LEGGE 13 agosto 2010, n.136
Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia
(GU n. 196 del 23-8-2010)

NOTA: Testo rilevante per l'attribuzione della competenza alle Procure distrettuali sul reato di cui all'articolo 260 D.Lv. 152\06 Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/2010

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1. 
(Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato realizzando:
a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e
amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalita'
organizzata, ivi compresa quella gia' contenuta nei codici penale e
di procedura penale;
b) l'armonizzazione della normativa di cui alla lettera a);
c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con le
ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa
di cui al comma 3;
d) l'adeguamento delle normativa italiana alle disposizioni adottate
dall'Unione europea.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione
della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il
Governo provvede altresi' a coordinare e armonizzare in modo organico
la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti
l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle
misure di prevenzione:
1) che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche
indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;
2) che sia adeguata la disciplina di cui all'articolo 23-bis della
legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
3) che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano
essere richieste e approvate disgiuntamente e, per le misure di
prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosita'
sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento
della richiesta della misura di prevenzione;
4) che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso
di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la
morte sopraggiunga nel corso del procedimento, che esso prosegua nei
confronti degli eredi o, comunque, degli aventi causa;
5) che venga definita in maniera organica la categoria dei
destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali,
ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e
riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che
giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e,
per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito
della pericolosita' del soggetto; che venga comunque prevista la
possibilita' di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare
fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli
beni;
6) che il proposto abbia diritto di chiedere che l'udienza si svolga
pubblicamente anziche' in camera di consiglio;
7) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni possa avvenire
mediante video-conferenza ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e successive modificazioni;
8) quando viene richiesta la misura della confisca:
8.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero
degli immobili sequestrati;
8.2) che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la
confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in
possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso
di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello
non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;
8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano essere prorogati,
anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per
non piu' di due volte, in caso di indagini complesse o compendi
patrimoniali rilevanti;
9) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, previa
autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti delle indagini
patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia
tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali;
b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca
dei beni, che:
1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni
sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri;
2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni
localizzati in territorio estero;
c) prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva,
stabilendo che:
1) la revocazione possa essere richiesta:
1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in
epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione;
1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive,
sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di
prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti
di applicazione della confisca;
1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata,
unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti
falsi, di falsita' nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla
legge come reato;
2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare
il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura
di prevenzione;
3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di
inammissibilita', entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno
dei casi di cui al numero 1), salvo che l'interessato dimostri di non
averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;
4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la
restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di
cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di
notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti
del medesimo codice, e successive modificazioni, possa avvenire anche
per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore,
quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalita'
istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse
pubblico;
d) prevedere che, nelle controversie concernenti il procedimento di
prevenzione, l'amministratore giudiziario possa avvalersi
dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza
legali;
e) disciplinare i rapporti tra il sequestro e la confisca di
prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:
1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti
anche in relazione a beni gia' sottoposti a sequestro nell'ambito di
un procedimento penale;
2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un
sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia
giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale
siano affidate all'amministratore giudiziario del procedimento di
prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a detto bene, le
disposizioni in materia di amministrazione e gestione previste dal
decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresi', a carico
del medesimo soggetto, l'obbligo di trasmissione di copia delle
relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale;
3) in relazione alla vendita, all'assegnazione e alla destinazione
dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta
definitiva per prima;
4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della
sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei
medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione,
alla vendita, all'assegnazione o alla destinazione dei beni secondo
le disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1;
f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento
di prevenzione, prevedendo:
1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni
sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il
principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o
proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei
creditori in buona fede;
2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca dell'esecuzione del
sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei
relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine
stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta giorni,
l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice
delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto,
assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il
contratto;
3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui
beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; e in
particolare:
3.1) che i titolari di diritti di proprieta' e di diritti reali o
personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione
siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni
dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie
deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione
derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di
godimento sui beni confiscati si estinguano e che all'estinzione
consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;
3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore
al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio
credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non
inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca e' divenuta
definitiva, salva la possibilita' di insinuazioni tardive in caso di
ritardo incolpevole;
3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del
sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di
prelazione su beni confiscati, nonche' il principio del limite della
garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei
beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;
3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale
all'attivita' illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il
reimpiego;
3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che
preveda l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la
formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte
dell'amministratore giudiziario;
3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che
essa e' stata determinata da falsita', dolo, errore essenziale di
fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;
g) disciplinare i rapporti tra il procedimento di applicazione delle
misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di
garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel
procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare, prevedendo in
particolare:
1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di
prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e
conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per
il procedimento di prevenzione;
2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla
massa attiva del fallimento possano rivalersi sul valore dei beni
confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di
prevenzione;
3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o
di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede
fallimentare secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo di
cui al comma 1; che se il sequestro o la confisca di prevenzione
hanno per oggetto l'intero compendio aziendale dell'impresa
dichiarata fallita, nonche', nel caso di societa' di persone,
l'intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente
responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le
disposizioni previste per il procedimento di prevenzione;
4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le azioni di
revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni
oggetto di sequestro di prevenzione; che, ove l'azione sia gia' stata
proposta, al curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario;
5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione
dell'amministratore giudiziario, possa richiedere al tribunale
competente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore o
dell'ente nei cui confronti e' disposto il procedimento di
prevenzione patrimoniale e che versa in stato di insolvenza;
6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati prima della
chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa
attiva; che, se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la
chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso;
che, se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei
beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua dalla
liquidazione;
h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai beni
sequestrati, prevedendo che la stessa:
1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste
dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione
del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della
revoca del sequestro;
3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni
sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto d'imposta,
l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone
fisiche;
4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure
previste dal capo III del titolo I della parte seconda del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di
prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o
applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1;
l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con
le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di
relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso alle Camere ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi
entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di
decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei
principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive del
decreto medesimo.

          Avvertenza: 
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 23-bis della legge 13 settembre
1982, n. 646, recante: «Disposizioni in materia di misure
di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione
alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n.
57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione
parlamentare sul fenomeno della mafia.» (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 1982, n. 253);
«Art. 23-bis. - 1. Quando si procede nei confronti di
persone imputate del delitto di cui all'art. 416-bis del
codice penale o del delitto di cui all'art. 75 della legge
22 dicembre 1975, n. 685, il pubblico ministero ne da'
senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica
territorialmente competente per il promuovimento, qualora
non sia gia' in corso, del procedimento per l'applicazione
di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575.
2. Successivamente, il giudice penale trasmette a
quello che procede per l'applicazione della misura di
prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento,
salvo che ritenga necessario mantenerli segreti.
3. (abrogato).
4. (abrogato)».
- Si riporta il testo dell'art. 146-bis del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante: «Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
agosto 1989, n. 182, S.O.), e dell'art. 147-bis come
modificato dalla presente legge:
«Art. 146-bis (Partecipazione al dibattimento a
distanza). - 1. Quando si procede per taluno dei delitti
indicati nell'art. 51, comma 3-bis, nonche' nell'art. 407,
comma 2, lettera a), n. 4 del codice, nei confronti di
persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di
detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento
avviene a distanza nei seguenti casi:
a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di
ordine pubblico;
b) qualora il dibattimento sia di particolare
complessita' e la partecipazione a distanza risulti
necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento.
L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del
dibattimento e' valutata anche in relazione al fatto che
nei confronti dello stesso imputato siano
contemporaneamente in corso distinti processi presso
diverse sedi giudiziarie;
c) (soppressa).
1-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la
partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche
quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono
state applicate le misure di cui all'art. 41-bis, comma 2,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni.
2. La partecipazione al dibattimento a distanza e'
disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o
della corte di assise con decreto motivato emesso nella
fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con
ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto e'
comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni
prima dell'udienza.
3. Quando e' disposta la partecipazione a distanza, e'
attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza
e il luogo della custodia, con modalita' tali da assicurare
la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle
persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di
udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento e'
adottato nei confronti di piu' imputati che si trovano, a
qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi,
ciascuno e' posto altresi' in grado, con il medesimo mezzo,
di vedere ed udire gli altri.
4. E' sempre consentito al difensore o a un suo
sostituto di essere presente nel luogo dove si trova
l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti
nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi
riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.
5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione
e' equiparato all'aula di udienza.
6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in
udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal
presidente e' presente nel luogo ove si trova l'imputato e
ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti
impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
facolta' a lui spettanti. Egli da' atto altresi' della
osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al
secondo periodo del comma 4 nonche', se ha luogo l'esame,
delle cautele adottate per assicurarne la regolarita' con
riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella,
ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il
tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame
dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il
presidente, puo' designare ad essere presente nel luogo ove
si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale
di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono,
ne' hanno svolto, attivita' di investigazione o di
protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui
riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o
l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma
dell'art. 136 del codice.
7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o
ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica
l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo
ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la
presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo
necessario al compimento dell'atto.».
«Art. 147-bis (Esame degli operatori sotto copertura
delle persone che collaborano con la giustizia e degli
imputati di reato connesso). - 1. L'esame in dibattimento
delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o
misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si
svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona
sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su
richiesta di parte o dell'autorita' che ha disposto il
programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei
casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte
di assise.
1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad
organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle
interposte persone, che abbiano operato in attivita' sotto
copertura ai sensi dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006,
n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le
cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza della
persona sottoposta all'esame e con modalita' determinate
dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni
caso idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia
visibile.
2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il
giudice o il presidente, sentite le parti, puo' disporre,
anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante
collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale
visibilita' delle persone presenti nel luogo dove la
persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un
ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza,
designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal
presidente, e' presente nel luogo ove si trova la persona
sottoposta ad esame e ne attesta le generalita', dando atto
della osservanza delle disposizioni contenute nel presente
comma nonche' delle cautele adottate per assicurare le
regolarita' dell'esame con riferimento al luogo ove egli si
trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale
a norma dell'art. 136 del codice.
3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente
necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame
si svolge a distanza secondo le modalita' previste dal
comma 2 nei seguenti casi:
a) quando l'esame e' disposto nei confronti di
persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto
dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle speciali
misure di protezione di cui al citato art. 13, commi 4 e 5,
del medesimo decreto-legge;
b) quando nei confronti della persona sottoposta ad
esame e' stato emesso il decreto di cambiamento delle
generalita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29
marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame,
il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto
dall'art. 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e
dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della
persona sia visibile;
c) quando, nell'ambito di un processo per taluno dei
delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, o dall'art.
407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, devono essere
esaminate le persone indicate nell'art. 210 del codice nei
cui confronti si procede per uno dei delitti previsti
dall'art. 51, comma 3-bis o dall'art. 407, comma 2, lettera
a), n. 4, del codice, anche se vi e' stata separazione dei
procedimenti;
c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria, zanche appartenenti ad
organismi di polizia esteri, nonche' ausiliari e interposte
persone, in ordine alle attivita' dai medesimi svolte nel
corso delle operazioni sotto copertura di cui all'art. 9
della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive
modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente
dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali
soggetti sia visibile.
4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da
un difensore si applicano le disposizioni previste
dell'art. 146-bis, commi 3, 4 e 6.
5. Le modalita' di cui al comma 2 possono essere
altresi' adottate, a richiesta di parte, per l'esame della
persona di cui e' stata disposta la nuova assunzione a
norma dell'art. 495, comma 1, del codice, o quando vi siano
gravi difficolta' ad assicurare la comparazione della
persona da sottoporre ad esame.».
- Si riporta il comma 3, dell'art. 10 e l'art. 136 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante:
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O.):
«Art. 10 (Beni culturali). - (omissis).
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista dall'art. 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque
appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente
importante a causa del loro riferimento con la storia
politica, militare, della letteratura, dell'arte, della
scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in
genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate
al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica
rivestano come complesso un eccezionale interesse.».
«Art. 136 (Immobili ed aree di notevole interesse
pubblico). - 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo
Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di
bellezza naturale, singolarita' geologica o memoria
storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati
dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice,
che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e cosi' pure quei punti di
vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si
goda lo spettacolo di quelle bellezze.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
- Si riporta il comma 3, dell'art. 17 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e
finanza pubblica», (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2009, n. 303, S.O.):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1-2
(omissis).
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione
di cui all'art. 10 ed eventuali successivi aggiornamenti.».
                               Art. 2. 
(Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la
modifica e l'integrazione della disciplina in materia di
documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,
e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base di quanto
stabilito dalla lettera f) del presente comma, delle procedure di
rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la
revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali
le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le
aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa' o
imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non
possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i
subcontratti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, ne' rilasciare o consentire le
concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10 della legge
n. 575 del 1965, se non hanno acquisito complete informazioni,
rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli
interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello
Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata
legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa,
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,
e successive modificazioni, nelle imprese interessate;
b) aggiornamento della normativa che disciplina gli effetti
interdittivi conseguenti alle cause di decadenza, di divieto o al
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla lettera a), accertati
successivamente alla stipulazione, all'approvazione o all'adozione
degli atti autorizzatori di cui alla medesima lettera a);
c) istituzione di una banca di dati nazionale unica della
documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative
antimafia negative su tutto il territorio nazionale e con riferimento
a tutti i rapporti, anche gia' in essere, con la pubblica
amministrazione, finalizzata all'accelerazione delle procedure di
rilascio della medesima documentazione e al potenziamento
dell'attivita' di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa
nell'attivita' d'impresa, con previsione della possibilita' di
integrare la banca di dati medesima con dati provenienti dall'estero
e secondo modalita' di acquisizione da stabilirsi, nonche' della
possibilita' per il procuratore nazionale antimafia di accedere in
ogni tempo alla banca di dati medesima;
d) individuazione dei dati da inserire nella banca di dati di cui
alla lettera c), dei soggetti abilitati a implementare la raccolta
dei medesimi e di quelli autorizzati, secondo precise modalita', ad
accedervi con indicazione altresi' dei codici di progetto relativi a
ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblico ovvero ad altri
elementi idonei a identificare la prestazione;
e) previsione della possibilita' di accedere alla banca di dati di
cui alla lettera c) da parte della Direzione nazionale antimafia per
lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice
di procedura penale;
f) individuazione, attraverso un regolamento adottato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia,
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministro dello sviluppo economico, delle diverse tipologie di
attivita' suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attivita'
d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego
e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di
infiltrazione mafiosa, e' sempre obbligatoria l'acquisizione della
documentazione indipendentemente dal valore del contratto,
subcontratto, concessione o erogazione, di cui all'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
g) previsione dell'obbligo, per l'ente locale sciolto ai sensi
dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, di acquisire, nei cinque anni successivi
allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla
stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi
contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di
qualsiasi concessione o erogazione, di cui all'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
indipendentemente dal valore economico degli stessi;
h) facolta', per gli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai
sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni, di deliberare, per un periodo
determinato, comunque non superiore alla durata in carica del
commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante
per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza
del medesimo ente locale;
i) facolta' per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui
all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo
determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli
stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante, ove
costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica
di competenza del medesimo ente locale;
l) previsione dell'innalzamento ad un anno della validita'
dell'informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti
nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto di
informativa;
m) introduzione dell'obbligo, a carico dei legali rappresentanti
degli organismi societari, di comunicare tempestivamente alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo che ha rilasciato
l'informazione l'intervenuta modificazione dell'assetto societario e
gestionale dell'impresa;
n) introduzione di sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui
alla lettera m).
2. All'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla
lettera c) del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse gia'
destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione
del Ministero dell'interno.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso
alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di
decreto. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei
principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive del
decreto medesimo.

          Note all'art. 2: 
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, recante «Disposizioni contro le
organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138:
«Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata
applicata con provvedimento definitivo una misura di
prevenzione non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di
commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione
e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione
e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di
fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei
registri della camera di commercio per l'esercizio del
commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari
astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il
divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi
riguardanti la pubblica amministrazione e relativi
subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli
a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le
autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le
iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze
previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di
chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di
prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura
di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono
efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante: «Disposizioni
attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di
comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa
antimafia nonche' disposizioni concernenti i poteri del
prefetto in materia di contrasto alla criminalita'
organizzata», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto
1994, n. 186:
«Art. 4 (Informazioni del prefetto - lettera d)
dell'art. 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47).
- 1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli
altri soggetti di cui all'art. 1, devono acquisire le
informazioni di cui al comma 4 prima di stipulare,
approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero
prima di rilasciare o consentire le concessioni o
erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge
in attuazione delle direttive comunitarie in materia di
opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche
forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi
indicati;
b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni
di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento
di attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di
contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre
erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
c) superiore a 200 milioni di lire per
l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi,
concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o
la prestazione di servizi o forniture pubbliche.
2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei
contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto
allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.
3. Ai fini di cui al comma 1, la richiesta di
informazioni e' inoltrata al prefetto della provincia nella
quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le
imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi
interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1,
lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di
concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello
stesso comma 1. Tale richiesta deve contenere gli elementi
di cui all'allegato 4.
4. Il prefetto trasmette alle amministrazioni
richiedenti, nel termine massimo di quindici giorni dalla
ricezione della richiesta, le informazioni concernenti la
sussistenza o meno, a carico di uno dei soggetti indicati
nelle lettere d) ed e) dell'allegato 4, delle cause di
divieto o di sospensione dei procedimenti indicate
nell'allegato 1, nonche' le informazioni relative ad
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a
condizionare le scelte e gli indirizzi delle societa' o
imprese interessate. A tal fine il prefetto, anche
avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento
delegati dal Ministro dell'interno, dispone le necessarie
verifiche nell'ambito della provincia e, ove occorra,
richiede ai prefetti competenti che le stesse siano
effettuate nelle rispettive province.
5. Quando le verifiche disposte a norma del comma 4
siano di particolare complessita', il prefetto ne da'
comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata
e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi
trenta giorni. Nel caso di lavori o forniture di somma
urgenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le
amministrazioni possono procedere dopo aver inoltrato al
prefetto la richiesta di informazioni di cui al comma 3.
Anche fuori del caso di lavori o forniture di somma
urgenza, le amministrazioni possono procedere qualora le
informazioni non pervengano nei termini previsti. In tale
caso, i contributi, finanziamenti, le agevolazioni e le
altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto
condizione risolutiva.
6. Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma
del comma 4, emergono elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa nelle societa' o imprese interessate,
le amministrazioni cui sono fornite le relative
informazioni dal prefetto, non possono stipulare, approvare
o autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare,
rilasciare o comunque consentire le concessioni e le
erogazioni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza
di cui al comma 5, qualora la sussistenza di una causa di
divieto indicata nell'allegato 1 o gli elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati
successivamente alla stipula del contratto, alla
concessione dei lavori o all'autorizzazione del
subcontratto, l'amministrazione interessata puo' revocare
le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai
contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere
gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'
conseguite.».
- Si riporta il testo dell'art. 371-bis del codice di
procedura penale:
«Art. 371-bis (Attivita' di coordinamento del
procuratore nazionale antimafia). - 1. Il procuratore
nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione
ai procedimenti peri delitti indicati nell'art. 51, comma
3-bis e in relazione ai procedimenti di prevenzione
antimafia. A tal fine dispone della direzione investigativa
antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle
forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne
l'impiego a fini investigativi.
2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni
di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al
fine di rendere effettivo il coordinamento delle attivita'
di indagine, di garantire la funzionalita' dell'impiego
della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e
di assicurare la completezza e tempestivita' delle
investigazioni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli
dalla legge, il procuratore nazionale antimafia, in
particolare:
a) d'intesa con i procuratori distrettuali
interessati, assicura il collegamento investigativo anche
per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale
antimafia;
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei
magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni
distrettuali antimafia, la necessaria flessibilita' e
mobilita' che soddisfino specifiche e contingenti esigenze
investigative o processuali;
c) ai fini del coordinamento investigativo e della
repressione dei reati provvede all'acquisizione e
all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti
alla criminalita' organizzata;
d-e) (soppresse);
f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche
direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere
contrasti riguardanti le modalita' secondo le quali
realizzare il coordinamento nell'attivita' di indagine;
g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al
fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive
specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di
promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
h) dispone con decreto motivato, reclamabile al
procuratore generale presso la corte di cassazione,
l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno
dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis quando non
hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere
o rendere effettivo il coordinamento e questo non e' stato
possibile a causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nella
attivita' di indagine;
2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri
previsti dall'art. 371 ai fini del coordinamento delle
indagini;
3) (soppresso).
4. Il procuratore nazionale antimafia provvede alla
avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie
informazioni personalmente o tramite un magistrato della
Direzione nazionale antimafia all'uopo designato. Salvi
casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il
magistrato da lui designato non puo' delegare per il
compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico
ministero.».
- Si riporta l'art. 143 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 recante: «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.:
«Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita'
dei dirigenti e dipendenti). - 1. Fuori dai casi previsti
dall'art. 141, i consigli comunali e provinciali sono
sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati
a norma dell'art. 59, comma 7, emergono concreti, univoci e
rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con
la criminalita' organizzata di tipo mafioso o similare
degli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, ovvero su
forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare
un'alterazione del procedimento di formazione della
volonta' degli organi elettivi ed amministrativi e da
compromettere il buon andamento o l'imparzialita' delle
amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare
funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che
risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio
per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi
di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario
comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti
ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente
per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di
norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In
tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine,
composta da tre funzionari della pubblica amministrazione,
attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di
accertamento di cui e' titolare per delega del Ministro
dell'interno ai sensi dell'art. 2, comma 2-quater, del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro
tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per
un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione
termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie
conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal
deposito delle conclusioni della commissione d'indagine,
ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli
elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla
sussistenza di forme di condizionamento degli organi
amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica
integrato con la partecipazione del procuratore della
Repubblica competente per territorio, invia al Ministro
dell'interno una relazione nella quale si da' conto della
eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1
anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti
dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi', indicati
gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai
fenomeni di compromissione o interferenza con la
criminalita' organizzata o comunque connotati da
condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi
in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al
presente articolo o per eventi connessi sia pendente
procedimento penale, il prefetto puo' richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della
Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni
che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze
del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e' disposto con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della
relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso
alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati
in modo analitico le anomalie riscontrate ed provvedimenti
necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti piu'
gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la
proposta indica, altresi', gli amministratori ritenuti
responsabili delle condotte che hanno dato causa allo
scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di
componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se
diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di
ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo
scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la
sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con
riferimento al segretario comunale o provinciale, al
direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a
qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro
dell'interno, su proposta del prefetto, e' adottato ogni
provvedimento utile a far cessare immediatamente il
pregiudizio in atto e ricondurre alla normalita' la vita
amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione
dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad
altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del
procedimento disciplinare da parte dell'autorita'
competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto
di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di
cui all'art. 110, nonche' gli incarichi di revisore dei
conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione
coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati
dalla commissione straordinaria di cui all'art. 144 entro
quarantacinque giorni dal suo insediamento.
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo
scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al
comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla
trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana
comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui
da' conto degli esiti dell'attivita' di accertamento. Le
modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso
di insussistenza dei presupposti per la proposta di
scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno
con proprio decreto.
8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti,
univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli
amministratori e la criminalita' organizzata di tipo
mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di
cui al comma 3 all'autorita' giudiziaria competente per
territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di
prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui
all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta
del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto,
salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere
la riservatezza su parti' della proposta o della relazione
nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili
fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi
eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni
parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare
funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni,
nel rispetto dei principi di imparzialita' e di buon
andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli
organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono
in occasione del turno annuale ordinario di cui all'art. 1
della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive
modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata
dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le
elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi
in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15
dicembre. La data delle elezioni e' fissata ai sensi
dell'art. 3 della citata legge n. 182 del 1991, e
successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di
proroga della durata dello scioglimento e' adottato non
oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di
scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando
le procedure e le modalita' stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed
accessoria eventualmente prevista, gli amministratori
responsabili delle condotte che hanno dato causa allo
scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui
territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento,
limitatamente al primo turno elettorale successivo allo
scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita' sia
dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della
dichiarazione d'incandidabilita' il Ministro dell'interno
invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al
comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta
la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con
riferimento agli amministratori indicati nella proposta
stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure
di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di
procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La
sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni
e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla
data del provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli
organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le
condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le
situazioni previste dall'art. 141.».
                               Art. 3. 
(Tracciabilita' dei flussi finanziari)

1. Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari finalizzata
a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche'
i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi
titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi
presso banche o presso la societa' Poste italiane Spa, dedicati,
anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma
5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai
lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione
dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati
sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3,
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni
e servizi rientranti tra le spese generali nonche' quelli destinati
all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e
istituzionali, nonche' quelli in favore di gestori e fornitori di
pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere
eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale,
fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli
interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi
diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di
impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e
alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme
provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1,
questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante
bonifico bancario o postale.
5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, il bonifico
bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice
unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico
sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla
stazione appaltante.
6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto
CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di
cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione,
nonche', nello stesso termine, le generalita' e il codice fi-scale
delle persone delegate ad operare su di essi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli
appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al
comma 1, inserisce, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi
finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere
munito, altresi', della clausola risolutiva espressa da attivarsi in
tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza
avvalersi di banche o della societa' Poste italiane Spa.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita' finanziaria di cui al presente articolo procede
all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con
i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture
di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullita' assoluta,
un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente
legge.

                               Art. 4. 
(Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali).

1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta' degli
automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attivita' dei
cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di
targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

                               Art. 5. 
(Identificazione degli addetti nei cantieri)

1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve
contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di
assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel
caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

          Note all'art. 5: 
- Si riporta il testo dell'art. 18, e dell'art. 21, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
aprile 2008, n. 101, S.O.:
«Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente). - 1. Il datore di lavoro, che esercita le
attivita' di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano
e dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni e
competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione
della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
decreto legislativo;
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere
conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto
i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e
di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'
art. 41, comunicare tempestivamente al medico competente la
cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il piu' presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione,
formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da
esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere
ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e
immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di
cui all'art. 17, comma 1, lettera a), anche su supporto
informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, nonche'
consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati
di cui alla lettera r). Il documento e' consultato
esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all'art. 26, comma 3
anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53,
comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento
della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il
documento e' consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che
le misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
verificando periodicamente la perdurante assenza di
rischio;
r) comunicare in via telematica all'INAIL e
all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all'art. 8, entro 48 ore dalla ricezione del
certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati
e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di
comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera
comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'art.
53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato,
secondo le disposizioni di cui all'art. 43. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle
dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al
numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in
regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di
fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori,
convocare la riunione periodica di cui all'art. 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione
ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione
al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e
della protezione;
aa) comunicare in via telematica all'INAIL e
all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all' art. 8, in caso di nuova elezione o
designazione, i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione
l'obbligo di cui alla presente lettera riguardai nominativi
dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o designati;
bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige
l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla
mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio
di idoneita'.
1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1,
relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi
dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,
decorre dalla scadenza del termine di sei mesi
dall'adozione del decreto di cui all' art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di
prevenzione e protezione ed al medico competente
informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli
relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di
vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e
di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e
degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni
o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale
caso gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all'amministrazione competente o al soggetto
che ne ha l'obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti
altresi' a vigilare in ordine all'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25,
ferma restando l'esclusiva responsabilita' dei soggetti
obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata
attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile
unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto
di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.».
«Art. 21 (Disposizioni relative ai componenti
dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice
civile e ai lavoratori autonomi). - 1. I componenti
dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice
civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi
ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, i coltivatori
diretti del fondo, i soci delle societa' semplici operanti
nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli
commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformita'
alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale
ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al
titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le proprie generalita',
qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di
lavoro nel quale si svolgano attivita' in regime di appalto
o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai
rischi propri delle attivita' svolte e con oneri a proprio
carico hanno facolta' di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo
le previsioni di cui all'art. 41, fermi restando gli
obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui
rischi propri delle attivita' svolte, secondo le previsioni
di cui all'art. 37, fermi restando gli obblighi previsti da
norme speciali.».
                               Art. 6. 
(Sanzioni)

1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di
cui all'articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di
provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della
societa' Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto
inadempiente, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva
espressa di cui all'articolo 3, comma 8, l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore
della transazione stessa.
2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di
cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non
dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o
postale comportano, a carico del soggetto inadempiente,
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10
per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione
si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale
venga omessa l'indicazione del CUP di cui all'articolo 3, comma 5.
3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1,
effettuato con modalita' diverse dal bonifico bancario o postale
comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di
ciascun accredito.
4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi
informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del
soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle
violazioni di cui al presente articolo, nonche' per quello di
applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

          Note all'art. 6: 
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante:
«Modifiche al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante:
«Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001,
n. 71, S.O.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e
di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.

                               Art. 7. 
(Modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di
accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di
prevenzione)

1. Alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 25 e' sostituito dal seguente:
«Art. 25. - 1. A carico delle persone nei cui confronti sia stata
emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei
reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma
1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero sia stata
disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di
prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di
polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in
relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, puo' procedere
alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e
patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e
societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo
scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti
autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'articolo 10 della
citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni.
2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti
dei soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 3, e all'articolo 10,
comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di
effettivo esercizio dell'attivita', ovvero il luogo di dimora
abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello
delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria puo'
delegare l'esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai
reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.
3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di
applicazione della misura di prevenzione e' trasmessa, a cura della
cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria indicato al
comma 1.
4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i
militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle
facolta' previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 2-bis, comma
6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
nonche' dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di
polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231.
5. La revoca del provvedimento con il quale e' stata disposta una
misura di prevenzione non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali
degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi
del comma 1.
6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta
sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisitiai
sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo
51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, numero 2), secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni»;
b) all'articolo 30, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati
previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma
1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o gia' sottoposte,
con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi
della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per
dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia
tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni
nell'entita' e nella composizione del patrimonio concernenti elementi
di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di
ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresi'
tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente,
quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore
ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento
dei bisogni quotidiani»;
c) all'articolo 31 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni
acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice
ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro,
beni o altre utilita' dei quali i soggetti di cui all'articolo 30,
primo comma, hanno la disponibilita'».

          Note all'art. 7: 
- Si riporta il testo degli articoli 30 e 31 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, recante: «Disposizioni in
materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale
ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10
febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione
di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.»
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 settembre 1982, n.
253) come modifica dalla presente legge:
«Art. 30. - Le persone condannate con sentenza
definitiva per taluno dei reati previsti dall'art. 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il
delitto di cui all'art. 12-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o gia'
sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di
prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575,
sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta
giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo
di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entita' e
nella composizione del patrimonio concernenti elementi di
valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio
di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente
sono altresi' tenuti a comunicare le variazioni intervenute
nell'anno precedente, quando concernono complessivamente
elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono
esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni
quotidiani.
Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto
ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.
Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la
misura di prevenzione e' revocata a seguito di ricorso in
appello o in cassazione.».
«Art. 31. - Chiunque, essendovi tenuto, omette di
comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le
variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente
e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la
multa da euro 10.329 a euro 20.658.
Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque
titolo acquistati nonche' del corrispettivo dei beni a
qualunque titolo alienati.
Nei casi in cui non sia possibile procedere alla
confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei
beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore
equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilita' dei
quali i soggetti di cui all'art. 30, primo comma, hanno la
disponibilita'.».
                               Art. 8. 
(Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura)

1. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,
appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione
investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i
quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al
solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648- ter,
nonche' nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice
penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti
previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonche' ai
delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per
interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli
associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro,
armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose
che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato
o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne
consentono l'impiego o compiono attivita' prodromiche e strumentali»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «commessi con finalita' di
terrorismo» sono inserite le seguenti: «o di eversione»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che
operano sotto copertura quando le attivita' sono condotte in
attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del
presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si
applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al
comma 1»;
c) al comma 2, dopo le parole: «o indicazioni di copertura» sono
inserite le seguenti: «, rilasciati dagli organismi competenti
secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 5,»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e' disposta
dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi
responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza
del personale di polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni di cui ai
commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di
seguito denominate "attivita' antidroga", e' specificatamente
disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre
d'intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega,
dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo
l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato»;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai
commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all'autorita'
giudiziaria competente per le indagini. Dell'esecuzione delle
attivita' antidroga e' data immediata e dettagliata comunicazione
alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico
ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto
dal pubblico ministero e, per le attivita' antidroga, anche dalla
Direzione centrale per i servizi antidroga, e' indicato il nominativo
dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione,
nonche' quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone
impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza
ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle
modalita' e dei soggetti che vi partecipano, nonche' dei risultati
della stessa»;
f) al comma 5, le parole: «avvalersi di ausiliari» sono sostituite
dalle seguenti: «avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di
ausiliari e di interposte persone,»;
g) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi probatori
ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti
previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi
previsti agli articoli 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorita' doganali,
limitatamente ai citati articoli 73 e 74 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive
modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria
competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico
ministero, che puo' disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso
pubblico ministeromotivato rapporto entro le successive quarantotto
ore. Per le attivita' antidroga, il medesimo immediato avviso deve
pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il
necessario coordinamento anche in ambito internazionale»;
h) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi
probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili
dei delitti di cui all'articolo 630 del codice penale, il pubblico
ministero puo' richiedere che sia autorizzata la disposizione di
beni, denaro o altra utilita' per l'esecuzione di operazioni
controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalita'.
Il giudice provvede con decreto motivato»;
i) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche'
delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui
all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni»;
l) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i provvedimenti
adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza
ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al
procuratore generale presso la corte d'appello. Per i delitti
indicati all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, la comunicazione e' trasmessa al procuratore nazionale
antimafia»;
m) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per
lo svolgimento dei compiti d'istituto»;
n) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le
operazioni di cui al presente articolo e' punito, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, con la reclusione da due a sei anni»;
o) al comma 11 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) l'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni».
2. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 97 e' sostituito dal seguente:
«Art. 97. - (Attivita' sotto copertura). - 1. Per lo svolgimento
delle attivita' sotto copertura concernenti i delitti previsti dal
presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all'articolo
9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni»;
b) l'articolo 98 e' abrogato.
3. All'articolo 497 del codice di procedura penale, dopo il comma 2
e' inserito il seguente:
«2-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche
appartenenti ad organismi di polizia esteri, gli ausiliari, nonche'
le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del
procedimento, in ordine alle attivita' svolte sotto copertura ai
sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive
modificazioni, invitati a fornire le proprie generalita', indicano
quelle di copertura utilizzate nel corso delle attivita' medesime».
4. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 115, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attivita'
di indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nel
corso delle operazioni sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della
legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, contengono
le generalita' di copertura dagli stessi utilizzate nel corso delle
attivita' medesime»;
b) all'articolo 147-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica, dopo la parola: «Esame» sono inserite le seguenti:
«degli operatori sotto copertura,»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di
polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia
esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano
operato in attivita' sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della
legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge
sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza
della persona sottoposta all'esame e con modalita' determinate dal
giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a
evitare che il volto di tali soggetti sia visibile»;
3) al comma 3 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri,
nonche' ausiliari e interposte persone, in ordine alle attivita' dai
medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui
all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive
modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le
cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia
visibile».

          Note all'art. 8: 
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 16 marzo
2006, n. 146, recante: «Ratifica ed esecuzione della
Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il
crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2006, n. 85,
S.O.), come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Operazioni sotto copertura). - 1. Fermo quanto
disposto dall'art. 51 del codice penale, non sono punibili:
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, appartenenti alle strutture
specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di
specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine
di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e
648-ter, nonche' nel libro II, titolo XII, capo III,
sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi,
munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'art. 12,
commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, nonche' ai delitti previsti dal testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,
anche per interposta persona, danno rifugio o comunque
prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono,
sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti,
sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che
sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il
reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro
provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attivita'
prodromiche e strumentali;
b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti
agli organismi investigativi della Polizia di Stato e
dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attivita' di
contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della
guardia di finanza competenti nelle attivita' di contrasto
al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di
specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine
di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
commessi con finalita' di terrorismo o di eversione, anche
per interposta persona, compiono le attivita' di cui alla
lettera a).
1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si
applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e
agli ausiliari che operano sotto copertura quando le
attivita' sono condotte in attuazione di operazioni
autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo.
La disposizione di cui al precedente periodo si applica
anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui
al comma 1.
2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono
utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura,
rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalita'
stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare
o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di
comunicazione, informandone il pubblico ministero al piu'
presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio
delle attivita'.
3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi1 e 2
e' disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro
delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno
provinciale, secondo l'appartenenza del personale di
polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione
centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
per i delitti previsti dall'art. 12, commi 1, 3, 3-bis e
3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi1 e 2 in
relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, di seguito denominate «attivita' antidroga», e'
specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i
servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli
organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi
responsabili di livello almeno provinciale, secondo
l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria
impiegato.
4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni
di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione
all'autorita' giudiziaria competente per le indagini.
Dell'esecuzione delle attivita' antidroga e' data immediata
e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i
servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le
indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico
ministero e, per le attivita' antidroga, anche dalla
Direzione centrale per i servizi antidroga, e' indicato il
nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria
responsabile dell'operazione, nonche' quelli degli
eventuali ausiliari e interposte persone impiegati. Il
pubblico ministero deve comunque essere informato senza
ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso
dell'operazione, delle modalita' e dei soggetti che vi
partecipano, nonche' dei risultati della stessa.
5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1
e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi
di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di
interposte persone, ai quali si estende la causa di non
punibilita' prevista per medesimi casi. Per l'esecuzione
delle operazioni puo' essere autorizzata l'utilizzazione
temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di
copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la
realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o
scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri
Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono
stabilite altresi' le forme e le modalita' per il
coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini
informativi e operativi tra gli organismi investigativi.
6. Quando e' necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura
dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i
delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli
articoli 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorita'
doganali, limitatamente ai citati articoli 73 e 74 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni,
possono omettere o ritardare gli atti di propria
competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al
pubblico ministero, che puo' disporre diversamente, e
trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato
rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le
attivita' antidroga, il medesimo immediato avviso deve
pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga
per il necessario coordinamento anche in ambito
internazionale.
6-bis. Quando e' necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la
cattura dei responsabili dei delitti di cui all'art. 630
del codice penale, il pubblico ministero puo' richiedere
che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra
utilita' per l'esecuzione di operazioni controllate per
pagamento del riscatto, indicandone le modalita'. Il
giudice provvede con decreto motivato.
7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico
ministero puo', con decreto motivato, ritardare
l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura
cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine
di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi
di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti
provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente, ma il
relativo decreto deve essere emesso entro le successive
quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla
polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo
degli sviluppi dell'attivita' criminosa, comunicando i
provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente
per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero
attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito
in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel
territorio dello Stato delle cose che sono oggetto,
prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonche'
delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui
all'art. 70 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i
provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del
comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo
pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte
d'appello. Per i delitti indicati all'art. 51, comma 3-bis,
del codice di procedura penale, la comunicazione e'
trasmessa al procuratore nazionale antimafia.
9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o
i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facolta'
d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano
richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui
al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei compiti
d'istituto.
10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi
degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che
effettuano le operazioni di cui al presente articolo e'
punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
con la reclusione da due a sei anni.
11. Sono abrogati:
a) l'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, e successive modificazioni;
b) l'art. 12-quater del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356;
c) l'art. 12, comma 3-septies, del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
d) l'art. 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n.
269;
e) l'art. 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n.
374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2001, n. 438;
f) l'art. 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228;
f-bis) l'art. 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni.».
- L'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309 recante: «Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255, S.O., abrogato dalla
presente legge, recava: «Art. 98. Ritardo o omissione degli
atti di cattura, di arresto o di sequestro - Collaborazione
internazionale».
- Si riporta testo dell'art. 497 del codice di
procedura penale come modificato dalla presente legge:
«Art. 497 (Atti preliminari all'esame dei testimoni). -
1. I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro
nell'ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati.
2. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente
avverte il testimone dell'obbligo di dire la verita'. Salvo
che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il
presidente avverte altresi' il testimone delle
responsabilita' previste dalla legge penale per i testimoni
falsi o reticenti e Io invita a rendere la seguente
dichiarazione: «Consapevole della responsabilita' morale e
giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a
dire tutta la verita' e a non nascondere nulla di quanto e'
a mia conoscenza». Lo invita quindi a fornire le proprie
generalita'.
2-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia
esteri, gli ausiliari, nonche' le interposte persone,
chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento,
in ordine alle attivita' svolte sotto copertura ai sensi
dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive
modificazioni, invitati a fornire le proprie generalita',
indicano quelle di copertura utilizzate nel corso delle
attivita' medesime.
3. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 e'
prescritta a pena di nullita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 115 del citato decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dalla
presente legge:
« Art. 115 (Annotazioni e verbali della polizia
giudiziaria). - 1. Le annotazioni ,previste dall'art. 357,
comma 1 del codice contengono l'indicazione dell'ufficiale
o dell'agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le
attivita' di indagine, del giorno, dell'ora e del luogo in
cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro
risultato. Quando assume dichiarazioni ovvero quando per il
compimento di atti si avvale di altre persone, la polizia
giudiziaria annota altresi' le relative generalita' e le
altre indicazionipersonali utili per la identificazione.
1-bis. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti
le attivita' di indagine condotte da ufficiali o agenti di
polizia giudiziaria nel corso delle operazioni sotto
copertura ai sensi dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006,
n. 146, e successive modificazioni, contengono le
generalita' di copertura dagli stessi utilizzate nel corso
delle attivita' medesime.
2. Copia delle annotazioni e dei verbali redatti a
norma dell'art. 357 del codice e' conservata presso
l'ufficio di polizia giudiziaria.».
                               Art. 9. 
(Modifica all'articolo 353 del codice penale, concernente il reato di
turbata liberta' degli incanti)

1. All'articolo 353, primo comma, del codice penale, le parole: «fino
a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque
anni».

          Note all'art. 9: 
- Si riporta il testo dell'art. 353 del codice di
penale come modificato dalla presente legge:
«Art. 353 (Turbata liberta' degli incanti). - Chiunque,
con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o
altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei
pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di
pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli
offerenti, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Se il colpevole e' persona preposta dalla legge o
dall'autorita' agli incanti o alle licitazioni suddette, la
reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a
euro 2.065.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche
nel caso di licitazioni private per conto di privati,
dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente
autorizzata; ma sono ridotte alla meta'.».
                              Art. 10. 
(Delitto di turbata liberta' del procedimento di scelta del
contraente)

1. Dopo l'articolo 353 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 353-bis. - (Turbata liberta' del procedimento di scelta del
contraente). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o
altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto
a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al
fine di condizionare le modalita' di scelta del contraente da parte
della pubblica amministrazione e' punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».

                              Art. 11. 
(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale e alle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)

1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le
parole: «e dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 291-quater del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152,».
2. All'articolo 147-bis, comma 3, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente:
«a) quando l'esame e' disposto nei confronti di persone ammesse al
piano provvisorio di protezione previsto dall'articolo 13, comma 1,
del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive
modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato
articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge;».

          Note all'art. 11: 
- Si riporta il testo vigente dell'art. 51 del codice
di procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. Le
funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di
primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica
presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello o presso la
corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal
comma 1, lettera a) sono esercitate dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello.
Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono
esercitate dai magistrati della Direzione nazionale
antimafia.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice
competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma,
416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti
dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del
codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti
dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, le funzioni indicate nel comma 1, lett. a) sono
attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha
sede il giudice competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi
3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore
distrettuale, il procuratore generale presso la corte di
appello puo', per giustificati motivi, disporre che le
funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano
esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
Repubblica presso il giudice competente.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti peri
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615- ter,
615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater,
617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater,
640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni
indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo
sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso
il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha
sede il giudice competente.».
- Per l'art. 147-bis del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, come modificato dalla presente legge, si
vedano le note riportate all'art. 1.
                              Art. 12. 
(Coordinamenti interforze provinciali)

1. Al fine di rendere piu' efficace l'aggressione dei patrimoni della
criminalita' organizzata, il Ministro dell'interno, il Ministro della
giustizia e il procuratore nazionale ami-mafia stipulano uno o piu'
protocolli d'intesa volti alla costituzione, presso le direzioni
distrettuali antimafia, di coordinamenti interforze provinciali, cui
partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione
investigativa antimafia.
2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 definiscono le procedure e
le modalita' operative per favorire lo scambio informativo e
razionalizzare l'azione investigativa per l'applicazione delle misure
di prevenzione patri-
moniali, fermo restando il potere di proposta dei soggetti di cui
all'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.

          Note all'art. 12: 
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2-bis della
citata legge 31 maggio 1965, n. 575:
«Art. 2-bis. - 1. Il procuratore della Repubblica di
cui all'art. 2, comma 1, il direttore della Direzione
investigativa antimafia, o il questore territorialmente
competente a richiedere l'applicazione di una misura di
prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di
finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore
di vita, sulle disponibilita' finanziarie e sul patrimonio
dei soggetti indicati all'art. 1 nei cui confronti possa
essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza
speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od
obbligo di soggiorno, nonche', avvalendosi della guardia di
finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini
sull'attivita' economica facente capo agli stessi soggetti
allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.
2. Accertano, in particolare, se dette persone siano
titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di
abilitazioni all'esercizio di attivita' imprenditoriali e
commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e
pubblici registri, se beneficiano di contributi,
finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello
stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da
parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunita'
europee.
3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del
coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio
hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonche'
nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, societa',
consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti
medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente.
4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si
prevede debba essere disposta la confisca ai sensi
dell'art. 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il
procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione
investigativa antimafia o il questore, con la proposta,
possono richiedere al presidente del tribunale competente
per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre
anticipatamente il sequestro dei beni prima della
fissazione dell'udienza.
5. Il presidente del tribunale provvede con decreto
motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro
eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato
dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta. Si
osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art.
2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si
applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso
art. 2-ter.
6. Il procuratore della Repubblica, il direttore della
Direzione investigativa antimafia e il questore possono
richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di
polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica
amministrazione, ad ogni ente creditizio nonche' alle
imprese, societa' ed enti di ogni tipo informazioni e copia
della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini
nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti.
Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o
del giudice procedente, gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono procedere al sequestro della
documentazione con le modalita' di cui agli articoli 253,
254, e 255 del codice di procedura penale.
6-bis. Le misure di prevenzione personali e
patrimoniali possono essere richieste e applicate
disgiuntamente e, per le misure di prevenzione
patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosita' sociale
del soggetto proposto per la loro applicazione al momento
della richiesta della misura di prevenzione. Le misure
patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte
del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la
morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso
prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi
causa.».
                              Art. 13. 
(Stazione unica appaltante)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle
infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali,
per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalita' per
promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o piu' stazioni
uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la
regolarita' e l'economicita' della gestione dei contratti pubblici e
di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati:
a) gli enti, gli organismi e le societa' che possono aderire alla
SUA;
b) le attivita' e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell'articolo
33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che
aderiscono alla SUA;
d) le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme
restando le disposizioni vigenti in materia.

          Note all'art. 13: 
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed compiti di
interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni
e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta l'art. 33 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante: «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100,
S.O.:
«Art. 33 (Principi generali delle verifiche ai fini
della validazione). - 1. La verifica ai fini della
validazione, eseguite nel rispetto delle disposizioni della
norma UNI GEI EN ISO/IEC 17020.
progetto preliminare costituito dai documenti di
progetto descritti nella Sezione I - Articoli 1/2/3/4/5/6/7
del presente atto;
progetto definitivo costituito dai documenti
progettuali descritti alla Sezione II - Articoli
8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 del presente atto.
2. Gli aspetti del controllo sono:
a) completezza della documentazione progettuale;
b) contenuto degli elaborati;
c) congruenza fra tavole grafiche e relazioni
tecniche;
d) controllo incrociato tra gli elaborati;
e) affidabilita' e funzionalita' tecnica
dell'intervento.
a) Completezza della documentazione progettuale:
controllo della regolare sottoscrizione dei documenti,
della sussistenza dell'obbligo normativo di sottoporre a
particolari verifiche il progetto e verifica dell'esistenza
di' quanto prescritto dalle normative vigenti;
b) Controllo del contenuto degli elaborati: controllo
relativo alla completezza, adeguatezza e chiarezza degli
elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico
economici anche in relazione alla documentazione di
riferimento al fine di raggiungere un'univoca e puntuale
computazione dei manufatti e delle opere oggetto delle
rappresentazioni grafiche e delle descrizioni contenute
nelle relazioni tecniche (geometria delle opere, tipo,
caratteristiche, qualita' e quantita' dei materiali);
c) Congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche:
univoca definizione dell'opera negli elaborati grafici,
nelle relazioni tecniche, nei capitolati e nelle quantita'
riportate nei computi metrici, per quanto riguarda la
corrispondenza tra elaborati progettuali e computi metrici
estimativi; congruenza tra i risultati delle verifiche
interne eseguite, sopra descritte, e le prescrizioni
contenute nello schema di contratto;
d) Controllo incrociato fra elaborati: verifica
dell'assenza di discordanze fra elaborati riguardanti la
medesima opera ed afferenti a tematiche progettuali e/o
discipline distinte; verifica dell'assenza di eventuali
incongruenze all'interno della singola opera caratterizzata
da processi costruttivi successivi e/o diversi tra di loro;
e) Affidabilita' e funzionalita' tecnica
dell'intervento:
accertamento del grado di approfondimento delle
indagini, delle ricerche, degli studi e delle analisi
eseguite a supporto della progettazione;
rispondenza dei criteri di scelta e dimensionamento
delle soluzioni progettuali alle indagini eseguite, alle
prescrizioni e alle indicazioni fornite nella
documentazione di riferimento e nelle specifiche fornite
dal committente;
attuabilita' delle soluzioni proposte per quanto
riguarda la cantierizzazione e le fasi degli interventi in
relazione alle funzionalita' dell'opera, comparando il
progetto con altri simili gia' realizzati e sperimentati;
verifica dell'attendibilita' delle relazioni di
calcolo delle strutture e degli impianti con particolare
riguardo ai procedimenti di calcolo e ai livelli di
sicurezza per l'analisi del comportamento delle opere
provvisionali e definitive;
verifica del livello di dettaglio dei calcoli in
rapporto alle indagini eseguite, alle descrizioni delle
relazioni tecniche e alle illustrazioni degli elaborati
grafici delle diverse parti delle opere;
rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di
manutenzione e gestione;
verifica di ottemperanza alle prescrizioni degli
organismi preposti alla tutela ambientale e paesaggistica,
nonche' di eventuali altri organismi e controllo del
rispetto dei parametri fissati da norme italiane e/o
internazionali;
rispondenza dell'intervento a quanto previsto dal
decreto legislativo 14 agosto 1990, n. 494 e dal decreto
legislativo 19 novembre 1999, n. 520, in materia di piani
di sicurezza, ivi comprese le computazioni analitiche dei
relativi costi della sicurezza;
rispondenza dei tempi di risoluzione delle
interferenze con l'avvio dei lavori principali o, nel caso
di sovrapposizione dei tempi con i lavori principali,
esistenza di specifiche norme nel capitolato speciale
d'appalto.
3. A conclusione delle attivita' di verifica viene
redatto un rapporto finale sottoscritto dal responsabile
del gruppo di ispezione e dagli ispettori. Il rapporto
attesta l'esito finale della verifica.».
                              Art. 14. 
(Modifica della disciplina in materia di ricorso avverso la revoca
dei programmi di protezione e ulteriori disposizioni concernenti le
misure previste per i testimoni di giustizia)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il
comma 2-septies e' sostituito dal seguente:
«2-septies. Nel termine entro il quale puo' essere proposto il
ricorso giurisdizionale e in pendenza della decisione relativa
all'eventuale richiesta di sospensione ai sensi dell'articolo 21
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o
dell'articolo 36 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto
1907, n. 642, il provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane
sospeso».
2. All'articolo 16-ter, comma 1, lettera e), del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno e' surrogato, quanto alle somme
corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno,
nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dell'interno in deroga
all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244».

          Note all'art. 14: 
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 16-ter del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante:
«Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di
estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia,
nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di
coloro che collaborano con la giustizia.».
«Art. 10 (Commissione centrale per la definizione e
applicazione delle speciali misure di protezione). - 1.
(abrogato).
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri
interessati, e' istituita una commissione centrale per la
definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione.
2-bis. La commissione centrale e' composta da un
Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da
due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I
componenti della commissione diversi dal presidente sono
preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato
specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso
di cognizioni relative alle attuali tendenze della
criminalita' organizzata, ma che non sono addetti ad uffici
che svolgono attivita' di investigazione, di indagine
preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla
criminalita' organizzata di tipo mafioso o
terroristico-eversivo.
2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla
proposta di cui all'art. 11, tutti gli atti e i
provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale,
gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi
gli estratti essenziali e le attivita' svolte per
l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai
provvedimenti della commissione, salvi gli estratti
essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da
quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di
protezione, si applicano altresi' le norme per la tenuta e
la circolazione degli atti classificati, con classifica di
segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.
2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria
e di istruttoria, la commissione centrale si avvale
dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle
Forze di polizia. Per lo svolgimento dei compiti di
istruttoria, la commissione puo' avvalersi anche del
Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14.
2-quinquies. La tutela avverso i provvedimenti della
commissione centrale con cui vengono applicate, modificate
o revocate le speciali misure di protezione anche se di
tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1,
e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.
2-sexies. (abrogato).
2-septies. Nel termine entro il quale puo' essere
proposto il ricorso giurisdizionale e in pendenza della
decisione relativa all'eventuale richiesta di sospensione
ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
e successive modificazioni, o dell'art. 36 del regolamento
di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, il
provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane sospeso.
2-octies. (abrogato).
2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
vengono stabilite le modalita' di corresponsione dei
gettoni di presenza ai componenti della commissione
centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti
di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima
commissione. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, determinato nella misura massima di 42.000
euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. (abrogato).».
«Art 16 -ter (Contenuto delle speciali misure di
protezione). - 1. I testimoni di giustizia cui e' applicato
lo speciale programma di protezione hanno diritto:
a) a misure di protezione fino alla effettiva
cessazione del pericolo per se' e per familiari;
b) a misure di assistenza, anche oltre la cessazione
della protezione, volte a garantire un tenore di vita
personale e familiare non inferiore a quello esistente
prima dell'avvio del programma, fino a quando non
riacquistano la possibilita' di godere di un reddito
proprio;
c) alla capitalizzazione del costo dell'assistenza,
in alternativa alla stessa;
d) se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto
di lavoro, in aspettativa retribuita, presso
l'amministrazione dello Stato al cui ruolo appartengono, in
attesa della definitiva sistemazione anche presso altra
amministrazione dello Stato;
e) alla corresponsione di una somma a titolo di
mancato guadagno, concordata con la commissione, derivante
dalla cessazione dell'attivita' lavorativa propria e dei
familiari nella localita' di provenienza, sempre che non
abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai
sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 13 della
legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e' surrogato,
quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a
titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i
responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dell'interno in
deroga all'art. 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
f) a mutui agevolati volti al completo reinserimento
proprio e dei familiari nella vita economica e sociale.
2. Le misure previste sono mantenute fino alla
effettiva cessazione del rischio, indipendentemente dallo
stato e dal grado in cui si trova il procedimento penale in
relazione al quale i soggetti destinatari delle misure
hanno reso dichiarazioni.
3. Se lo speciale programma di protezione include il
definitivo trasferimento in altra localita', il testimone
di giustizia ha diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni
immobili dei quali e' proprietario al patrimonio dello
Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a
prezzo di mercato. Il trasferimento degli immobili e'
curato da un amministratore, nominato dal direttore della
sezione per i testimoni di giustizia del Servizio centrale
di protezione tra avvocati o dottori commercialisti
iscritti nei rispettivi albi professionali, di comprovata
esperienza.».
                              Art. 15. 
(Modifica della composizione del Consiglio generale per la lotta alla
criminalita' organizzata)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere d), e) e f) sono sostituite dalle seguenti:
«d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;
e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;
f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia»;
b) al comma 3, le parole: «nonche' dell'organismo previsto
dall'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' della
Direzione investigativa antimafia».

          Note all'art. 15: 
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 29
ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 1991, n. 410, recante: «Disposizioni
urgenti per il coordinamento delle attivita' informative e
investigative nella lotta contro la criminalita'
organizzata» come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Consiglio generale per la lotta alla
criminalita' organizzata). - 1. Presso il Ministero
dell'interno e' istituito il Consiglio generale per la
lotta alla criminalita' organizzata, presieduto dal
Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta
direzione e del coordinamento in materia di ordine e
sicurezza pubblica. Il Consiglio e' composto:
a) dal Capo della polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza;
b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di
finanza;
d) dal direttore dell'Agenzia informazioni e
sicurezza interna;
e) dal direttore dell'Agenzia informazioni e
sicurezza esterna;
f) dal direttore della Direzione investigativa
antimafia.
2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalita'
organizzata provvede, per lo specifico settore della
criminalita' organizzata, a:
a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di
prevenzione anticrimine e per le attivita' investigative,
determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di
polizia per aree, settori di attivita' e tipologia dei
fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai
relativi uffici e strutture, e in primo luogo a quelli a
carattere interforze, operanti a livello centrale e
territoriale;
b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature
occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i
criteri per razionalizzarne l'impiego;
c) verificare periodicamente i risultati conseguiti
in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle
direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione
dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e
ad accertare responsabilita' e inadempienze;
d) concorrere a determinare le direttive per lo
svolgimento delle attivita' di coordinamento e di controllo
da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione,
nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.
3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da
attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle
singole forze di polizia, nonche' della Direzione
investigativa antimafia.
4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione
delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica
sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza
tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio».
                              Art. 16. 
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 agosto 2010

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Maroni, Ministro dell'interno

Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano


LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3290):
Presentato dal Ministro dell'interno (Maroni) e dal Ministro
della giustizia (Alfano) il 9 marzo 2010.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il
18 marzo 2010 con pareri delle commissioni I, III, V, VI, VIII, X,
XII, XIV e questioni regionali.
Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il
14, 15, 21, 27 e 29 aprile 2010; il 4, 13, 19, 20, 25 e 26 maggio
2010.
Esaminato in aula il 26 maggio 2010 ed approvato il 27 maggio
2010.
Senato della Repubblica (atto n. 2226):
Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e
2ª (Giustizia), in sede referente, il 1° giugno 2010 con pareri delle
commissioni 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 14ª e questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 2ª, in sede referente,
il 16 giugno 2010; il 7, 21, 27 e 28 luglio 2010; il 2 agosto 2010.
Esaminato in aula il 27 luglio 2010 ed approvato il 3 agosto
2010.