Corte di Giustizia (Prima Sezione) 18 ottobre 2012
«Inadempimento di uno Stato – Inquinamento ed effetti nocivi – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271/CEE – Articoli 3, 4 e 10 – Allegato I, sezioni A e B»

 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

18 ottobre 2012 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Inquinamento ed effetti nocivi – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271/CEE – Articoli 3, 4 e 10 – Allegato I, sezioni A e B»

Nella causa C‑301/10,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 16 giugno 2010,

Commissione europea, rappresentata da S. Pardo Quintillán, A.-A. Gilly e A. Demeneix, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da L. Seeboruth, in qualità di agente, assistito da D. Anderson, QC, S. Ford e B. McGurk, barristers,

convenuto,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, facente funzione di presidente della Prima Sezione, dai sigg. A. Borg Barthet (relatore), M. Ilešič, J.-J. Kasel e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 novembre 2011,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 gennaio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che non avendo provveduto, da un lato, alla realizzazione di reti fognarie appropriate ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e dell’allegato I, sezione A, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) a Whitburn nonché a Beckton e a Crossness a Londra, e, dall’altro, ad un trattamento appropriato delle acque reflue provenienti dagli impianti di trattamento di Beckton, di Crossness e di Mogden a Londra, a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, dell’articolo 10, nonché dell’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in base a tali disposizioni.

Contesto normativo

2 Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 91/271 disciplina la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Essa ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue.

3 L’articolo 2 della direttiva 91/271 dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)      “Acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.

(…)

5)      “Rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

6)      “1 a.e. (abitante equivalente)”: il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.

(…)».

4 L’articolo 3 della direttiva 91/271 stabilisce quanto segue:

«1.      Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,

–      entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000

(…)

2.      Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A (...)».

5 Ai sensi dell’articolo 4 di tale direttiva:

«1.      Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:

–      al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 a.e.

(…)

3.      Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B (...).

4.      Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo in ingresso all’impianto di trattamento nel corso dell’anno escludendo situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti».

6 L’articolo 10 della direttiva 91/271 così dispone:

«Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tenere conto delle variazioni stagionali di carico».

7 L’allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», alla sezione A, intitolata «Reti fognarie», così dispone:

«Per le reti fognarie vanno prese in considerazione le prescrizioni relative al trattamento delle acque reflue.

La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie vanno effettuate adottando le tecniche migliori che non comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare:

–      del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane,

–      della prevenzione di eventuali fuoriuscite,

–      della limitazione dell’inquinamento delle acque recipienti, dovuto a tracimazioni causate da piogge violente».

8 La nota 1 a piè di pagina dell’allegato I, sezione A, della direttiva 91/271, riferita al titolo «Reti fognarie», è del seguente tenore:

«Poiché non è possibile costruire reti fognarie e impianti di trattamento in modo che tutte le acque reflue possano venire trattate in situazioni come quelle determinate da piogge singolarmente abbondanti, gli Stati membri decidono le misure per contenere l’inquinamento da tracimazioni dovute a piogge violente. Tali provvedimenti possono essere basati sui tassi di diluizione o sulla capacità rispetto alla portata di tempo asciutto o possono specificare un numero accettabile di tracimazioni all’anno».

9 L’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271, intitolato «Scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ed immessi in acque recipienti», stabilisce i requisiti che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane immesse in acque recipienti devono soddisfare. La nota a piè di pagina dell’allegato I, sezione A, di tale direttiva, menzionata supra al punto precedente, è ripresa all’allegato I, sezione B, della medesima direttiva.

Il procedimento precontenzioso

10 La Commissione riceveva una denuncia relativa all’impianto di pompaggio di Whitburn Steel nonché altre denunce inerenti tracimazioni eccessive causate da piogge violente in altre aree del Regno Unito.

11 Il 3 aprile 2003 la Commissione inviava una lettera di diffida al Regno Unito nella quale faceva presente che l’impianto di pompaggio di Whitburn Steel non rispettava gli obblighi relativi alla raccolta delle acque reflue urbane sanciti dall’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché dall’allegato I, sezione A, della direttiva 91/271.

12 Nella sua risposta del 3 giugno 2003, il Regno Unito sosteneva che l’agglomerato in questione soddisfaceva gli obblighi relativi alla raccolta di cui all’articolo 3 della direttiva 91/271. Tuttavia, ammetteva che, in esito ad ulteriori indagini svolte sulla rete fognaria del settore, risultava necessario migliorarne la portata di passaggio. Inoltre, il Regno Unito affermava che i requisiti di autorizzazione degli scaricamenti delle acque imposti alla società per l’utilizzo dell’impianto di pompaggio delle acque impiegate dalla Whitburg Steel erano stati modificati, il che avrebbe dovuto ridurre il numero di scaricamenti. Tali migliorie dovevano essere apportate entro il 31 marzo 2004.

13 Il 21 marzo 2005 la Commissione inviava una seconda lettera di diffida al Regno Unito nella quale indicava che le reti fognarie e di trattamento delle acque reflue urbane dell’area di Londra non rispettavano gli obblighi relativi alla raccolta ed al trattamento delle acque reflue urbane sanciti dall’articolo 3, paragrafo 1, dall’articolo 4, paragrafi 1 e 3, dall’articolo 10 nonché dall’allegato I, sezioni A e B, della direttiva 91/271. La Commissione precisava che nel Tamigi erano riversate acque reflue non trattate anche in periodi di precipitazioni moderate, e che non era previsto alcun provvedimento immediato per risolvere tale problema, il quale, pertanto, persisterebbe e, anzi, si aggraverebbe.

14 Nella sua risposta del 20 maggio 2005 il Regno Unito faceva presente che la rete fognaria delle acque reflue di Londra era un sistema misto che raccoglieva e convogliava sia le acque reflue domestiche e industriali sia le acque meteoriche, a partire da un bacino di 557 km2, per sottoporle ad un trattamento secondario negli impianti di trattamento di Beckon, di Mogden, di Crossness, di Long Reach e di Riverside, prima del loro scarico nel Tamigi. Esso riconosceva, tuttavia, le problematiche connesse al volume, al carico ed alla frequenza degli scarichi in condizioni di tempo umido dovuto a tracimazioni, annunciando la sua decisione di realizzare lo studio strategico dell’estuario del Tamigi («Thames Tideway Strategic Study»; in prosieguo: il «TTSS») per valutare l’impatto di tali scarichi sull’ambiente.

15 Quanto ai suoi obblighi di garantire un trattamento adeguato delle acque reflue urbane, il Regno Unito dichiarava che, sebbene alcune migliorie fossero state realizzate quanto prima, gli impianti di trattamento che servono l’agglomerato di Londra erano conformi alle prescrizioni di cui alla direttiva 91/271 dal 31 dicembre 2000. Inoltre, il Regno Unito faceva presente che gli scarichi avvenuti nel mese di agosto 2004 erano la conseguenza di precipitazioni eccezionalmente intense.

16 Non soddisfatta della risposta fornita dal Regno Unito, la Commissione, con lettera del 10 aprile 2006, inviava a tale Stato membro un parere motivato, nel quale indicava che, a suo avviso, quest’ultimo aveva violato gli obblighi ad esso incombenti, in forza dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e dell’allegato I, sezione A, della direttiva 91/271 per quanto riguarda Whitburn e gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, dell’articolo 10, nonché dell’allegato I, sezioni A e B, della direttiva 91/271 per quanto riguarda i nove impianti di trattamento che servono l’area metropolitana di Londra.

17 In risposta a detto parere motivato il Regno Unito, con lettera del 15 giugno 2006, deduceva che il complesso della rete fognaria e degli impianti di trattamento che servono Whitburn e l’agglomerato metropolitano di Sunderland erano conformi alla direttiva 91/271.

18 A seguito di una riunione svoltasi il 6 luglio 2007 tra i rappresentanti della Commissione e quelli del Regno Unito, quest’ultimo forniva taluni chiarimenti al riguardo con lettera del 23 ottobre 2007.

19 Per quanto riguarda la situazione di Londra, il Regno Unito rispondeva che, sebbene talune migliorie dovessero essere apportate agli impianti di trattamento di Beckton, di Crossness e di Mogden, ciò non significava che detti impianti violassero la direttiva 91/271. Il Regno Unito, accordando tali migliorie, dimostrava unicamente la sua intenzione di innalzare il livello di protezione dell’ambiente.

20 In occasione di una riunione in data 26 gennaio 2007, i rappresentanti della Commissione e del Regno Unito discutevano due possibili soluzioni per Londra, suggerite dalla relazione del TTSS, ed il Regno Unito decideva di optare per il tunnel unico di 30 km lungo il Tamigi e per il tunnel separato per il suo affluente, il Lee. Il complesso del progetto doveva essere ultimato prima del 2020.

21 A seguito di due lettere complementari del 29 giugno 2007 e del 4 febbraio 2008, comunicate dal Regno Unito, la Commissione, non essendo ancora soddisfatta delle risposte fornite da tale Stato, con lettera del 1° dicembre 2008, emetteva un parere motivato integrativo con il quale precisava la sua interpretazione della direttiva 91/271 per quanto riguarda gli obblighi che incombono sugli Stati membri di controllare gli scarichi di acque reflue urbane attraverso scaricatori di piena. Essa confermava altresì i timori che nutriva rispetto all’inadeguatezza della rete fognaria realizzata nei dintorni di Whitburn, quella delle reti fognarie di Beckton e di Crossness, nonché degli impianti di trattamento di Mogden, di Beckton e di Crossness.

22 La Commissione decideva, tuttavia, di non proseguire il procedimento avviato per quanto riguarda le reti fognarie e gli impianti di trattamento di Beddington, di Esher, di Crawley, di Deephams, di Hogsmill, di Long Reach e di Riverside. La Commissione invitava pertanto il Regno Unito ad adottare le misure necessarie per conformarsi a detto parere integrativo nel termine di due mesi dalla sua ricezione.

23 Intercorrevano pertanto diversi scambi di corrispondenza e riunioni tra la Commissione ed il Regno Unito, senza tuttavia pervenire ad una soluzione.

24 Non ancora soddisfatta della risposta fornita dal Regno Unito, la Commissione decideva di proporre il presente ricorso.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

25 I principali punti di disaccordo tra la Commissione ed il Regno Unito riguardano l’interpretazione della direttiva 91/271.

26 Ad avviso della Commissione, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che la rete fognaria sia progettata e costruita in modo da raccogliere tutte le acque reflue urbane generate dall’agglomerato che essa serve e devono garantire che esse siano convogliate in vista del loro trattamento. La capacità del sistema di raccolta dovrebbe essere pertanto in grado di tenere conto delle condizioni climatiche naturali (tempo secco, tempo umido, addirittura piovoso), nonché delle variazioni stagionali quali le persone non residenti, i turisti e le attività economiche stagionali.

27 Essa ritiene che le «tracimazioni causate da piogge violente», alle quali rinvia l’allegato I, sezione A, della direttiva 91/217, costituiscano parte integrante delle reti fognarie e degli impianti di depurazioni delle acque reflue urbane. Tale direttiva dovrebbe essere interpretata nel senso che essa prevede l’obbligo assoluto di evitare i riversamenti degli scaricatori di piena salvo circostanze eccezionali. Detta lettura sarebbe infatti confermata dalla nota 1 dell’allegato I, sezione A, della direttiva 91/271, la quale dispone che, in pratica, non è possibile raccogliere e trattare tutte le acque reflue «in situazioni come quelle determinate da piogge [eccezionalmente] abbondanti».

28 La Commissione deduce elementi quali la frequenza ed il volume degli scarichi per dimostrare la sussistenza di un inadempimento alla direttiva 91/271. In tal senso, e contrariamente a quanto paventato dal Regno Unito, essa non propone la regola rigida di 20 scarichi, ma sottolinea che più uno scaricatore riversa l’acqua, in particolare durante i periodi caratterizzati esclusivamente da precipitazioni moderate, più è probabile che il funzionamento di tale scaricatore non sia conforme alla direttiva 91/271.

29 La Commissione ed il Regno Unito sono del pari in disaccordo per quanto riguarda la portata da attribuire alla nozione di «tecniche migliori che non comportino costi eccessivi» (in prosieguo: le «BTKNEEC», sigla dell’espressione inglese «best technical knowledge not entailing excessive costs») di cui all’allegato I, sezione A, della direttiva 91/271.

30 La Commissione afferma che tale nozione dev’essere letta nel contesto della direttiva 91/271, del suo scopo e dei suoi obiettivi, ovvero la protezione dell’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue.

31 Essa ritiene che la nozione di BTKNEEC consenta agli Stati membri di scegliere tra diverse soluzioni che incoraggino il rispetto, al contempo, delle disposizioni e dell’obiettivo della direttiva 91/271, come realizzare nuove infrastrutture di raccolta, ampliare quelle esistenti o, ancora, deviare le acque piovane prima che possano penetrare nella rete fognaria.

32 Secondo il Regno Unito, la direttiva 91/271 dev’essere interpretata nel senso che lascia agli Stati membri il compito di determinare in quale modo occorra raccogliere e trattare le acque reflue urbane per realizzare l’obiettivo di tale direttiva, ovvero proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue.

33 Il Regno Unito ritiene che l’interpretazione della direttiva 91/271 debba essere data con riferimento, in particolare, all’impatto ambientale degli scarichi sulle acque recipienti.

34 Per quanto riguarda la nozione di «piogge [eccezionalmente] abbondanti», il Regno Unito ritiene che il fatto che la nota 1 dell’allegato I, sezione A, della direttiva 91/271 riconosca espressamente che non sarà possibile evitare scaricamenti in circostanze particolari, soprattutto in occasione di piogge eccezionalmente abbondanti, non impone l’obbligo assoluto di evitare gli scaricamenti in altre circostanze. A suo parere, la questione se scaricamenti siano appropriati in altre circostanze dev’essere determinata in applicazione della nozione di BTKNEEC e mediante una valutazione dell’impatto ambientale degli scaricamenti sulle acque recipienti.

35 Secondo tale Stato membro, la direttiva 91/271 nulla prevede in relazione alle circostanze od alla frequenza con la quale possono essere effettuati scaricamenti nelle acque recipienti. Per valutare se le reti fognarie o gli impianti di trattamento siano conformi alla direttiva 91/271, si dovrebbe procedere ad una valutazione dettagliata della resa della rete fognaria o dell’impianto di trattamento di cui trattasi esaminando l’impatto ambientale degli scaricamenti sulle acque recipienti.

36 La nozione di «prestazioni sufficienti» di cui all’articolo 10 della direttiva 91/271 dovrebbe essere a sua volta valutata alla luce dell’obiettivo di protezione dell’ambiente di cui all’articolo 1 di tale direttiva e, pertanto, in funzione dell’impatto sulle acque recipienti.

37 Sebbene il metodo utilizzato dal Regno Unito per calcolare ciò che rappresenta uno scarico unico non sia contestato dalla Commissione, ciò non risolve, secondo tale Stato membro, il problema legato al fatto che la definizione di cosa costituisca uno scarico può differire da uno Stato membro all’altro. La coerenza delle politiche dei diversi Stati membri non risulterebbe pertanto garantita qualora la conformità alla direttiva 91/271 dovesse essere determinata rispetto al verificarsi ed alla frequenza degli scarichi.

38 Il Regno Unito sostiene, inoltre, che la Commissione incorre in errore laddove si basa sul volume degli scarichi per verificare la conformità delle reti fognarie e degli impianti di trattamento alla direttiva 91/271.

39 Per quanto riguarda, più in particolare, l’agglomerato di Sunderland (Whitburn), la Commissione contesta al Regno Unito il fatto che, alla scadenza del termine indicato nel parere motivato integrativo, tracimazioni eccessive dovute a piogge intense provenienti dalla parte della rete fognaria di Sunderland localizzata a Whitburn erano ancora scaricate e che tale rete non era pertanto conforme all’articolo 3 nonché all’allegato I, sezione A, della direttiva 91/271.

40 Infatti, benché le frequenze degli scarichi siano diminuite (nel corso degli anni 2002‑2004, tra 56 e 91 l’anno e volumi annuali di acque reflue urbane scaricate senza trattamento compresi tra 359 640 m3 e 529 290 m3), la rete fognaria non sarebbe ancora conforme alle prescrizioni della direttiva 91/271, in particolare tenuto conto della vicinanza delle acque di balneazione di Whitburn e di Seaham e di numerose denunce inviate alla Commissione relative a rifiuti sulle spiagge nelle vicinanze di Whitburn.

41 Il Regno Unito ritiene che tali tracimazioni dovute alle piogge abbondanti siano conformi alla direttiva 91/271.

42 Il Regno Unito rileva parimenti che le acque di balneazione dei dintorni di Whitburn sono state ritenute conformi alla direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU L 31, pag. 1), e che, pertanto, esse sono conformi alla direttiva 91/271. Inoltre, i rifiuti proverrebbero con tutta probabilità non già da Whitburn, bensì dal Tyne, ove gli scaricatori sarebbero stati dotati di reti filtranti soltanto alla fine del mese di marzo 2010.

43 Per quanto riguarda l’agglomerato di Londra, la Commissione contesta al Regno Unito la frequenza e la quantità degli scarichi di acque reflue non trattate provenienti dalle reti fognarie di Beckton e di Crossness e dagli impianti di trattamento di Beckton, di Crossness e di Mogden, che sarebbero di ampiezza tale da costituire una violazione degli articoli 3 e 4 nonché dell’allegato I, sezione A, della direttiva 91/271, e ciò in particolare dal momento che tali scarichi sono stati effettuati anche nel corso di periodi di precipitazioni moderate.

44 Inoltre, essa ritiene che l’articolo 10 della direttiva 91/271 richieda che gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane costruiti per soddisfare le esigenze dell’articolo 4 di detta direttiva siano progettati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali.

45 A parere del Regno Unito, tali impianti di trattamento rispettano le disposizioni della direttiva 91/271.

46 A suo avviso, parimenti, la rete fognaria di Londra è assai obsoleta ed è stata oggetto di interventi di modernizzazione progressivi sin dal 1875. Migliorie sarebbero state studiate e realizzate successivamente all’adozione della direttiva 91/271. L’ampiezza e l’eccezionalità dei lavori realizzati sul Tamigi, peraltro, per GBP 4,4 miliardi, richiederebbero diverso tempo. Il Regno Unito ritiene che l’attuazione a lungo termine di una soluzione ambiziosa non possa penalizzarlo.

Giudizio della Corte

Sull’interpretazione della direttiva 91/271

47 Come risulta dal suo articolo 1, secondo comma, la direttiva 91/271 ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue (v., segnatamente, sentenza del 23 settembre 2004, Commissione/Francia, C‑280/02, Racc. pag. I‑8573, punto 13).

48 L’obiettivo perseguito dalla direttiva 91/271 va al di là della semplice protezione degli ecosistemi acquatici e tende a preservare l’uomo, la fauna, la flora, il suolo, l’acqua, l’aria e il paesaggio da qualsiasi incidenza negativa rilevante connessa alla proliferazione di alghe e di forme superiori di vita vegetale cagionata dagli scarichi di acque reflue urbane (sentenza Commissione/Francia, cit., punto 16).

49 È alla luce di tale obiettivo, ma altresì dell’articolo 191 TFUE che occorre interpretare le nozioni di «prestazioni sufficienti» di cui all’articolo 10 della direttiva 91/271, di «piogge [eccezionalmente] abbondanti» di cui alla nota 1 dell’allegato I di detta direttiva e di «tecniche migliori che non comportino costi eccessivi» (BTKNEEC) di cui alla sezione A dell’allegato I di tale medesima direttiva.

50 In primo luogo, per quanto concerne la nozione di «prestazioni sufficienti» che riguarda esclusivamente gli impianti di trattamento, si deve necessariamente rilevare che essa non è delimitata da alcun elemento numerico, giacché l’articolo 10 della direttiva 91/271 prevede unicamente che gli impianti di trattamento debbano «garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali» e tenere conto delle variazioni stagionali di carico in occasione della progettazione di tali impianti.

51 A tal proposito la Corte ha già avuto modo di dichiarare la sussistenza di un inadempimento nel caso in cui il tasso di raccolta delle acque reflue urbane o il loro trattamento si elevava all’80%, addirittura al 90% del carico esistente (sentenze del 7 maggio 2009, Commissione/Portogallo, C‑530/07, punti 28 e 53, nonché del 14 aprile 2011, Commissione/Spagna, C‑343/10, punti 56 e 62).

52 Infatti, alla luce dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 91/271, richiamato ai punti 47 e 48 della presente sentenza, il mancato trattamento delle acque reflue urbane non può ammettersi in condizioni climatiche e stagionali normali, salvo privare di significato la direttiva 91/271.

53 Pertanto, per rispondere all’obiettivo di protezione dell’ambiente, è pacifico che la nozione di «prestazioni sufficienti», sebbene non accompagnata da dati numerici, deve essere interpretata nel senso che, in condizioni climatiche normali e tenuto conto delle variazioni stagionali, la totalità delle acque reflue urbane dev’essere raccolta e trattata.

54 Conseguentemente, il mancato trattamento delle acque reflue urbane può essere tollerato soltanto in occasione di circostanze che esulino dall’ordinario e il regolare verificarsi di scarichi di acque reflue urbane non trattate risulterebbe in contrasto con la direttiva 91/271.

55 In secondo luogo, per quanto riguarda la nozione di «piogge [eccezionalmente] abbondanti» di cui alla nota 1 dell’allegato I della direttiva 91/271, si deve sottolineare che tale nozione si applica alle reti fognarie di cui all’articolo 3 di tale direttiva nonché agli impianti di trattamento previsti all’articolo 4 della medesima.

56 Con detta nota, il legislatore dell’Unione ha riconosciuto che esistono situazioni in cui tutte le acque reflue urbane non potranno essere raccolte o trattate, rilevando, in particolare, che, in pratica «non è possibile costruire reti fognarie e impianti di trattamento in modo che tutte le acque reflue possano venire trattate» e prevedendo che la mancata raccolta ed il mancato trattamento delle acque reflue possano essere tollerati «in situazioni come quelle determinate da piogge [eccezionalmente] abbondanti». Tuttavia, in tal caso, spetta agli Stati membri decidere «le misure per contenere l’inquinamento da tracimazioni dovute a piogge violente».

57 Orbene, si deve necessariamente constatare che l’espressione «piogge [eccezionalmente] abbondanti» è menzionata nella nota 1 dell’allegato I della direttiva 91/271 esclusivamente a titolo indicativo, essendo preceduta dall’espressione «in situazioni come quelle». In tal modo, la mancata raccolta o il mancato trattamento delle acque reflue può essere ammesso parimenti in altre circostanze.

58 Tuttavia, contrariamente a quanto asserito dal Regno Unito, l’obiettivo perseguito dalla direttiva 91/271 non consente di considerare che tali altre circostanze ricorrano in modo ordinario e corrente a fortiori poiché il termine «[eccezionalmente]» ben indica che la mancata raccolta o il mancato trattamento delle acque reflue non può intervenire in condizioni ordinarie.

59 L’argomento del Regno Unito volto a ritenere ammissibile che scarichi potrebbero verificarsi anche al di là di situazioni eccezionali non può pertanto essere accolto.

60 Inoltre, si deve precisare che, qualora uno Stato membro si trovi di fronte ad una situazione eccezionale che non gli consenta di raccogliere o di trattare le acque reflue, esso resta tenuto ad adottare le misure appropriate per contenere l’inquinamento, ai sensi della nota 1 dell’allegato I della direttiva 91/271.

61 Inoltre, dal momento che la nozione di «piogge [eccezionalmente] abbondanti» non è definita da tale direttiva, la Commissione, nell’ambito del suo controllo del rispetto del diritto dell’Unione, può legittimamente adottare orientamenti e, dato che la Corte non è competente per quantificare obblighi previsti dalla direttiva 91/271, la nozione di «piogge [eccezionalmente] abbondanti» deve pertanto essere valutata alla luce del complesso dei criteri e delle condizioni stabilite da tale direttiva e, segnatamente, della nozione di BTKNEEC.

62 In terzo luogo, la nozione di BTKNEEC menzionata all’allegato I, sezione A, della direttiva 91/271 dev’essere parimenti esaminata, così come le varie nozioni previste alla direttiva 91/271 e precedentemente sviluppate, alla luce dell’obiettivo di protezione dell’ambiente. Allo stesso modo, si deve rilevare che gli obblighi di tale direttiva che prevedono la raccolta ed il trattamento di tutte le acque reflue, salvo in casi di avvenimenti eccezionali o imprevedibili, debbono essere rispettati alla scadenza fissata da tale direttiva.

63 La nozione di «BTKNEEC», sebbene prevista dall’allegato I, sezione A, della direttiva 91/271 soltanto per quanto riguarda le reti fognarie, costituisce tuttavia una nozione intrinseca al complesso delle disposizioni della direttiva 91/271 diretta a garantire l’obiettivo di protezione dell’ambiente di quest’ultima, evitando al contempo un’applicazione troppo rigida delle norme previste. Tale nozione, pertanto, dovrà parimenti essere estesa agli impianti di trattamento, nella parte in cui consente, in taluni casi, scarichi di acque reflue non trattate, sebbene abbiano effetti negativi sull’ambiente.

64 La nozione di BTKNEEC consente, pertanto, di assicurare il rispetto degli obblighi della direttiva 91/271 senza porre a carico degli Stati membri obblighi irrealizzabili che non potrebbero adempiere o soltanto a costi sproporzionati.

65 Tuttavia, per non pregiudicare il principio richiamato supra al punto 53, secondo il quale tutte le acque reflue urbane devono essere raccolte e trattate, occorre che gli Stati membri invochino soltanto eccezionalmente la sussistenza di siffatti costi sproporzionati.

66 A tal proposito occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, uno Stato membro non può eccepire difficoltà pratiche o amministrative per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti da una direttiva. Lo stesso dicasi per le difficoltà finanziarie che spetta agli Stati membri superare adottando le misure adeguate (sentenza del 30 novembre 2006, Commissione/Italia, C‑293/05, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

67 La nozione di BTKNEEC dev’essere esaminata comparando, da un lato, la tecnologia migliore nonché i costi previsti e, dall’altro, i vantaggi che una rete fognaria o un impianto di trattamento di maggiore efficienza può apportare. In tale contesto, i costi occorsi non possono essere sproporzionati rispetto ai vantaggi procurati.

68 In tale contesto, dovranno essere presi in considerazione, come sostiene il Regno Unito, gli effetti sull’ambiente e, in particolare, sulle acque recipienti degli scarichi di acque reflue non trattate. Le conseguenze che tali scarichi producono sull’ambiente consentirebbero così di esaminare la proporzionalità o meno dei costi che devono essere sostenuti per realizzare i lavori necessari affinché tutte le acque reflue urbane siano trattate rispetto al vantaggio che ciò apporterebbe all’ambiente.

69 Nel caso in cui la raccolta ed il trattamento del complesso delle acque reflue risultassero impossibili o assai difficili, spetterà allo Stato membro interessato dimostrare che i requisiti per l’applicazione della nozione di BTKNEEC sono soddisfatti.

70 È ben vero che, secondo la giurisprudenza della Corte, nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, incombe alla Commissione provare la sussistenza dell’asserito inadempimento. Essa deve pertanto fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa accerti l’esistenza di tale inadempimento, senza potersi fondare su alcuna presunzione (v., segnatamente, sentenze del 26 aprile 2005, Commissione/Irlanda, C‑494/01, Racc. pag. I‑3331, punto 41; Commissione/Portogallo, cit., punto 32; del 6 ottobre 2009, Commissione/Finlandia, C‑335/07, Racc. pag. I‑9459, punto 46, e del 10 dicembre 2009, Commissione/Regno Unito, C‑390/07, punto 43).

71 Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, ad agevolare la Commissione nello svolgimento del suo compito, che consiste in particolare, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, TUE, nel vegliare sull’applicazione delle norme del Trattato FUE nonché delle disposizioni adottate dalle istituzioni in forza dello stesso Trattato. In particolare, si deve tener conto del fatto che, nel verificare la corretta applicazione pratica delle disposizioni nazionali destinate a garantire la concreta attuazione di una direttiva, la Commissione, che non dispone di propri poteri di indagine in materia, dipende in ampia misura dagli elementi forniti da eventuali denuncianti nonché dallo Stato membro interessato (v., segnatamente, citate sentenze Commissione/Irlanda, punti 42 e 43, nonché Commissione/Regno Unito, punto 44).

72 Ne discende, in particolare, che, quando la Commissione fornisce elementi sufficienti a dimostrare che determinati fatti si sono verificati sul territorio dello Stato membro convenuto, spetta a quest’ultimo contestare in modo sostanziale e dettagliato i dati forniti dalla Commissione e le conseguenze che ne derivano (v. citate sentenze Commissione/Irlanda, punto 44 e giurisprudenza ivi citata, nonché Commissione/Regno Unito, punto 45).

73 Ne risulta che, ai fini dell’esame del ricorso di cui trattasi, in un primo momento, la Corte dovrà esaminare se gli scarichi provenienti dalle reti fognarie o dagli impianti di trattamento di diversi agglomerati del Regno Unito siano dovuti a circostanze di natura eccezionale o meno e, se ciò non avvenga, verificare, in un secondo momento, se il Regno Unito sia stato in grado di dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’applicazione della nozione di BTKNEEC.

Whitburn

74 Per quanto attiene all’obbligo di disporre di una rete fognaria ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/271, si deve ricordare, in limine, che, secondo costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., segnatamente, sentenze Commissione/Regno Unito, cit., punto 50, nonché Commissione/Spagna, cit., punto 54).

75 A tal proposito si deve rilevare che il parere motivato integrativo, datato 1° dicembre 2008, impartiva al Regno Unito un termine di due mesi, a decorrere dalla ricezione del parere medesimo, per conformarsi agli obblighi ivi indicati risultanti dalla direttiva 91/271. Orbene, si deve constatare che, alla scadenza stabilita nel parere motivato, i riversamenti da parte degli scaricatori di piena di acque reflue urbane non trattate continuavano a verificarsi. Il numero di scarichi, nonché il loro volume non sono contestati dal Regno Unito, il quale fa valere soltanto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, i rifiuti ritrovati sulle spiagge nelle vicinanze di Whitburn non potrebbero provenire dalla rete fognaria di Whitburn, dato che il canale di scarico in mare utilizzato per lo scarico delle acque reflue sarebbe fornito di reti filtranti di 6 mm, mentre tali rifiuti proverrebbero probabilmente dal Tyne ove gli scaricatori sarebbero stati dotati di reti filtranti soltanto nel mese di marzo 2010.

76 Per verificare se il Regno Unito sia venuto meno ai propri obblighi di cui all’articolo 3 ed all’allegato I, sezione A, della direttiva 91/271, come sostiene la Commissione con la sua censura, occorrerà procedere all’esame esposto supra al punto 73.

77 Si deve necessariamente rilevare, in primo luogo, che, a termini della lettera del 2 marzo 2005 inviata dal Regno Unito alla Commissione, il numero di scarichi di acque reflue indicato per l’anno 2001 ammontava a 310 per un volume annuo di 561 240 m3 e che, nel corso del periodo comprendente gli anni 2002‑2004, tale numero è oscillato tra 56 e 91 per volumi compresi tra 359 640 m3 e 529 290 m3. Del pari, si deve osservare che, tra il 2006 ed il 2008, il numero di scarichi di acque reflue per anno è oscillato da 25 a 47 scarichi per un volume da 248 130 m3 a 732 150 m3, nonché per un volume di 762 300 m3 per l’anno 2009. La Commissione, basandosi sulle sue osservazioni sulla frequenza di tali scarichi nonché sulla loro intensità, ha chiaramente dimostrato che essi, sia prima sia dopo la scadenza del termine fissato dal parere motivato integrativo, si sono verificati in modo regolare, dato che un numero siffatto di scarichi non può essere legato a circostanze eccezionali. La natura eccezionale di tali scarichi non è stata peraltro sostenuta dal Regno Unito nelle sue osservazioni.

78 In secondo luogo, si deve rilevare che, secondo uno studio realizzato nel 2010, sarebbe possibile, da un punto di vista tecnologico, ridurre il numero degli scarichi di acque reflue della rete fognaria di Whitburn, realizzando il tunnel di immagazzinamento già esistente, ciò che non è contestato dal Regno Unito.

79 Per quanto riguarda i costi che devono essere sostenuti nonché i vantaggi procurati, risulta da detto studio che un miglioramento dello 0,3% sul quantitativo di acque recipienti potrebbe essere ottenuto mediante i lavori di allargamento del tunnel, sull’assunto di un numero di 20 scarichi l’anno.

80 Benché il miglioramento sulla qualità delle acque appaia marginale e benché, come sostiene il Regno Unito, la direttiva 91/271 risulti rispettata, il che può essere preso in considerazione nell’esame generale dei requisiti per l’applicazione della nozione di BTKNEEC, si deve necessariamente constatare che, in nessuna sede, nelle osservazioni delle parti o nei rapporti o studi realizzati vengono menzionati i costi che tale allargamento comporterebbe.

81 La Corte non è pertanto in grado di esaminare se, effettivamente, i costi corrispondenti a tali lavori siano eccessivi e sproporzionati rispetto al vantaggio procurato all’ambiente.

82 Ne consegue che il Regno Unito non ha sufficientemente dimostrato che i costi dei lavori di aumento della capacità della rete fognaria fossero sproporzionati rispetto al miglioramento della situazione ambientale.

83 Di conseguenza, la Commissione ha giustamente dichiarato che la rete fognaria realizzata a Whitburn non soddisfa gli obblighi di cui all’articolo 3 e all’allegato I, sezione A, della direttiva 91/271.

Londra

84 Per quanto riguarda l’agglomerato di Londra, è pacifico, secondo le indicazioni stesse del Regno Unito, che, alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato integrativo, tale agglomerato non disponeva né di impianti di trattamento a Beckton, a Crossness e a Mogden, che garantissero il trattamento secondario del complesso delle acque reflue urbane che penetrano nella rete fognaria, ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1 e 10, della direttiva 91/271, e che assicurassero la conformità degli scarichi da essi provenienti alle prescrizioni della sezione B dell’allegato I della medesima, né di reti fognarie a Beckton e a Crossness muniti di capacità sufficiente, ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva.

85 La Commissione, basandosi su una relazione del TTSS del mese di febbraio 2005, rileva che vi sono stati approssimativamente 60 scarichi l’anno di acque reflue provenienti dagli scaricatori di piena di Londra e ciò anche in occasione di periodi di piogge moderate, sicché un volume di diversi milioni di tonnellate di acque non trattate si sarebbe pertanto riversato ogni anno nel Tamigi.

86 Per quanto riguarda gli impianti di trattamento della rete fognaria di Londra, la medesima relazione indica che la loro capacità è sufficiente in condizioni di tempo secco, ma non anche in caso di precipitazioni.

87 Il Regno Unito non contesta i fatti dedotti dalla Commissione e ricorda che, effettivamente, è in corso un progetto di costruzione di un nuovo tunnel di 30 km di lunghezza al di sotto della parte fluvio-marittima del Tamigi, per immagazzinare i riversamenti degli scaricatori della rete fognaria e convogliarli verso l’impianto di trattamento di Beckton in vista del loro trattamento. Del pari, è prevista la costruzione di un altro tunnel, il Lee Tunnel, al fine di ridurre i riversamenti degli scaricatori delle reti fognarie di Beckton e di Crossness. Infine, sono in corso di realizzazione alcune migliorie per aumentare la capacità degli impianti di trattamento di Beckton, di Crossness e di Mogden.

88 Per verificare se il Regno Unito sia venuto meno ai suoi obblighi derivanti dagli articoli 3, 4 e 10 nonché dall’allegato I, sezione A, della direttiva 91/271, come sostenuto dalla Commissione con la sua censura, si dovrà del pari effettuare l’esame esposto supra al punto 73.

89 Si deve necessariamente rilevare che la Commissione, basandosi sulla relazione del TTSS citata supra al punto 85 e non contestata dal Regno Unito, il quale indica che la frequenza degli scarichi nonché il loro volume si producono non soltanto in occasione di avvenimenti eccezionali, bensì del pari in caso di piogge moderate, ha dimostrato in modo evidente il carattere ordinario degli scarichi di acque reflue nel Tamigi.

90 Per quanto riguarda l’impossibilità tecnologica di ridurre il numero di scarichi di acque reflue della rete di gestione di Londra, nonché il carattere sproporzionato dei costi rispetto al vantaggio procurato all’ambiente, si deve osservare che il Regno Unito decideva, nel mese di aprile 2007, di realizzare i lavori proposti nella relazione del TTSS del mese di novembre 2005, consistenti, segnatamente, nella costruzione di un nuovo tunnel sotterraneo. Pertanto, esistono soluzioni tecnologiche al problema della rete fognaria di Londra ed i loro costi non possono essere considerati sproporzionati, dato che il Regno Unito ha già deciso di dar loro attuazione.

91 Per quanto riguarda l’argomento del Regno Unito secondo il quale l’inadempimento non potrebbe ritenersi sussistente dal momento che progetti diretti a garantire la conformità con la direttiva 91/271 sarebbero stati esaminati sin dall’entrata in vigore di tale direttiva e che i lavori decisi sarebbero costosi e realizzabili soltanto nell’arco di diversi anni, si deve ricordare che l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato integrativo e uno Stato membro non può ottenere il rigetto del ricorso per il solo fatto che le attività ed i lavori che condurranno, in futuro, all’eliminazione dell’inadempimento sono in corso. Infatti, in mancanza di modifica di una direttiva ad opera del legislatore dell’Unione che sia intesa a prorogare i termini di attuazione, gli Stati membri sono tenuti a conformarsi ai termini originariamente fissati (v. sentenza dell’8 luglio 2004, Commissione/Belgio, C‑27/03, punto 39).

92 Spettava pertanto al Regno Unito avviare in tempo utile le procedure necessarie per trasporre la direttiva 91/271 nell’ordinamento giuridico nazionale, in modo che tali procedure fossero compiute entro il termine prescritto dagli articoli 3, paragrafo 1, primo trattino, e 4, paragrafo 1, primo trattino, di tale direttiva, ovvero il 31 dicembre 2000.

93 Di conseguenza, la Commissione ha giustamente constatato che la rete fognaria realizzata a Londra (Beckton e Crossness) non soddisfa gli obblighi previsti dall’articolo 3 e dall’allegato I, sezione A, della direttiva 91/271 e che, in assenza di assoggettamento a trattamento secondario o a trattamento equivalente, ai sensi dell’articolo 4 di tale direttiva, delle acque reflue urbane provenienti dall’agglomerato di Londra (Beckton, Crossness e Mogden), il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 91/271.

94 Sulla scorta dei suesposti rilievi, l’inadempimento contestato dalla Commissione al Regno Unito risulta dimostrato per tutti gli agglomerati indicati nel ricorso.

95 Di conseguenza si deve dichiarare che non garantendo:

–        una raccolta appropriata delle acque reflue urbane degli agglomerati di oltre 15 000 a.e. di Sunderland (Whitburn) nonché di Londra (reti fognarie di Beckton e Crossness), ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché dell’allegato I, sezione A, della direttiva 91/271, e

–        un trattamento appropriato delle acque reflue urbane dell’agglomerato di oltre 15 000 a.e. di Londra (impianti di trattamento di Beckton, di Crossness e di Mogden), ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, dell’articolo 10, nonché dell’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271,

il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

Sulle spese

96 Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno Unito, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Non garantendo:

–        una raccolta appropriata delle acque reflue urbane degli agglomerati di oltre 15 000 abitanti equivalenti di Sunderland (Whitburn) nonché di Londra (reti fognarie di Beckton e Crossness), ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché dell’allegato I, sezione A, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e

–        un trattamento appropriato delle acque reflue urbane dell’agglomerato di oltre 15 000 abitanti equivalenti di Londra (impianti di trattamento di Beckton, di Crossness e di Mogden), ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, dell’articolo 10, nonché dell’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271,

il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)      Il Regno Unito è condannato alle spese.

Firme