TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 355 del 14 maggio 2020
Rumore.Spettacoli pirotecnici

Trattandosi di attività economica lecita, l’accensione di fuochi d’artificio non può essere vietata in termini assoluti, ancorché il suo esercizio possa e debba essere assoggettato a prescrizioni e cautele, volte a contemperare gli interessi (alla quiete e all’incolumità pubblica) che possono essere negativamente incisi da siffatta attività. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera h), L. n 4471995 i Comuni possono autorizzare «lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e […] spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile» anche in deroga ai valori limite di immissioni sonore proprie della classificazione acustica operata in via generale. Non vi è dubbio che lo spettacolo pirotecnico, proprio perché occasionale e temporaneo rientra nella suvviste ipotesi di deroga.

Pubblicato il 14/05/2020

N. 00355/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01048/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Baruffi Giovanni Battista, Baruffi Paolo, Caracciolo Maria Gemma, Radaelli Giuseppe, Frigerio Rosa Vittoria, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Micaela Chiesa e Maria Gemma Caracciolo, la quale ultima agisce anche in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Giacomo Cavalli, in Brescia, via Gerolamo Savoldo n. 6;

contro

Comune di Misano di Gera d’Adda, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Marchesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ristorante Villa Belvedere dei Tre Re di Baruffi Giuseppina & Figli S.n.c., non costituita in giudizio;
Ristorante De Firem Rostec di Chiara Silvestro e C. S.n.c., non costituita in giudizio;
Ferri Fireworks di Federica Ferri, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Silvia Toffa, in Brescia, via Gramsci n. 16;
Giochi Pirici S.r.l., non costituita in giudizio;
Pozzi Franco S.r.l., non costituita in giudizio;
PiroArts di Poncina Simone, non costituito in giudizio;
Harmonia Mundi Fireworks di Maria Luisa Isgrò, non costituita in giudizio;
GFG Pyro di Graziani Fabio, non costituito in giudizio;
Bernocco Michele, non costituito in giudizio;

Quanto al ricorso principale

per l’annullamento

- dell’autorizzazione OMISSIS

Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti depositato dai ricorrenti in data 3 agosto 2018

per l’annullamento

- dell’autorizzazione OMISSIS

Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti depositato dai ricorrenti in data 9 ottobre 2018

per l’annullamento

- dell’autorizzazione per lo svolgimento di spettacolo pirotecnico n. 10/2018 del 23.07.2018 rilasciata a Ferri Federica in qualità di pirotecnico e di titolare della ditta individuale Ferri Fireworks di Ferri Federica;

- dell’autorizzazione per lo svolgimento di spettacolo pirotecnico n. 12/2018 del 27.07.2018 rilasciata a Pozzi Franco in qualità di pirotecnico e in rappresentanza della società Pozzi Franco S.r.l;

- dell’autorizzazione per lo svolgimento di spettacolo pirotecnico n. 13/2018 dell’ 11.08.2018 rilasciata a Ferri Federica in qualità di pirotecnico e di titolare della ditta individuale Ferri Fireworks di Ferri Federica;

- dell’autorizzazione per lo svolgimento di spettacolo pirotecnico n. 14/2018 dell’ 11.08.2018 rilasciata a Ferri Federica in qualità di pirotecnico e di titolare della ditta individuale Ferri Fireworks di Ferri Federica;

- dell’autorizzazione per lo svolgimento di spettacolo pirotecnico n. 15/2018 dell’ 11.08.2018 rilasciata a Ferri Federica in qualità di pirotecnico e di titolare della ditta individuale Ferri Fireworks di Ferri Federica;

- dell’autorizzazione per lo svolgimento di spettacolo pirotecnico n. 16/2018 del 13.08.2018 rilasciata a Ferri Federica in qualità di pirotecnico e di titolare della ditta individuale Ferri Fireworks di Ferri Federica;

- dell’autorizzazione per lo svolgimento di spettacolo pirotecnico n. 17/2018 del 15.09.2018 rilasciata a Ferri Federica in qualità di pirotecnico e di titolare della ditta individuale Ferri Fireworks di Ferri Federica.

Quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti depositato dai ricorrenti in data 21 giugno 2019

per l’annullamento

- dell’autorizzazione per lo svolgimento di spettacolo pirotecnico n. 1/2019 del 15.03.2019 rilasciata a Isgro’ Maria Luisa in qualità di pirotecnico e di titolare della ditta individuale Harmonia Mundi Fireworks;

- dell’autorizzazione per lo svolgimento di spettacolo pirotecnico n. 2/2019 dell’ 11.05.2019 rilasciata a Pozzi Franco in qualità di pirotecnico e in rappresentanza della società Pozzi Franco S.r.l..

Quanto al quarto ricorso per motivi aggiunti depositato in data 5 settembre 2019

per l’annullamento

- dell’autorizzazione per lo svolgimento di spettacolo pirotecnico n. 3/2019 del 1°.06.2019 rilasciata a Ferri Federica in qualità di pirotecnico e di titolare della ditta individuale Ferri Fireworks di Ferri Federica;

- dell’autorizzazione per lo svolgimento di spettacolo pirotecnico n. 4/2019 del 1°.06.2019 rilasciata a Ferri Federica in qualità di pirotecnico e di titolare della ditta individuale Ferri Fireworks di Ferri Federica per la festa privata dell’ 8.06.2019.

Quanto al quinto ricorso per motivi aggiunti depositato dai ricorrenti in data 7 ottobre 2019

per l’annullamento

- dell’autorizzazione per lo svolgimento di spettacolo pirotecnico n. 5/2019 del 30.08.2019 rilasciata a Ferri Federica in qualità di pirotecnico e di titolare della ditta individuale Ferri Fireworks di Ferri Federica.


Visti il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Misano di Gera d’Adda e di Ferri Federica;

Visti tutti gli atti e i documenti della causa;

Relatore la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi nella camera di consiglio decisoria, sostitutiva, ai sensi dell’articolo 84, commi 5 e 6, D.L. n. 18/2020, dell’udienza pubblica, tenutasi il giorno 22 aprile 2020;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

1.1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio e i successivi cinque ricorsi per motivi aggiunti i signori Giovanni Battista Baruffi, Paolo Baruffi, Maria Gemma Caracciolo, Giuseppe Radaelli e Rosa Vittoria Frigerio, impugnano una serie di autorizzazioni (tutte in epigrafe indicate) rilasciate dal Comune di Misano di Gera d’Adda tra il 2014 e il 2019 a una pluralità di pirotecnici per l’accensione di fuochi d’artificio nell’ambito di feste private svolte presso il ristorante Belvedere dei Tre Re e presso il ristorante De Firem Rostec.

1.2. Espongono i ricorrenti di abitare in area residenziale rurale, in prossimità del Santuario Beata Vergine di Caravaggio, e a poche centinaia di metri dai luoghi di accensione dei fuochi d’artificio, e che tale pratica, reiterata nei fine settimana da primavera ad autunno, turba la quiete loro e degli animali domestici e di allevamento, con gravi ripercussioni sulla qualità della vita e sulla salute degli abitanti, oltre che con grave rischio di incendio dei fienili presenti in loco.

1.3. In tutti e sei i ricorsi promossi gli esponenti chiedono l’annullamento dei provvedimenti ivi impugnati per i seguenti motivi di illegittimità:

1) “Violazione del Regolamento Comunale di Polizia Urbana del Comune di Misano Gera d’Adda […]. Difetto di motivazione e di istruttoria. Immotivata disparità di trattamento”, perché non sarebbero state rispettate le norme di cautela imposte per l’accensione dei fuochi nelle aree verdi, quelle a tutela degli animali e quelle volte a prevenire l’inquinamento acustico, perché le autorizzazioni sono state rilasciate a semplice richiesta, senza un’istruttoria a monte, e per il soddisfacimento di un interesse privato (quello legato alle feste organizzate per presso i due ristoranti) e non per un interesse pubblico;

2) “Violazione artt. 6, 9 e 14 L. 447 del 20/10/1995 e DPCM 14/11/1997. Violazione art. 5.15.1 VAS del PGT vigente. Difetto di motivazione e di istruttoria sotto ulteriore profilo. Contraddittorietà fra atti della medesima PA”, perché le autorizzazioni allo svolgimento di fuochi pirotecnici violerebbero la zonizzazione acustica del territorio comunale, e, segnatamente, delle aree in cui vivono i ricorrenti, approvata dallo stesso Comune, senza che – anche con riguardo a questo profilo – sia state effettuata un’istruttoria;

3) “Difetto di motivazione e di attività istruttoria sotto ulteriore profilo. Violazione 191 TFUE e art. 37 Carta Diritti Fondamentali (punto 185 delle Conclusioni)”, perché le autorizzazioni comunali ignorerebbero l’impatto ambientale provocato dai fuochi pirotecnici non solo sotto il profilo acustico ma anche in termini di inquinamento atmosferico, con violazione della disciplina nazionale e sovranazionale di tutela dell’ambiente, quale valore ritenuto prevalente sulla proprietà privata e l’iniziativa economica;

4) “Violazione art. 57 TULPS e circolare 11.1.2001 n. 559/C.25055.XV, L. 241/1990 e art. 97 Cost. Difetto di istruttoria. Omessa attività di vigilanza”, per non avere il Comune effettuato alcuna attività di verifica e di controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni qui impugnate, in particolare quanto a tipologia di fuochi da utilizzare, a misure di sicurezza a bonifica dei terreni successivamente allo spettacolo, nemmeno dopo le plurime segnalazioni da parte degli odierni ricorrenti.

2.1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Misano di Gera d’Adda, eccependo preliminarmente l’irricevibilità del ricorso principale, perché i ricorrenti sarebbero venuti a conoscenza dei provvedimenti impugnati con lo svolgimento degli spettacoli pirotecnici, e non con l’accesso agli atti. A ragionar diversamente, infatti, il dies a quo del termine decadenziale per l’esercizio dell’azione caducatoria diverrebbe mobile e sostanzialmente rimesso alla disponibilità del soggetto leso, che potrebbe posticipare l’accesso agli atti.

2.1.2. L’Amministrazione resistente ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso principale e dei ricorsi per motivi aggiunti per carenza di interesse, avendo i provvedimenti impugnati esaurito i propri effetti prima della proposizione dei relativi gravami, e per mancata evocazione in giudizio di almeno uno dei controinteressati, dovendosi ritenere tali i pirotecnici a cui le autorizzazioni impugnate erano state rilasciate e non le imprese che gestiscono i ristoranti presso i quali vengono svolti gli spettacoli pirotecnici.

2.2. Nel merito, il Comune ha argomentato sull’infondatezza, in fatto e in diritto, di tutte le censure sollevate dai ricorrenti, concludendo per la reiezione tanto del ricorso principale, quanto dei successivi cinque ricorsi per motivi aggiunti.

3.1. Hanno replicato i ricorrenti, sostenendo di avere interesse ai ricorsi:

- perché gli atti impugnati continuerebbero a produrre effetti, sia avuto riguardo alla lesione dell’integrità psico-fisica subita da alcuni di essi, sia avuto riguardo all’inquinamento delle aree contermini a quelle da dove vengono fatti partire i fuochi d’artificio, aree che non sarebbero mai state bonificate;

- perché il riconoscimento dell’illegittimità delle autorizzazioni gravate consentirebbe loro di svolgere azione risarcitoria nei confronti dell’Amministrazione;

- perché una pronuncia di accoglimento potrebbe orientare il Comune nella futura azione amministrativa.

3.2. Sostengono, altresì, i deducenti che, ancorché le autorizzazioni furono rilasciate ai pirotecnici che effettuarono l’accensione dei fuochi d’artificio, controinteressati sostanziali siano i ristoratori che traggono indubbio vantaggio concorrenziale dagli spettacoli pirotecnici che si svolgono presso i loro locali. E, in punto di tempestività, i ricorrenti oppongono di aver notificato il ricorso principale nei 60 giorni dall’ostensione degli atti di cui si era chiesto l’accesso e i ricorsi per motivi aggiunti nei 60 giorni dall’adozione dei provvedimenti impugnati.

3.3. Nel merito, i signori Baruffi, Caracciolo, Radaelli e Frigerio insistono per la fondatezza delle proprie tesi e per l’accoglimento dei gravami.

4. Con ordinanza collegiale il Tribunale ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei pirotecnici a favore dei quali erano state rilasciate le autorizzazioni impugnate.

L’incombente è stato eseguito.

5. Dei pirotecnici evocati in giudizio si è costituita solamente la signora Ferri Federica, titolare dell’impresa individuale Ferri Fireworks, dapprima con atto di mero stile e successivamente con memoria conclusiva, evidenziando in primis come spetti al Giudice ordinario conoscere di eventuali condotte illecite del pirotecnico, siccome non rispettose delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni all’accensione di fuochi d’artificio, con conseguenti danni a terzi. La controinteressata ha poi eccepito la tardività del ricorso principale e l’inammissibilità di tutte le impugnazioni per genericità, instando conseguentemente per la loro reiezione.

6. Alla camera di consiglio decisoria del 22 aprile 2020, sostitutiva – ai sensi dell’articolo 84, commi 5 e 6, D.L. n. 18/2020 – della pubblica udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Vengono in decisione il ricorso principale e i cinque ricorsi per motivi aggiunti promossi dai signori Giovanni Battista Baruffi, Paolo Baruffi, Maria Gemma Caracciolo, Giuseppe Radaelli e Rosa Vittoria Frigerio avverso le autorizzazioni (tutte in epigrafe indicate) rilasciate dal Comune di Misano di Gera d’Adda tra il 2014 e il 2019 a una pluralità di pirotecnici per l’accensione di fuochi d’artificio nell’ambito di feste private svolte presso il ristorante Belvedere dei Tre Re e presso il ristorante De Firem Rostec, non distante dalle loro case di abitazione.

2. E’ necessario affrontare pregiudizialmente la questione della giurisdizione sollevata dalla difesa della signora Ferri Federica, quale titolare dell’impresa individuale Ferri Fireworks destinataria di parte dei provvedimenti autorizzativi qui impugnati.

Contrariamente a quanto sostiene la controinteressata, oggetto del presente giudizio non sono le condotte dei pirotecnici, in tesi illecite in quanto non rispettose delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni comunali, e fonti di danno a terzi. Il presente giudizio verte sulla prospettata illegittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comune, rispetto ai quali la posizione dei ricorrenti ha natura di interesse legittimo: il che radica, in funzione della causa petendi, la giurisdizione di questo Giudice.

3. Si può, invece, prescindere dalla disamina delle plurime eccezioni in rito sollevate dalla difesa del Comune e di cui si è dato conto in narrativa, stante l’infondatezza di tutti e sei i gravami presentati dai ricorrenti.

4.1. In tutti e sei i ricorsi i vizi di legittimità prospettati sono sempre i medesimi, il che consente una trattazione congiunta dei ricorsi medesimi.

4.2.1. Prima di entrare nel merito delle singole doglianze, è utile premettere che gli spettacoli pirotecnici a scopo di svago costituiscono attività economica lecita, ancorché soggetta, per la sua intrinseca pericolosità, ad autorizzazioni preventive di pubblica sicurezza e a una serie di precauzioni nel suo concreto svolgimento. In particolare, l’accessione dei fuochi deve essere preventivamente autorizzata dal Comune ai sensi dell’articolo 57 R.D. n. 773/1931 e deve essere effettuata da un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 101 R.D. n. 635/1940.

A sua volta la commercializzazione, la catalogazione e la verifica di conformità degli articoli pirotecnici in genere e dei fuochi d’artificio in particolare è disciplinata dal D.Lgs. n. 123/2015, di attuazione della Direttiva 2013/29/UE.

Trattandosi di attività economica lecita, l’accensione di fuochi d’artificio non può essere vietata in termini assoluti, ancorché il suo esercizio possa e debba essere assoggettato a prescrizioni e cautele, volte a contemperare gli interessi (alla quiete e all’incolumità pubblica) che possono essere negativamente incisi da siffatta attività.

4.2.2. Ora, dalla documentazione in atti emerge che gli eventi autorizzati sono meno di una ventina l’anno, ancorché concentrati tra la primavera e l’estate, che gli spettacoli hanno breve durata (qualche decina di minuti al massimo), che i fuochi sparati sono di quelli a terra (ovverosia, con altezza, ampiezza e sonorità limitata), che è prevista una distanza della zona di accensione dalle abitazioni conforme a quanto previsto nella circolare del Ministero dell’Interno n. 559/C.25055.XV dell’ 11.01.2001, che è prescritto che al termine degli spettacoli le zone contermini siano bonificate da bossoli e fuochi inesplosi.

Complessivamente, nel caso in esame il Comune non ha violato alcuna norma positiva ed ha, inoltre, operato un ragionevole bilanciamento tra l’interesse di ristoratori e pirotecnici al libero dispiegarsi dell’iniziativa privata e l’interesse alla incolumità e alla quiete dei residenti in prossimità dei luoghi di svolgimento degli spettacoli pirotecnici; naturalmente, ciò non esclude che le immissioni derivanti da tali attività possano essere considerate direttamente lesive di diritti della persona, che non spetta peraltro a questo giudice tutelare.

5.1. Fatte queste premesse, è, pertanto, infondato il primo motivo di impugnazione, con il quale i ricorrenti lamentano la violazione delle norme di cautela imposte dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana del Comune di Misano Gera d’Adda per l’accensione dei fuochi nelle aree verdi, quelle a tutela degli animali e quelle volte a prevenire l’inquinamento acustico.

5.2. E’ innanzitutto inconferente il richiamo operato dai ricorrenti al succitato Regolamento comunale, risultando gli spettacoli pirotecnici assoggettati a una specifica disciplina e non essendo riconducibili né ai fuochi all’aperto, né alle attività rumorose di cui si occupa il Regolamento in questione.

5.3. In secondo luogo, trattandosi di eventi contenuti e che tendono a riproporsi nelle modalità di realizzazione, il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dello spettacolo pirotecnico non richiedeva un particolare approfondimento istruttorio, oltre all’accertamento che l’istante fosse dotato delle necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza, e oltre l’imposizione delle ordinarie prescrizioni di cautela.

6.1. E’, parimenti, infondato il secondo motivo di impugnazione, con il quale i ricorrenti lamentano la violazione della zonizzazione acustica del territorio comunale, e, segnatamente, delle aree in cui essi vivono e vengono effettuati i contestati spettacoli pirotecnici.

6.2. Fermo restando che i ristoranti presso i quali gli spettacoli pirotecnici vengono svolti sono ascritti alla classe 2 e in parte alla classe 3 di zonizzazione acustica, e non alla classe 1 così come sostengono i ricorrenti, in ogni caso ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera h), L. n 4471995 i Comuni possono autorizzare «lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e […] spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile» anche in deroga ai valori limite di immissioni sonore proprie della classificazione acustica operata in via generale.

Non vi è dubbio che lo spettacolo pirotecnico, proprio perché occasionale e temporaneo rientra nella suvviste ipotesi di deroga.

7.1. E’ infondato anche il terzo motivo di impugnazione, con il quale i ricorrenti lamentano che non si sia tenuto conto dell’impatto ambientale provocato dai fuochi pirotecnici non solo sotto il profilo acustico ma anche in termini di inquinamento atmosferico.

7.2. Al riguardo non può che rinviarsi alle considerazioni svolte ai punti che precedono in ordine al fatto che l’utilizzo degli articoli pirotecnici sia lecito laddove i fuochi d’artificio che vengono accesi sia conformi alle prescrizioni di legge e abbiano la certificazione CE.

Peraltro, tenuto conto che negli spettacoli pirotecnici, oggetto del presente giudizio, l’uso di fuochi di artificio è circoscritto e limitato, possono escludersi problemi di inquinamento atmosferico in conseguenza delle polveri che vengono sprigionate.

8.1. Infine, è pure infondato il quarto motivo di impugnazione, con il quale i ricorrenti si dolgono del fatto che il Comune non abbia effettuato alcuna attività di verifica e di controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni impugnate.

8.2. Come condivisibilmente osservato dalla difesa del Comune resistente, la prospettata inosservanza da parte dei pirotecnici delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni qui impugnate, così come la prospettata omissione da parte dell’Amministrazione dei controlli in ordine al rispetto delle ridette prescrizioni, anche ove – in ipotesi – sussistenti, non incidono sulla legittimità dei provvedimenti in esame, situandosi dette violazioni nella fase esecutiva di essi, anziché nella relativa fase genetica.

9.1. In conclusione, il ricorso principale e i cinque successivi ricorsi per motivi aggiunti sono respinti, in quanto infondati.

9.2. Le spese di giudizio vengono nondimeno compensate tra le parti, stante la novità delle questioni sottoposte al vaglio di questo Giudice.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui cinque ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge tutti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 con l’intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere

Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario, Estensore