Cass. Sez. III n. 35177 del 10 dicembre 2020 (CC 29 set 2020)
Pres. Rosi Est. Andreazza Ric. Rosato  
Urbanistica. Disciplina della SCIA
 
Il maggior rigore formale della scia alternativa rispetto alla scia ordinaria trova evidentemente spiegazione nella diversa e più "invasiva" tipologia delle opere suscettibili di rientrare nella prima invece che nella seconda, con la conseguente impossibilità di individuare in una scia presentata come ordinaria, una scia alternativa.

RITENUTO IN FATTO

1. Rosato Silvia e Rosato Palmiro hanno proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che ha rigettato la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo del G.i.p. dello stesso Tribunale in data 21/2/2020 per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c).

2. Con un primo motivo deducono la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1, lett. c), e art. 22, sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, secondo cui i lavori da eseguirsi richiedevano la presentazione di una Scia alternativa al permesso di costruire, era invece del tutto idonea la Scia presentata a norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22; in particolare, deducono che la Scia alternativa sarebbe richiesta solo in caso di ristrutturazione consistente in un aumento della volumetria complessiva del fabbricato mentre, nella specie, vi sarebbe stata solo una maggiore inclinazione del tetto con un aumento pari allo 0.84% della volumetria (e non del 2,02% come calcolato erroneamente dal consulente tecnico del P.M.) come già indicato nella Scia stessa e però con diminuzione di mc. 23,43 della complessiva volumetria.

3. Con un secondo motivo deducono la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 23 e 44, lamentando che, anche a voler ritenere necessaria la Scia alternativa, la richiesta presentata sarebbe stata del tutto sussumibile in essa, non potendo rilevare, in senso contrario, il riferimento, dovuto ad errore materiale, alla ristrutturazione leggera e non pesante. Infatti nella Scia in oggetto l'intervento da eseguire, che viene anche indicato come subordinato alla legge sul piano casa e alla super Scia, è stato minuziosamente ed esattamente descritto (cambio di destinazione d'uso con variazione del volume del 2% e diminuzione dello stesso per effetto della realizzazione di un locale tecnico di mc. 23,43). Di qui, dunque, la irrilevanza dell'erronea indicazione dell'art. 22, comma 1, lett. c), in luogo dell'art. 23; aggiungono che anche il consulente del P.M. ha ritenuto che la Scia alternativa sia stata correttamente individuata nell'oggetto dell'intervento. Si aggiunge, a riprova, che i lavori sono poi iniziati un anno e otto mesi dopo la data di presentazione della Scia, come da comunicazione di inizio lavori così come sono stati acquisiti tutti i pareri relativi. In sostanza la Scia presentata sarebbe del tutto riconducibile nel suo contenuto ad una Super Scia. Nè rilevano i profili relativi agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, non dovuti nella specie in ragione del minor volume e della invarianza di superficie. Contestano inoltre l'argomentazione per cui, a fronte di una Scia presentata come formalmente tale, il Comune non avrebbe potuto effettuare i necessari controlli, sempre possibili, invece, in base all'art. 22 cit. per tutte le possibili specie di Scia. E, del resto, risulta che, in data 06/02/2019, il Comune ha disposto la sospensione dei lavori e la sua ripresa solo il successivo 22/05/2019.

4. Con un terzo motivo deducono che, in caso di diversa distribuzione degli spazi interni, peraltro non contestata nel capo di incolpazione, la stessa sarebbe stata comunque consentita mediante varianti e comunicazione da farsi a fine lavori.

5. Con un quarto motivo lamentano la violazione di legge quanto al periculum in mora essendosi l'ordinanza limitata ad affermare, senza migliore indicazione, che i lavori non sarebbero terminati anche a fronte del fatto che il rispetto di tutta la normativa urbanistica ed edilizia non avrebbe determinato alcun concreto pregiudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo e secondo motivo, congiuntamente esaminabili perchè sostanzialmente inerenti la medesima questione, sono infondati, non sussistendo le violazioni di legge denunciate.

Va anzitutto chiarito, quale essenziale presupposto logico - giuridico per l'inquadramento della questione, che i lavori oggetto dell'intervento segnalato da R., erano, per come emergente dalla stessa descrizione contenuta nella Scia presentata ed allegata al ricorso, insuscettibili di rientrare, come invece sostenuto col primo motivo, nella Scia "ordinaria" oggi, e già al momento della segnalazione, disciplinata dall'art. 22, comma 1, lett. c) (ossia "gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), diversi da quelli indicati nell'art. 10, comma 1, lett. c"); infatti, per come evincibile dalla descrizione del tipo di intervento riportata a pag.3 della relazione tecnica, l'intervento doveva consistere nella realizzazione, in luogo di "due unità immobiliari "appartamento+ristorante", già residenziale e parte di una più ampia tipologia strutturale di tipo plurifamiliare", di una struttura di tipo pensione, descritto, sempre dalla stessa relazione, come "un organismo edilizio, diverso dall'esistente, comportante all'interno della stessa quei mutamenti che portino ad una destinazione ricettivo-turistica".

Non può dunque dubitarsi del fatto che, per come descritto, l'intervento in oggetto, in ragione del mutamento di destinazione che lo stesso avrebbe comportato, sarebbe dovuto rientrare proprio nell'ambito del D.P.R. cit., art. 10, comma 1, lett. c) (ove si contemplano, tra gli altri, gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, "mutamenti della destinazione d'uso"), quale elemento determinante ai fini dell'impossibilità di applicare la Scia per così dire ordinaria di cui all'art. 22, comma 1, lett. c) e della necessità di condurre, invece, ad applicare la cosiddetta Super-Scia, o Scia alternativa al permesso di costruire, posto che l'art. 23, comma 1, lett. a), fa inequivocabilmente rientrare in tale ambito proprio "gli interventi di ristrutturazione di cui all'art. 10, comma 1, lett. c)".

E che la trasformazione, attraverso opere, da tipologia residenziale e tipologia ricettivo-turistica rappresenti mutamento di destinazione d'uso (come confermato dal D.P.R. cit., art. 23-ter, ove le due tipologie sono distintamente indicate alle lettere a) e a) bis), quale ragione che il Tribunale ha, nell'ordinanza impugnata, evidenziato, accanto a quella dell'aumento di volumetria, per rimarcare la necessità di presentazione della cosiddetta Superscia, non appare contestato neppure dai ricorrenti; questi, anzi, a pag. 8 del ricorso, appaiono riprendere, sul punto, quanto contenuto nella relazione tecnica ed appena sopra esposto (tanto che, proprio in ragione di ciò, il secondo motivo che, dunque, sarebbe difficilmente compatibile con la ratio del primo, assume la natura "sostanziale" della segnalazione certificata presentata come scia alternativa al permesso di costruire).

Sicchè, in definitiva, anche se si volesse non valorizzare l'ulteriore dato speso dal Tribunale per ritenere necessaria la Super Scia, ovvero l'aumento di volumetria, che Viene contestato dal ricorrente sul solo planò fattuale, e dunque iri guisa inammissibile, sostenendosi che, all'opposto, la volumetria sarebbe diminuita, sarebbe comunque conseguente a quanto sin qui detto che, nella specie, i lavori erano appunto assoggettabili a Scia alternativa a permesso di costruire.

2. Ciò posto, viene allora in rilievo l'ulteriore profilo sollevato dal ricorso, specificamente con. il secondo motivo, e concernente la possibilità di equiparare la segnalazione certificata presentata nella specie, e dalla stessa interessata così denominata, ad una scia alternativa.

Sul punto deve allora rammentarsi che, per costante indirizzo di questa Corte, fondato sul dato normativo di cui all'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è consentito solo per violazione di legge, in tale concetto potendo rientrare il vizio motivazionale del provvedimento impugnato solo quando, per la sua totale assenza o mera apparenza, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato, tale mancanza si risolva nella violazione del precetto di cui all'art. 125 c.p.p. (tra le altre, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).

Riguardato sotto questo profilo il motivo, dunque, la eccepita violazione di legge non sussiste.

Va infatti esclusa, per quanto appena detto, la possibilità di sindacare la lettura che il Tribunale ha dato della natura della richiesta presentata come di Scia per ristrutturazione leggera del D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 22, non compatibile con la Scia alternativa, del resto coerente, quanto meno, con il dato formale rappresentato dal fatto che tale è la intitolazione data dallo stesso richiedente nel frontespizio della segnalazione ("ristrutturazione edilizia leggera di trasformazione appartamento-ristorante"), confermata, poi, nella parte relativa alla qualificazione dell'intervento, dalla indicazione testuale di "interventi di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 1, lett. c)". Nè tale conclusione può essere sovvertita, anche appunto in considerazione dei limiti di sindacato apposti nella presente sede a questa Corte, da un ulteriore, non comprensibile riferimento, sempre nella segnalazione, ad una "subordinazione alla Superscia condizionata ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. c)".

Ne consegue che, qualificata la richiesta presentata come scia ex art. 22 e non come superscia ex art. 23, e considerata la diversità della prima rispetto alla seconda, il necessario rispetto dei dati formali, su cui è costruita la disciplina dei titoli legittimanti gli - interventi edilizi, dettagliatamente regolamentati con riguardo a "diversi presupposti, a diverse modalità di comunicazione dell'inizio dei lavori e a diverse modalità dei poteri di controllo, non appare sindacabile l'assunto del Tribunale secondo cui la segnalazione presentata nella specie non sarebbe assimilabile ad una scia alternativa.

Segnatamente, non può trascurarsi che, come correttamente già messo in evidenza dal Tribunale, solo per la Scia alternativa, e non anche per quella ordinaria, è previsto che sia dovuto il pagamento del costo di costruzione, nella specie non assolto (anche perché l'intervento è stato indicato come gratuito nella richiesta), e che i lavori non possano essere iniziati prima di trenta giorni dalla segnalazione; nè rileva che nella specie i lavori siano in concreto iniziati successivamente alla scadenza di detto termine (come asserito dal ricorrente ma non risultante dall'ordinanza impugnata), posto che l'affidamento creato nell'amministrazione sulla presenza di una Scia ordinaria ben poteva escludere che la stessa sapesse di potere disporre di un tale lasso temporale per esercitare i previ (e non solo successivi, come quelli cui si fa riferimento in ricorso con il riferimento alla L. n. 241 del 1990, art. 19) controlli del caso.

Del resto, il maggior rigore formale della scia alternativa rispetto alla scia ordinaria trova evidentemente spiegazione nella diversa e più "invasiva" tipologia delle opere suscettibili di rientrare nella prima invece che nella seconda, con la conseguente impossibilità di individuare, come vorrebbe il ricorrente, in una scia presentata come ordinaria, una scia alternativa.

Diverso appare invece il profilo, non sollevato dai ricorrenti e comunque non valutabile nella presente sede, attesa la natura interlocutoria del giudizio cautelare, della sussistenza o meno dell'elemento soggettivo del reato per cui si procede in relazione alla volontà di procedere ai lavori in assenza del titolo abilitante per legge, alla luce, da un lato, di interventi indicati, come visto, dalla stessa segnalazione, come fatti rientrare nel D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 1, lett. c) e, dunque, espressamente, nella Scia "ordinaria", e dall'altro, però, ed in senso opposto, della loro descrizione effettiva come di ristrutturazione comportante mutamento di destinazione d'uso, con conseguente ricaduta, invece, ai sensi della normativa già considerata, nella Scia "alternativa".

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato avendo l'ordinanza impugnata correttamente evidenziato, la non rilevanza, quanto alla ragione di sottoposizione dei lavori al regime della "scia alternativa", già discendente dalle ragioni esposte sopra, della conformità della distribuzione degli spazi interni al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22.

4. Il quarto motivo è infondato: la circostanza, incontestata, che i lavori siano in corso è elemento sufficiente per giustificare l'esigenza di impedire il protrarsi del reato attraverso la misura cautelare in oggetto senza che ulteriori considerazioni in ordine al pregiudizio-arrecato possano averi rilievo.

5. In definitiva, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.