Cass. Sez. III n. 54504 del 22 dicembre 2016 (Ud 19 feb 2016)
Presidente: Rosi Estensore: Riccardi Imputato: La Rosa
Rifiuti.Trasporto in area soggetta a disciplina emergenziale
La dichiarazione dello stato di emergenza non ha efficacia delimitativa delle condotte penalmente rilevanti ai sensi della fattispecie incriminatrice, anche in ragione della natura di fonte normativa secondaria, insuscettibile di assumere autonoma potestà normativa in materia penale, assumendo, bensì, il carattere di presupposto normativo per l'applicabilità delle fattispecie delittuose previste dall'art. 6 I. 210/2008. In tema di gestione dei rifiuti, l'art. 6 d.l. 6 novembre 2008, n. 172 (conv. in legge 30 dicembre 2008, n. 210) è applicabile nella parte di territorio nazionale in cui vi è stata la dichiarazione dello stato di emergenza, che costituisce, quindi, il presupposto di fatto integrante il precetto penale
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 08/05/2015 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza di condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed C 8.000,00 di multa emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti di La Rosa Grazia per i reati di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) e d), I. 210 del 2008, per avere, in qualità di titolare dell'omonima ditta esercente attività di autodemolizione, effettuato un'attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi, consistita nella demolizione di motocicli fuori uso, in assenza di autorizzazione, e per aver depositato in modo incontrollato veicoli fuori uso ancora da bonificare, e quindi pericolosi; in Palermo, il 04/05/2011.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, Avv. Antonio Tito, deducendo due motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione: lamenta che nella fattispecie non possa ritenersi applicabile il delitto di cui all'art. 6 I. 210/2008, non potendo ritenersi estensibile la vigenza dello stato di emergenza decretato con DPCM del 16/01/2009, prorogato per i soli rifiuti solidi urbani, al settore imprenditoriale di rottamazione e demolizione di veicoli fuori uso; al riguardo, l'art. 184 d.lgs. 152 del 2006 distingue i rifiuti solidi urbani dai rifiuti speciali; pertanto, i rifiuti derivanti dalla rottamazione dei veicoli fuori uso appartengono alla categoria dei rifiuti speciali, e non può applicarsi il DPCM, che fa riferimento soltanto ai rifiuti solidi urbani; nel caso in esame, dunque, ricorre la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006;
2.2. Violazione di legge processuale: lamenta che i giudici di merito abbiano ritenuto insussistente l'autorizzazione n. 728 del 2006, per l'assenza delle fidejussioni richieste, nonostante le garanzie non fossero mai venute meno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo è infondato.
La questione proposta concerne l'applicabilità del delitto previsto dalla normativa emergenziale di cui alla I. 210 del 2008, ponendo il dubbio se la dichiarazione dello stato di emergenza rappresenti il presupposto normativo per l'efficacia della norma speciale, ovvero se essa delimiti altresì le condotte rilevanti.
L'art. 6 del d.l. 6 novembre 2008, n. 172, conv. con modif. nella I. 30 dicembre 2008, n. 210, prevede che "nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 " si applichino le fattispecie delittuose previste nelle lettere della medesima disposizione.
Le condotte sanzionate dalla predetta norma presuppongono quindi la dichiarazione dello stato di emergenza in qualsiasi parte del territorio nazionale.
Per la Sicilia "Io stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nel territorio della regione" è stato dichiarato fino al 31 dicembre 2012, a norma dell'art. 5, comma 1 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e succ. modif., con D.P.C.M. 09/07/2010.
Questa Corte, sia pure con riferimento alla Regione Calabria, ha già rilevato che lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti costituisce il presupposto di fatto integrante il precetto penale: "la speciale disciplina sanzionatoria introdotta dall'art. 6 del D.L. 6 novembre 2008, n. 172 (conv., con modd., in L. 30 dicembre 2008, n. 210) per i territori in cui vige Io stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dichiarato ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione anche nel territorio della Regione Calabria a seguito dell'emanazione del d.P.C.M. 18 dicembre 2008. (In motivazione la Corte ha precisato che tale decreto, pur non estendendo le ipotesi di reato previste per la Regione Campania, ha però dichiarato per la Regione Calabria lo stato di emergenza rifiuti, da considerarsi quale presupposto di fatto integrante il precetto penale)" (Sez. 3, n. 16026 del 12/01/2011, Naccarato, Rv. 250136). Nella motivazione della predetta sentenza si afferma: "... In realtà tale Decreto ha, molto più semplicemente, dichiarato lo stato di emergenza per la Regione Calabria, senza tuttavia estendere a tale territorio le ipotesi di reato previste per la Regione Campania, basandosi sui poteri riconosciuti dalla L. n. 225 del 1992, art. 5, espressamente richiamata dalla L. n. 210 del 2008, art. 6 che ha convertito il D.L. n. 172 del 2008. Ne consegue che lo stato di emergenza va considerato quale presupposto di fatto integrante il precetto penale. Ciò è tanto vero che la disciplina sanzionatoria contenuta nel D. L. n. 172 del 2008, art. 6 (poi convertito con modifiche nella L. n. 210 del 2008) ricollega la punibilità delle condotte (specificamente indicate nelle lett. a), b), c) e d) dell'art.), alla esistenza del presupposto del dichiarato stato di emergenza nei territori ove tali condotte avvengano".
E, per quanto riguarda più specificamente la Regione Siciliana, questa Corte ha anche evidenziato che lo stato di emergenza in materia di rifiuti, la cui dichiarazione legittima il ricorso ai mezzi ed ai poteri straordinari previsti dalla L. 24 febbraio 1992, n. 225, riguarda tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti, ivi inclusa l'attività di smaltimento (Sez. 3, n. 25049 del 25/05/2011, Geraci, Rv. 250619).
La dichiarazione dello stato di emergenza, dunque, non ha efficacia delimitativa delle condotte penalmente rilevanti ai sensi della fattispecie incriminatrice, anche in ragione della natura di fonte normativa secondaria, insuscettibile di assumere autonoma potestà normativa in materia penale, assumendo, bensì, il carattere di presupposto normativo per l'applicabilità delle fattispecie delittuose previste dall'art. 6 I. 210/2008.
Va, pertanto, ribadito il principio secondo cui, in tema di gestione dei rifiuti, l'art. 6 d.l. 6 novembre 2008, n. 172 (conv. in legge 30 dicembre 2008, n. 210) è applicabile nella parte di territorio nazionale in cui vi è stata la dichiarazione 3 dello stato di emergenza, che costituisce, quindi, il presupposto di fatto integrante il precetto penale (Sez. 3, n. 38044 del 27/06/2013, Messina, Rv. 256290, in una fattispecie relativa a trasporto di rifiuti nella Regione Sicilia in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza).
Nel caso in esame, va osservato che la condotta accertata risale al 4 maggio 2011, e dunque rientra nell'ambito di applicabilità della fattispecie delittuosa contestata, essendo stata commessa nella vigenza dello stato di emergenza dichiarato con DPCM 09/07/2010.
3. Il secondo motivo è inammissibile.
Va, infatti, dichiarata l'inammissibilità delle doglianze relative alla sussistenza delle garanzie finanziarie per l'efficacia dell'autorizzazione, in quanto, proponendo una questione di fatto, sollecitano, ictu ocuii, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alla categoria della violazione di legge processuale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale.
Il motivo è altresì manifestamente infondato, in quanto, dalle sentenze di merito, al contrario, si evince che l'imputata aveva ottenuto autorizzazioni provvisorie fino al 2008, mentre le condotte oggetto di contestazione risalgono al 29/05/2009 ed al 04/05/2011; quanto a tale ultima condotta, di deposito incontrollato, la sentenza di primo grado ha accertato, con apprezzamento di fatto immune da illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che, sebbene l'autorizzazione definitiva fosse intervenuta il 4 aprile 2011, nondimeno l'accumulo dei rifiuti negli spazi esclusi era già stato realizzato in epoca antecedente al rilascio dell'autorizzazione definitiva, in tal modo integrando la fattispecie incriminatrice contestata.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 19/07/2016