TAR Puglia (LE) Sez. I n. 3173 del 17 dicembre 2009
Sviluppo sostenibile. Energie rinnovabili (impianti)

ll termine di 180 giorni di cui all'art.12 d.lv. 3873 è considerato alla stregua di principio fondamentale della legislazione statale in materia di energia. Motivo questo che induce a ritenere che a siffatto principio (conclusione del procedimento entro 180 giorni) la Regione debba inderogabilmente uniformarsi anche nelle ipotesi in cui il termine di conclusione del connesso (ed eventuale) procedimento VIA risulti pari o superiore – per espressa previsione di normative per l’appunto regionali – a quello previsto dalla citata normativa statale in tema di energie rinnovabili: pertanto, in presenza di termini fissati da norme regionali in materia di VIA eventualmente difformi o comunque incompatibili con la normativa statale in discussione, i primi non possono trovare applicazione e debbono essere ricondotti al termine complessivo di 180 giorni stabilito dal decreto legislativo n. 387 del 2003.


N. 03173/2009 REG.SEN.
N. 01712/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima


ha pronunciato la presente


SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 1712 del 2009, proposto da:
Srl Nextwind, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso Adriano Tolomeo in Lecce, via Braccio Martello, 19;
contro
Regione Puglia, Comune di Neviano, Comune di Parabita, tutti non costituiti;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del silenzio tenuto dalla Regione Puglia sull'istanza di sottoponibilità a VIA del progetto per la realizzazione di un parco eolico nei Comuni di Neviano e Parabita (parco eolico "Neviano-Parabita"), nonché per l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo della Regione Puglia di finalizzare il detto procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16/12/2009 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti l’Avv. Spata per Abbamonte;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


Nell’atto di gravame si espone che la società ricorrente ha chiesto alla Regione Puglia (assessorato sviluppo economico), in data 30 marzo 2007, l’attivazione del procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 per la realizzazione di un impianto eolico da localizzare nei comuni di Neviano e Parabita, di potenza complessiva prevista pari a 33 MW.
La società interessata ha inoltre richiesto, alla stessa amministrazione regionale (assessorato ecologia) l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening).
Dietro richiesta della Regione in data 16 maggio 2007, la società ha inviato, con nota in data 31 luglio 2007, ulteriore documentazione integrativa a supporto della domanda stessa.
Si provvedeva nel frattempo agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di pubblicazione dei relativi progetti.


In data 3 settembre 2009 la società interessata diffidava la Regione Puglia ai fini della conclusione del procedimento.
Nel silenzio della p.a. è stato allora proposto il ricorso in esame per violazione dell’art. 2 della legge n. 241/90 nonché della normativa statale in materia di impianti di energia rinnovabile (art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003), i cui termini procedimentali sarebbero stati qui ampiamente superati.


Alla Camera di consiglio del 16 dicembre 2009 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.


Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e nei limiti di seguito esposti.
Come affermato dalla giurisprudenza (cfr. TAR Lecce, 8 febbraio 2007, n. 371), l’esame di questo Tribunale amministrativo dovrà articolarsi in due momenti:
a) appurare se effettivamente ricorra nel caso di specie un comportamento inerte della p.a.;
b) verificare che lo stesso comportamento non sia giustificato dalla manifesta infondatezza (o assurdità, genericità, etc) dell’istanza formulata dal privato.
Quanto al punto sub a) deve rilevarsi come, a fronte della istanza in data 30 marzo 2007 e successivamente integrata in data 31 luglio 2007 (dalla quale fare decorrere il termine di 180 giorni previsto dalla legge), non risulta che la Regione abbia concluso il procedimento amministrativo avviato con l’istanza di parte e che, per effetto del richiamato art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, deve essere portato a termine entro 180 giorni (nella specie, il 28 gennaio 2008).


Quanto al punto sub b) va infine osservato che, dalla lettura della richiamata normativa di settore, senz’altro sussiste l’obbligo per la Regione di concludere il procedimento, considerato il tenore inequivocabile della formulazione di cui all’art. 12 del richiamato decreto legislativo, il quale è diretto come noto a dare esecuzione a fondamentali direttive comunitarie in tema di “energie pulite” (e ancor più a monte a precisi obblighi internazionali concernenti la tutela dell’ambiente).


È noto, poi, come il termine di 180 giorni sia stato considerato dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost., sent. n. 364 del 2006) alla stregua di principio fondamentale della legislazione statale in materia di energia.


Motivo questo che induce il collegio a ritenere che a siffatto principio (conclusione del procedimento entro 180 giorni) la Regione debba inderogabilmente uniformarsi anche nelle ipotesi in cui il termine di conclusione del connesso (ed eventuale) procedimento VIA risulti pari o superiore – per espressa previsione di normative per l’appunto regionali – a quello previsto dalla citata normativa statale in tema di energie rinnovabili: pertanto, in presenza di termini fissati da norme regionali in materia di VIA eventualmente difformi o comunque incompatibili con la normativa statale in discussione, i primi non possono trovare applicazione e debbono essere ricondotti al termine complessivo di 180 giorni stabilito dal decreto legislativo n. 387 del 2003.


Ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’art. 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, ove si afferma che, in caso di persistente inerzia degli organi preposti alla VIA, la relativa valutazione sia direttamente acquisita in conferenza di servizi.


Sulla scorta di questo esposto e precisato, il presente ricorso merita dunque accoglimento, conseguendone l’ordine alla Amministrazione intimata di provvedere espressamente sull’istanza della società ricorrente nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza.
Le spese del presente giudizio vanno poste unicamente a carico dell’amministrazione regionale soccombente e sono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, accoglie il ricorso n. 1712/2009 nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo della Regione Puglia di concludere con atto espresso, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione/notifica della presente decisione, il procedimento relativo alla istanza presentata dalla società ricorrente il 30 marzo 2007 ed integrata con nota del successivo 31 luglio 2007.


Condanna l’Amministrazione regionale intimata al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali, liquidate nella misura di euro 500, oltre agli accessori di legge.
Spese compensate nei confronti dei comuni intimati.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16/12/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Massimo Santini, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO