogo europeo dei rifiuti.
In ordine al profilo della responsabilità al quale, seppure implicitamente fa riferimento la parte ricorrente, si rammenta che l’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce, in tema di abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo, che “…chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati….”.
La norma è stata interpreta nel senso che, per le sottese esigenze di tutela ambientale, tra i soggetti potenzialmente responsabili va annoverato chiunque si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente, ben potendo il requisito della colpa postulato dalla norma consistere nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia (Cass., sez. un., 25 febbraio 2009, n. 4472; Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 2010).
Nel caso di specie risulta evidente il rapporto di fatto esistente tra il sito e i ricorrenti e la correlazione tra l’attività svolta (il taglio del bosco) e i rifiuti rinvenuti, sì da escludere come del tutto implausibile la riconducibilità di tale condotta ad altri soggetti e, in ogni caso, dovendosi ricondurre la responsabilità degli interessati all’omissione di un’adeguata attività di vigilanza e custodia dei luoghi dove i rifiuti sono stati abbandonati, tenuto conto del contratto d’affitto stipulato per l’esecuzione del taglio.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
Nulla si dispone per le spese del giudizio, attesa la mancata costituzione in giudizio di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Primo Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)