Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2997, del 12 giugno 2014
Sviluppo sostenibile.Illegittimità diniego proroga permesso di costruire impianto di cogenerazione alimentato a biomasse

Qualora la normativa urbanistica non sia mutata rispetto al momento del rilascio del titolo, non v’è dubbio che il medesimo progetto, se ripresentato, verrebbe nuovamente assentito: di conseguenza, negare la proroga di un progetto che rimane urbanisticamente valido equivale a costringere il proprietario del suolo ad una nuova richiesta di permesso a costruire, che si risolverebbe in una inutile formalità ed un corrispondente aggravamento del procedimento, non avendo infatti iniziato i lavori rispetto al precedente permesso a costruire, i relativi oneri di urbanizzazione sarebbero ripetibili, per cui neppure sul piano finanziario conseguirebbero vantaggi di alcun genere per l’Ente. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02997/2014REG.PROV.COLL.

N. 04853/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4853 del 2013, proposto da: 
Comune di Melicucco, rappresentato e difeso dall'avv. Nino Maio, con domicilio eletto presso Antonio Giampaolo in Roma, via degli Appennini n. 46;

contro

Società Energetica Masseria Srl Unipersonale, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Salazar, con domicilio eletto presso Michele Salazar in Roma, piazza Oreste Tommasini, n. 20;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CAL.: SEZIONE I n. 00200/2013, resa tra le parti, concernente diniego proroga permesso di costruire impianto di cogenerazione alimentato a biomasse.



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Società Energetica Masseria Srl Unipersonale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2014 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Salazar;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con nota prot. n. 11111 del 4 novembre 2011, il Comune di Melicucco rilasciava alla Società Energia Masseria Srl Unipersonale il permesso di costruire n. 16 per un impianto di cogenerazione alimentato a biomasse denominato “Masseria” della potenza di 0,9 MW sito in località Pezzullo.

La società in parola evidenziava: a) di avere ottenuto il titolo edilizio con termine per un anno dal rilascio per l’inizio dei lavori (da avviare entro il 04/11/2012); b) di avere iscritto il progetto “Masseria” ai meccanismi di incentivazione previsti dal DM del 6.7.2012 pubblicato nella GURI n. 159 del 10 luglio 2012, avente ad oggetto disposizioni attuative dell’art. 24 del dlgs 3 marzo 2011 in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici; c) con nota prot. n. SEM 15/12 del 31 ottobre 2012 di aver presentato richiesta di proroga del termine d’inizio dei lavori di cui al permesso a costruire nr. 11111, evidenziando di essere in attesa della richiesta iscrizione del progetto alle procedure di incentivazione.

Il Comune di Melicucco in data 15 novembre 2012 comunicava il rigetto della richiesta, rilevando che le motivazioni addotte non rappresentavano cause di forza maggiore e quindi l’Ufficio Tecnico non poteva concedere il rinnovo del Permesso di costruire.

In data 10 dicembre 2012 la società sollecitava il provvedimento di proroga, e con nota prot. 11900 del 24 dicembre 2012 il Comune reiterava il proprio diniego ribadendo quanto precedentemente affermato.

La società impugnava tale provvedimento di diniego avanti al Tar Reggio Calabria, che con sentenza breve n. 200 del 2013 accoglieva il ricorso ritenendo il diniego del Comune, fondato sulla ritenuta non riconducibilità delle circostanze a causa di forza maggiore, illegittimo. Invero, come sottolineato nella sentenza impugnata “le esigenze di correlazione della realizzazione dell’impianto di cogenerazione alla da ultimo intervenuta disciplina normativa degli incentivi statali, notoriamente rilevanti nel campo delle fonti energetiche alternative, è elemento sicuramente estraneo alla responsabilità della società ricorrente e dunque, di per sé, non ostativo all’accoglimento della richiesta di proroga in favore della quale, peraltro, militano ulteriori ragioni derivanti dall’interesse generale all’attivazione di tali impianti, alle ricadute produttive ed occupazionali, all’assenza (per quanto è dato di evincersi allo stato degli atti) di ragioni ambientali o territoriali o di pianificazione che ostino alla proroga del progetto”.

Il Tar riteneva, pertanto, il ricorso fondato e meritevole di accoglimento e disponeva l’annullamento dell’atto impugnato e l’obbligo di riesaminare l’istanza di proroga e di provvedere motivatamente.

Impugna tale pronuncia il Comune di Melicucco, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone l’integrale riforma, sotto un unico ed articolato motivo, relativo alla erronea interpretazione dell’art. 15 DPR 380/2001, carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e falsa applicazione dell’art. 15, comma 2 del DPR 380/2001.

Si è costituita la società appellata, chiedendo, mediante analitiche controdeduzioni, il rigetto dell’appello nel merito, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Alla camera di consiglio del 30 luglio 2013 questa Sezione respingeva l’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2014 la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO

La vicenda verte sul diniego di proroga del permesso di costruire da parte del Comune di Melicucco in ordine ad un impianto di cogenerazione alimentato a biomasse.

2. Il Comune appellante rileva la “erroneità della sentenza per erronea interpretazione dell’art. 15 del DPR 380/2001, carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia, falsa applicazione dell’art. 15 comma 2 del DPR 380/2001”.

3. Prosegue rilevando che il giudice di prime cure sarebbe incorso in errore ritenendo fondata l’istanza di proroga senza valutare adeguatamente le prescrizioni imposte dall’art. 15 del DPR 380/2001, stravolgendo così la portata normativa e finendo per considerare l’impedimento prospettato dalla società come da ricondurre a causa di forza maggiore.

4. Sostiene il Comune che la società, ottenuto il permesso a costruire il 4 novembre 2011, avrebbe dovuto iniziare i lavori entro l’anno e comunicare l’avvenuto inizio degli stessi all’Ente.

5. Al riguardo, si rileva che, in linea di principio, l’istanza di proroga per l’avvio dei lavori oggetto di un permesso a costruire è ispirata alla necessità di assicurare tempi certi alle operazioni di trasformazione del territorio, sia in punto di inizio che di termine dei lavori, volti ad un’ordinata realizzazione delle previsioni dello strumento urbanistico, nonché di prevenire quei noti fenomeni di degrado costituiti da edifici non completati, che sono fonte di grave disordine ambientale e causa di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

6. E’ previsto dalla legge che detti termini possano essere motivatamente prorogati, e ciò è possibile ogni qual volta tale necessità scaturisca da fattori indipendenti dalla volontà e dalla responsabilità del richiedente.

7. Il presupposto per accordare la proroga è dunque demandato dal legislatore ad una prudente valutazione del Comune, il quale è chiamato ad operare una comparazione tra gli interessi contrapposti che sono dati - sotto il profilo pubblicistico - dall’esigenza di assicurare che la trasformazione urbanistica che si intende realizzare avvenga in maniera ordinata e conforme allo strumento urbanistico, e - sotto quello soggettivo del titolare del permesso a costruire -che la proroga non sia motivata da mancanza di mezzi o dal mero capriccio del richiedente, o da altre ragioni che siano riconducibili a fatto di quest’ultimo 8. In sostanza, sussistendo tutte le condizioni per concedere la proroga, le argomentazioni rese nella specie dal Comune in ordine al diniego di proroga risultano infondate.

9. Da ultimo si rileva che, come correttamente affermato dai primi giudici, qualora la normativa urbanistica non sia mutata rispetto al momento del rilascio del titolo, non v’è dubbio che il medesimo progetto, se ripresentato, verrebbe nuovamente assentito: di conseguenza, negare la proroga di un progetto che rimane urbanisticamente valido equivale a costringere il proprietario del suolo ad una nuova richiesta di permesso a costruire, che si risolverebbe in una inutile formalità ed un corrispondente aggravamento del procedimento (non avendo infatti iniziato i lavori rispetto al precedente permesso a costruire, i relativi oneri di urbanizzazione sarebbero ripetibili, per cui neppure sul piano finanziario conseguirebbero vantaggi di alcun genere per l’Ente).

10. Per tutte le ragioni sopra esposte, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

11. La particolarità della vicenda induce il Collegio a disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese ed onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente FF

Nicola Russo, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)