TAR Lombardia, (BS), Sez. II, n. 198, del 27 febbraio 2013
Urbanistica.Porticato come pertinenza urbanistica
Il porticato di dimensioni relativamente modeste (5 metri per 3,40) così come appurato dall’autorità comunale di incidenza non rilevante, risulta funzionalmente collegato all'edificio principale, di cui rappresenta propagazione e protezione, dunque l’opera realizzata è ascrivibile alla categoria delle pertinenze urbanistiche. L’istituto ha peculiarità sue proprie, che lo differenziano dalla pertinenza civilistica: infatti, per essere riconosciuto tale, il manufatto deve essere non solo preordinato ad una oggettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma deve essere anche sfornito di autonomo valore di mercato e dotato comunque di un volume modesto rispetto all'edificio principale, in modo da evitare il c.d. carico urbanistico. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00198/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00591/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 591 del 2005, proposto da:
Sandrinelli Giuseppina, rappresentata e difesa dall’avv.to Aldo Luca Nobili Ambrosini, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Via Cavour n. 27;
contro
Comune di Darfo Boario Terme, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
- DELL’ORDINANZA IN DATA 18/2/2005, RECANTE L’INGIUNZIONE A DEMOLIRE UN PORTICO ABUSIVO;
- DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO O CONSEGUENTE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2013 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha ricevuto il provvedimento impugnato, recante l’ingiunzione a demolire un portico asseritamente realizzato in assenza di titolo autorizzativo. L’atto dà conto in particolare di una struttura delle dimensioni in pianta di 5 metri x 3,40 con un’altezza variabile da m. 4,30 a m. 3,55.
Sostiene la Sig.ra Sandrinelli in punto di fatto:
- che la tettoia sarebbe stata realizzata da oltre 20 anni (cfr. planimetria catastale allegata);
- che l’edificio confinante, allora di proprietà comunale, era fatiscente con pericolo di crollo ed il Comune, anziché sistemarlo direttamente, si fece carico dell’edificazione del portico in questione a protezione della proprietà della dante causa dell’attuale titolare Sig.ra Sandrinelli;
- che nei successivi passaggi di proprietà nessuno si è più posto il problema dell’autorizzazione.
Con l’introdotto gravame, ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione, la ricorrente impugna l’atto sfavorevole, esponendo quale unico articolato motivo di diritto la violazione dell’art. 31 comma 2 del D.P.R. 380/2001, dato che l’opera (di ridotte dimensioni) sarebbe di scarso peso urbanistico e qualificabile come pertinenza, soggetta all’applicazione dell’art. 10 della L. 47/85 (che contempla una sanzione pecuniaria); inoltre la demolizione non potrebbe avvenire senza pregiudizio della parte realizzata in conformità (art. 34 del D.P.R. 380/2001).
In seguito ad ordinanza istruttoria, il Comune ha depositato una relazione sulla vicenda controversa, evidenziando che la struttura risultava indicata parzialmente in una pratica edilizia del 1993 (ma non dal rilievo aereo-fotogrammetrico del 1985).
Con ordinanza n. 700, adottata nella Camera di consiglio del 7/6/2005, questo Tribunale ha motivatamente accolto la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.
Alla pubblica udienza del 6/2/2013 il ricorso veniva chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.
DIRITTO
La ricorrente contesta il provvedimento con il quale l’amministrazione comunale ha ingiunto la demolizione di un manufatto di sua proprietà.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le ragioni di seguito precisate.
1. Il Collegio in particolare condivide le argomentazioni e le conclusioni raggiunte nella pronuncia cautelare, rispetto alla quale nel presente giudizio si formato incidentalmente il giudicato (non essendo stata impugnata l’ordinanza emessa). La statuizione di accoglimento del ricorso risulta, dunque, la più coerente con il carattere di maggior prevedibilità possibile (e auspicabile) che dovrebbe connotare le decisioni giurisdizionali, in quanto essa costituisce il naturale sviluppo delle anticipazioni dispiegate in diritto dal giudice della cautela (cfr. sul punto sentenze Sezione 27/6/2012 n. 1193; 8/7/2010 n. 2473, che risulta appellata).
2. Il Collegio è dell’avviso che l’opera realizzata sia ascrivibile nella categoria delle pertinenze urbanistiche. Per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV – 15/9/2009 n. 5509) l’istituto ha peculiarità sue proprie, che lo differenziano dalla pertinenza civilistica: infatti, per essere riconosciuto tale, il manufatto deve essere non solo preordinato ad una oggettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma deve essere anche sfornito di autonomo valore di mercato e dotato comunque di un volume modesto rispetto all'edificio principale, in modo da evitare il c.d. carico urbanistico (cfr. sentenza sez. I – 22/1/2010 n. 204; sentenza T.A.R. Brescia – 19/7/2004 n. 779).
E’ necessario che le opere, per loro natura, risultino funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un manufatto principale, siano prive di autonomo valore di mercato e non valutabili in termini di cubatura (o comunque dotate di volume minimo e trascurabile), in modo da non poter essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui accedono (cfr. sentenza sez. I – 30/10/2012 n. 1747).
3. Questo Collegio rileva che il porticato di cui è causa è di dimensioni relativamente modeste (5 metri per 3,40) così come appurato dall’autorità comunale: il manufatto, di incidenza non rilevante, risulta funzionalmente collegato all'edificio principale, di cui rappresenta propagazione e protezione. Non è in secondo luogo indifferente la ricostruzione in fatto di parte ricorrente, secondo la quale l’edificio confinante era fatiscente con pericolo di crollo ed il Comune, anziché sistemarlo direttamente (essendone proprietario), si fece carico dell’edificazione del portico in questione a protezione della proprietà della dante causa dell’attuale titolare Sig.ra Sandrinelli. L’amministrazione non ha opposto al riguardo alcuna obiezione sicchè deve farsi applicazione dell’art. 64 comma 2 del Codice del processo amministrativo per cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parte nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite”.
4. In conclusione il gravame è fondato e deve essere accolto, poiché la fattispecie ricade nella previsione di cui all’art. 37 comma 1 del D.P.R. 380/2001, la quale richiama gli interventi edilizi minori enunciati all’art. 22 che siano stati eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività, e li assoggetta a mera sanzione pecuniaria. Il Comune non ha da parte sua evidenziato (né nell’atto impugnato né nella relazione istruttoria) una situazione di incompatibilità con gli strumenti urbanistici.
Le spese di giudizio possono essere compensate, alla luce dell’irregolarità comunque posta in essere dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)