TAR Lombardia (MI), Sez. IV, n. 1708, del 2 luglio 2014
Rumore.Legittimità ordinanza che impone piano di bonifica acustica per proseguire attività lavorativa notturna rumorosa
E’ legittima l’ordinanza comunale che impone la redazione di un piano di bonifica acustica come condizione per proseguire la produzione notturna del pellet, fonte di rumori molesti. Il Sindaco può adottare i provvedimenti che ritenga più opportuni in materia di tutela dall'inquinamento acustico. Infatti quando vi siano urgenti necessità di tutela della salute pubblica, lo stesso può ordinare di contenere o addirittura eliminare le fonti delle emissioni sonore. L’amministrazione ha individuato le misure idonee all’eliminazione dell’inquinamento acustico (produzione del pellet) che è fonte dei rumori molesti notturni, soddisfacendo così sia l’interesse dell’azienda di non subire danni generalizzati dall’ordine dell’amministrazione, sia l’interesse dei cittadini residenti nelle vicinanze a godere di un ambiente salubre anche dal punto di vista sonoro. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 01708/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00354/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2008, proposto da: Del Curto Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo Tanzarella, Francesco Marco Bianchi, con domicilio eletto presso Giancarlo Tanzarella in Milano, piazza Velasca, 5;
contro
Comune di Verderio Inferiore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Rota, con domicilio eletto presso Marco Alessio in Milano, via Priv. Battisti n.1;
nei confronti di
Colombo Dario,
Provincia di Lecco;
per l'annullamento
dell'ordinanza 1 dicembre 2007 n.9 con cui il Sindaco del Comune di Verderio Inferiore ha imposto alla ricorrente, con decorrenza dal trentesimo giorno dalla notifica, di interrompere la lavorazione nel periodo notturno ... e di presentare, nel medesimo termine, un piano di bonifica acustico con l'avvertenza che la presentazione del sopra citato piano di bonifica rappresenta la condizione per proseguire la lavorazione diurna; oltre che di ogni altro atto o provvedimento alla stessa preordinato, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente inclusi, la comunicazione di avvio di procedimento 18 ottobre 2007 n.1286 ed il provvedimento sindacale 24 dicembre 2007 n.8567 di proroga dei termini di cui all'ordinanza 10 dicembre 2007 n.9 fissandoli rispettivamente al l° febbraio 2008 per quanto riguarda l'interruzione delle lavorazioni nel periodo notturno e al 31 gennaio 2008 per quanto riguarda la presentazione del piano di bonifica acustica quale condizione per la prosecuzione delle lavorazioni in periodo diurno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Verderio Inferiore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2014 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale che le ha imposto la redazione di un piano di bonifica acustica come condizione per proseguire la produzione notturna, per i seguenti motivi:
I) Violazione di legge (art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e art. 208 D. Lgs. 152/06); eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità, contraddittorietà ed incompetenza. Secondo la ricorrente la situazione di inquinamento acustico esisterebbe da tempo e sarebbe in corso una procedura per l’autorizzazione dell’attività estesa anche agli aspetti acustici.
II) Violazione di legge (art. 54 del D. Lgs. 267/2000), dei principi costituzionali di cui agli artt. 97 e 42 Cost. e dei principi di proporzionalità, adeguatezza; eccesso di potere sotto vari profili. Secondo la ricorrente il divieto di attività notturna sarebbe sproporzionato e violerebbe i principi costituzionali;
III) Illegittimità derivata ed eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità. Il provvedimento del 24 dicembre 2007 sarebbe viziato per invalidità derivata e sarebbe in contrasto con le decisioni della conferenza dei servizi.
Il Comune ha chiesto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere per la sopravvenienza di altre ordinanze ed in subordine la reiezione del ricorso.
All’udienza del 15 maggio 2014 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto la giurisprudenza ha da tempo chiarito che ai fini del corretto esercizio del potere sindacale d’ordinanza contingibile ed urgente, non è necessario che la situazione pregiudizievole si sia verificata in epoca prossima all’adozione dell’atto, atteso che il requisito d’urgenza è riferito al pericolo in sé e non al fatto generatore del rischio, con conseguente legittimità dell’ordinanza emessa in relazione ad una situazione di pericolo già in atto da tempo.
Con particolare riferimento poi alle emissioni sonore la giurisprudenza ha chiarito che “il Sindaco può adottare i provvedimenti che ritenga più opportuni in materia di tutela dall'inquinamento acustico. Infatti quando vi siano urgenti necessità di tutela della salute pubblica, lo stesso può ordinare di contenere o addirittura eliminare le fonti delle emissioni sonore”(T.a.r. Lazio, sez. II, 26 giugno 2002, n. 5904).
In merito poi al contemporaneo svolgimento della conferenza dei servizi per il rinnovo dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, occorre rilevare che non solo al momento dell’adozione dell’atto impugnato la conferenza dei servizi aveva espresso parere negativo proprio con riferimento ai profili acustici, ma anche che tale conferenza non è deputata ad assumere le decisioni in materia di impatto acustico, in quanto la giurisprudenza ha precisato che ai fini dell’adozione della misura repressiva delle violazioni della disciplina sull’inquinamento acustico, i Comuni debbano utilizzare lo specifico strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente (TAR Lombardia –MI- sez. IV, 21/09/2011 n. 2253; TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, sentenza 22.04.2013 n. 302).
3. In merito al contenuto dei provvedimenti contingibili ed urgenti la giurisprudenza ha chiarito che “in ogni caso deve affermarsi che l'ordine impartito deve rispettare il generalissimo principio di proporzionalità, che fa obbligo ad ogni autorità amministrativa di prescegliere nell'esercizio dei propri poteri il mezzo meno gravoso a carico dei soggetti incisi”(T.a.r. Lombardia, Brescia, Decreto presidenziale 18 gennaio 2002, n. 41).
Nel caso in questione tale principio è stato rispettato in quanto non solo l’amministrazione ha individuato le misure idonee all’eliminazione dell’inquinamento acustico, che la ricorrente non ha inteso eseguire, ma ha anche individuato, nell’ambito dell’attività svolta dalla ricorrente, quella parte dell’attività, la produzione del pellet, che è fonte dei rumori molesti notturni, soddisfacendo così sia l’interesse dell’azienda di non subire danni generalizzati dall’ordine dell’amministrazione, sia l’interesse dei cittadini residenti nelle vicinanze a godere di un ambiente salubre anche dal punto di vista sonoro.
4. Venendo all’ultimo motivo di ricorso esso è infondato sia nella parte in cui denuncia un profilo di illegittimità derivata, sia nella parte in cui denuncia l’esistenza di vizi propri.
Sotto il primo punto di vista la legittimità degli atti assunti a monte esclude l’ipotesi dell’invalidità derivata. Per quanto attiene poi al profilo dei rapporti con le competenze della Provincia si ribadisce che la tutela contro i rumori spetta al Comune e non alla Provincia, così come indicato al numero precedente.
Infine il termine di 30 giorni di proroga per l’adozione delle decisioni richieste non si presenta sproporzionato in quanto si tratta di una situazione da lungo tempo ormai esistente e ben a conoscenza della ricorrente, la quale avrebbe dovuto attivarsi ben prima dell’adozione dell’atto impugnato. Ne consegue che non si rileva alcuna compressione irragionevole dei tempi per la redazione del piano di bonifica acustica.
In definitiva quindi il ricorso va respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 4.000,00 oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)