TAR Lazio (RM), Sez. II-Ter, n. 6928, del 11 luglio 2013
Beni culturali.Piani di massima occupabilità delle vie e piazze del centro storico

I piani di massima occupabilità delle vie e piazze del centro storico trovano la loro giustificazione nell’esigenza dell’amministrazione comunale di individuare forme omogenee di fruizione di spazi pubblici da parte di operatori commerciali in luoghi di notevole interesse pubblico, nell’obiettivo di garantire una rigorosa tutela del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale e per garantire un equilibrio tra l'espansione delle attività commerciali, la regolamentazione del traffico urbano e la tutela della residenzialità nonché, anche, per salvaguardare il diritto alla salute dei cittadini. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

 

 

N. 06928/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00950/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 950 del 2013, proposto da: 
Repas Lunch Coupon Srl e Cahore Srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Antonio Briguglio e Valeria Rossini, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Michele Mercati, 51;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Siracusa, domiciliata presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

della nota n. 95352 del 23.11.2013 di Roma Capitale, Municipio Roma Centro Storico, avente ad oggetto la disdetta della concessione demaniale permanente rilasciata per il locale sito in via della Panetteria n. 37 angolo vicolo dei Maroniti n. 22 e delle presupposte delibere del Consiglio Comunale (rectius: Municipale) n. 6 del 25 febbraio 2010 e del Consiglio Municipale n. 21 del 26 ottobre 2012;

di ogni altro eventuale ulteriore provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2013 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. Roma Capitale, Municipio Roma Centro Storico, con atto del 23 novembre 2012, ha comunicato alle ricorrenti che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della delibera C.C. n. 75/2010, non intende rinnovare, alla scadenza del 31 dicembre 2012, la concessione demaniale permanente rilasciata con determinazione dirigenziale n. 2113 del 27 settembre 2005 per mq 42,56 per il locale sito in via della Panetteria n. 37 angolo vicolo dei Maroniti n. 22.

Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria nonché per travisamento dei fatti e dei presupposti in ordine alla disdetta della concessione demaniale permanente rilasciata con determinazione dirigenziale n. 2113 del 27 settembre 2005.

Gli atti impugnati sarebbero illegittimi per difetto di motivazione.

Mancherebbe il necessario collegamento relazionale tra le finalità generali espresse dalla delibera consiliare n. 6 del 2010 e la situazione logistica concreta interessata dal provvedimento impugnato.

Eccesso di potere per disparità di trattamento in ordine ai criteri di valutazione delle singole aree demaniali da assoggettare a Piano di Massima Occupabilità; violazione dell’art. 2 del regolamento regionale del 19.1.2009 di attuazione della legge regionale n. 21/2006.

La delibera n. 21 del 2006 avrebbe approvato la scheda di dettaglio del PMO relativa a via della Panetteria senza considerare le marcate differenze sussistenti tra l’area demaniale antistante il ristorante Nanà e le altre aree demaniali soggette a concessione nelle limitrofe vie del centro storico.

L’amministrazione comunale avrebbe ritenuto di revocare la concessione a suo tempo rilasciata alla Repas Lunch Coupon Srl: a) senza la minima motivazione; b) in difetto di istruttoria e in violazione del principio di parità di trattamento; c) in violazione della dell’art. 2 del regolamento regionale del 19 gennaio 2009 che, al secondo comma, stabilirebbe come gli interventi comunali finalizzati alla salvaguardia delle aree di particolare valenza storico–ambientale, artistica o socio-economica debbano garantire la continuità e lo sviluppo delle attività di somministrazione, con particolare riferimento a quelle già presenti.

Roma Capitale ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 29 maggio 2013, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.

2.1 Con l’impugnato provvedimento del 23 novembre 2012, Roma Capitale, Municipio Roma Centro Storico – premesso che con la delibera C.M. n. 6 del 25 febbraio 2010 il Municipio ha definito le aree, all’interno del Municipio Roma Centro Storico, in cui istituire il Piano di massima occupabilità, mentre, con successiva Delibera C.M. n. 21 del 26 ottobre 2012, ha approvato la scheda di dettaglio del Piano di massima occupabilità municipale relativo a via della Panetteria – ha comunicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 2010, che non intende rinnovare, alla scadenza del 31 dicembre 2012, la concessione demaniale permanente rilasciata con determinazione dirigenziale n. 2113 del 27 settembre 2005 per mq 42,56 per il detto locale.

Ha soggiunto che è facoltà della Società, qualora interessata, presentare, entro il termine indicato, una nuova istanza di concessione per l’occupazione di suolo pubblico, secondo le modalità di cui alla deliberazione regolamentare n. 75 del 2010, in conformità delle prescrizioni contenute nella scheda di dettaglio del piano di massima occupabilità municipale relativa alla via in esame di cui alla delibera C.M. n. 21 del 26 ottobre 2012.

2.2 Il provvedimento impugnato si presenta esaurientemente motivato attraverso il richiamo alle delibere di C.M. n. 6 del 2010 e n. 21 del 2012, mentre l’attività istruttoria è stata evidentemente posta alla base degli atti generali presupposti, di cui il provvedimento individuale costituisce applicazione.

La deliberazione del Municipio Roma Centro Storico n. 21 del 26 ottobre 2012 ha approvato 11 schede di dettaglio del piano di massima occupabilità del Municipio Roma Centro Storico, tra cui quella di via della Panetteria, predisposte dalla Commissione tecnica.

Dalla motivazione della deliberazione emerge tra l’altro che la Commissione tecnica è stata istituita con determinazione dirigenziale n. 320 del 2010 e che le schede di dettaglio dei PMO, tra cui quello di via della Panetteria, sono state approvate nelle sedute della Commissione consiliare Commercio del 20 marzo, 21 marzo e 7 giugno 2012 e della Commissione consiliare Urbanistica del 28 febbraio 2012.

Il Consiglio del Municipio ha ritenuto che gli elaborati grafici predisposti dalla Commissione tecnica risultano adottati in conformità ed in ossequio alla normativa vigente nonché ai criteri riferiti con deliberazione C.M. n. 2 del 2011.

Pertanto, nell’approvazione degli elaborati grafici predisposti sulla base dei criteri tecnici, è in re ipsa che il Consiglio Municipale ha condiviso e fatto propri gli stessi criteri tecnici.

Tali criteri, estremamente articolati, in ragione delle argomentazioni apposte accanto ad ogni singola voce e relativa proposta, traggono spunto in particolare dalla delibera di C.C. n 119 del 2005 e s.m.i., dal codice della strada, dai pareri espressi dal Comando dei Vigili del Fuoco, dalla Prefettura e dal Ministero dei Trasporti nonché da altre varie ed articolate considerazioni volte a garantire anche e soprattutto la sicurezza pubblica.

L’iter logico-giuridico sulla cui base è stato determinato il piano di massima occupabilità di via della Panetteria, quindi, deve ritenersi percepibile con riferimenti ai criteri di cui al verbale della riunione della Commissione tecnica del 9 novembre 2010, mentre sarebbe stato onere della parte ricorrente dimostrare la manifesta illogicità o il travisamento del fatto in cui l’amministrazione potrebbe essere eventualmente incorsa nella redazione dell’elaborato grafico con specifico riferimento all’area antistante il proprio esercizio commerciale, non essendo sufficiente al riguardo, nonostante la relazione tecnica allegata, l’indicazione delle peculiari caratteristiche topografiche del suolo demaniale antistante il ristorante, ma essendo, invece, necessario dimostrare che la scheda di dettaglio, in relazione all’area antistante l’esercizio commerciale, sia stata adottata in violazione dei criteri tecnici elaborati o, in alternativa, che i criteri tecnici siano manifestamente illogici nella parte in cui la loro applicazione determini una limitata assentibilità dell’occupazione nell’area di interesse.

Le osservazioni proposte dalla parte ricorrente, insomma, non sono in grado di provare il vizio che determinerebbe l’effettiva illegittimità del provvedimento concretamente lesivo, vale a dire l’eventuale erronea mancata previsione dell’assentibilità, nella misura richiesta, dell’occupazione di suolo pubblico in corrispondenza dell’area antistante l’esercizio commerciale.

In altri termini, mentre la motivazione della configurazione di via dei Panettari per quanto concerne la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico è direttamente riferibile ai criteri tecnici sulla cui base sono stati predisposti gli elaborati grafici, le ricorrenti avrebbero dovuto fornire una precisa dimostrazione del fatto che, pur essendo possibile sulla base dei criteri elaborati, l’occupazione di suolo pubblico richiesta è stata, invece, negata o, in alternativa, avrebbero dovuto dimostrare la manifesta illogicità degli specifici criteri che non hanno consentito l’assentibilità dell’o.s.p. nella misura richiesta.

Va da sé, inoltre, che la censura di disparità di trattamento postula una identità di situazioni che nel caso di specie non sussiste.

2.3 Con riferimento alla prospettata violazione dell’art. 2 del regolamento regionale del 19 gennaio 2009, occorre innanzitutto evidenziare che il regolamento della Regione Lazio 19 gennaio 2009, n. 1, ha dettato le disposizioni attuative e integrative della legge regionale n. 21 del 2006, stabilendo all’art 2, rubricato “criteri generali per l’adozione degli atti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico”, che i comuni, nell’adozione degli atti in materia di occupazione di suolo pubblico, tengono conto dei seguenti criteri generali: a) salvaguardia delle aree di particolare valenza storico-ambientale o socio-economica; b) adeguatezza degli arredi urbani; c) salvaguardia e riqualificazione di zone di pregio anche attraverso la presenza di pubblici esercizi adeguati; d) garanzia dell’equilibrio tra lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e le esigenze di tutela e di promozione degli aspetti storico-artistici nell’ambito dei contesti urbani in cui le suddette attività sono insediate, con particolare riferimento ai centri storici e alle aree relative alla cosiddetta città consolidata; e) promozione, nel rispetto dei diversi contesti architettonici, delle attività di somministrazione legate a tradizioni, usi e costumi locali, anche quali attrattori di flussi turistici; f) previsione e salvaguardia di adeguati percorsi ciclo-pedonali e veicolari, ivi compresi quelli relativi al passaggio dei mezzi di soccorso; g) armonizzazione delle procedure finalizzate alla concessione di occupazione di suolo pubblico con i principi di semplificazione e snellimento dell’azione amministrativa; h) revisione dei tempi di durata delle concessioni di occupazione di suolo pubblico in funzione delle necessità di programmazione delle imprese, anche con riferimento a progetti di sviluppo presentati unitariamente da più operatori; i) salvaguardia dei livelli occupazionali.

Lo stesso art. 4 bis, comma 4, del regolamento Cosap dispone poi che i Piani di Massima Occupabilità devono tenere conto degli interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio culturale.

La doglianza secondo cui l’azione amministrativa non avrebbe tenuto conto dei criteri stabiliti nel regolamento regionale si rivela un assunto indimostrato in quanto l’attività istruttoria a base degli atti mostra come siano stati valutati gli interessi coinvolti.

D’altra parte, la giurisprudenza della Sezione ha già avuto modo di affermare che i piani di massima occupabilità delle vie e piazze del centro storico trovano la loro giustificazione nell’esigenza dell’amministrazione comunale di individuare forme omogenee di fruizione di spazi pubblici da parte di operatori commerciali in luoghi di notevole interesse pubblico, nell’obiettivo di garantire una rigorosa tutela del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale e per garantire un equilibrio tra l'espansione delle attività commerciali, la regolamentazione del traffico urbano e la tutela della residenzialità nonché, anche, per salvaguardare il diritto alla salute dei cittadini (ex multis: TAR Lazio, II ter, 4 aprile 2013, n. 3446; TAR Lazio, II ter, 19 giugno 2012, n. 5649).

La natura dell’atto di concessione amministrativa o.s.p., di conseguenza, conferisce al Comune una serie di prerogative, volte a regolare l’uso temporaneo del bene in alcune aree della città, in prevalenza situate nel centro storico, dove l’occupazione del suolo pubblico è limitata dall’esistenza di un preponderante pubblico interesse diretto alla salvaguardia del patrimonio storico-culturale e dove, quindi, gli interessi imprenditoriali dei privati si rivelano recessivi rispetto agli interessi pubblici volti alla tutela dei beni architettonici e, in generale, del patrimonio monumentale e culturale della città.

3. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00), sono poste a carico, in parti uguali, delle ricorrenti ed a favore dell’amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Ter, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna le ricorrenti, in parti uguali, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00), in favore dell’amministrazione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)