TAR Piemonte Sez. I n.1047 del 7 ottobre 2019
Sviluppo sostenibile.Principio di autoresponsabilità

In applicazione del principio di autoresponsabilità, il richiedente che intende ottenere l’autorizzazione unica deve porre in essere tutte le attività necessarie secondo lo standard di diligenza ritagliato sulla categoria professionale dell’operatore nel settore energetico e deve pertanto attivarsi tempestivamente per ottenere il rilascio della documentazione richiesta a pena di improcedibilità della domanda.


Pubblicato il 07/10/2019

N. 01047/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00930/2014 REG.RIC.

N. 01155/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 930 del 2014, proposto da:
San Bernardo Wind Energy s.r.l. (Sbwe), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Santilli, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Giambattista Vico, n. 10;

contro

Provincia di Cuneo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti

Garessio Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fernando Bracco e Alessandro Sciolla, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Sciolla in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 92;


sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2014, proposto da:
San Bernardo Wind Energy s.r.l. e San Bernardo Wind Farm s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Giorgio Santilli, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Giambattista Vico, n. 10;

contro

Provincia di Cuneo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti

Garessio Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fernando Bracco e Alessandro Sciolla, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Sciolla in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 92;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 930 del 2014:

- della nota prot. n. 51382 della Direzione servizi ai cittadini e imprese, Settore gestione risorse del territorio della Provincia di Cuneo, con la quale si comunica alla San Bernardo Wind Energy s.r.l. l'improcedibilità dell'istanza di autorizzazione unica in variante per il riposizionamento di n. 2 aerogeneratori di potenza superiore a 1000 kw, presentata a completamento del progetto dell’impianto eolico in località Colle San Bernardo nel Comune di Garessio;

- di ogni altro atto antecedente, preparatorio, consequenziale e comunque connesso, ivi comprese:

1) la nota inviata via p.e.c. in data 19 giugno 2014, prot. n. 61538, con la quale sono state respinte le osservazioni svolte dalla società ricorrente e sono state approfondite le motivazioni della decisione sull'improcedibilità dell'istanza;

2) la nota inviata via p.e.c. in data 01 luglio 2014, prot. n. 66433, "errata corrige" per la sola emendazione di due errori materiali nella nota precedente;

quanto al ricorso n. 1155 del 2014:

- della determinazione dirigenziale n. 1925 del 23 giugno 2014, con la quale il dirigente del Settore gestione risorse del territorio della Provincia di Cuneo ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale ed ha rilasciato alla Garessio Energia s.r.l. l’autorizzazione unica per costruire ed esercire un impianto eolico in località Piamberlino nel Comune di Garessio, con l'installazione di n. 3 aerogeneratori per una potenza complessiva di 6 MW;

- di ogni altro atto antecedente, preparatorio, consequenziale e comunque connesso, ivi compresi:

1) i pareri favorevoli rilasciati dai soggetti coinvolti nel procedimento;

2) i verbali delle conferenze dei servizi del 16 gennaio 2014 e del 20 maggio 2014;

3) la nota inviata via p.e.c. in data 20 luglio 2014, prot. n. 27455, con la quale la Provincia di Cuneo ha respinto le osservazioni svolte dalla difesa delle società ricorrenti, anche in relazione all'accesso agli atti dei progetti concorrenti;

4) la nota inviata via p.e.c. in data 22 luglio 2014, prot. 73417, con la quale la Provincia di Cuneo ha comunicato alla San Bernardo Wind Energy s.r.l. una motivazione aggiuntiva di improcedibilità dell'istanza di autorizzazione unica in ampliamento, presentata in data 12 maggio 2014.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Vista la documentazione prodotta dalla Provincia di Cuneo nel ricorso n. 930 del 2014;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Garessio Energia s.r.l.;

Visti i documenti e le memorie della società controinteressata;

Viste le memorie di replica delle società ricorrenti;

Vista l’istanza di riunione dei ricorsi avanzata nel ricorso n. 1155 del 2014 dalle società ricorrenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 settembre 2019 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con deliberazione del 30 luglio 2003 la Giunta della Provincia di Cuneo ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla San Bernardo Wind Energy s.r.l. per la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica in località Colle San Bernardo nel Comune di Garessio, costituito da sette aerogeneratori per una potenza complessiva di 11,55 MW.

Lo sportello unico per l’edilizia del Comune di Garessio ha rilasciato alla San Bernardo Wind Energy s.r.l. il permesso di costruire n. 16 del 4 settembre 2013 per la realizzazione del predetto impianto eolico e, in data 26 gennaio 2006, sono stati installati cinque dei sette aerogeneratori autorizzati.

Con determinazione dirigenziale n. 92 del 31 agosto 2006 la Provincia di Cuneo ha autorizzato l’ampliamento della potenza complessiva dell’impianto eolico fino a 17,50 MW.

In data 14 dicembre 2010 la San Bernardo Wind Energy s.r.l. ha presentato alla Provincia di Cuneo domanda di autorizzazione unica in variante per l’installazione degli altri due aerogeneratori.

Con determinazione dirigenziale n. 525 dell’8 febbraio 2012, non impugnata dalla società richiedente, l’autorizzazione unica è stata negata ed è stato espresso un giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto presentato, in quanto la realizzazione delle due pale eoliche avrebbe determinato un rilevante impatto ambientale e un serio rischio idrogeologico.

In data 8 novembre 2013 la società Garessio Energia a r.l. ha presentato alla Provincia di Cuneo la domanda di autorizzazione unica per la realizzazione di un parco eolico, in contiguità all’impianto realizzato dalla San Bernardo Wind Energy s.r.l., costituito da quattro aerogeneratori.

La Provincia di Cuneo ha ritenuto procedibile detta domanda in data 14 gennaio 2014.

In data 27 gennaio 2014 il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Garessio ha concesso alla San Bernardo Wind Energy s.r.l. una proroga di diciotto mesi per il completamento dei lavori di costruzione dell’impianto eolico.

In data 12 maggio 2014 la San Bernardo Wind Energy s.r.l. ha presentato una nuova domanda di autorizzazione unica in variante per il riposizionamento dei due aerogeneratori.

La Provincia di Cuneo, con determinazione dirigenziale n. 51382 del 26 maggio 2014, ha dichiarato improcedibile la predetta domanda per carenza del contenuto minimo essenziale, in particolare a causa della produzione di un preventivo scaduto per la connessione T.I.C.A. E.N.E.L. e per la mancata produzione degli elaborati del gestore della rete e di quelli predisposti dal proponente relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione.

In data 6 giugno 2014 la San Bernardo Wind Energy s.r.l. ha avanzato un’istanza di autotutela nei confronti della dichiarazione di improcedibilità della propria domanda.

Con determinazione del 20 giugno del 2014 il dirigente del Settore gestione risorse del territorio della Provincia di Cuneo ha confermato la precedente determinazione del 26 maggio 2014.

In data 23 giugno 2014 la Provincia di Cuneo ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla Garessio Energia s.r.l. ed ha rilasciato l’autorizzazione unica per l’installazione di tre aerogeneratori, per una potenza complessiva di 6 MW.

In data 22 luglio 2014 la Provincia di Cuneo ha comunicato alla San Bernardo Wind Energy s.r.l. la sussistenza di una ulteriore causa di improcedibilità della domanda per l’autorizzazione unica all’installazione dei due aerogeneratori residui, determinata dalla circostanza che sul medesimo sito era stata già rilasciata alla Garessio Energia s.r.l. l’autorizzazione unica all’installazione di due dei tre aerogeneratori autorizzati.

1.1. Con il ricorso iscritto al numero di ruolo 930 del 2014 la San Bernardo Wind Energy s.r.l. ha chiesto l’annullamento della nota n. 51382 del 26 maggio 2014, con la quale la Provincia di Cuneo ha dichiarato l’improcedibilità dell’istanza di autorizzazione unica in variante per il riposizionamento dei due aerogeneratori residui, per i seguenti vizi:

a) mancata comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e mancato ricorso all’istituto generale del soccorso istruttorio di cui all’articolo 6, lettera b), della medesima legge per l’integrazione della documentazione carente;

b) errata interpretazione dei presupposti di procedibilità dell’istanza, in quanto:

- il preventivo per la connessione del 30 dicembre 2011 sarebbe ancora valido, in virtù del giudizio positivo di compatibilità ambientale, espresso dalla Giunta provinciale in data 30 luglio 2014, e del permesso di costruire, rilasciato dal Comune di Garessio in data 4 settembre 2003;

- il rilascio della documentazione del gestore di rete è stato richiesto al Ministero dello Sviluppo economico in data antecedente alla proposizione della domanda di autorizzazione unica, per cui la mancata produzione non sarebbe addebitabile alla società ricorrente;

- la produzione della documentazione relativa agli impianti di utenza per la connessione non sarebbe espressamente prevista a pena di improcedibilità della domanda.

1.2. La Provincia di Cuneo, nonostante la regolarità della notificazione del ricorso, perfezionatasi in data 24 luglio 2014, non si è costituita in giudizio e, in data 1 ottobre 2014, ha prodotto documentazione ai sensi dell’articolo 46, comma 2, c.p.a..

1.3. Si è costituita in giudizio la Garessio Energia s.r.l. ed ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

1.4. Con il ricorso iscritto al numero di ruolo 1155 del 2014 la San Bernardo Wind Energy s.r.l. e la San Bernardo Wind Farm s.r.l. hanno chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 1925 del 23 giugno 2014, con la quale la Provincia di Cuneo ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale ed ha rilasciato l’autorizzazione unica alla Garessio Energia s.r.l. per la realizzazione di un impianto eolico in località Piamberlino nel Comune di Garessio, per i seguenti motivi:

a) violazione del principio di priorità delle domande in relazione alla data della loro procedibilità;

b) illegittimità della procedibilità dell’istanza della Garessio Energia s.r.l. per carenza del contenuto minimo del progetto e per l’indebita utilizzazione di dati conoscitivi non propri;

c) disparità di trattamento e contraddittorietà dell’azione della Provincia rispetto al comportamento tenuto nella valutazione dell’istanza della San Bernardo Wind Energy s.r.l..

1.5. La Provincia di Cuneo, nonostante la regolarità della notificazione del ricorso, perfezionatasi in data 17 ottobre 2014, non si è costituita in giudizio.

1.6. Si è costituita in giudizio la Garessio Energia s.r.l., la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

1.7. Alla pubblica udienza del 25 settembre 2019 i due ricorsi sono stati trattenuti in decisione, previa assegnazione del ricorso n. 930 del 2014 al medesimo relatore del ricorso n. 1155 del 2014.

DIRITTO

2. Preliminarmente il Collegio ritiene di accogliere l’istanza di riunione dei ricorsi, avanzata dalle società ricorrenti nel ricorso n. 1155 del 2014, in quanto gli stessi sono soggettivamente ed oggettivamente connessi, avendo ad oggetto la medesima vicenda procedimentale relativa all’improcedibilità della domanda di autorizzazione unica presentata dalla società San Bernardo Wind Energy a r.l. per l’installazione di due aerogeneratori nella medesima località, per la quale è stata rilasciata l’autorizzazione unica alla società controinteressata.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 70 c.p.a., deve essere disposta la riunione del ricorso n. 1155 del 2014 al ricorso n. 930 del 2014.

3. Il Collegio ritiene di dover trattare unitariamente la questione fondamentale, oggetto di entrambi i ricorsi, relativa alle plurime cause di improcedibilità dell’istanza di autorizzazione unica in variante, presentata dalla San Bernardo Wind Energy s.r.l. per la realizzazione di due aerogeneratori, in quanto essa presuppone l’interpretazione della medesima normativa di settore.

Il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, <<Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili>>, alla parte III dell’Allegato disciplina il procedimento unico per l’autorizzazione e, al punto 13, descrive i contenuti minimi dell’istanza per l’autorizzazione unica.

In particolare, al punto 13.1., lettera f), è previsto che l’istanza deve essere corredata del <<preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell’autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione>>.

La predetta documentazione, ai sensi del punto 14.2., <<è considerata contenuto minimo dell’istanza ai fini della sua procedibilità>>.

Al punto 14.3. è inoltre previsto che <<Il procedimento viene avviato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi delle leggi nazionali e regionali di riferimento>>.

Dal combinato disposto di dette disposizioni deriva l’evidente infondatezza dei motivi specificati nel ricorso n. 930 del 2014 e del primo motivo specificato nel ricorso n. 1155 del 2014.

La disciplina regolamentare, per controbilanciare le esigenze di semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica, impone in via esclusiva in capo al richiedente un onere minimo di produzione documentale entro il termine perentorio coincidente con il momento di presentazione dell’istanza, a pena di improcedibilità della stessa.

3.1. Da ciò discende innanzitutto l’infondatezza della censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto dell’istanza, dal momento che, a fronte delle riscontrate carenze documentali, l’Amministrazione è tenuta, senza possibilità di agire altrimenti, a dichiarare l’improcedibilità della domanda.

Anche la censura relativa alla mancata attivazione del soccorso istruttorio, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è destituita di fondamento.

Ove infatti si consentisse l’integrazione della documentazione non prodotta, richiesta quale condizione di procedibilità dell’istanza, verrebbe ad essere violato sia il principio della parità di trattamento degli operatori del settore che il principio del rispetto dei tempi di un procedimento posto a salvaguardia di rilevanti interessi pubblici.

3.2. Devono essere inoltre disattese le censure relative all’interpretazione della normativa regolamentare che disciplina il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica.

Il Collegio osserva che, in applicazione del principio di autoresponsabilità, devono essere poste esclusivamente a carico del richiedente le conseguenze derivanti dalla mancata produzione documentale.

In particolare devono essere disattese le censure relative alla validità del preventivo per la connessione, redatto dal gestore della rete elettrica nazionale, dal momento che l’Allegato A della delibera dell’Autorità di regolazione per l’energia, le reti e l’ambiente ARG/elt 99/08, <<Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive -TICA)>>, all’articolo 6.2, fissa in quarantacinque giorni lavorativi il periodo di validità del preventivo per la connessione.

Il preventivo per la connessione rilasciato dall’E.N.E.L. in data 30 dicembre 2011 era pertanto scaduto alla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione unica, ossia al 12 maggio 2014.

L’onere di diligenza imposto al proponente nel procurarsi tutta la documentazione richiesta a pena di improcedibilità della domanda non consente, inoltre, di imputare, neppure in parte, al Ministero dello sviluppo economico il mancato rilascio della documentazione relativa al gestore della rete elettrica.

Il Collegio ritiene che, sempre in applicazione del principio di autoresponsabilità, il richiedente che intende ottenere l’autorizzazione unica deve porre in essere tutte le attività necessarie secondo lo standard di diligenza ritagliato sulla categoria professionale dell’operatore nel settore energetico e deve pertanto attivarsi tempestivamente per ottenere il rilascio della documentazione richiesta a pena di improcedibilità della domanda.

Risulta infondata, infine, anche l’ulteriore censura relativa alla mancata produzione da parte della società ricorrente della eventuale documentazione relativa agli impianti di utenza per la connessione, in quanto la stessa è espressamente inclusa dal punto 13.1., lettera f), dell’Allegato al d.m. 10 settembre 2010 tra la documentazione richiesta a pena di improcedibilità della domanda.

3.3. In conclusione tutti i motivi specificati nel ricorso n. 930 del 2014 devono essere rigettati in quanto infondati.

4. Anche il primo motivo del ricorso n. 1155 del 2014, relativo all’errata interpretazione del principio di priorità delle domande, di cui al punto 14.3. dell’Allegato al d.m. 10 settembre 2010, è infondato.

La determinazione dirigenziale della Provincia di Cuneo n. 73417 del 22 luglio 2014 è stata infatti adottata in base ad una corretta applicazione del principio di priorità delle domande, di cui al punto 14.3 dell’Allegato al d.m. 10 settembre 2010, la quale ha determinato il prioritario avvio del procedimento su istanza della Garessio Energia s.r.l. in base alla dichiarazione di procedibilità della domanda del 14 gennaio 2014.

Pertanto, dall’accoglimento della domanda prioritariamente dichiarata procedibile, avente ad oggetto il medesimo numero di aerogeneratori nella medesima località, è derivata la dichiarazione di improcedibilità della domanda successivamente presentata dalla San Bernardo Wind Energy s.r.l., in base al principio di occupazione dei presupposti per il suo accoglimento.

D’altro canto l’effetto prenotativo della prima domanda di autorizzazione unica in variante per l’installazione dei due aerogeneratori, presentata dalla società ricorrente in data 14 dicembre 2010, è venuto meno con il consolidarsi degli effetti del provvedimento di diniego dell’autorizzazione unica dell’8 febbraio 2012, a causa della mancata impugnazione dello stesso.

5. L’affermata legittimità, in relazione ai motivi di ricorso sopra esaminati, della plurimotivata dichiarazione di improcedibilità della domanda di autorizzazione unica proposta dalla società ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dei motivi del ricorso n. 1155 del 2014 relativi ai vizi dell’autorizzazione unica rilasciata alla società controinteressata.

Parte ricorrente infatti non potrebbe ritrarre alcuna utilità sostanziale dall’accoglimento di detti motivi di ricorso in quanto, in virtù della dichiarazione di improcedibilità della sua domanda, di cui alle determinazioni della Provincia di Cuneo del 26 maggio 2014, impugnata con il ricorso n. 930 del 2014, e del 22 luglio 2014, impugnata con il ricorso n. 1155 del 2014, non potrebbe comunque ottenere l’autorizzazione unica in variante per l’installazione dei due aerogeneratori residui.

I motivi secondo e terzo del ricorso n. 1155 del 2014 sono tuttavia infondati in quanto le società ricorrenti non hanno provato l’appropriazione illecita di dati contenuti nel loro progetto da parte della Garessio Energia s.r.l., né tantomeno hanno indicato specifici profili di contraddittorietà nell’accertamento della procedibilità delle due istanze di autorizzazione unica.

6. In conclusione deve essere disposta la riunione del ricorso n. 1155 del 2014 al ricorso n. 930 del 2014 per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

Il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Provincia di Cuneo ha dichiarato improcedibilità della domanda di autorizzazione unica presentata dalla San Bernardo Wind Energy s.r.l. deve essere respinto in quanto infondato, mentre il ricorso avverso l’autorizzazione unica rilasciata alla Garessio Energia s.r.l. in data 23 giugno 2014 deve essere dichiarato in parte infondato e in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

6. In assenza di costituzione in giudizio della Provincia di Cuneo, nulla è dovuto per le spese di lite. Devono invece essere compensate, in ragione della complessità e della specificità della vicenda, le spese dei giudizi tra parte ricorrente e società controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti,

a) dispone la riunione del ricorso n. 1155 del 2014 al ricorso n. 930 del 2014;

b) rigetta il ricorso n. 930 del 2014;

c) dichiara in parte infondato e in parte improcedibile il ricorso n. 1155 del 2014;

d) compensa integralmente tra le società ricorrenti e la società controinteressata le spese di lite di entrambi i giudizi, nulla essendo dovuto per le spese alla Provincia di Cuneo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Savio Picone, Consigliere

Rosanna Perilli, Referendario, Estensore